Art. 1. 1. Il decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357 , recante norme in materia di reclutamento del personale della scuola, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 10 luglio 1989, n. 249, e 2 settembre 1989, n. 315 .
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 260 del 7 novembre 1989.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 26 gennaio 1990.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 10 luglio 1989, n. 249, e 2 settembre 1989, n. 315 .
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 260 del 7 novembre 1989.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 26 gennaio 1990.