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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/01/2025, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dr. M.R.Lombardi in funzione di Giudice del lavoro, ha emesso, a seguito di note depositate ex art.127 ter c.p.c, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 15951 avente ad OGGETTO: opposizione ad ATP, vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Fuschino Pasquale Parte_1
RICORRENTE in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Maisto CP_1
Roberto
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 08.07.2024 la ricorrente in epigrafe indicata, premesso il vano esperimento in via amministrativa, mediante domanda del 07.10.2022, deduceva di aver proposto giudizio per ATP, ai sensi dell'art 445 bis c.p.c, all'esito del quale il CTU nominato aveva ingiustamente ritenuto non sussistenti i requisiti sanitari per poter beneficiare dell'assegno di invalidità civile. Ed invero, chiedeva, previo rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, il riconoscimento del diritto al suddetto beneficio, lamentando una sottovalutazione del proprio quadro clinico con particolare riguardo alla patologia cardiaca e quella asmatica. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' eccependo l'inammissibilità della CP_1 domanda per la genericità delle contestazioni e concludendo per il rigetto della stessa con ogni ulteriore conseguenza di legge.
Non necessitando la causa di ulteriore attività istruttoria, lette e considerate le note depositate, è stata decisa.
Il ricorso è infondato e va, dunque, rigettato per quanto di seguito illustrato. È necessario premettere che l'art. 445 bis c.p.c prevede, nella fase di opposizione ad ATP, che, a pena di inammissibilità, parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU con motivi specifici e, soprattutto, idonei a confutare le risultanze peritali: al riguardo, la specificità dei motivi, è richiesta sul modello di quanto previsto per il giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per uno specifico motivo che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM
5.2.1992), per un erroneo calcolo riduzionistico o, ancora, per altro analitico motivo appositamente argomentato in ricorso. È opinione di chi scrive che le conclusioni dell'ausiliare nominato nella pregressa fase meritino piena condivisione.
Ed invero, il Dott. in sede di accertamenti peritali ha riscontrato che la ricorrente risulta Per_1 essere affetta dalle seguenti patologie:
- Diabete mellito di tipo 2 complicato da polineuropatia periferica sensitiva e da ateromasia dei tronchi sopraortici;
- Aortomiocardiosclerosi ipertensiva in buon compenso emodinamico;
- Spondilodiscoartrosi cervico-lombare associata a scoliosi destro-convessa lombare, in
Obesità di I Classe;
- Ipoacusia percettiva bilaterale.
Considerato complessivamente il caso in esame concludeva affermando che: “In relazione alle patologie da cui è affetta, la ricorrente è da considerarsi soggetto invalido nella misura del 67 % (sessantasette per cento), a decorrere dal 7 ottobre 2022 data della domanda amministrativa”, ritenendo, in definitiva, che le patologie lamentate non determinavano invalidità nella misura richiesta dalla legge per beneficiare della prestazione invocata. Quanto, poi, alle doglianze formulate dalla ricorrente, l'ausiliare nominato è stato particolarmente esaustivo circa la valutazione complessiva tanto della documentazione medica in atti quanto in quella resa in sede di accertamento obiettivo.
Ed invero, il Dott. , ha evidenziato con particolare riferimento alla patologia diabetica, di Per_1 come la stessa, in uno con la coesistente obesità e l'ipertensione arteriosa, non determinano complicanze di natura cardiaca come è possibile, altresì, riscontrare dalla documentazione in atti (cfr. fascicolo ATP” allegato al ricorso della precedente fase)e globalmente Parte_1 considerate sostanziano la diagnosi di sindrome OL . Reputato l'elaborato esaustivo poiché specifico e puntuale anche su tutte le altre patologie lamentate dalla parte, di cui il consulente specifica la mancata valutabilità sia per il minore rilievo clinico, che per la scarsa incidenza sulla validità della ricorrente, e, come tale, utilizzabile anche nella presente sede, si ritiene di non accogliere l'istanza di rinnovo delle operazioni peritali sussistendo, in tal senso, l'ipotesi del cd. mero dissenso diagnostico. Ed invero, nel caso di specie, deve ritenersi che le censure mosse alla perizia non denuncino precise carenze o deficienze diagnostiche, affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì, semplici difformità tra la valutazione del consulente, circa l'incidenza e l'entità del dato patologico, ed il diverso valore ad esso attribuito dalla parte.
È altrettanto pacifico che la natura impugnatoria del giudizio di opposizione ad ATP non preclude, prescindendo dall'effettiva confutazione dell'originario esito CTU, la valutazione ex art. 149 disp.att. c.p.c. dell'aggravamento della malattia che, tuttavia, non risulta essere né prospettato nè debitamente provata nel caso di specie.
Quanto alle spese, nulla è dovuto ex art. 152 disp.att. c.p.c.
PQM
Così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Nulla sulle spese.
Napoli, 29 gennaio 2025.
IL GIUDICE
Dott.M.R.Lombardi