Sentenza 1 settembre 1982
Massime • 2
La struttura dell'impresa costituisce il presupposto e la ragione di essere della prestazione lavorativa, sicché nell'ipotesi in cui la prestazione offerta dal lavoratore non sia utilizzabile - o non sia più utilizzabile a causa della sua intermittenza e frammentarietà - per essere proficuamente inserita nella preesistente organizzazione aziendale e nella sua potenzialità produttiva, legittimamente il datore di lavoro rifiuta la prestazione irregolare offertagli, non corrispondendo la relativa retribuzione, tenuto conto altresì del suo diritto di organizzare l'impresa e di rifiutare ogni prestazione incompatibile con la predisposta organizzazione. (nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale il giudice di merito aveva ritenuto illegittimo i rifiuto dell'imprenditore relativamente alle prestazioni lavorative offertegli negli intervalli di uno sciopero così detto a singhiozzo ed il fermo tecnico degli impianti aziendali disposto durante tale sciopero, senza indagare se, in relazione alla suddetta struttura tale offerta potesse essere proficuamente utilizzata). ( V 688/78, mass n 390030).*
In assenza di una specifica disciplina, l'Esercizio del diritto di sciopero è da ritenere legittimo di per sè, quale che ne sia la Forma ed indipendentemente dal danno arrecato alla produzione, ma tale legittimità viene meno allorché l'Esercizio stesso si traduca in Atti o comportamenti penalmente rilevanti o non realizzi una astensione concertata dal lavoro per la tutela di un interesse professionale collettivo, ma persegua finalità esorbitanti rispetto a questa o perfino diverse o pretestuose o si ponga in contrasto con altri diritti costituzionalmente garantiti, come quello di libertà dell'iniziativa economica privata, assumendo, per difetto di opportuni accorgimenti e cautele, l'idoneità a pregiudicare - in una determinata ed effettiva situazione economica generale o particolare - irreparabilmente la produttività dell'azienda, cioè la possibilità per l'imprenditore di continuare a svolgere la sua iniziativa economica. (nella specie, sancendo il suesposto principio, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale il giudice di merito aveva riconosciuto la legittimità di uno sciopero a singhiozzo, pur senza indagare se tale modalità di Esercizio determinasse il superamento dei limiti suddetti, con riguardo al particolare sistema di produzione così detto a "ciclo continuo"). (V 2934/82, mass n 420839; ( V 4030/80, mass n 407943; ( V 6245/79, mass n 402973; ( V 4212/79, mass n 400730).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/09/1982, n. 4757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4757 |
| Data del deposito : | 1 settembre 1982 |
Testo completo
In assenza di una specifica disciplina, l'Esercizio del diritto di sciopero è da ritenere legittimo di per sè, quale che ne sia la Forma ed indipendentemente dal danno arrecato alla produzione, ma tale legittimità viene meno allorché l'Esercizio stesso si traduca in Atti o comportamenti penalmente rilevanti o non realizzi una astensione concertata dal lavoro per la tutela di un interesse professionale collettivo, ma persegua finalità esorbitanti rispetto a questa o perfino diverse o pretestuose o si ponga in contrasto con altri diritti costituzionalmente garantiti, come quello di libertà dell'iniziativa economica privata, assumendo, per difetto di opportuni accorgimenti e cautele, l'idoneità a pregiudicare - in una determinata ed effettiva situazione economica generale o particolare - irreparabilmente la produttività dell'azienda, cioè la possibilità per l'imprenditore di continuare a svolgere la sua iniziativa economica. (nella specie, sancendo il suesposto principio, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale il giudice di merito aveva riconosciuto la legittimità di uno sciopero a singhiozzo, pur senza indagare se tale modalità di Esercizio determinasse il superamento dei limiti suddetti, con riguardo al particolare sistema di produzione così detto a "ciclo continuo"). (V 2934/82, mass n 420839; ( V 4030/80, mass n 407943; ( V 6245/79, mass n 402973; ( V 4212/79, mass n 400730).*