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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/03/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. n. 19165/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
COSTANZA TETI Giudice
FRANCESCO RINALDI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 19165/2024 V.G. promosso da
(c.f ) con l'avv. FACCOLI MATTEO Parte_1 C.F._1
e c.f con l'avv. FACCOLI MATTEO Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) VITA SEPARATA CON L'OBBLIGO DEL MUTUO RISPETTO.
2) QUANTO ALL'AFFIDAMENTO DEI DUE FIGLI MINORI.
2.a. Le parti concordano nel chiedere che venga disposto l'affido condiviso dei figli minorenni ed Per_1
ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza presso la madre. La responsabilità Per_2
genitoriale sarà esercitata in comune dai genitori e le decisioni di maggiore interesse dei minori, relative all'istruzione, all'educazione e sulla salute (a titolo d'esempio: scelte scolastiche, religiose, sport, tempo libero, cure di ogni genere), saranno assunte daigenitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità,
1 delle inclinazioni naturali, delle aspirazioni e delle necessità di ciascun figlio. Solo limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione i ricorrenti potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con i figli.
2.b. quanto alle frequentazioni padre/figli Il padre avrà la facoltà di vedere i figli ogni qual volta lo desideri, compatibilmente con i propri impegni lavorativi e le necessità dei minori e, in ogni caso:
- fine settimana alternati dal venerdì alle ore 18,00, allorquando li andrà a prendere presso la casa materna, sino al lunedì mattina, allorquando li riaccompagnerà a scuola o presso la casa materna nei periodi feriali;
- a settimane alterne: nella settimana che precede il fine settimana di competenza della madre, il padre terrà
i figli con sé il martedì ed il giovedì dalle ore 18,00 sino a dopo cena quando entro le ore 22,00 li riporterà
a casa della madre;
nella settimana che precede il fine settimana di comparenza del padre, questi terrà invece i figli con sé il martedì dalle ore 18,00 sino a dopo cena quando entro le ore 22,00 li riporterà a casa della madre;
- festività natalizie: metà delle vacanze natalizie con ciascuno dei genitori, comprensive del giorno di Natale
o di Capodanno ad anni alterni;
- vacanze pasquali: metà delle vacanze pasquali, comprensive del giorno di Pasqua e di Pasquetta con un genitore e l'altra metà con l'altro genitore, sempre ad anni alterni;
- durante il periodo estivo quindici giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore, in un periodo da concordarsi di anno in anno entro il 31 maggio di ogni anno;
- ogni altra festività, ivi compresi i compleanni dei figli minori, seguirà il criterio dell'alternanza, salva la possibilità per i genitori di concordare di trascorrere insieme con i figli alcuna di tali festività. I ricorrenti specificano che, in caso di impossibilità del padre a tenere con sé i figli nei giorni stabiliti, verrà in ogni caso privilegiata la madre, compatibilmente con gli impegni lavorativi di quest'ultima.
3) CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEI FIGLI MINORI.
Entrambi i genitori saranno tenuti al mantenimento dei figli. Al fine di realizzare il principio di proporzionalità delle spese, avuto riguardo alle esigenze dei figli, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, alle risorse economiche di entrambi i genitori ed, infine, al costo economico dei compiti domestici e di cura che sono presi in carico da ciascun genitore, i ricorrenti convengono che, a titolo di concorso al mantenimento dei figli minorenni, fino a quando gli stessi non avranno raggiunto ciascuno l'indipendenza e l'autonomia economica, il padre corrisponderà alla madre, entro il giorno quindici (15) di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente acceso dalla madre presso Banco BPM – filiale di Rovato (BS)
– IBAN: IT 79 P 05034 5514 0000 0000 08159, la somma mensile di € 600,00 per ciascun figlio (€ 1.200,00 complessivi), da rivalutarsi annualmente in misura del 100% della variazione degli indici ISTAT. I genitori specificano che il contributo al mantenimento di cui sopra comprende tutte le spese ordinarie ed in
2 particolare quelle relative a: vitto, alloggio, spese per utenze domestiche, spese per acquisto di cancelleria, acquisto abbigliamento, ecc.
4) SPESE STRAORDINARIE.
I genitori concordano che le spese straordinarie per i figli saranno sostenute in ragione del 100% a carico del padre secondo il Protocollo d'Intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento, sottoscritto tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia in data 14 luglio 2016, di seguito riportato: spese per la salute a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: - visite specialistiche prescritte dal medico curante;
- cure dentistiche presso strutture pubbliche;
- trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio
Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
- tickets sanitari;
b) spese mediche che necessitano del preventivo accordo: - cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
- cure termali e fisioterapiche;
- farmaci particolari.
Spese per l'istruzione a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: - tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
- libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
- gite scolastiche senza pernottamento;
- trasporto pubblico;
b) spese scolastiche che necessitano del preventivo accordo: - tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
- corsi di specializzazione;
- gite scolastiche con pernottamento;
- corsi di recupero e lezioni private;
- alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola. spese per la custodia di prole minorenne
Spese che non richiedono il preventivo accordo: - spese di custodia dei figli minorenni (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
- centro ricreativo estivo e gruppo estivo spese per il divertimento.
Spese che richiedono il preventivo accordo - attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
- corsi di lingua straniera;
- viaggi e vacanze.
Tali spese dovranno essere: a) documentate;
b) corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 giorni dalla richiesta documentata.
5) QUANTO ALL'ASSEGNO UNICO PER I FIGLI A CARICO.
I ricorrenti si danno reciprocamente atto che l'assegno unico e universale per i figli a carico verrà percepito integralmente dalla RA . Parte_1
6) REGOLAMENTAZIONE DEGLI ASPETTI PATRIMONIALI ED ECONOMICI FRA I CONIUGI.
6.a. La RA ed il signor sono entrambi titolari di un reddito e non Parte_1 Parte_2
3 si ravvisa la necessità di prevedere un contributo al mantenimento dell'uno in favore dell'altro. I coniugi, pertanto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 473 bis -51 c.p.c., dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare a qualsivoglia contributo al mantenimento.
6.b. Entro e non oltre 1 mese dalla pubblicazione della sentenza di separazione, il signor Parte_2
si impegna a trasferire/cedere alla RA la quota di proprietà di ½ della casa coniugale Parte_1
sita in Comezzano-Cizzago (BS) Via Falcone e Borsellino n. 31, catastalmente identificata al NCT del predetto comune con il foglio 4, Particella 158, Subalterno 32, Categoria A/2, Classe 5, Consistenza 7,5 vani, Rendita catastale € 445,44, con relativa autorimessa al piano S1, foglio 4, Particella 158, Subalterno
17, Categoria catastale C/6, Classe 2, Consistenza mq 38 sup. cat. Mq 45, Rendita catastale € 52,99, per come meglio individuata nell'atto di acquisto a rogito del Notaio Dott. (cfr. doc. 7). La Persona_3
cessione in favore della moglie viene effettuata senza spirito di liberalità; la cessione trova causa soltanto nell'esigenza di regolare i rapporti patrimoniali tra i coniugi conseguenti alla separazione personale. Le spese notarili per la cessione verranno sostenute pro quota al 50%.
6.c. I coniugi si danno atto che l'immobile di loro proprietà, pro quota indivisa al 50%, sito in Castelcovati
(BS) via Capitanio n. 21, è già stato posto in vendita e convengono che il ricavato della vendita verrà incassato interamente dal marito.
6.d. Entro e non oltre 1 mese dalla pubblicazione dell'omologa della separazione: - la RA Parte_1
si impegna a trasferire/cedere al signor la sua quota di partecipazione al capitale
[...] Parte_2
sociale della pari al 5% (doc. 8); - il signor si impegna a trasferire/cedere alla CP_1 Parte_2
RA il 49% della propria quota di partecipazione al capitale sociale della Dea di Parte_1
Morandini e Di FE Maria S.a.s.; contestualmente alla cessione qui prevista la RA Parte_1
assumerà la qualifica di socia accomandataria e il signor la qualifica di socio
[...] Parte_2
accomandante (doc. 9);
6.e. Le reciproche cessioni/trasferimenti di cui ai precedenti punti 6.b e 6.d vengono effettuate senza spirito di liberalità e trovano causa soltanto nell'esigenza di regolare i rapporti patrimoniali tra i coniugi conseguenti alla separazione personale. Le spese notarili per le cessioni verranno sostenute pro quota al
50%.
6.f. I ricorrenti convengono che tutti i mobili ed accessori arredanti la casa coniugale rimarranno assegnati in proprietà esclusiva alla moglie;
il marito provvederà quindi ad asportare esclusivamente i propri beni ed effetti personali.
6.g. Con l'esatto adempimento di tutto quanto sopra previsto, i coniugi si danno reciprocamente atto di aver provveduto a comporre con reciproca soddisfazione ogni altra questione di natura patrimoniale relativa ai loro rapporti economici, anche con riferimento alla suddivisione dei beni comuni, sicché nessuno dei due coniugi vanta rivendicazioni nei confronti dell'altro inerenti o derivanti dal matrimonio.
4 7) I ricorrenti, infine, si prestano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio dell'altro coniuge, nonché al rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio dei figli minori, impegnandosi a rinnovare l'impegno ove richiesto dalle amministrazioni pubbliche preposte.
8) Spese di giudizio interante compensate tra le parti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 27/09/2004, iscritto presso il registro dello stato civile del comune di Castelcovati (atto n. 2, parte I).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei figli minori.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d)
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 13/03/2025.
Il Presidente estensore
Gustavo Nanni
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
COSTANZA TETI Giudice
FRANCESCO RINALDI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 19165/2024 V.G. promosso da
(c.f ) con l'avv. FACCOLI MATTEO Parte_1 C.F._1
e c.f con l'avv. FACCOLI MATTEO Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) VITA SEPARATA CON L'OBBLIGO DEL MUTUO RISPETTO.
2) QUANTO ALL'AFFIDAMENTO DEI DUE FIGLI MINORI.
2.a. Le parti concordano nel chiedere che venga disposto l'affido condiviso dei figli minorenni ed Per_1
ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza presso la madre. La responsabilità Per_2
genitoriale sarà esercitata in comune dai genitori e le decisioni di maggiore interesse dei minori, relative all'istruzione, all'educazione e sulla salute (a titolo d'esempio: scelte scolastiche, religiose, sport, tempo libero, cure di ogni genere), saranno assunte daigenitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità,
1 delle inclinazioni naturali, delle aspirazioni e delle necessità di ciascun figlio. Solo limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione i ricorrenti potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con i figli.
2.b. quanto alle frequentazioni padre/figli Il padre avrà la facoltà di vedere i figli ogni qual volta lo desideri, compatibilmente con i propri impegni lavorativi e le necessità dei minori e, in ogni caso:
- fine settimana alternati dal venerdì alle ore 18,00, allorquando li andrà a prendere presso la casa materna, sino al lunedì mattina, allorquando li riaccompagnerà a scuola o presso la casa materna nei periodi feriali;
- a settimane alterne: nella settimana che precede il fine settimana di competenza della madre, il padre terrà
i figli con sé il martedì ed il giovedì dalle ore 18,00 sino a dopo cena quando entro le ore 22,00 li riporterà
a casa della madre;
nella settimana che precede il fine settimana di comparenza del padre, questi terrà invece i figli con sé il martedì dalle ore 18,00 sino a dopo cena quando entro le ore 22,00 li riporterà a casa della madre;
- festività natalizie: metà delle vacanze natalizie con ciascuno dei genitori, comprensive del giorno di Natale
o di Capodanno ad anni alterni;
- vacanze pasquali: metà delle vacanze pasquali, comprensive del giorno di Pasqua e di Pasquetta con un genitore e l'altra metà con l'altro genitore, sempre ad anni alterni;
- durante il periodo estivo quindici giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore, in un periodo da concordarsi di anno in anno entro il 31 maggio di ogni anno;
- ogni altra festività, ivi compresi i compleanni dei figli minori, seguirà il criterio dell'alternanza, salva la possibilità per i genitori di concordare di trascorrere insieme con i figli alcuna di tali festività. I ricorrenti specificano che, in caso di impossibilità del padre a tenere con sé i figli nei giorni stabiliti, verrà in ogni caso privilegiata la madre, compatibilmente con gli impegni lavorativi di quest'ultima.
3) CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEI FIGLI MINORI.
Entrambi i genitori saranno tenuti al mantenimento dei figli. Al fine di realizzare il principio di proporzionalità delle spese, avuto riguardo alle esigenze dei figli, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, alle risorse economiche di entrambi i genitori ed, infine, al costo economico dei compiti domestici e di cura che sono presi in carico da ciascun genitore, i ricorrenti convengono che, a titolo di concorso al mantenimento dei figli minorenni, fino a quando gli stessi non avranno raggiunto ciascuno l'indipendenza e l'autonomia economica, il padre corrisponderà alla madre, entro il giorno quindici (15) di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente acceso dalla madre presso Banco BPM – filiale di Rovato (BS)
– IBAN: IT 79 P 05034 5514 0000 0000 08159, la somma mensile di € 600,00 per ciascun figlio (€ 1.200,00 complessivi), da rivalutarsi annualmente in misura del 100% della variazione degli indici ISTAT. I genitori specificano che il contributo al mantenimento di cui sopra comprende tutte le spese ordinarie ed in
2 particolare quelle relative a: vitto, alloggio, spese per utenze domestiche, spese per acquisto di cancelleria, acquisto abbigliamento, ecc.
4) SPESE STRAORDINARIE.
I genitori concordano che le spese straordinarie per i figli saranno sostenute in ragione del 100% a carico del padre secondo il Protocollo d'Intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento, sottoscritto tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia in data 14 luglio 2016, di seguito riportato: spese per la salute a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: - visite specialistiche prescritte dal medico curante;
- cure dentistiche presso strutture pubbliche;
- trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio
Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
- tickets sanitari;
b) spese mediche che necessitano del preventivo accordo: - cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
- cure termali e fisioterapiche;
- farmaci particolari.
Spese per l'istruzione a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: - tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
- libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
- gite scolastiche senza pernottamento;
- trasporto pubblico;
b) spese scolastiche che necessitano del preventivo accordo: - tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
- corsi di specializzazione;
- gite scolastiche con pernottamento;
- corsi di recupero e lezioni private;
- alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola. spese per la custodia di prole minorenne
Spese che non richiedono il preventivo accordo: - spese di custodia dei figli minorenni (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
- centro ricreativo estivo e gruppo estivo spese per il divertimento.
Spese che richiedono il preventivo accordo - attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
- corsi di lingua straniera;
- viaggi e vacanze.
Tali spese dovranno essere: a) documentate;
b) corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 giorni dalla richiesta documentata.
5) QUANTO ALL'ASSEGNO UNICO PER I FIGLI A CARICO.
I ricorrenti si danno reciprocamente atto che l'assegno unico e universale per i figli a carico verrà percepito integralmente dalla RA . Parte_1
6) REGOLAMENTAZIONE DEGLI ASPETTI PATRIMONIALI ED ECONOMICI FRA I CONIUGI.
6.a. La RA ed il signor sono entrambi titolari di un reddito e non Parte_1 Parte_2
3 si ravvisa la necessità di prevedere un contributo al mantenimento dell'uno in favore dell'altro. I coniugi, pertanto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 473 bis -51 c.p.c., dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare a qualsivoglia contributo al mantenimento.
6.b. Entro e non oltre 1 mese dalla pubblicazione della sentenza di separazione, il signor Parte_2
si impegna a trasferire/cedere alla RA la quota di proprietà di ½ della casa coniugale Parte_1
sita in Comezzano-Cizzago (BS) Via Falcone e Borsellino n. 31, catastalmente identificata al NCT del predetto comune con il foglio 4, Particella 158, Subalterno 32, Categoria A/2, Classe 5, Consistenza 7,5 vani, Rendita catastale € 445,44, con relativa autorimessa al piano S1, foglio 4, Particella 158, Subalterno
17, Categoria catastale C/6, Classe 2, Consistenza mq 38 sup. cat. Mq 45, Rendita catastale € 52,99, per come meglio individuata nell'atto di acquisto a rogito del Notaio Dott. (cfr. doc. 7). La Persona_3
cessione in favore della moglie viene effettuata senza spirito di liberalità; la cessione trova causa soltanto nell'esigenza di regolare i rapporti patrimoniali tra i coniugi conseguenti alla separazione personale. Le spese notarili per la cessione verranno sostenute pro quota al 50%.
6.c. I coniugi si danno atto che l'immobile di loro proprietà, pro quota indivisa al 50%, sito in Castelcovati
(BS) via Capitanio n. 21, è già stato posto in vendita e convengono che il ricavato della vendita verrà incassato interamente dal marito.
6.d. Entro e non oltre 1 mese dalla pubblicazione dell'omologa della separazione: - la RA Parte_1
si impegna a trasferire/cedere al signor la sua quota di partecipazione al capitale
[...] Parte_2
sociale della pari al 5% (doc. 8); - il signor si impegna a trasferire/cedere alla CP_1 Parte_2
RA il 49% della propria quota di partecipazione al capitale sociale della Dea di Parte_1
Morandini e Di FE Maria S.a.s.; contestualmente alla cessione qui prevista la RA Parte_1
assumerà la qualifica di socia accomandataria e il signor la qualifica di socio
[...] Parte_2
accomandante (doc. 9);
6.e. Le reciproche cessioni/trasferimenti di cui ai precedenti punti 6.b e 6.d vengono effettuate senza spirito di liberalità e trovano causa soltanto nell'esigenza di regolare i rapporti patrimoniali tra i coniugi conseguenti alla separazione personale. Le spese notarili per le cessioni verranno sostenute pro quota al
50%.
6.f. I ricorrenti convengono che tutti i mobili ed accessori arredanti la casa coniugale rimarranno assegnati in proprietà esclusiva alla moglie;
il marito provvederà quindi ad asportare esclusivamente i propri beni ed effetti personali.
6.g. Con l'esatto adempimento di tutto quanto sopra previsto, i coniugi si danno reciprocamente atto di aver provveduto a comporre con reciproca soddisfazione ogni altra questione di natura patrimoniale relativa ai loro rapporti economici, anche con riferimento alla suddivisione dei beni comuni, sicché nessuno dei due coniugi vanta rivendicazioni nei confronti dell'altro inerenti o derivanti dal matrimonio.
4 7) I ricorrenti, infine, si prestano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio dell'altro coniuge, nonché al rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio dei figli minori, impegnandosi a rinnovare l'impegno ove richiesto dalle amministrazioni pubbliche preposte.
8) Spese di giudizio interante compensate tra le parti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 27/09/2004, iscritto presso il registro dello stato civile del comune di Castelcovati (atto n. 2, parte I).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei figli minori.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d)
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 13/03/2025.
Il Presidente estensore
Gustavo Nanni
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