Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 11/02/2026, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00410/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02595/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2595 del 2025, proposto da
BE MO, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo AN Rotelli, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Messina, via Nino Bixio n. 89 e con domicilio digitale ex lege come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l’esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1305/2025 emessa e pubblicata in data 01.07.2025 dal Tribunale di Patti, sez. Lavoro, nel procedimento iscritto al n. 2020/2024 rg del Tribunale di Patti, notificata in data 09.07.2025, non impugnata e passata in giudicato in data 09.08.2025, notificata in copia conforme in data 09.07.2025, recante statuizione di pieno accoglimento in favore del ricorrente con cui, in accoglimento della domanda spiegata dal ricorrente, così si statuiva in dispositivo “ Accerta il diritto di MO BE ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente”, di cui all’art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/2022, 2023/2024 così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione a MO BE, mediante accredito sulla Carta elettronica del Docente, dell’importo nominale di € 1.000,00; ”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto gli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 il dott. AN PP NI TO;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato e depositato in data 3 dicembre 2025 la deducente ha rappresentato quanto segue.
La ricorrente è docente a tempo determinato alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del merito; in accoglimento del ricorso dalla stessa proposto, il Tribunale di Patti, con la sentenza in epigrafe, ha così statuito: “ ...Accerta il diritto di MO BE ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente”, di cui all’art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/2022, 2023/2024 così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato. Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione a MO BE, mediante accredito sulla Carta elettronica del Docente, dell’importo nominale di € 1.000,00 ”.
La sentenza, pubblicata in data 1 luglio 2025 e notificata in copia conforme il 9 luglio 2025, non è stata appellata entro il termine di impugnazione, così passando in giudicato, come da attestazione.
Nonostante il chiaro tenore della sentenza, il Ministero intimato non ha provveduto all’esecuzione della stessa.
Con l’atto introduttivo del giudizio, dunque, la parte ricorrente ha proposto la domanda in epigrafe.
1.1. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito non si è costituito in giudizio.
1.2. Alla camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. La parte ricorrente ha chiesto al Tribunale adito (in sintesi):
- di ordinare al Ministero intimato, di dare esatta ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Patti n. 1305/2025 emessa e pubblicata in data 1 luglio 2025, nel procedimento iscritto al n. 2020/2024, passata in giudicato, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento o l’emanazione dello stesso in luogo dell’amministrazione e, quindi, alla corresponsione alla parte ricorrente, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, previa attivazione, dell’importo nominale annuo di Euro 500,00 per complessivi Euro 1.000,00;
- di nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva;
- di pronunciare idonea condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., degli ulteriori importi maturati e dovuti a titolo di rivalutazione degli interessi successivamente al passaggio in giudicato della sentenza e, a parte, di una penalità di mora per ogni violazione e/o inosservanza e/o ritardo nell’esecuzione dello stesso giudicato.
2. Il ricorso merita di essere accolto nei sensi e nei limiti in appresso specificati.
2.1. Deve innanzitutto osservarsi che la parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato (come si ricava dalla certificazione datata 3 dicembre 2025, versata in atti), dunque rientrante nella categoria di provvedimenti giurisdizionali in ordine ai quali l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. ammette l’esperimento del giudizio di ottemperanza.
2.2. Risulta rispettato il disposto dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. (quanto al termine decennale per la proposizione dell’azione) e, in ordine al termine per il deposito del ricorso, dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm. (in relazione ai giudizi di cui al precedente comma 2, lett. d)).
2.3. In ordine al disposto dell’art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1997, n. 30, e ss. mm. ed ii., è stata documentata l’avvenuta notificazione al Ministero intimato (all’indirizzo PEC uffgabinetto@postacert.istruzione.it) della detta sentenza, in data 9 luglio 2025.
2.4. Nel merito, poi, visto il rituale esercizio dell’azione di ottemperanza e l’affermato perdurante inadempimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito sussiste in capo alla parte intimata l’obbligo giuridico di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe recante l’accertamento del diritto della ricorrente “ ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente”, di cui all’art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/2022, 2023/2024 così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato ” e la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito “ alla corresponsione a MO BE, mediante accredito sulla Carta elettronica del Docente, dell’importo nominale di € 1.000,00; ”.
Deve essere conseguentemente ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al titolo in epigrafe entro novanta (90) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica a cura di parte della presente sentenza.
2.5. Per il caso di persistente inottemperanza alla scadenza del termine di novanta (90) giorni ora visto, il Collegio provvede, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., alla nomina di un commissario ad acta , individuandolo nel direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione) del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega a dirigente o funzionario del medesimo Ufficio, che darà corso all’adempimento, compiendo tutti gli atti necessari, entro il termine di novanta (90) giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione debitrice.
Insediatosi, il commissario ad acta designato ovvero da questi delegato, dovrà dare tempestiva comunicazione dell’insediamento alla Segreteria della Sezione Quinta di questo Tribunale.
Il commissario ad acta non avrà diritto ad alcun compenso in quanto, nominandosi un dirigente dello stesso Ministero intimato, tale attività deve ritenersi rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; infatti, la disposizione di cui all’art. 5- sexies , comma 8, della legge 24 marzo 2001, n. 89, così come previsto dall'art. 1, comma 777, lett. l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, “ può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro ” (cfr., ex plurimis , T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. IV, 3 febbraio 2026, n. 340; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 2 febbraio 2026, n. 210; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. V, 16 gennaio 2026, n. 113).
2.6. Il Collegio ritiene, invece, di disattendere la domanda di condanna del Ministero intimato alla c.d. penalità di mora, tenuto conto che l’esecuzione delle sentenze di condanna all’attivazione della carta elettronica del docente comporta l’instaurazione di un procedimento complesso che coinvolge più soggetti (cfr. T.A.R. Veneto, sez. I, 25 agosto 2025, n. 1466); inoltre, è ragionevole ritenere che il ritardo del Ministero nell’adempimento in questione sia riconducibile all’eccezionale mole di procedimenti (come, peraltro, comprovato dal vasto contenzioso giurisdizionale insorto) concernenti il rilascio della carta in esame.
Alla luce di quanto precede, pertanto, la domanda volta a conseguire la condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento della penalità di mora non può essere accolta.
Deve essere parimenti disattesa la domanda di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione degli ulteriori importi maturati e dovuti a titolo di rivalutazione degli interessi successivamente al passaggio in giudicato della sentenza: ed invero, non è stata fornita alcuna prova circa il preteso maggior danno che si sarebbe verificato dopo la pubblicazione della sentenza in questione (cfr., ex plurimis , T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 16 luglio 2025, n. 5361).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo (tenuto conto dei criteri di liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza: cfr. Cons. Giust. Amm., Reg. Sic., sez. giur., 24 ottobre 2025, n. 807, in particolare punto 5.2. della sentenza), con distrazione a favore dell’avvocato Paolo AN Rotelli.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti in motivazione, e per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione - entro il termine di novanta (90) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica a cura di parte della presente sentenza - al titolo in epigrafe nei termini sopra specificati;
- per il caso di ulteriore inadempienza nomina sin d’ora, quale commissario ad acta , il direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione) del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega a dirigente o funzionario del medesimo Ufficio, affinché provveda in via sostitutiva nei termini sopra specificati;
- respinge la domanda di condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento della c.d. penalità di mora nonché la domanda di condanna del medesimo Ministero alla corresponsione degli ulteriori importi maturati e dovuti a titolo di rivalutazione degli interessi successivamente al passaggio in giudicato della sentenza.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi Euro 500,00 (€. cinquecento/00), compresi accessori di legge, da distrarsi a favore dell’avvocato Paolo AN Rotelli.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente sentenza alle parti e al commissario ad acta presso la sua sede di servizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NE NA BA, Presidente
AN PP NI TO, Primo Referendario, Estensore
Salvatore Accolla, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN PP NI TO | NE NA BA |
IL SEGRETARIO