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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 10/06/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
n. 285/2025 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 285/2025 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
ACHILLE RECCIA, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. ACHILLE RECCIA
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. STEFANIA RIDENTE e dell'avv. BARI LUCA
( ) VIA FRANCESCO PETRARCA 71 52100 AREZZO;
, giusta C.F._2 mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. STEFANIA RIDENTE
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 7.3.2025, agisce nei Parte_1
Contr confronti del assumendo l'illegittimità e l'erroneità del provvedimento di esclusione dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) – II Fascia per la classe di concorso B016 – Laboratori di Scienze e Tecnologie Informatiche. A sostegno della propria domanda espone di essere titolare del diploma di
Istituto tecnico Industriale, Informatica e telecomunicazioni, conseguito presso il centro Studi Elena Morante in data 15.7.2022, e di essere docente qualificata per la classe di concorso B016, laboratori di scienze e tecnologie informatiche, con inserimento nella graduatoria provinciale per le supplenze GPS II fascia per la provincia di Arezzo per il Biennio 2024-2026; di avere ottenuto, per l'a.s. 2024-
2025, due incarichi di docenza presso l'IIS Vegni-Capezzine per otto ore settimanali, e presso l'IIS Signorelli di Cortona, per 10 ore settimanali;
di essere stata tuttavia esclusa dalla graduatoria con decreto n. 2846 del 17.1.2025 del D.S. dell'Istituto A. Vegni-Capezzine, e con successivo provvedimento di esclusione dell' . Controparte_3
Sul punto precisa che la validità del diploma sarebbe stata formalmente riconosciuta dall' con D.D. 25135 del 22.06.2022, asseritamente CP_4
emesso in esecuzione e a correzione della sentenza TAR Campania n. 3948/2022, che aveva riconosciuto la validità dei titoli di studio rilasciati agli studenti iscritti.
Aggiunge altresì che oltre ad essere illegittimo, il provvedimento di esclusione ha procurato alla ricorrente un danno irreparabile, consistente nella perdita della retribuzione mensile del periodo Febbraio-giugno 2025, nella mancata maturazione dell'indennità sostitutiva delle ferie, nella perdita della progressione professionale, nello stress psicologico, nel danno alla reputazione professionale, nel senso di ingiustizia e mortificazione, nella perdita del punteggio acquisito.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente il resistente chiedendo dichiararsi la CP_1
cessazione della materia del contendere sulla base della revoca in autotutela del provvedimento di esclusione dalla graduatoria della ricorrente (avvenuto con
D.D. 2863 del 21.03.2025) e di e di reinserimento per la classe di concorso B016
- II Fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e delle relative graduatorie di istituto (GI) di cui all'O.M. n. 88/24.
Precisa però l'amministrazione resistente che la medesima nulla riconosce circa la prospettata illegittimità dei provvedimenti censurati da parte ricorrente.
2 Istruita in via esclusivamente documentale la causa viene trattata per iscritto – e contestualmente decisa – all' odierna camera di consiglio non partecipativa, previo scambio di note fra le parti.
In ordine alla domanda principale di annullamento del provvedimento di esclusione, con conseguente reintegrazione della ricorrente nelle GPS della provincia di Arezzo deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo la ricorrente stata reinserita nelle graduatorie richieste per effetto dei provvedimenti d'autotutela sopra menzionati posti in essere da parte resistente.
Passando all'esame del merito delle ulteriori domande proposte dalla ricorrente, il ricorso è fondato e appare meritevole d'accoglimento nei limiti che seguono.
Il provvedimento di esclusione della ricorrente per cui è causa appare infatti illegittimo alla luce del decreto n. 25135 del 22/06/2022 CP_5 dell' il quale ha riconosciuto la validità dei titoli rilasciati CP_4 dall'Istituto Elsa Morante per l'a.s. 2021/22, come il diploma di cui la ricorrente
è in possesso.
Né, a contrario, appare condivisibile la tesi propugnata dall'odierno resistente ad avviso del quale il sopra menzionato decreto sarebbe un tentativo di vanificare la sentenza del TAR Campania n. 3948 del 2022 che avrebbe invece escluso la paritarietà dell' 2021-2022 e, pertanto, Parte_2
dovrebbe essere disapplicato.
Tale assunto non coglie nel segno, sul rilievo che la menzionata sentenza del TAR Campania n. 3948 del 2022 (Cfr. doc. n. 5 memoria resistente) è stata posta in essere fra parti diverse rispetto a quelle dell'odierno giudizio e, pertanto, la sentenza appare res inter alios rispetto alle stesse, in ossequio ai principi consolidati della Cassazione (Cfr. Cass. ordinanza n. 32268 depositata il 21 novembre 2023).
Dall'illegittimità dell'esclusione della ricorrente discende l'accoglimento della sua domanda risarcitoria per ciò che attiene il profilo del danno patrimoniale, per un importo di € 6.059,90, pari alle retribuzioni non percepite
3 nel periodo d'interruzione del rapporto, somma peraltro non contestata nel quantum dalla resistente, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Parimenti alla ricorrente deve essere riconosciuto il servizio per il periodo contrattuale illegittimamente interrotto ai fini della maturazione del punteggio nelle GPS, ai fini delle future procedure di aggiornamento e reclutamento.
Deve invece respingersi la richiesta di risarcimento danni non patrimoniali in quanto la ricorrente non ha allegato né dimostrato le ulteriori conseguenze che le sarebbero derivate dal provvedimento di esclusione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione delle stesse nella misura dei minimi previsti dallo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. ACCERTA e DICHIARA la cessazione della materia del contendere in riferimento alla reintegrazione della ricorrente nelle GPS della provincia di
Arezzo;
2. CONDANNA il resistente al riconoscimento in favore della CP_1
ricorrente del servizio per il periodo contrattuale illegittimamente interrotto ai fini della maturazione del punteggio nelle GPS, ai fini delle future procedure di aggiornamento e reclutamento e al pagamento della somma di € 6.059,90 oltre interessi dal dovuto al saldo;
3. RESPINGE nel resto il ricorso;
4. CONDANNA parte resistente al pagamento – in favore della ricorrente
– delle spese di lite, che liquida in € 2.200,00 per compensi, oltre contributo unificato se dovuto, spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
4 Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 10/06/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
5
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 285/2025 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
ACHILLE RECCIA, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. ACHILLE RECCIA
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. STEFANIA RIDENTE e dell'avv. BARI LUCA
( ) VIA FRANCESCO PETRARCA 71 52100 AREZZO;
, giusta C.F._2 mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. STEFANIA RIDENTE
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 7.3.2025, agisce nei Parte_1
Contr confronti del assumendo l'illegittimità e l'erroneità del provvedimento di esclusione dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) – II Fascia per la classe di concorso B016 – Laboratori di Scienze e Tecnologie Informatiche. A sostegno della propria domanda espone di essere titolare del diploma di
Istituto tecnico Industriale, Informatica e telecomunicazioni, conseguito presso il centro Studi Elena Morante in data 15.7.2022, e di essere docente qualificata per la classe di concorso B016, laboratori di scienze e tecnologie informatiche, con inserimento nella graduatoria provinciale per le supplenze GPS II fascia per la provincia di Arezzo per il Biennio 2024-2026; di avere ottenuto, per l'a.s. 2024-
2025, due incarichi di docenza presso l'IIS Vegni-Capezzine per otto ore settimanali, e presso l'IIS Signorelli di Cortona, per 10 ore settimanali;
di essere stata tuttavia esclusa dalla graduatoria con decreto n. 2846 del 17.1.2025 del D.S. dell'Istituto A. Vegni-Capezzine, e con successivo provvedimento di esclusione dell' . Controparte_3
Sul punto precisa che la validità del diploma sarebbe stata formalmente riconosciuta dall' con D.D. 25135 del 22.06.2022, asseritamente CP_4
emesso in esecuzione e a correzione della sentenza TAR Campania n. 3948/2022, che aveva riconosciuto la validità dei titoli di studio rilasciati agli studenti iscritti.
Aggiunge altresì che oltre ad essere illegittimo, il provvedimento di esclusione ha procurato alla ricorrente un danno irreparabile, consistente nella perdita della retribuzione mensile del periodo Febbraio-giugno 2025, nella mancata maturazione dell'indennità sostitutiva delle ferie, nella perdita della progressione professionale, nello stress psicologico, nel danno alla reputazione professionale, nel senso di ingiustizia e mortificazione, nella perdita del punteggio acquisito.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente il resistente chiedendo dichiararsi la CP_1
cessazione della materia del contendere sulla base della revoca in autotutela del provvedimento di esclusione dalla graduatoria della ricorrente (avvenuto con
D.D. 2863 del 21.03.2025) e di e di reinserimento per la classe di concorso B016
- II Fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e delle relative graduatorie di istituto (GI) di cui all'O.M. n. 88/24.
Precisa però l'amministrazione resistente che la medesima nulla riconosce circa la prospettata illegittimità dei provvedimenti censurati da parte ricorrente.
2 Istruita in via esclusivamente documentale la causa viene trattata per iscritto – e contestualmente decisa – all' odierna camera di consiglio non partecipativa, previo scambio di note fra le parti.
In ordine alla domanda principale di annullamento del provvedimento di esclusione, con conseguente reintegrazione della ricorrente nelle GPS della provincia di Arezzo deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo la ricorrente stata reinserita nelle graduatorie richieste per effetto dei provvedimenti d'autotutela sopra menzionati posti in essere da parte resistente.
Passando all'esame del merito delle ulteriori domande proposte dalla ricorrente, il ricorso è fondato e appare meritevole d'accoglimento nei limiti che seguono.
Il provvedimento di esclusione della ricorrente per cui è causa appare infatti illegittimo alla luce del decreto n. 25135 del 22/06/2022 CP_5 dell' il quale ha riconosciuto la validità dei titoli rilasciati CP_4 dall'Istituto Elsa Morante per l'a.s. 2021/22, come il diploma di cui la ricorrente
è in possesso.
Né, a contrario, appare condivisibile la tesi propugnata dall'odierno resistente ad avviso del quale il sopra menzionato decreto sarebbe un tentativo di vanificare la sentenza del TAR Campania n. 3948 del 2022 che avrebbe invece escluso la paritarietà dell' 2021-2022 e, pertanto, Parte_2
dovrebbe essere disapplicato.
Tale assunto non coglie nel segno, sul rilievo che la menzionata sentenza del TAR Campania n. 3948 del 2022 (Cfr. doc. n. 5 memoria resistente) è stata posta in essere fra parti diverse rispetto a quelle dell'odierno giudizio e, pertanto, la sentenza appare res inter alios rispetto alle stesse, in ossequio ai principi consolidati della Cassazione (Cfr. Cass. ordinanza n. 32268 depositata il 21 novembre 2023).
Dall'illegittimità dell'esclusione della ricorrente discende l'accoglimento della sua domanda risarcitoria per ciò che attiene il profilo del danno patrimoniale, per un importo di € 6.059,90, pari alle retribuzioni non percepite
3 nel periodo d'interruzione del rapporto, somma peraltro non contestata nel quantum dalla resistente, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Parimenti alla ricorrente deve essere riconosciuto il servizio per il periodo contrattuale illegittimamente interrotto ai fini della maturazione del punteggio nelle GPS, ai fini delle future procedure di aggiornamento e reclutamento.
Deve invece respingersi la richiesta di risarcimento danni non patrimoniali in quanto la ricorrente non ha allegato né dimostrato le ulteriori conseguenze che le sarebbero derivate dal provvedimento di esclusione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione delle stesse nella misura dei minimi previsti dallo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. ACCERTA e DICHIARA la cessazione della materia del contendere in riferimento alla reintegrazione della ricorrente nelle GPS della provincia di
Arezzo;
2. CONDANNA il resistente al riconoscimento in favore della CP_1
ricorrente del servizio per il periodo contrattuale illegittimamente interrotto ai fini della maturazione del punteggio nelle GPS, ai fini delle future procedure di aggiornamento e reclutamento e al pagamento della somma di € 6.059,90 oltre interessi dal dovuto al saldo;
3. RESPINGE nel resto il ricorso;
4. CONDANNA parte resistente al pagamento – in favore della ricorrente
– delle spese di lite, che liquida in € 2.200,00 per compensi, oltre contributo unificato se dovuto, spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
4 Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
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Il giudice
Giorgio Rispoli
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