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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 19/12/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1185 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
LI OS DI
Benedetta Fattori DI rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 23/06/2025,
DA
(cf: ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
09/06/1969 rappresentato e difeso dall' avv. FERRARI DENISE , elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 5/12/2025
OGGETTO: divorzio giudiziale
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/06/2025, diva l'intestato Tribunale Parte_1
chiedendo la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile contratto in data 27/08/2016 a
Martignana di Po con (matrimonio iscritto nei registri dello stato Controparte_1
civile del Comune di Martignana di Po, anno 2016, atto n. 3, parte I). Il ricorrente allegava che, poco dopo il matrimonio, l'unione materiale e spirituale si è era disgregata irrimediabilmente e i coniugi si erano di fatto allontanati volontariamente l'uno dall'altra dopo appena venti giorni dalla celebrazione;
i coniugi si erano quindi separati con sentenza n. 278/2023 resa dal Tribunale di Cremona il 30/05/2023 e pubblicata il 31/05/2023.
All'udienza di prima comparizione delle parti, tenutasi in data 11/11/2025, la parte ricorrente non avanzava alcuna domanda oltre a quella sullo status e riferiva di non avere più contatti con il resistente da tempo. Il DI delegato, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia della parte resistente, non assumeva provvedimenti temporanei ed urgenti in assenza di prole e di domande di contenuto economico e, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava la parte ricorrente a depositare l'atto integrale di matrimonio e la sentenza di separazione con attestazione di passaggio in giudicato. All'esito, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 11/12/2025.
*
La giurisdizione e la legge applicabile allo status
Preme preliminarmente precisare che, pur avendo la resistente cittadinanza ucraina, sussiste la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 3 del Regolamento UE 1111/2019, atteso che, è in Italia
l'ultima residenza abituale dei coniugi. E', altresì, applicabile la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi, in quanto si tratta della legge dello Stato di cui è adita l'autorità giurisdizionale ex art. 8 lett. D) del regolamento UE n. 1259/2010.
*
La domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio civile è fondata e deve essere accolta.
Emerge agli atti che hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio civile in data 27/08/2016 a Martignana di Po (matrimonio iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Martignana di Po, anno 2016, atto n. 3, parte I).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Le parti si sono in seguito separate con sentenza del Tribunale Ordinario di Cremona n. 278/2023 del
30/05/2023 e pubblicata il 31/05/2023 (passata in giudicato, v. documenti in atti).
Evidenzia il Collegio che lo stato di separazione tra le parti si è protratto per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione e avendo la parte ricorrente dato atto che, da allora, non è ripresa la convivenza né una comunione di vita.
Deve poi considerarsi che la resistente, destinataria di regolare notifica, ha deciso di non costituirsi.
Ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/70 per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Nessun'altra statuizione va pronunciata, non avendo la parte interesse all'accertamento dei mezzi di sostentamento della moglie, in assenza di domande anche economiche.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento.
* le spese di lite
Nulla sulle spese di lite che debbono considerarsi irripetibili attesa la mancata costituzione e la non opposizione della parte resistente, considerata anche la natura necessaria del giudizio quanto allo status.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, nella contumacia della parte convenuta, respinta ogni diversa domanda e/o istanza, così statuisce:
1. PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto da Parte_1
e in data 27/08/2016 a Martignana di Po (matrimonio iscritto Controparte_1
nei registri dello stato civile del Comune di Martignana di Po, anno 2016, atto n. 3, parte I);
2. DICHIARA irripetibili le spese di lite.
Manda al Cancelliere per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di Martignana di Po per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 11/12/2025.
Il DI est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
LI OS DI
Benedetta Fattori DI rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 23/06/2025,
DA
(cf: ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
09/06/1969 rappresentato e difeso dall' avv. FERRARI DENISE , elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 5/12/2025
OGGETTO: divorzio giudiziale
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/06/2025, diva l'intestato Tribunale Parte_1
chiedendo la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile contratto in data 27/08/2016 a
Martignana di Po con (matrimonio iscritto nei registri dello stato Controparte_1
civile del Comune di Martignana di Po, anno 2016, atto n. 3, parte I). Il ricorrente allegava che, poco dopo il matrimonio, l'unione materiale e spirituale si è era disgregata irrimediabilmente e i coniugi si erano di fatto allontanati volontariamente l'uno dall'altra dopo appena venti giorni dalla celebrazione;
i coniugi si erano quindi separati con sentenza n. 278/2023 resa dal Tribunale di Cremona il 30/05/2023 e pubblicata il 31/05/2023.
All'udienza di prima comparizione delle parti, tenutasi in data 11/11/2025, la parte ricorrente non avanzava alcuna domanda oltre a quella sullo status e riferiva di non avere più contatti con il resistente da tempo. Il DI delegato, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia della parte resistente, non assumeva provvedimenti temporanei ed urgenti in assenza di prole e di domande di contenuto economico e, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava la parte ricorrente a depositare l'atto integrale di matrimonio e la sentenza di separazione con attestazione di passaggio in giudicato. All'esito, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 11/12/2025.
*
La giurisdizione e la legge applicabile allo status
Preme preliminarmente precisare che, pur avendo la resistente cittadinanza ucraina, sussiste la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 3 del Regolamento UE 1111/2019, atteso che, è in Italia
l'ultima residenza abituale dei coniugi. E', altresì, applicabile la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi, in quanto si tratta della legge dello Stato di cui è adita l'autorità giurisdizionale ex art. 8 lett. D) del regolamento UE n. 1259/2010.
*
La domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio civile è fondata e deve essere accolta.
Emerge agli atti che hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio civile in data 27/08/2016 a Martignana di Po (matrimonio iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Martignana di Po, anno 2016, atto n. 3, parte I).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Le parti si sono in seguito separate con sentenza del Tribunale Ordinario di Cremona n. 278/2023 del
30/05/2023 e pubblicata il 31/05/2023 (passata in giudicato, v. documenti in atti).
Evidenzia il Collegio che lo stato di separazione tra le parti si è protratto per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione e avendo la parte ricorrente dato atto che, da allora, non è ripresa la convivenza né una comunione di vita.
Deve poi considerarsi che la resistente, destinataria di regolare notifica, ha deciso di non costituirsi.
Ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/70 per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Nessun'altra statuizione va pronunciata, non avendo la parte interesse all'accertamento dei mezzi di sostentamento della moglie, in assenza di domande anche economiche.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento.
* le spese di lite
Nulla sulle spese di lite che debbono considerarsi irripetibili attesa la mancata costituzione e la non opposizione della parte resistente, considerata anche la natura necessaria del giudizio quanto allo status.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, nella contumacia della parte convenuta, respinta ogni diversa domanda e/o istanza, così statuisce:
1. PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto da Parte_1
e in data 27/08/2016 a Martignana di Po (matrimonio iscritto Controparte_1
nei registri dello stato civile del Comune di Martignana di Po, anno 2016, atto n. 3, parte I);
2. DICHIARA irripetibili le spese di lite.
Manda al Cancelliere per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di Martignana di Po per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 11/12/2025.
Il DI est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato