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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 25/11/2025, n. 1590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1590 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi – Presidente dott.ssa Alessandra Pesci – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per lo scioglimento del matrimonio R.G. n. 6159/2023, promosso con ricorso depositato in data 13.11.2023 da:
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Elisa Zanessi giusta mandato allegato telematicamente al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Treviso, viale Monte Grappa n. 28;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente -
contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Ilaria Rossi giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in Treviso, via Alzaia n. 5;
c.f.: CodiceFiscale_2
- resistente - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 18.11.2025 sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti:
Per parte ricorrente e resistente:
1. voglia l'Ill.mo Tribunale adito dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra la signora
[...]
e il signor , ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di trascrivere l'emananda Parte_1 Controparte_1
sentenza sui pubblici registri anagrafici.
2. Il figlio viene affidato ad entrambi i genitori con tempi paritari di affidamento e residenza Persona_1
presso la madre in Roncade (TV), via P. Valentini n. 1/3.
3. Dati gli elementi di criticità, così come descritti nella relazione di consulenza, data l'età di voglia Per_1
l'Ill.mo Tribunale adito affidare ai Servizi Sociali un monitoraggio delle dinamiche famigliari per almeno 2 anni con relazione ogni 6 mesi.
4. Con riferimento al calendario di responsabilità genitoriale si recepiscono interamente le conclusioni della CTU espletata, qui riportate: sarà di responsabilità una settimana del padre ed una settimana della madre. Per_1
La settimana di responsabilità, così come si sono accordati i genitori, inizia la domenica sera alle ore 21.00 e termina la domenica successiva alle ore 21.00. Il genitore che non ha con sé si recherà presso l'abitazione dell'altro genitore Per_1
per accogliere con sé il figlio.
Natale e Pasqua:
Periodo di Natale: il giorno di Natale trascorrerà il pranzo con un genitore e la cena con l'altro. Per_1
Natale 2025: vigilia e pranzo di Natale con la madre, cena di Natale e Santo Stefano con il padre.
Ciò andrà ad alternarsi negli anni.
Ad anni alterni il capodanno: capodanno 2026 sarà di responsabilità del padre. Per_1
Questo andrà alternato negli anni.
Ad anni alterni la Pasqua verrà divisa a metà: con un genitore da sabato Santo ore 13.00 fino alla domenica di Pasqua ore 16.00 e dalle ore 16.00 della domenica di Pasqua alle ore 19.00 di lunedì di Pasquetta con l'altro genitore.
2 Pasqua 2026: dalle ore 13.00 di Sabato Santo fino alle 16.00 della domenica di Pasqua sarà di competenza Per_1
del papà. Da alternarsi negli anni.
L'orario normale riprenderà seguendo la cadenza lasciata con il weekend precedente l'inizio delle vacanze di Natale così come dopo Pasqua.
Per tutte le altre festività e ponti, si seguirà il calendario ordinario.
Vacanze estive:
Durante il periodo estivo entrambi i genitori avranno a disposizione 15 giorni consecutivi di responsabilità.
Il calendario ordinario andrà sospeso per le vacanze e ripreso dalla settimana interrotta con l'inizio delle vacanze.
Ciascun genitore darà comunicazione scritta all'altro genitore del proprio periodo di ferie entro il 30 maggio tramite sms o email.
In caso di coincidenza del periodo prescelto, la precedenza di scelta per ciascun genitore sarà ad anni alterni. Nel 2025 sceglie per prima la madre. Ciascun genitore dovrà informare l'altro di dove intende condurre il figlio in ferie, fornendo l'indirizzo esatto di dove il minore soggiornerà, almeno una settimana prima della data di partenza.
Comunicazioni:
Le comunicazioni tra genitori avverranno tramite sms o email per questioni non urgenti;
per urgenze, tramite cellulare e nel caso di mancata risposta dopo 3 tentativi tramite sms (salute, accessi al pronto soccorso, problemi scolastici, etc…)
I genitori si informeranno autonomamente per quanto riguarda l'ambito scolastico, sportivo e altre attività strutturate.
Telefonate: Le telefonate al minore vanno fatte al cellulare del genitore che non ha con sé Ogni sera, tre le ore Per_1
19.30-20.30, il genitore che ha con sé avrà l'attenzione di chiamare l'altro genitore per un contatto e Per_1
conversazione tra figlio e genitore.
Nel caso in cui i genitori ricevessero delle richieste da parte di sarà cura di entrambi rinviare le decisioni in Per_1
merito ad un momento successivo, allo scopo di recepire il parere dell'altro. A quindi, dovrà arrivare il Per_1
messaggio che il genitore ha acquisito la richiesta e che per dare una risposta sulla possibilità di soddisfarla dovrà prima sentire l'altro genitore. Sia nel caso in cui la richiesta venga soddisfatta, sia nel caso si ritenga di non poterlo fare, è fondamentale che a sia dato il messaggio che mamma e papà hanno concordato la risposta. Malattia: Per_1
3 La malattia del minore deve essere documentata tempestivamente con certificato redatto dal medico di base o dalla guardia medica ed inviato all'altro genitore.
Nel caso in cui venisse prescritta una terapia farmacologica, entrambi i genitori dovranno averne conoscenza. Nel caso in cui alla visita medica fosse presente solo uno dei due genitori, questi ha il compito di comunicare all'altro i contenuti emersi, fornendo copia della documentazione sanitaria eventualmente rilasciata.
Per tutte le questioni di salute che vedano i genitori in disaccordo sarà seguita la decisione del medico di base del minore che indicherà, se necessario, l'utilità di una visita specialistica. Lo specialista sarà suggerito dallo stesso medico o scelto in base alla sua indiscussa competenza.
Entrambi i genitori, insieme, si recheranno per ottenere le indicazioni del caso e si atterranno a quanto prescritto dallo specialista.
Compleanni:
Per il compleanno di i genitori faranno la festa separatamente con le rispettive famiglie ed amici. Per_1
Per il compleanno dei genitori starà il giorno stesso, fuori dagli impegni scolastici e extrascolastici, per pranzo o Per_1
cena, con il genitore che festeggia gli anni indipendentemente dal calendario.
Per il compleanno di nonni/zii/cugini ed amici, la festa sarà fatta nel primo turno di responsabilità del genitore, senza alterare il calendario in corso.
Scuola e viaggi di istruzione:
Entrambi i genitori avranno la responsabilità di seguire nel suo andamento scolastico. Dovranno richiedere e/o Per_1
recarsi individualmente ai colloqui con gli insegnanti ed informarsi autonomamente sulle attività didattiche ed extrascolastiche previste. Per questo si procureranno il calendario delle riunioni durante il periodo iniziale di frequenza presso l'istituto scolastico frequentato dal figlio.
Nel caso di futuri viaggi di istruzione scolastica, che fanno parte delle attività didattiche programmate dalla scuola, come tali non possono essere osteggiate da nessuno dei due genitori.
4 Dovranno altresì farsi carico di seguire nei compiti per casa e per le vacanze, con funzione normativa e Per_1
stimolando la sua autonomia;
nel periodo delle vacanze dovranno suddividere preventivamente via email, il carico di lavoro.
Le deleghe per il recupero del minore a scuola dovranno essere condivise.
Attività sportive, culturali, religiose
I genitori dovranno condividere le attività che interessano il tempo libero e la cultura del figlio.
Come per la frequenza scolastica, entrambi i genitori dovranno autonomamente informarsi presso le associazioni culturali, sportive e religiose sull'andamento di e sulle riunioni previste per i genitori, fatto salvo per quelle informazioni Per_1
impreviste e/o urgenti di cui uno dei genitori, per l'appunto, non può disporre. In questo caso il genitore che possiede l'informazione dovrà indicarla almeno il giorno precedente in tutta la sua interezza ed inviare all'altro la documentazione ricevuta.
I genitori non dovranno prendere impegni di tipo ricreativo e sociale per il figlio (per esempio gite, feste etc..) che coincidano con le giornate in cui è affidato all'altro genitore.
Ciascuno dei due genitori dovrà presenziare ai festeggiamenti, se in luogo pubblico (teatro, scuola (recite, saggi etc..) palestra, stadio, chiesa) anche laddove non si tratti del proprio turno di responsabilità.
Altre disposizioni:
4. Per piccole frazioni di tempo i genitori si devono arrangiare per ricercare l'aiuto necessario per l'accudimento/gestione del figlio dimostrando fiducia uno dell'altro rispetto alle persone scelte. Se l'impossibilità di uno dei due genitori supera le
24 ore prima di attivare altre persone si dovrà chiedere disponibilità all'altro genitore”.
5. A fronte dei tempi paritari di affidamento non viene previsto alcun assegno di mantenimento ordinario per il figlio minore.
6. Le spese straordinarie per il figlio minore, così come individuate dal Protocollo per il processo di Famiglia presso il Tribunale di Treviso, saranno sostenute nella misura del 50% a carico di entrambi i genitori. Parimenti, le spese di trasporto urbano di verranno suddivise tra le parti in ragione del 50% ciascuno. Per_1
5 7. L'Assegno Unico Universale erogato dall'INPS sarà corrisposto integralmente alla madre SI , Parte_1
indipendentemente dal suo importo e quindi anche nel caso in cui questo aumentasse a seguito di modifiche legislative o dell'ISEE di riferimento.
8. Nessun contributo sarà dovuto a titolo di assegno di mantenimento dell'ex coniuge.
9. Le parti dichiarano di aver definito i rapporti di debito/credito reciproco maturati sino alla data odierna con separata scrittura privata.
10. I genitori si danno reciproco assenso al rilascio e rinnovo del passaporto di Per_1
11. Spese di lite compensate.
Per il Pubblico Ministero:
Il fascicolo è stato trasmesso al Pubblico Ministero per il suo parere in data 22.11.2023 e nulla è pervenuto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.11.2023, la signora adìva il Tribunale di Treviso al fine di Parte_1
ottenere lo scioglimento del matrimonio contratto con il signor in data 8.3.2014 a Meolo. Dalla CP_1
loro unione era nato il figlio in data 19.11.2013. Per_1
Venuta meno l'affectio maritalis, le parti si separavano consensualmente davanti al Tribunale di Treviso.
La loro separazione veniva omologata con decreto dell'11.11.2021.
Dalla data dell'udienza presidenziale nel giudizio di separazione non interveniva alcuna riconciliazione,
essendo venuta meno definitivamente la comunione materiale e spirituale tra le parti.
La signora , pertanto, proponeva ricorso per lo scioglimento del matrimonio alle condizioni Parte_1
meglio specificate nel proprio atto introduttivo.
Con decreto del 20.11.2023, il Giudice relatore delegato fissava l'udienza per la prima comparizione dei coniugi dinnanzi a sé.
In data 12.2.2024 si costituiva in giudizio il resistente, aderendo alla domanda divorzile presentata dalla moglie ma chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui alla propria memoria di costituzione.
Le parti, dunque, depositavano le memorie integrative di cui all'art. 473 bis.17 cod. proc. civ.
6 All'udienza di prima comparizione delle parti tenutasi in data 13.3.2024, il Giudice procedeva all'audizione separata dei coniugi e tentava la conciliazione. Il tentativo, tuttavia, non aveva esito favorevole.
Le parti, però, manifestavano la loro volontà di dare avvio ad un percorso di mediazione familiare e dunque, previa adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.22 cod. proc. che prevedevano la conferma della regolamentazione previgente, il Giudice disponeva un rinvio del procedimento per consentire l'attivazione del percorso.
All'udienza del 1.10.2024, i procuratori davano atto che – nonostante il percorso di mediazione – non era stato possibile raggiungere una soluzione concordata della vertenza.
Il Giudice relatore, dunque, disponeva c.t.u. al fine di valutare le migliori condizioni di affido, collocazione e regolamentazione dei turni di responsabilità nell'interesse del figlio minore Per_1
L'incarico veniva affidato alla dott.ssa . Persona_2
All'esito del deposito dell'elaborato peritale, le parti raggiungevano un accordo per la definizione concordata della presente vertenza.
All'udienza del 18.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ., il Giudice relatore prendeva atto dell'accordo divorzile, della rinuncia all'assegnazione dei termini ex art. 473 bis.28 cod. proc. civ. e rimetteva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
* * *
Dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio (doc. 3 di parte ricorrente) risulta che le parti hanno contratto matrimonio civile a Meolo in data 8.3.2014 e che l'atto è stato iscritto al n. 2, parte I, anno
2014 del relativo registro.
Dalle dichiarazioni rese e dal comportamento processuale delle parti, risulta che le stesse non si sono più riconciliate né hanno convissuto dopo l'udienza presidenziale nella procedura di separazione.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3 legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Ai sensi dell'art. 5 della predetta legge, l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Meolo è tenuto a procedere all'annotazione della presente sentenza nei relativi registri.
7 In merito alle condizioni di divorzio concordate tra le parti, il Tribunale ritiene che esse possano essere accolte, posto che appaiono congrue in relazione alle condizioni economiche e reddituali dei coniugi, come documentate in atti, nonché conformi all'interesse del figlio minorenne Per_1
Spese di lite compensate, in ragione dell'intervenuto accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra (nata a [...] il [...]) e Parte_1
(nato a [...] il [...]), contratto a Meolo in data 8.3.2014, atto iscritto Controparte_1
nel Registro degli Atti di Matrimonio del precitato Comune, anno 2014, Parte I, atto n.
2. conclusioni:
2) Il figlio viene affidato ad entrambi i genitori con tempi paritari di affidamento e Persona_1
residenza presso la madre in Roncade (TV), via P. Valentini n. 1/3.
3) Dati gli elementi di criticità, così come descritti nella relazione di consulenza, data l'età di Per_1
affida ai Servizi Sociali un monitoraggio delle dinamiche famigliari per almeno 2 anni con relazione ogni
6 mesi.
4) con riferimento al calendario di responsabilità genitoriale si recepiscono interamente le conclusioni della CTU espletata, qui riportate:
“ sarà di responsabilità una settimana del padre ed una settimana della madre. Per_1
La settimana di responsabilità, così come si sono accordati i genitori, inizia la domenica sera alle ore 21.00 e termina la domenica successiva alle ore 21.00. Il genitore che non ha con sé si recherà presso l'abitazione dell'altro genitore Per_1
per accogliere con sé il figlio.
Natale e Pasqua:
Periodo di Natale: il giorno di Natale trascorrerà il pranzo con un genitore e la cena con l'altro. Per_1
Natale 2025: vigilia e pranzo di Natale con la madre, cena di Natale e Santo Stefano con il padre.
Ciò andrà ad alternarsi negli anni.
8 Ad anni alterni il capodanno: capodanno 2026 sarà di responsabilità del padre. Per_1
Questo andrà alternato negli anni.
Ad anni alterni la Pasqua verrà divisa a metà: con un genitore da sabato Santo ore
13.00 fino alla domenica di Pasqua ore 16.00 e dalle ore 16.00 della domenica di Pasqua alle ore 19.00 di lunedì di
Pasquetta con l'altro genitore.
Pasqua 2026: dalle ore 13.00 di Sabato Santo fino alle 16.00 della domenica di Pasqua sarà di competenza Per_1
del papà. Da alternarsi negli anni.
L'orario normale riprenderà seguendo la cadenza lasciata con il weekend precedente l'inizio delle vacanze di Natale così come dopo Pasqua.
Per tutte le altre festività e ponti, si seguirà il calendario ordinario.
Vacanze estive:
Durante il periodo estivo entrambi i genitori avranno a disposizione 15 giorni consecutivi di responsabilità.
Il calendario ordinario andrà sospeso per le vacanze e ripreso dalla settimana interrotta con l'inizio delle vacanze.
Ciascun genitore darà comunicazione scritta all'altro genitore del proprio periodo di ferie entro il 30 maggio tramite sms o email.
In caso di coincidenza del periodo prescelto, la precedenza di scelta per ciascun genitore sarà ad anni alterni. Nel 2025 sceglie per prima la madre. Ciascun genitore dovrà informare l'altro di dove intende condurre il figlio in ferie, fornendo l'indirizzo esatto di dove il minore soggiornerà, almeno una settimana prima della data di partenza.
Comunicazioni:
Le comunicazioni tra genitori avverranno tramite sms o email per questioni non urgenti;
per urgenze, tramite cellulare e nel caso di mancata risposta dopo 3 tentativi tramite sms (salute, accessi al pronto soccorso, problemi scolastici, etc…)
I genitori si informeranno autonomamente per quanto riguarda l'ambito scolastico, sportivo e altre attività strutturate.
Telefonate: Le telefonate al minore vanno fatte al cellulare del genitore che non ha con sé Ogni sera, tre le ore Per_1
19.30-20.30, il genitore che ha con sé avrà l'attenzione di chiamare l'altro genitore per un contatto e Per_1
conversazione tra figlio e genitore.
9 Nel caso in cui i genitori ricevessero delle richieste da parte di sarà cura di entrambi rinviare le decisioni in Per_1
merito ad un momento successivo, allo scopo di recepire il parere dell'altro. A quindi, dovrà arrivare il Per_1
messaggio che il genitore ha acquisito la richiesta e che per dare una risposta sulla possibilità di soddisfarla dovrà prima sentire l'altro genitore. Sia nel caso in cui la richiesta venga soddisfatta, sia nel caso si ritenga di non poterlo fare, è fondamentale che a sia dato il messaggio che mamma e papà hanno concordato la risposta. Per_1
Malattia:
La malattia del minore deve essere documentata tempestivamente con certificato redatto dal medico di base o dalla guardia medica ed inviato all'altro genitore.
Nel caso in cui venisse prescritta una terapia farmacologica, entrambi i genitori dovranno averne conoscenza. Nel caso in cui alla visita medica fosse presente solo uno dei due genitori, questi ha il compito di comunicare all'altro i contenuti emersi, fornendo copia della documentazione sanitaria eventualmente rilasciata.
Per tutte le questioni di salute che vedano i genitori in disaccordo sarà seguita la decisione del medico di base del minore che indicherà, se necessario, l'utilità di una visita specialistica. Lo specialista sarà suggerito dallo stesso medico o scelto in base alla sua indiscussa competenza.
Entrambi i genitori, insieme, si recheranno per ottenere le indicazioni del caso e si atterranno a quanto prescritto dallo specialista.
Compleanni:
Per il compleanno di i genitori faranno la festa separatamente con le rispettive famiglie ed amici. Per_1
Per il compleanno dei genitori starà il giorno stesso, fuori dagli impegni scolastici e extrascolastici, per pranzo o Per_1
cena, con il genitore che festeggia gli anni indipendentemente dal calendario.
Per il compleanno di nonni/zii/cugini ed amici, la festa sarà fatta nel primo turno di responsabilità del genitore, senza alterare il calendario in corso.
Scuola e viaggi di istruzione:
Entrambi i genitori avranno la responsabilità di seguire nel suo andamento scolastico. Dovranno richiedere e/o Per_1
recarsi individualmente ai colloqui con gli insegnanti ed informarsi autonomamente sulle attività didattiche ed
10 extrascolastiche previste. Per questo si procureranno il calendario delle riunioni durante il periodo iniziale di frequenza presso l'istituto scolastico frequentato dal figlio.
Nel caso di futuri viaggi di istruzione scolastica, che fanno parte delle attività didattiche programmate dalla scuola, come tali non possono essere osteggiate da nessuno dei due genitori.
Dovranno altresì farsi carico di seguire nei compiti per casa e per le vacanze, con funzione normativa e Per_1
stimolando la sua autonomia;
nel periodo delle vacanze dovranno suddividere preventivamente via email, il carico di lavoro.
Le deleghe per il recupero del minore a scuola dovranno essere condivise.
Attività sportive, culturali, religiose
I genitori dovranno condividere le attività che interessano il tempo libero e la cultura del figlio.
Come per la frequenza scolastica, entrambi i genitori dovranno autonomamente informarsi presso le associazioni culturali, sportive e religiose sull'andamento di e sulle riunioni previste per i genitori, fatto salvo per quelle informazioni Per_1
impreviste e/o urgenti di cui uno dei genitori, per l'appunto, non può disporre. In questo caso il genitore che possiede l'informazione dovrà indicarla almeno il giorno precedente in tutta la sua interezza ed inviare all'altro la documentazione ricevuta.
I genitori non dovranno prendere impegni di tipo ricreativo e sociale per il figlio (per esempio gite, feste etc..) che coincidano con le giornate in cui è affidato all'altro genitore.
Ciascuno dei due genitori dovrà presenziare ai festeggiamenti, se in luogo pubblico (teatro, scuola (recite, saggi etc..) palestra, stadio, chiesa) anche laddove non si tratti del proprio turno di responsabilità.
Altre disposizioni:
Per piccole frazioni di tempo i genitori si devono arrangiare per ricercare l'aiuto necessario per l'accudimento/gestione del figlio dimostrando fiducia uno dell'altro rispetto alle persone scelte. Se l'impossibilità di uno dei due genitori supera le 24 ore prima di attivare altre persone si dovrà chiedere disponibilità all'altro genitore”.
5) A fronte dei tempi paritari di affidamento non viene previsto alcun assegno di mantenimento ordinario per il figlio minore.
11 6) Le spese straordinarie per il figlio minore, così come individuate dal Protocollo per il processo di
Famiglia presso il Tribunale di Treviso, saranno sostenute nella misura del 50% a carico di entrambi i genitori. Parimenti, le spese di trasporto urbano di verranno suddivise tra le parti in ragione Per_1
del 50% ciascuno.
7) L'Assegno Unico Universale erogato dall'INPS sarà corrisposto integralmente alla madre SI
, indipendentemente dal suo importo e quindi anche nel caso in cui questo aumentasse a Parte_1
seguito di modifiche legislative o dell'ISEE di riferimento.
8) Nessun contributo sarà dovuto a titolo di assegno di mantenimento dell'ex coniuge.
9) Dà atto che le parti dichiarano di aver definito i rapporti di debito/credito reciproco maturati sino alla data odierna con separata scrittura privata.
10) Dà atto che i genitori si danno reciproco assenso al rilascio e rinnovo del passaporto di Per_1
11) Spese di lite compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Meolo di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 18.11.2025.
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi – Presidente dott.ssa Alessandra Pesci – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per lo scioglimento del matrimonio R.G. n. 6159/2023, promosso con ricorso depositato in data 13.11.2023 da:
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Elisa Zanessi giusta mandato allegato telematicamente al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Treviso, viale Monte Grappa n. 28;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente -
contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Ilaria Rossi giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in Treviso, via Alzaia n. 5;
c.f.: CodiceFiscale_2
- resistente - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 18.11.2025 sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti:
Per parte ricorrente e resistente:
1. voglia l'Ill.mo Tribunale adito dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra la signora
[...]
e il signor , ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di trascrivere l'emananda Parte_1 Controparte_1
sentenza sui pubblici registri anagrafici.
2. Il figlio viene affidato ad entrambi i genitori con tempi paritari di affidamento e residenza Persona_1
presso la madre in Roncade (TV), via P. Valentini n. 1/3.
3. Dati gli elementi di criticità, così come descritti nella relazione di consulenza, data l'età di voglia Per_1
l'Ill.mo Tribunale adito affidare ai Servizi Sociali un monitoraggio delle dinamiche famigliari per almeno 2 anni con relazione ogni 6 mesi.
4. Con riferimento al calendario di responsabilità genitoriale si recepiscono interamente le conclusioni della CTU espletata, qui riportate: sarà di responsabilità una settimana del padre ed una settimana della madre. Per_1
La settimana di responsabilità, così come si sono accordati i genitori, inizia la domenica sera alle ore 21.00 e termina la domenica successiva alle ore 21.00. Il genitore che non ha con sé si recherà presso l'abitazione dell'altro genitore Per_1
per accogliere con sé il figlio.
Natale e Pasqua:
Periodo di Natale: il giorno di Natale trascorrerà il pranzo con un genitore e la cena con l'altro. Per_1
Natale 2025: vigilia e pranzo di Natale con la madre, cena di Natale e Santo Stefano con il padre.
Ciò andrà ad alternarsi negli anni.
Ad anni alterni il capodanno: capodanno 2026 sarà di responsabilità del padre. Per_1
Questo andrà alternato negli anni.
Ad anni alterni la Pasqua verrà divisa a metà: con un genitore da sabato Santo ore 13.00 fino alla domenica di Pasqua ore 16.00 e dalle ore 16.00 della domenica di Pasqua alle ore 19.00 di lunedì di Pasquetta con l'altro genitore.
2 Pasqua 2026: dalle ore 13.00 di Sabato Santo fino alle 16.00 della domenica di Pasqua sarà di competenza Per_1
del papà. Da alternarsi negli anni.
L'orario normale riprenderà seguendo la cadenza lasciata con il weekend precedente l'inizio delle vacanze di Natale così come dopo Pasqua.
Per tutte le altre festività e ponti, si seguirà il calendario ordinario.
Vacanze estive:
Durante il periodo estivo entrambi i genitori avranno a disposizione 15 giorni consecutivi di responsabilità.
Il calendario ordinario andrà sospeso per le vacanze e ripreso dalla settimana interrotta con l'inizio delle vacanze.
Ciascun genitore darà comunicazione scritta all'altro genitore del proprio periodo di ferie entro il 30 maggio tramite sms o email.
In caso di coincidenza del periodo prescelto, la precedenza di scelta per ciascun genitore sarà ad anni alterni. Nel 2025 sceglie per prima la madre. Ciascun genitore dovrà informare l'altro di dove intende condurre il figlio in ferie, fornendo l'indirizzo esatto di dove il minore soggiornerà, almeno una settimana prima della data di partenza.
Comunicazioni:
Le comunicazioni tra genitori avverranno tramite sms o email per questioni non urgenti;
per urgenze, tramite cellulare e nel caso di mancata risposta dopo 3 tentativi tramite sms (salute, accessi al pronto soccorso, problemi scolastici, etc…)
I genitori si informeranno autonomamente per quanto riguarda l'ambito scolastico, sportivo e altre attività strutturate.
Telefonate: Le telefonate al minore vanno fatte al cellulare del genitore che non ha con sé Ogni sera, tre le ore Per_1
19.30-20.30, il genitore che ha con sé avrà l'attenzione di chiamare l'altro genitore per un contatto e Per_1
conversazione tra figlio e genitore.
Nel caso in cui i genitori ricevessero delle richieste da parte di sarà cura di entrambi rinviare le decisioni in Per_1
merito ad un momento successivo, allo scopo di recepire il parere dell'altro. A quindi, dovrà arrivare il Per_1
messaggio che il genitore ha acquisito la richiesta e che per dare una risposta sulla possibilità di soddisfarla dovrà prima sentire l'altro genitore. Sia nel caso in cui la richiesta venga soddisfatta, sia nel caso si ritenga di non poterlo fare, è fondamentale che a sia dato il messaggio che mamma e papà hanno concordato la risposta. Malattia: Per_1
3 La malattia del minore deve essere documentata tempestivamente con certificato redatto dal medico di base o dalla guardia medica ed inviato all'altro genitore.
Nel caso in cui venisse prescritta una terapia farmacologica, entrambi i genitori dovranno averne conoscenza. Nel caso in cui alla visita medica fosse presente solo uno dei due genitori, questi ha il compito di comunicare all'altro i contenuti emersi, fornendo copia della documentazione sanitaria eventualmente rilasciata.
Per tutte le questioni di salute che vedano i genitori in disaccordo sarà seguita la decisione del medico di base del minore che indicherà, se necessario, l'utilità di una visita specialistica. Lo specialista sarà suggerito dallo stesso medico o scelto in base alla sua indiscussa competenza.
Entrambi i genitori, insieme, si recheranno per ottenere le indicazioni del caso e si atterranno a quanto prescritto dallo specialista.
Compleanni:
Per il compleanno di i genitori faranno la festa separatamente con le rispettive famiglie ed amici. Per_1
Per il compleanno dei genitori starà il giorno stesso, fuori dagli impegni scolastici e extrascolastici, per pranzo o Per_1
cena, con il genitore che festeggia gli anni indipendentemente dal calendario.
Per il compleanno di nonni/zii/cugini ed amici, la festa sarà fatta nel primo turno di responsabilità del genitore, senza alterare il calendario in corso.
Scuola e viaggi di istruzione:
Entrambi i genitori avranno la responsabilità di seguire nel suo andamento scolastico. Dovranno richiedere e/o Per_1
recarsi individualmente ai colloqui con gli insegnanti ed informarsi autonomamente sulle attività didattiche ed extrascolastiche previste. Per questo si procureranno il calendario delle riunioni durante il periodo iniziale di frequenza presso l'istituto scolastico frequentato dal figlio.
Nel caso di futuri viaggi di istruzione scolastica, che fanno parte delle attività didattiche programmate dalla scuola, come tali non possono essere osteggiate da nessuno dei due genitori.
4 Dovranno altresì farsi carico di seguire nei compiti per casa e per le vacanze, con funzione normativa e Per_1
stimolando la sua autonomia;
nel periodo delle vacanze dovranno suddividere preventivamente via email, il carico di lavoro.
Le deleghe per il recupero del minore a scuola dovranno essere condivise.
Attività sportive, culturali, religiose
I genitori dovranno condividere le attività che interessano il tempo libero e la cultura del figlio.
Come per la frequenza scolastica, entrambi i genitori dovranno autonomamente informarsi presso le associazioni culturali, sportive e religiose sull'andamento di e sulle riunioni previste per i genitori, fatto salvo per quelle informazioni Per_1
impreviste e/o urgenti di cui uno dei genitori, per l'appunto, non può disporre. In questo caso il genitore che possiede l'informazione dovrà indicarla almeno il giorno precedente in tutta la sua interezza ed inviare all'altro la documentazione ricevuta.
I genitori non dovranno prendere impegni di tipo ricreativo e sociale per il figlio (per esempio gite, feste etc..) che coincidano con le giornate in cui è affidato all'altro genitore.
Ciascuno dei due genitori dovrà presenziare ai festeggiamenti, se in luogo pubblico (teatro, scuola (recite, saggi etc..) palestra, stadio, chiesa) anche laddove non si tratti del proprio turno di responsabilità.
Altre disposizioni:
4. Per piccole frazioni di tempo i genitori si devono arrangiare per ricercare l'aiuto necessario per l'accudimento/gestione del figlio dimostrando fiducia uno dell'altro rispetto alle persone scelte. Se l'impossibilità di uno dei due genitori supera le
24 ore prima di attivare altre persone si dovrà chiedere disponibilità all'altro genitore”.
5. A fronte dei tempi paritari di affidamento non viene previsto alcun assegno di mantenimento ordinario per il figlio minore.
6. Le spese straordinarie per il figlio minore, così come individuate dal Protocollo per il processo di Famiglia presso il Tribunale di Treviso, saranno sostenute nella misura del 50% a carico di entrambi i genitori. Parimenti, le spese di trasporto urbano di verranno suddivise tra le parti in ragione del 50% ciascuno. Per_1
5 7. L'Assegno Unico Universale erogato dall'INPS sarà corrisposto integralmente alla madre SI , Parte_1
indipendentemente dal suo importo e quindi anche nel caso in cui questo aumentasse a seguito di modifiche legislative o dell'ISEE di riferimento.
8. Nessun contributo sarà dovuto a titolo di assegno di mantenimento dell'ex coniuge.
9. Le parti dichiarano di aver definito i rapporti di debito/credito reciproco maturati sino alla data odierna con separata scrittura privata.
10. I genitori si danno reciproco assenso al rilascio e rinnovo del passaporto di Per_1
11. Spese di lite compensate.
Per il Pubblico Ministero:
Il fascicolo è stato trasmesso al Pubblico Ministero per il suo parere in data 22.11.2023 e nulla è pervenuto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.11.2023, la signora adìva il Tribunale di Treviso al fine di Parte_1
ottenere lo scioglimento del matrimonio contratto con il signor in data 8.3.2014 a Meolo. Dalla CP_1
loro unione era nato il figlio in data 19.11.2013. Per_1
Venuta meno l'affectio maritalis, le parti si separavano consensualmente davanti al Tribunale di Treviso.
La loro separazione veniva omologata con decreto dell'11.11.2021.
Dalla data dell'udienza presidenziale nel giudizio di separazione non interveniva alcuna riconciliazione,
essendo venuta meno definitivamente la comunione materiale e spirituale tra le parti.
La signora , pertanto, proponeva ricorso per lo scioglimento del matrimonio alle condizioni Parte_1
meglio specificate nel proprio atto introduttivo.
Con decreto del 20.11.2023, il Giudice relatore delegato fissava l'udienza per la prima comparizione dei coniugi dinnanzi a sé.
In data 12.2.2024 si costituiva in giudizio il resistente, aderendo alla domanda divorzile presentata dalla moglie ma chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui alla propria memoria di costituzione.
Le parti, dunque, depositavano le memorie integrative di cui all'art. 473 bis.17 cod. proc. civ.
6 All'udienza di prima comparizione delle parti tenutasi in data 13.3.2024, il Giudice procedeva all'audizione separata dei coniugi e tentava la conciliazione. Il tentativo, tuttavia, non aveva esito favorevole.
Le parti, però, manifestavano la loro volontà di dare avvio ad un percorso di mediazione familiare e dunque, previa adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.22 cod. proc. che prevedevano la conferma della regolamentazione previgente, il Giudice disponeva un rinvio del procedimento per consentire l'attivazione del percorso.
All'udienza del 1.10.2024, i procuratori davano atto che – nonostante il percorso di mediazione – non era stato possibile raggiungere una soluzione concordata della vertenza.
Il Giudice relatore, dunque, disponeva c.t.u. al fine di valutare le migliori condizioni di affido, collocazione e regolamentazione dei turni di responsabilità nell'interesse del figlio minore Per_1
L'incarico veniva affidato alla dott.ssa . Persona_2
All'esito del deposito dell'elaborato peritale, le parti raggiungevano un accordo per la definizione concordata della presente vertenza.
All'udienza del 18.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ., il Giudice relatore prendeva atto dell'accordo divorzile, della rinuncia all'assegnazione dei termini ex art. 473 bis.28 cod. proc. civ. e rimetteva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
* * *
Dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio (doc. 3 di parte ricorrente) risulta che le parti hanno contratto matrimonio civile a Meolo in data 8.3.2014 e che l'atto è stato iscritto al n. 2, parte I, anno
2014 del relativo registro.
Dalle dichiarazioni rese e dal comportamento processuale delle parti, risulta che le stesse non si sono più riconciliate né hanno convissuto dopo l'udienza presidenziale nella procedura di separazione.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3 legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Ai sensi dell'art. 5 della predetta legge, l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Meolo è tenuto a procedere all'annotazione della presente sentenza nei relativi registri.
7 In merito alle condizioni di divorzio concordate tra le parti, il Tribunale ritiene che esse possano essere accolte, posto che appaiono congrue in relazione alle condizioni economiche e reddituali dei coniugi, come documentate in atti, nonché conformi all'interesse del figlio minorenne Per_1
Spese di lite compensate, in ragione dell'intervenuto accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra (nata a [...] il [...]) e Parte_1
(nato a [...] il [...]), contratto a Meolo in data 8.3.2014, atto iscritto Controparte_1
nel Registro degli Atti di Matrimonio del precitato Comune, anno 2014, Parte I, atto n.
2. conclusioni:
2) Il figlio viene affidato ad entrambi i genitori con tempi paritari di affidamento e Persona_1
residenza presso la madre in Roncade (TV), via P. Valentini n. 1/3.
3) Dati gli elementi di criticità, così come descritti nella relazione di consulenza, data l'età di Per_1
affida ai Servizi Sociali un monitoraggio delle dinamiche famigliari per almeno 2 anni con relazione ogni
6 mesi.
4) con riferimento al calendario di responsabilità genitoriale si recepiscono interamente le conclusioni della CTU espletata, qui riportate:
“ sarà di responsabilità una settimana del padre ed una settimana della madre. Per_1
La settimana di responsabilità, così come si sono accordati i genitori, inizia la domenica sera alle ore 21.00 e termina la domenica successiva alle ore 21.00. Il genitore che non ha con sé si recherà presso l'abitazione dell'altro genitore Per_1
per accogliere con sé il figlio.
Natale e Pasqua:
Periodo di Natale: il giorno di Natale trascorrerà il pranzo con un genitore e la cena con l'altro. Per_1
Natale 2025: vigilia e pranzo di Natale con la madre, cena di Natale e Santo Stefano con il padre.
Ciò andrà ad alternarsi negli anni.
8 Ad anni alterni il capodanno: capodanno 2026 sarà di responsabilità del padre. Per_1
Questo andrà alternato negli anni.
Ad anni alterni la Pasqua verrà divisa a metà: con un genitore da sabato Santo ore
13.00 fino alla domenica di Pasqua ore 16.00 e dalle ore 16.00 della domenica di Pasqua alle ore 19.00 di lunedì di
Pasquetta con l'altro genitore.
Pasqua 2026: dalle ore 13.00 di Sabato Santo fino alle 16.00 della domenica di Pasqua sarà di competenza Per_1
del papà. Da alternarsi negli anni.
L'orario normale riprenderà seguendo la cadenza lasciata con il weekend precedente l'inizio delle vacanze di Natale così come dopo Pasqua.
Per tutte le altre festività e ponti, si seguirà il calendario ordinario.
Vacanze estive:
Durante il periodo estivo entrambi i genitori avranno a disposizione 15 giorni consecutivi di responsabilità.
Il calendario ordinario andrà sospeso per le vacanze e ripreso dalla settimana interrotta con l'inizio delle vacanze.
Ciascun genitore darà comunicazione scritta all'altro genitore del proprio periodo di ferie entro il 30 maggio tramite sms o email.
In caso di coincidenza del periodo prescelto, la precedenza di scelta per ciascun genitore sarà ad anni alterni. Nel 2025 sceglie per prima la madre. Ciascun genitore dovrà informare l'altro di dove intende condurre il figlio in ferie, fornendo l'indirizzo esatto di dove il minore soggiornerà, almeno una settimana prima della data di partenza.
Comunicazioni:
Le comunicazioni tra genitori avverranno tramite sms o email per questioni non urgenti;
per urgenze, tramite cellulare e nel caso di mancata risposta dopo 3 tentativi tramite sms (salute, accessi al pronto soccorso, problemi scolastici, etc…)
I genitori si informeranno autonomamente per quanto riguarda l'ambito scolastico, sportivo e altre attività strutturate.
Telefonate: Le telefonate al minore vanno fatte al cellulare del genitore che non ha con sé Ogni sera, tre le ore Per_1
19.30-20.30, il genitore che ha con sé avrà l'attenzione di chiamare l'altro genitore per un contatto e Per_1
conversazione tra figlio e genitore.
9 Nel caso in cui i genitori ricevessero delle richieste da parte di sarà cura di entrambi rinviare le decisioni in Per_1
merito ad un momento successivo, allo scopo di recepire il parere dell'altro. A quindi, dovrà arrivare il Per_1
messaggio che il genitore ha acquisito la richiesta e che per dare una risposta sulla possibilità di soddisfarla dovrà prima sentire l'altro genitore. Sia nel caso in cui la richiesta venga soddisfatta, sia nel caso si ritenga di non poterlo fare, è fondamentale che a sia dato il messaggio che mamma e papà hanno concordato la risposta. Per_1
Malattia:
La malattia del minore deve essere documentata tempestivamente con certificato redatto dal medico di base o dalla guardia medica ed inviato all'altro genitore.
Nel caso in cui venisse prescritta una terapia farmacologica, entrambi i genitori dovranno averne conoscenza. Nel caso in cui alla visita medica fosse presente solo uno dei due genitori, questi ha il compito di comunicare all'altro i contenuti emersi, fornendo copia della documentazione sanitaria eventualmente rilasciata.
Per tutte le questioni di salute che vedano i genitori in disaccordo sarà seguita la decisione del medico di base del minore che indicherà, se necessario, l'utilità di una visita specialistica. Lo specialista sarà suggerito dallo stesso medico o scelto in base alla sua indiscussa competenza.
Entrambi i genitori, insieme, si recheranno per ottenere le indicazioni del caso e si atterranno a quanto prescritto dallo specialista.
Compleanni:
Per il compleanno di i genitori faranno la festa separatamente con le rispettive famiglie ed amici. Per_1
Per il compleanno dei genitori starà il giorno stesso, fuori dagli impegni scolastici e extrascolastici, per pranzo o Per_1
cena, con il genitore che festeggia gli anni indipendentemente dal calendario.
Per il compleanno di nonni/zii/cugini ed amici, la festa sarà fatta nel primo turno di responsabilità del genitore, senza alterare il calendario in corso.
Scuola e viaggi di istruzione:
Entrambi i genitori avranno la responsabilità di seguire nel suo andamento scolastico. Dovranno richiedere e/o Per_1
recarsi individualmente ai colloqui con gli insegnanti ed informarsi autonomamente sulle attività didattiche ed
10 extrascolastiche previste. Per questo si procureranno il calendario delle riunioni durante il periodo iniziale di frequenza presso l'istituto scolastico frequentato dal figlio.
Nel caso di futuri viaggi di istruzione scolastica, che fanno parte delle attività didattiche programmate dalla scuola, come tali non possono essere osteggiate da nessuno dei due genitori.
Dovranno altresì farsi carico di seguire nei compiti per casa e per le vacanze, con funzione normativa e Per_1
stimolando la sua autonomia;
nel periodo delle vacanze dovranno suddividere preventivamente via email, il carico di lavoro.
Le deleghe per il recupero del minore a scuola dovranno essere condivise.
Attività sportive, culturali, religiose
I genitori dovranno condividere le attività che interessano il tempo libero e la cultura del figlio.
Come per la frequenza scolastica, entrambi i genitori dovranno autonomamente informarsi presso le associazioni culturali, sportive e religiose sull'andamento di e sulle riunioni previste per i genitori, fatto salvo per quelle informazioni Per_1
impreviste e/o urgenti di cui uno dei genitori, per l'appunto, non può disporre. In questo caso il genitore che possiede l'informazione dovrà indicarla almeno il giorno precedente in tutta la sua interezza ed inviare all'altro la documentazione ricevuta.
I genitori non dovranno prendere impegni di tipo ricreativo e sociale per il figlio (per esempio gite, feste etc..) che coincidano con le giornate in cui è affidato all'altro genitore.
Ciascuno dei due genitori dovrà presenziare ai festeggiamenti, se in luogo pubblico (teatro, scuola (recite, saggi etc..) palestra, stadio, chiesa) anche laddove non si tratti del proprio turno di responsabilità.
Altre disposizioni:
Per piccole frazioni di tempo i genitori si devono arrangiare per ricercare l'aiuto necessario per l'accudimento/gestione del figlio dimostrando fiducia uno dell'altro rispetto alle persone scelte. Se l'impossibilità di uno dei due genitori supera le 24 ore prima di attivare altre persone si dovrà chiedere disponibilità all'altro genitore”.
5) A fronte dei tempi paritari di affidamento non viene previsto alcun assegno di mantenimento ordinario per il figlio minore.
11 6) Le spese straordinarie per il figlio minore, così come individuate dal Protocollo per il processo di
Famiglia presso il Tribunale di Treviso, saranno sostenute nella misura del 50% a carico di entrambi i genitori. Parimenti, le spese di trasporto urbano di verranno suddivise tra le parti in ragione Per_1
del 50% ciascuno.
7) L'Assegno Unico Universale erogato dall'INPS sarà corrisposto integralmente alla madre SI
, indipendentemente dal suo importo e quindi anche nel caso in cui questo aumentasse a Parte_1
seguito di modifiche legislative o dell'ISEE di riferimento.
8) Nessun contributo sarà dovuto a titolo di assegno di mantenimento dell'ex coniuge.
9) Dà atto che le parti dichiarano di aver definito i rapporti di debito/credito reciproco maturati sino alla data odierna con separata scrittura privata.
10) Dà atto che i genitori si danno reciproco assenso al rilascio e rinnovo del passaporto di Per_1
11) Spese di lite compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Meolo di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 18.11.2025.
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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