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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 30/01/2026, n. 1133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1133 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1133/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
03/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
AB GEREMIA, LA
NAPOLITANO SEBASTIANO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2229/2025 depositato il 21/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13760/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
24 e pubblicata il 09/10/2024 Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120239042979257000 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7428/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Appellante: come in atti.
Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte Tributaria di I grado di Napoli ha rigettato il ricorso di Ricorrente_1 avverso il sollecito di pagamento relativo alla tassa automobilistica anno 2016; ciò in quanto l'ADER aveva documentato che il giudice tributario di primo grado aveva rigettato il ricorso avverso la cartella di pagamento presupposto dell'atto impugnato, e che nei confronti di quest'ultimo non erano stati proposti specifici motivi di impugnazione, né – infine- era maturato il termine di prescrizione.
Ricorrente_1 ha proposto appello, per i motivi che si diranno, cui ha resistito l'ADER.
Il giudizio è stato trattato all'udienza innanzi questa Corte del 3 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto.
L'appellante, con il primo motivo, ha dedotto, e documentato che questa Corte tributaria di II grado della
Campania, , con sentenza n. 1835\25, dep. Il 26 febbraio 2025 (atto sopravvenuto, che quindi può essere sicuramente esaminato in questa sede), in riforma della sentenza n. 18298\23 della Corte di primo grado, ha annullato, in quanto illegittima, la cartella costituente il presupposto del sollecito ora impugnato.
In particolare la sentenza n. 1835\23 – passata in giudicato- ha accertato l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria in oggetto.
Quanto sopra è incontestato dall'ADER, che assume però l'insussistenza dell'interesse ad agire del contribuente, proprio perché vittorioso nel giudizio relativo all'atto presupposto.
E' però agevole rimarcare la permanenza dell'interesse ad agire, attesa la soccombenza, nel giudizio di primo grado ora appellata, dell'Ric_1, con condanna alle spese;
né va trascurato che ha sicura rilevanza, anche in un prospettiva di certezza giuridica, l'interesse alla rimozione del sollecito per cui è causa. Le spese del giudizio di primo grado possono essere compensate, mentre seguono la soccombenza di questo grado di giudizio e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e per l'effetto l'originario ricorso ND DE al pagamento delle spese e competenze del presente grado, liquidate in complessive Euro 370,00 oltre accessori se dovuti;
compensate per il primo grado.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
03/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
AB GEREMIA, LA
NAPOLITANO SEBASTIANO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2229/2025 depositato il 21/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13760/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
24 e pubblicata il 09/10/2024 Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120239042979257000 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7428/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Appellante: come in atti.
Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte Tributaria di I grado di Napoli ha rigettato il ricorso di Ricorrente_1 avverso il sollecito di pagamento relativo alla tassa automobilistica anno 2016; ciò in quanto l'ADER aveva documentato che il giudice tributario di primo grado aveva rigettato il ricorso avverso la cartella di pagamento presupposto dell'atto impugnato, e che nei confronti di quest'ultimo non erano stati proposti specifici motivi di impugnazione, né – infine- era maturato il termine di prescrizione.
Ricorrente_1 ha proposto appello, per i motivi che si diranno, cui ha resistito l'ADER.
Il giudizio è stato trattato all'udienza innanzi questa Corte del 3 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto.
L'appellante, con il primo motivo, ha dedotto, e documentato che questa Corte tributaria di II grado della
Campania, , con sentenza n. 1835\25, dep. Il 26 febbraio 2025 (atto sopravvenuto, che quindi può essere sicuramente esaminato in questa sede), in riforma della sentenza n. 18298\23 della Corte di primo grado, ha annullato, in quanto illegittima, la cartella costituente il presupposto del sollecito ora impugnato.
In particolare la sentenza n. 1835\23 – passata in giudicato- ha accertato l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria in oggetto.
Quanto sopra è incontestato dall'ADER, che assume però l'insussistenza dell'interesse ad agire del contribuente, proprio perché vittorioso nel giudizio relativo all'atto presupposto.
E' però agevole rimarcare la permanenza dell'interesse ad agire, attesa la soccombenza, nel giudizio di primo grado ora appellata, dell'Ric_1, con condanna alle spese;
né va trascurato che ha sicura rilevanza, anche in un prospettiva di certezza giuridica, l'interesse alla rimozione del sollecito per cui è causa. Le spese del giudizio di primo grado possono essere compensate, mentre seguono la soccombenza di questo grado di giudizio e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e per l'effetto l'originario ricorso ND DE al pagamento delle spese e competenze del presente grado, liquidate in complessive Euro 370,00 oltre accessori se dovuti;
compensate per il primo grado.