Sentenza 3 maggio 1999
Massime • 1
È nulla per incompetenza dell'organo notificante la notificazione dell'atto di appello effettuata dal messo di conciliazione anziché dall'ufficiale giudiziario, non solo di disporre del suo ambito territoriale, ma anche laddove non ricorra alcuna delle deroghe alla competenza generale di quest'ultimo previste all'art. 34 d.P.R. N. 1229/1959.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/05/1999, n. 4396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4396 |
| Data del deposito : | 3 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GRIECO - Presidente -
Dott. Rosario DE MUSIS - Consigliere -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. Mario CICALA - Consigliere -
Dott. Bruno SPAGNA MUSSO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RD OM, titolare dell'omonima ditta, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FERRATELLA IN LATERANO 41, presso l'avvocato ROMOLO ANDREINI, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI LONGOBUCCO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 135/97 della Corte d'Appello di CATANZARO, depositata il 20/02/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/12/98 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Musenga, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
Con citazione notificata il 29-7-88, RD MM, titolare dell'omonima impresa edile, conveniva innanzi al Tribunale di Rossano il Comune di Longobucco per ivi sentirlo condannare in suo favore al pagamento di L.23.033.232, oltre interessi e svalutazione, a titolo di corrispettivo di lavori effettuati;
il Tribunale, costituitosi l'ente convenuto, con decisione del 20-6-94, accoglieva la domanda. Proponeva appello il Comune con atto notificato il 21-6-94 a mezzo dell'ufficio di conciliazione di Longobucco mediante consegna di copia presso lo studio del procuratore domiciliatario in primo grado e la Corte d'Appello di Catanzaro, con la sentenza in esame, dichiarava la contumacia del RD ed, in riforma della pronuncia del Tribunale, ne rigettava la domanda, non ritenendola provata da "un accordo contrattuale".
Ricorre per Cassazione il RD a mezzo la proposizione di un unico, articolato motivo;
non ha svolto attività difensiva l'intimato Comune.
Motivi della decisione
Il ricorrente denunzia la violazione dell'art.34 del d.P.R.n.1229/59, in relazione all'art. 137 c.p.c., e degli artt. 156, 161, 291 c.p.c. per nullità della notifica dell'atto di appello, in quanto avvenuta a mezzo del messo di conciliazione e non ai sensi dell'art.137 c.p.c., con conseguenti difetto di contraddittorio e nullità della sentenza.
Il ricorso è fondato.
È indubbio che la notificazione dell'atto di appello in questione è stata effettuata dal "messo di conciliazione" del Comune di Longobucco e non, secondo la regola generale dell'art.137 c.p.c., dall'ufficiale giudiziario;
ne deriva, non ricorrendo nel caso di specie, come agevolmente desumibile da detto atto, le concomitanti ipotesi derogatrici a tale principio, vale a dire, ex art.34 d.P.R.n.1229/59, la mancanza o l'impedimento dell'ufficiale giudiziario o dell'aiutante, i motivi di urgenza e l'autorizzazione del "capo dell'ufficio", la nullità della stessa notifica, non sanata con effetto retroattivo, per il suo carattere di relatività, ai sensi dell'art.156 c.p.c., dalla costituzione in giudizio dell'appellato, ne', per quanto disposto dall'art.291 c.p.c., dalla sua rinnovazione, nella presente fattispecie, da parte del giudice di secondo grado.
Pertanto, non può che ribadirsi il consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, pienamente condivisibile, secondo cui è nulla per incompetenza dell'organo notificante la notificazione eseguita dal messo di conciliazione, non solo al di fuori del suo ambito territoriale, ma anche laddove non ricorrano le deroghe, di cui al richiamato art34 d.P.R.1229/59, alla generale competenza dell'ufficiale giudiziario (tra le altre, Cass.n. 500/94 m.486719, Cass. 1813/96 m.496188). In definitiva risulta evidente l'error in procedendo in cui è incorsa la Corte di Catanzaro nel non rilevare il vizio di notifica in questione.
Il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Comune intimato determina la non adozione di pronuncia sul punto delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa l'impugnata decisione e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte d'Appello di Catanzaro.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 1999