Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 19/06/2025, n. 2047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2047 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.SS AN SO Presidente est
2) Dott.SS Luigia Franzese Giudice
3) Dott.SS Rossella Di Palo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N° 5999/2024 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza del giorno 17/06/2025, vertente
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 dall'Avv. GEREMIA CASTO, presso il quale elettivamente domicilia;
- RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in CP_1 atti, dall'Avv. VIGGIANI PATRIZIA, presso la quale elettivamente domicilia;
- RESISTENTE
E
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: Per le parti, come riportato nel verbale di udienza del 17/06/25;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La sentenza è redatta con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (art. 132, comma II, n. 4, c.p.c., come modificato dalla L. 18/6/2009 n. 69).
2. Con ricorso ritualmente depositato e notificato, – premettendo di aver Parte_1 contratto matrimonio il 01/04/1995 con e deducendo che dal matrimonio sono nati CP_1 due figli , nato il [...]; , nato il [...]) ha chiesto che sia pronunciata la Per_1 Per_2 separazione personale dei coniugi e altri provvedimenti.
Infine, all'udienza del 17/06/25, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno dichiarato di avere raggiunto il seguente accordo:
1. SEPARAZIONE E RISPETTO RECIPROCO: I coniugi, IG. e IG.ra Parte_1
, vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
CP_1
2. ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE: La casa coniugale, viene assegnata alla IG.ra
, la quale continuerà a risiedervi unitamente ai figli;
CP_1
3. MANTENIMENTO FIGLI: Il IG. si obbliga a corrispondere, a titolo di Parte_1 concorso nel mantenimento dei figli maggiorenni e non economicamente autosufficienti,
e , un assegno mensile complessivo di Euro 700,00 (settecento/00), e dunque Per_1 Per_2
Euro 350,00 (trecentocinquanta/00) per ciascun figlio. Tale importo sarà versato direttamente a ciascun figlio a mezzo bonifico bancario o vaglia postale, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, e sarà soggetto ad adeguamento automatico annuale sulla base degli indici ISTAT;
4. SPESE STRAORDINARIE: Entrambi i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie (scolastiche, sanitarie, sportive, ludiche, ecc.) relative ai figli. Tali spese dovranno essere previamente concordate e debitamente documentate, riportandosi integralmente al protocollo d'intesa raggiunto tra il consiglio dell'Ordine e il Tribunale di S. Maria C.V.
I difensori hanno concluso, quindi, per la dichiarazione dell'avvenuta separazione e l'adozione dei provvedimenti accessori come concordati tra le parti. La causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
3. La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti, dalle accuse che i coniugi si sono rivolte, dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso la riconciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento della richiesta concorde delle parti, deve essere pronunziata la separazione personale.
4. Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, poiché gli accordi raggiunti dalle parti non sono contrari a norme imperative, ritiene il Tribunale di poterli porre a base della presente decisione.
5. Ai sensi dell'art. 191 c.c. dà atto che è ceSSto il regime patrimoniale della comunione legale dei beni.
6. Tenuto conto della natura della causa e dell'esito del giudizio, si ravvisano giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le stesse le spese processuali
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile iscritta al N° 5999/2024 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
06/03/1967 e , nata a [...] il [...]; CP_1
b) omologa le statuizioni accessorie alla separazione indicate in parte motiva in conformità degli accordi raggiunti dalle parti;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmeSS a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CALVI RISORTA per le annotazioni previste dall'ordinamento dello stato civile (D.P.R.
3.11.2000 n. 396) e ai sensi dell'art. 191 c.c. (atto n° 4, parte II, Serie A, registro atti matrimonio anno 1995);
d) dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 17/06/2025.
Il Presidente
dott.SS AN SO