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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 12/12/2024, n. 3019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3019 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
Proc. n. 2584 /2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente
Dott.ssa Patrizia G. Nigri Giudice est.
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 2584 del R.G. relativo all'anno 2024 riservato per la decisione nell'udienza a trattazione scritta del 03.12.2024 promosso
DA
, nato a [...] il [...], CF: Parte_1
, rappresentato e difeso dall' Avv. CALZOLAIO PASQUALE, C.F._1
CF: ed elettivamente domiciliato, come da mandato in calce ricorso, C.F._2
presso lo studio sito in San Giorgio IC (TA) alla Via Ciro Menotti n° 74; ricorrente
E
, nata a [...] il [...], CF: Controparte_1 C.F._3
rappresentata e difesa dall' Avv. CALZOLAIO PASQUALE CF: ed C.F._2
elettivamente domiciliata, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, presso lo studio sito in San Giorgio IC (TA) alla Via Ciro Menotti n° 74; resistente con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Taranto
Oggetto: “Cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Conclusioni: come da note di udienza a trattazione scritta del 03.12.2024 e con visto del P.M.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come risulta dagli atti i coniugi e hanno chiesto Parte_1 Controparte_1
pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio da essi contratto con regolamentazione dei loro rapporti economici secondo l'accordo raggiunto e riportato nelle note di udienza a trattazione scritta del 03.12.2024, quindi il giudizio iniziato in forma contenziosa può definirsi in aderenza a quanto voluto dalle parti riguardo alle condizioni del divorzio.
Con riferimento a tale domanda, dalla documentazione prodotta e dalle concordi dichiarazioni delle parti, risulta che sono separate da oltre diciotto anni senza che nel frattempo sia intervenuta una qualche forma di riconciliazione ed in considerazione del tempo trascorso e delle domande reciprocamente formulate, è ragionevole presumere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa più essere ricostituita.
Sussistono pertanto nel caso di specie i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L.898/1970 e succ. mod. per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti, dal momento che i ricorrenti vivono separati, senza soluzione di continuità, dal giorno della comparizione personale innanzi al Presidente del Tribunale di Taranto nel procedimento di separazione consensuale ed omologato con decreto del Tribunale di Taranto depositato in data
27.09.2006.
La regolamentazione dei rapporti tra le parti come da note di udienza del 03.12.2024, non risulta contrastare con alcuna disposizione di legge e può pertanto intendersi integralmente recepito nel presente provvedimento per farne parte integrante.
Le spese del giudizio vanno dichiarate compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando nel giudizio instaurato da Parte_1
e , così provvede:
[...] Controparte_1
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in San Giorgio
Ionico il 12/09/1992 da , nato a [...] il Parte_1
27/02/1966 e , nata a [...] il [...], con atto trascritto Controparte_1
nei registri dello Stato Civile del Comune di San Giorgio Ionico (TA) dell'anno 1992, n. 34, p. II,
s. A, Uff. 1;
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della presente sentenza;
- Dispone che i rapporti economici tra le parti vengano regolati come da accordo riportato nelle note di udienza a trattazione scritta del 03.12.2024 da intendersi nel presente atto integralmente recepito e trascritto;
- Dichiara compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto, il 06/12/2024
Il Giudice est. Il Presidente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente
Dott.ssa Patrizia G. Nigri Giudice est.
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 2584 del R.G. relativo all'anno 2024 riservato per la decisione nell'udienza a trattazione scritta del 03.12.2024 promosso
DA
, nato a [...] il [...], CF: Parte_1
, rappresentato e difeso dall' Avv. CALZOLAIO PASQUALE, C.F._1
CF: ed elettivamente domiciliato, come da mandato in calce ricorso, C.F._2
presso lo studio sito in San Giorgio IC (TA) alla Via Ciro Menotti n° 74; ricorrente
E
, nata a [...] il [...], CF: Controparte_1 C.F._3
rappresentata e difesa dall' Avv. CALZOLAIO PASQUALE CF: ed C.F._2
elettivamente domiciliata, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, presso lo studio sito in San Giorgio IC (TA) alla Via Ciro Menotti n° 74; resistente con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Taranto
Oggetto: “Cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Conclusioni: come da note di udienza a trattazione scritta del 03.12.2024 e con visto del P.M.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come risulta dagli atti i coniugi e hanno chiesto Parte_1 Controparte_1
pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio da essi contratto con regolamentazione dei loro rapporti economici secondo l'accordo raggiunto e riportato nelle note di udienza a trattazione scritta del 03.12.2024, quindi il giudizio iniziato in forma contenziosa può definirsi in aderenza a quanto voluto dalle parti riguardo alle condizioni del divorzio.
Con riferimento a tale domanda, dalla documentazione prodotta e dalle concordi dichiarazioni delle parti, risulta che sono separate da oltre diciotto anni senza che nel frattempo sia intervenuta una qualche forma di riconciliazione ed in considerazione del tempo trascorso e delle domande reciprocamente formulate, è ragionevole presumere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa più essere ricostituita.
Sussistono pertanto nel caso di specie i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L.898/1970 e succ. mod. per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti, dal momento che i ricorrenti vivono separati, senza soluzione di continuità, dal giorno della comparizione personale innanzi al Presidente del Tribunale di Taranto nel procedimento di separazione consensuale ed omologato con decreto del Tribunale di Taranto depositato in data
27.09.2006.
La regolamentazione dei rapporti tra le parti come da note di udienza del 03.12.2024, non risulta contrastare con alcuna disposizione di legge e può pertanto intendersi integralmente recepito nel presente provvedimento per farne parte integrante.
Le spese del giudizio vanno dichiarate compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando nel giudizio instaurato da Parte_1
e , così provvede:
[...] Controparte_1
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in San Giorgio
Ionico il 12/09/1992 da , nato a [...] il Parte_1
27/02/1966 e , nata a [...] il [...], con atto trascritto Controparte_1
nei registri dello Stato Civile del Comune di San Giorgio Ionico (TA) dell'anno 1992, n. 34, p. II,
s. A, Uff. 1;
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della presente sentenza;
- Dispone che i rapporti economici tra le parti vengano regolati come da accordo riportato nelle note di udienza a trattazione scritta del 03.12.2024 da intendersi nel presente atto integralmente recepito e trascritto;
- Dichiara compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto, il 06/12/2024
Il Giudice est. Il Presidente