Sentenza 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 08/05/2026, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00713/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01410/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1410 del 2024, proposto da
Vita AS, US RE e LU RE, rappresentati e difesi dall’avvocato Nicola Grippa, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;
per l’esecuzione
della sentenza n. 2563/2023, pubblicata in data 9.11.2023, emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Taranto, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Viesti, notificata il 9.11.2023, passata in giudicato il 9.12.2023 per mancata impugnazione, come da certificazione rilasciata dalla cancelleria in data 27.12.2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2026 il dott. Paolo Fusaro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e DI
1. Con il ricorso in ottemperanza all’esame, i ricorrenti hanno chiesto a questo Tribunale di condannare l’Amministrazione intimata a dare esecuzione alla sentenza n. 2563/2023 resa dal Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, pubblicata in data 9.11.2023 e divenuta definitiva, con cui il Ministero della Difesa è stato condannato al pagamento, in favore dei ricorrenti, della complessiva somma di € 131.669,00, a titolo di danno non patrimoniale “iure hereditatis”, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese processuali.
2. Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio con mera memoria di rito, depositando tardivamente documentazione in data 24.4.2026.
3. Alla camera di consiglio del 27.4.2026 l’affare è stato trattenuto in decisione.
4. Il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Ritiene, infatti, il Collegio che non possa dichiararsi nel caso di specie, in accordo con quanto richiesto dal difensore di parte ricorrente in udienza, la cessazione della materia del contendere, non riscontrandosi in atti la piena dimostrazione dell’intervenuto pagamento in favore dei ricorrenti degli emolumenti spettanti, e quindi, in definitiva, la piena prova dell’integrale soddisfazione della pretesa attorea fatta valere in questa sede (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 9 luglio 2018, n. 4191).
Si osserva in proposito che, sebbene parte ricorrente abbia depositato in atti in data 18.12.2025 un decreto adottato dall’Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa del Ministero della Difesa - in particolare, il decreto n. 291 del 22.5.2025 - contenente uno “ speciale ordine di pagamento ” in favore degli odierni ricorrenti per l’importo di € 55.442,06 ciascuno (importo contemplante anche somme a titolo di rivalutazione monetaria e interessi legali), cionondimeno non v’è alcun riscontro in atti dell’avvenuta esecuzione di tale decreto, e conseguentemente dell’effettivo pagamento degli emolumenti ivi indicati, tale decreto costituendo quindi unicamente un principio di prova circa l’avvenuta ottemperanza dell’Amministrazione alla statuizione n. 2563/2023.
Al contempo, tuttavia, l’istanza di cessazione della materia del contendere avanzata dal difensore di parte attrice dimostra ex se la sopravvenuta carenza di interesse della parte a una statuizione nel merito della causa, con conseguente improcedibilità del ricorso per cui si procede.
5. Quanto alle spese di lite, in virtù del principio della soccombenza virtuale, le stesse, nella misura indicata in dispositivo, sono da porre a carico dell’Amministrazione resistente, tenuto conto dell’obiettiva risultanza processuale circa la tardività dell’ottemperanza del Ministero rispetto al dictum giudiziale oggetto del contendere, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che sono liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori e rimborso del contributo unificato, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
NI LL RE, Presidente FF
Paolo Fusaro, Referendario, Estensore
Tommaso Sbolgi, Referendario
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| Paolo Fusaro | NI LL RE |
IL SEGRETARIO