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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 16/05/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4651/2024 v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott.ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice dott. VINCENZO CILIBERTI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento sopra rubricato, promosso congiuntamente da:
e Parte_1 Parte_2
entrambi con l'avv. VINCENZA ALBERINI e l'avv. STEFANO CARRARO
RICORRENTI
E con l'intervento del P.M. avente ad oggetto: ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Posta in decisione sulle conclusioni precisate come da note per l'udienza di trattazione scritta ex art. 473 bis.51 c.p.c. del 27/03/2025 per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto dep. 18/11/2024 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B l. 898/70 i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciato la cessazione effetti civili del matrimonio tra loro celebrato in data 12/05/2001 nel Comune di Fiesso d'Artico e dalla cui unione sono nati i figli (01/09/2004) e (25/03/2012). Per_1 Per_2
Nelle note scritte autorizzate per la discussione i coniugi confermavano la volontà manifestata in ricorso e la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui sopra.
Il P.M. concludeva, in conformità, come da nota dell'8/05/2025 in atti.
1 Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Ed invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 ed ex lege 55/2015 essendo trascorso il prescritto termine dal 14/09/2021, data di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale di Venezia nella procedura di separazione personale, senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo essi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma, attesi il tempo trascorso dalla separazione ed il contegno processuale delle parti.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, non contrastando con l'ordine pubblico le condizioni tra loro pattuite e corrispondendo quelle relative ai figli anche agli interessi morali e materiali della figlia minore e agli Per_2
interessi materiali del figlio – maggiorenne ma non economicamente indipendente –. Per_1
Il tutto come da dispositivo.
È peraltro manifestamente superflua l'audizione della prole, audizione che – per la coincidenza delle conclusioni delle parti sui provvedimenti che la riguardano – determinerebbe peraltro un ingiustificato allungamento dei tempi processuali.
Non vi sono condizioni tra le parti, dichiaratesi reciprocamente autonome sul piano economico.
Nulla per le spese legali, considerata la natura della causa congiuntamente promossa a ministero di difensori comuni.
Vanno disposte l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Fiesso d'Artico il 12/05/2001 tra e Parte_1 [...]
e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Fiesso d'Artico Parte_2
(VE) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2001, Parte 2, Serie A, n. 3.
Sui provvedimenti accessori provvede come da accordi dei coniugi, di cui al ricorso, da intendersi qui integralmente riprodotti e ritrascritti, e per l'effetto dispone:
1) La figlia minore è affidata ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle Per_2
decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità
2 genitoriale separatamente, e avrà residenza presso la casa della madre in Fiesso d'Artico (VE) via Paradisi 53/A, di proprietà esclusiva della stessa.
2) Il padre eserciterà il diritto di visita della figlia minore secondo le seguenti Per_2
modalità:
· Nelle settimane in cui al padre non spetterà il fine settimana egli trascorrerà con i figli due pomeriggi alla settimana (nelle giornate di martedì e giovedì);
· Nelle settimane in cui al padre spetterà il fine settimana egli trascorrerà con i figli un pomeriggio (nella giornata di mercoledì) oltre al pernottamento;
· I fine settimana saranno alternati dal venerdì pomeriggio o sabato pomeriggio (nel rispetto degli impegni scolastici della figlia) sino alle ore 22:00 della domenica, salvo diverso accordo;
· Le festività siano esse religiose o civili spetteranno a ciascun genitore alternativamente, salvo diverso accordo tra gli stessi.
· Il padre trascorrerà con i figli, nel periodo estivo, 15 giorni anche non consecutivi ed una settimana nel periodo delle Festività Natalizie.
3) Il sig. verserà a titolo di concorso al mantenimento ordinario, dei figli Parte_2
, maggiorenne non autosufficiente, e la somma mensile complessiva di € Per_1 Per_2
500,00= (cinquecento,00) oltre al 50% delle spese straordinarie come disposto dall'art. 16 del Protocollo d'intesa vigente presso il Tribunale di Venezia.
4) Gli assegni familiari continueranno a spettare alla sig.ra quale genitore Parte_1
collocatario, che ne ha già fatto specifica richiesta.
5) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale.
Nulla per le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Fiesso d'Artico per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in data 14/05/2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente relatore dott.ssa Silvia Barison
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott.ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice dott. VINCENZO CILIBERTI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento sopra rubricato, promosso congiuntamente da:
e Parte_1 Parte_2
entrambi con l'avv. VINCENZA ALBERINI e l'avv. STEFANO CARRARO
RICORRENTI
E con l'intervento del P.M. avente ad oggetto: ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Posta in decisione sulle conclusioni precisate come da note per l'udienza di trattazione scritta ex art. 473 bis.51 c.p.c. del 27/03/2025 per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto dep. 18/11/2024 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B l. 898/70 i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciato la cessazione effetti civili del matrimonio tra loro celebrato in data 12/05/2001 nel Comune di Fiesso d'Artico e dalla cui unione sono nati i figli (01/09/2004) e (25/03/2012). Per_1 Per_2
Nelle note scritte autorizzate per la discussione i coniugi confermavano la volontà manifestata in ricorso e la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui sopra.
Il P.M. concludeva, in conformità, come da nota dell'8/05/2025 in atti.
1 Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Ed invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 ed ex lege 55/2015 essendo trascorso il prescritto termine dal 14/09/2021, data di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale di Venezia nella procedura di separazione personale, senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo essi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma, attesi il tempo trascorso dalla separazione ed il contegno processuale delle parti.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, non contrastando con l'ordine pubblico le condizioni tra loro pattuite e corrispondendo quelle relative ai figli anche agli interessi morali e materiali della figlia minore e agli Per_2
interessi materiali del figlio – maggiorenne ma non economicamente indipendente –. Per_1
Il tutto come da dispositivo.
È peraltro manifestamente superflua l'audizione della prole, audizione che – per la coincidenza delle conclusioni delle parti sui provvedimenti che la riguardano – determinerebbe peraltro un ingiustificato allungamento dei tempi processuali.
Non vi sono condizioni tra le parti, dichiaratesi reciprocamente autonome sul piano economico.
Nulla per le spese legali, considerata la natura della causa congiuntamente promossa a ministero di difensori comuni.
Vanno disposte l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Fiesso d'Artico il 12/05/2001 tra e Parte_1 [...]
e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Fiesso d'Artico Parte_2
(VE) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2001, Parte 2, Serie A, n. 3.
Sui provvedimenti accessori provvede come da accordi dei coniugi, di cui al ricorso, da intendersi qui integralmente riprodotti e ritrascritti, e per l'effetto dispone:
1) La figlia minore è affidata ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle Per_2
decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità
2 genitoriale separatamente, e avrà residenza presso la casa della madre in Fiesso d'Artico (VE) via Paradisi 53/A, di proprietà esclusiva della stessa.
2) Il padre eserciterà il diritto di visita della figlia minore secondo le seguenti Per_2
modalità:
· Nelle settimane in cui al padre non spetterà il fine settimana egli trascorrerà con i figli due pomeriggi alla settimana (nelle giornate di martedì e giovedì);
· Nelle settimane in cui al padre spetterà il fine settimana egli trascorrerà con i figli un pomeriggio (nella giornata di mercoledì) oltre al pernottamento;
· I fine settimana saranno alternati dal venerdì pomeriggio o sabato pomeriggio (nel rispetto degli impegni scolastici della figlia) sino alle ore 22:00 della domenica, salvo diverso accordo;
· Le festività siano esse religiose o civili spetteranno a ciascun genitore alternativamente, salvo diverso accordo tra gli stessi.
· Il padre trascorrerà con i figli, nel periodo estivo, 15 giorni anche non consecutivi ed una settimana nel periodo delle Festività Natalizie.
3) Il sig. verserà a titolo di concorso al mantenimento ordinario, dei figli Parte_2
, maggiorenne non autosufficiente, e la somma mensile complessiva di € Per_1 Per_2
500,00= (cinquecento,00) oltre al 50% delle spese straordinarie come disposto dall'art. 16 del Protocollo d'intesa vigente presso il Tribunale di Venezia.
4) Gli assegni familiari continueranno a spettare alla sig.ra quale genitore Parte_1
collocatario, che ne ha già fatto specifica richiesta.
5) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale.
Nulla per le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Fiesso d'Artico per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in data 14/05/2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente relatore dott.ssa Silvia Barison
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