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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 28/08/2025, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 1095/2025 Riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei IGg.ri Magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel. Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nel procedimento per la regolamentazione della responsabilità genitoriale instaurato da
, con l'Avv. GAIARDO MARTINA Parte_1
RICORRENTE Nei confronti di con l'Avv. PONTALTI LUCA CP_1
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI Le parti concludono come in atti.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023. FATTO E DIRITTO Con ricorso dd. 09.05.2025, chiedeva la regolamentazione dei Parte_1 diritti di visita e di mantenimento del figlio minore nei confronti di Per_1 CP_1
e presentava istanza di provvedimenti di protezione ai sensi dell'artt.
[...]
473 bis. 69 e 473 bis 70 c.p.c., provvedimenti che venivano emessi da parte del Presidente istruttore. Il convenuto si costituiva in giudizio limitatamente al procedimento cautelare depositando fascicolo e documenti ed avanzando istanze istruttorie. All'esito dell'audizione delle parti all'udienza del 17 giugno 2025, con ordinanza emessa fuori udienza in data 20.06.2025 gli ordini di protezione emessi contro venivano revocati. CP_1
All'udienza del procedimento di merito del 23 luglio 2025 i procuratori delle parti depositavano conclusioni congiunte che prevedono quanto segue:
“1.Affidare il minore , nato il [...] a [...] ad Persona_2 entrambi i genitori con residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la madre;
2. dichiarare che il padre potrà vedere il minore una volta infrasettimanalmente (martedì ovvero giovedì) per due ore consecutive al suo rientro dal lavoro presso l'abitazione dei propri genitori alla presenza, eventuale, della IG.ra , e Pt_1 comunque con la presenza e l'ausilio del IG. e/o della IG.ra NA
(nonni paterni) o di altro soggetto considerato di fiducia;
Parte_2
3. Durante il finesettimana, a cadenza alternata, la IG.ra renderà partecipe Pt_1 il IG. nell'accudimento del piccolo , nel dare da mangiare al CP_1 Per_1 bambino, nel cambio del pannolino, nel bagnetto, nell'addormentamento per due ore consecutive nella giornata del sabato o nella giornata della domenica, sempre a casa dei propri genitori alla presenza, eventuale, della IG.ra , e Pt_1 comunque con la presenza e l'ausilio del IG. e/o della IG.ra NA
(nonni paterni) o di altro soggetto considerato di fiducia. Parte_2
4. Dal compimento del sesto mese del piccolo il padre potrà vedere il Per_1 figlio due volte infrasettimanalmente, il martedì ed il giovedì, per due ore consecutive al suo rientro dal lavoro presso l'abitazione dei propri genitori alla presenza, eventuale, della IG.ra , e comunque con la presenza e l'ausilio Pt_1 del IG. e/o della IG.ra o di altro soggetto NA Parte_2 considerato di fiducia. Durante il finesettimana, sempre con cadenza alternata, tre ore consecutive nella giornata del sabato o della giornata della domenica sempre a casa dei propri genitori alla presenza, eventuale, della IG.ra , e Pt_1 comunque con la presenza e l'ausilio del IG. e/o della IG.ra NA
o di altro soggetto considerato di fiducia. Parte_2
5. Dal compimento dell'anno del bambino il IG. potrà vedere il figlio CP_1 minore 2 volte in settimana, il martedì ed il giovedì, per tre ore, al rientro dal suo lavoro.
6. Durante il finesettimana, sempre a cadenza alternata, il IG. potrà CP_1 trascorrere il pomeriggio del sabato ovvero della domenica dalle ore 14.00 alle ore 18.00 con il bambino.
Pag. 2 di 4 7. Disporre che la IG.ra informerà il IG. quotidianamente, sulla Per_2 CP_1 salute del piccolo;
Per_1
8. dichiarare tenuto il padre IG. a versare alla IG.ra la CP_1 Pt_1 somma di € 300,00 mensili quale contributo per il mantenimento per il minore, entro il 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT come per legge;
9. Disporre che le spese straordinarie sono suddivise fra i genitori nella misura del 50%, nelle medesime sono ricomprese le spese relative al nido, e, previo accordo sull'effettuazione di spese superiori ad € 100,00. In caso di mancata risposta entro giorni 8 varrà come silenzio assenso. Le parti faranno riferimento Contr alle linee guida in merito alla corretta qualificazione delle spese;
10. Disporre che sussidi pubblici destinati al nucleo familiare e/o alla prole - assegno unico universale, assegno unico provinciale, assegno al nucleo, ecc. - saranno riscossi integralmente dalla IG.ra ; Per_2
11. Le detrazioni fiscali per le spese straordinarie dei figli competeranno ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
12. I genitori si autorizzano reciprocamente al rilascio dei documenti validi per l'espatrio con riferimento ai figli minori”. La causa veniva quindi trattenuta in decisione Il Tribunale prende atto dell'accordo raggiunto dai genitori e provvede in conformità, atteso che l'affido condiviso ad entrambi con collocazione prevalente presso la madre del bambino non risulta contrastare con l'interesse dello stesso;
né vi è motivo di censurare la concordata disciplina del diritto di visita del padre e neppure di formulare obiezioni in ordine alla pattuita quantificazione del contributo paterno al mantenimento del minore, considerato che le citate condizioni risultano conformi alle previsioni normative di cui agli artt. 337-bis ss. cod. civ.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., prende atto degli accordi intervenuti tra le parti circa la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità come riportati nelle conclusioni congiunte e nel presente provvedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge. Così deciso in Trento nella Camera di ConIGlio del 23 luglio 2025
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 1095/2025 Riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei IGg.ri Magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel. Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nel procedimento per la regolamentazione della responsabilità genitoriale instaurato da
, con l'Avv. GAIARDO MARTINA Parte_1
RICORRENTE Nei confronti di con l'Avv. PONTALTI LUCA CP_1
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI Le parti concludono come in atti.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023. FATTO E DIRITTO Con ricorso dd. 09.05.2025, chiedeva la regolamentazione dei Parte_1 diritti di visita e di mantenimento del figlio minore nei confronti di Per_1 CP_1
e presentava istanza di provvedimenti di protezione ai sensi dell'artt.
[...]
473 bis. 69 e 473 bis 70 c.p.c., provvedimenti che venivano emessi da parte del Presidente istruttore. Il convenuto si costituiva in giudizio limitatamente al procedimento cautelare depositando fascicolo e documenti ed avanzando istanze istruttorie. All'esito dell'audizione delle parti all'udienza del 17 giugno 2025, con ordinanza emessa fuori udienza in data 20.06.2025 gli ordini di protezione emessi contro venivano revocati. CP_1
All'udienza del procedimento di merito del 23 luglio 2025 i procuratori delle parti depositavano conclusioni congiunte che prevedono quanto segue:
“1.Affidare il minore , nato il [...] a [...] ad Persona_2 entrambi i genitori con residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la madre;
2. dichiarare che il padre potrà vedere il minore una volta infrasettimanalmente (martedì ovvero giovedì) per due ore consecutive al suo rientro dal lavoro presso l'abitazione dei propri genitori alla presenza, eventuale, della IG.ra , e Pt_1 comunque con la presenza e l'ausilio del IG. e/o della IG.ra NA
(nonni paterni) o di altro soggetto considerato di fiducia;
Parte_2
3. Durante il finesettimana, a cadenza alternata, la IG.ra renderà partecipe Pt_1 il IG. nell'accudimento del piccolo , nel dare da mangiare al CP_1 Per_1 bambino, nel cambio del pannolino, nel bagnetto, nell'addormentamento per due ore consecutive nella giornata del sabato o nella giornata della domenica, sempre a casa dei propri genitori alla presenza, eventuale, della IG.ra , e Pt_1 comunque con la presenza e l'ausilio del IG. e/o della IG.ra NA
(nonni paterni) o di altro soggetto considerato di fiducia. Parte_2
4. Dal compimento del sesto mese del piccolo il padre potrà vedere il Per_1 figlio due volte infrasettimanalmente, il martedì ed il giovedì, per due ore consecutive al suo rientro dal lavoro presso l'abitazione dei propri genitori alla presenza, eventuale, della IG.ra , e comunque con la presenza e l'ausilio Pt_1 del IG. e/o della IG.ra o di altro soggetto NA Parte_2 considerato di fiducia. Durante il finesettimana, sempre con cadenza alternata, tre ore consecutive nella giornata del sabato o della giornata della domenica sempre a casa dei propri genitori alla presenza, eventuale, della IG.ra , e Pt_1 comunque con la presenza e l'ausilio del IG. e/o della IG.ra NA
o di altro soggetto considerato di fiducia. Parte_2
5. Dal compimento dell'anno del bambino il IG. potrà vedere il figlio CP_1 minore 2 volte in settimana, il martedì ed il giovedì, per tre ore, al rientro dal suo lavoro.
6. Durante il finesettimana, sempre a cadenza alternata, il IG. potrà CP_1 trascorrere il pomeriggio del sabato ovvero della domenica dalle ore 14.00 alle ore 18.00 con il bambino.
Pag. 2 di 4 7. Disporre che la IG.ra informerà il IG. quotidianamente, sulla Per_2 CP_1 salute del piccolo;
Per_1
8. dichiarare tenuto il padre IG. a versare alla IG.ra la CP_1 Pt_1 somma di € 300,00 mensili quale contributo per il mantenimento per il minore, entro il 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT come per legge;
9. Disporre che le spese straordinarie sono suddivise fra i genitori nella misura del 50%, nelle medesime sono ricomprese le spese relative al nido, e, previo accordo sull'effettuazione di spese superiori ad € 100,00. In caso di mancata risposta entro giorni 8 varrà come silenzio assenso. Le parti faranno riferimento Contr alle linee guida in merito alla corretta qualificazione delle spese;
10. Disporre che sussidi pubblici destinati al nucleo familiare e/o alla prole - assegno unico universale, assegno unico provinciale, assegno al nucleo, ecc. - saranno riscossi integralmente dalla IG.ra ; Per_2
11. Le detrazioni fiscali per le spese straordinarie dei figli competeranno ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
12. I genitori si autorizzano reciprocamente al rilascio dei documenti validi per l'espatrio con riferimento ai figli minori”. La causa veniva quindi trattenuta in decisione Il Tribunale prende atto dell'accordo raggiunto dai genitori e provvede in conformità, atteso che l'affido condiviso ad entrambi con collocazione prevalente presso la madre del bambino non risulta contrastare con l'interesse dello stesso;
né vi è motivo di censurare la concordata disciplina del diritto di visita del padre e neppure di formulare obiezioni in ordine alla pattuita quantificazione del contributo paterno al mantenimento del minore, considerato che le citate condizioni risultano conformi alle previsioni normative di cui agli artt. 337-bis ss. cod. civ.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., prende atto degli accordi intervenuti tra le parti circa la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità come riportati nelle conclusioni congiunte e nel presente provvedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge. Così deciso in Trento nella Camera di ConIGlio del 23 luglio 2025
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
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