Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 22/05/2025, n. 1157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1157 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Torre Annunziata in persona del dott. Emanuele Rocco, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 21/5/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
5509/2023 del Ruolo generale a.c. (cui è stato riunito il giudizio iscritto al N.
5510/2023 del Ruolo Generale a.c.) vertente
TRA
, nata il [...] a [...], e , nata Parte_1 Parte_2 il 27/10/1966 a Torre Annunziata (NA), entrambe rapp.te e difese dall'Avv. Paolo
Galluccio, presso il cui studio elett.te domicilia in Aversa (CE) alla Via Giotto n. 87 ricorrenti
E
, in persona del legale rapp.te p.t. , rapp.ta e difesa dall'Avv. Rosa Controparte_1
Maria Siciliano, con la quale elett.te domicilia in Torre del Greco (NA) alla Via Marconi
n. 66, presso la sede dell'Ente resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda delle ricorrenti in epigrafe indicate, dipendente dell' con qualifica di Collaboratore Professionale Parte_3
Sanitario, volta a ottenere il pagamento del compenso dovuto per il lavoro straordinario prestato in giorno festivo infrasettimanale (quantificato come da allegati conteggi) in relazione al periodo indicato nei rispettivi ricorsi (proposti separatamente e successivamente riuniti per ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva).
La convenuta si è costituita e ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
Ciò detto , va dichiarata cessata la materia del contendere, atteso che, come comprovato dalla resistente (cfr. documentazione in atti), e come riconosciuto
Il pagamento effettuato dalla peraltro, è stato ritenuto totalmente esaustivo dalle ricorrenti (cfr. note di trattazione depositate entro il termine del 21/5/2025).
Pertanto, tale pagamento determina la cessazione della materia del contendere.
In considerazione del fatto che il pagamento della prestazione è avvenuto dopo il deposito del ricorso introduttivo, la , per il principio della Controparte_1 soccombenza virtuale, deve essere condannata al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come da dispositivo, da attribuirsi al procuratore costituito.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da e con separati ricorsi del 14/9/2023, Parte_1 Parte_2 successivamente riuniti, nei confronti di così provvede: a)dichiara Controparte_2 cessata la materia del contendere;
b)condanna la al pagamento delle Controparte_1 spese processuali, che liquida in complessivi euro 1626,00 dovuti a titolo di compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del
15% , con attribuzione.
Torre Annunziata, li 22/5/2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco