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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/11/2025, n. 6414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6414 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Terza Sezione Civile
Così composta:
Dott. G. CASABURI Presidente rel.
Dott. A.M. STERLICCHIO Consigliere,
Dott. B.R. CIMINI Consigliere. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II° grado iscritta al N. 6151\22 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione all'esito della udienza del 1 luglio 2025, sostituita da note scritte ex art. 127 ter
c.p.c, avente ad oggetto: appello avverso sentenza Tribunale di Viterbo del 3 ottobre 2022 n. 964
TRA
– avv. F. Cipriano Parte_1
- appellante
E
– avv. P. Grimaldi Controparte_1
-appellata\ appellante incidentale
E
-avv. A. Vettori - Controparte_2 appellata
IN FATTO E IN DIRITTO
La presente sentenza è redatta in forma sintetica.
Rilevato che:
-il Tribunale di Viterbo, con la sentenza indicata in epigrafe, accertò (in parziale accoglimento delle domande reciprocamente svolte dalle parti) che il prezzo residuo, di cui al contratto preliminare di compravendita concluso tra la (promittente venditrice) e (promittente Controparte_3 Parte_1 acquirente) , relativo all'immobile in Civita Castellana alla via Nepesina n. 12 (meglio individuato in atti), è pari a euro 105.691,11; il tribunale ha inoltre rigettato la domanda di manleva nei confronti di Controparte_2
(ponendo le spese di tale parte a carico solidale di attore e convenuto);
[...] -ha proposto appello , articolando i seguenti motivi: a) SULLA VALUTAZIONE DELLE PROVE Parte_1
PRODOTTE: MANCATA VALORIZZAZIONE DELLE PROVE A SOSTEGNO DELLA NATURA UNITARIA
DELL'OPERAZIONE NEGOZIALE DI VENDITA DEI VILLINI 6B E 10A, CONTRADDITTORIETÀ LOGICO
MOTIVAZIONALE DEL PROVVEDIMENTO GRAVATO SUL PUNTO (p. 6 ss atto di appello); b) SULLE
RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA, IL MERITO DELLA RELAZIONE DI CTU : OMESSA VALUTAZIONE DA
PARTE DELLA SENTENZA GRAVATA DELLE OBIEZIONI SOLLEVATE DALLA CONVENUTA Parte_1
– ERRATA E/O APPLICAZIONE DEGLI ARTT 115-116 CPC- 2727-2729 C.C (p. 9 ss atto di
[...] CP_4 appello) ; c) SULLA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CORRISPONDENZA TRA IL E IL CP_5
PRONUNCIATO DI CUI ALL'ART 112 CPC : MANCATA ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI CUI ALL'ART
2932 C.C. (p. 12 ss atto di appello); d) SULLA CHIAMATA IN CAUSA E Controparte_2
SULLE SPESE DI CTU : ERRONEA VALUTAZIONE IN MATERIA DI SPESE DI LITE (p. 13 ss atto di appello);
-da qui la richiesta di , “riformare la sentenza gravata con una pronuncia che dichiari il diritto della
[...]
a conseguire l'adempimento da parte della Parte_1 Controparte_1 del contratto preliminare siglato in data 23/07/2014 e, quindi il diritto della stessa a Parte_1 trasferire l'immobile oggetto del detto preliminare in favore dell'attrice nello stato di fatto e di diritto in cui
l'immobile medesimo si trova, al prezzo complessivo fissato nel contratto preliminare di euro 300.000,00 oltre iva e, per l'effetto condannare la al pagamento in Controparte_1 favore della del residuo prezzo di vendita ancora da corrispondere pari- tenuto conto Parte_1 degli acconti già detratti –ad euro 215.726.53 ovvero della somma maggiore o minore risultante di giustizia all'esito della eventuale istruttoria che la Corte ritenesse di svolgere ed emettere all'esito , ai sensi e per gli effetti dell'art. 2932 cod. civ., una sentenza costitutiva di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto di compravendita, che tenga pertanto luogo del contratto di vendita non concluso, relativamente al villino su 3 livelli, individuato quale Lotto 6 interno B nell'ambito del complesso residenziale ubicato in Civita Castellana (VT), Via Nepesina n. 12 catastalmente distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Civita Castellana al foglio 34 particella 1439 sub 2 di cui al contratto preliminare di compravendita siglato tra le parti in data 23/07/2014, e che trasferisca così alla
[...]
, la proprietà del citato immobile, unitamente a tutti i connessi diritti, accessori, Controparte_1 accessioni e pertinenze, disponendo in ogni caso che la efficacia costitutiva della predetta sentenza e, dunque la trascrivibilità della stessa ed il trasferimento della proprietà del bene, sono da intendere subordinati e sottoposti alla condizione dell'effettivo saldo da parte della Controparte_1 del residuo prezzo di vendita come sopra dettagliato, con ordine di trascrizione, condizionato come sopra, ai sensi dell'art. 2652 n. 2, cod. civ., della emananda sentenza al competente Conservatore dei Registi
Immobiliari di Viterbo ed esonero dello stesso da ogni responsabilità e con tutte le consequenziali pronunce del caso e di legge e con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio.B) Riscontrati per le ragioni meglio esposte in narrativa i vizi motivazionali e valutativi in cui è incorso il Giudice di prime cure con il provvedimento oggetto di gravame, con particolare riferimento alla violazione del principio di cui all'art
112 cpc, ed in riforma integrale dei capi di sentenza meglio descritti e riportati nel paragrafo 5 del presente atto di appello, disporre che le spese legali della del giudizio di primo grado e per Controparte_2 come liquidate nella sentenza gravata nonché le spese di CTU siano poste integralmente a carico della
con tutte le conseguenziali pronunce del caso e di legge;”: Controparte_1
-reiterava altresì richieste istruttorie (prova per testi); -la si è costituita e ha chiesto dichiararsi inammissibile l'appello principale, Controparte_6 comunque da rigettarsi nel merito;
con appello incidentale ha chiesto: a) l'ulteriore riduzione del prezzo ancora da versare all'appellante, in ragione del danno derivante ad essa appellata dalla condotta di controparte;
b) porsi le spese già liquidate in favore della esclusivamente a carico dell'appellante Controparte_2 principale;
articolava altresì richieste istruttorie;
-si è costituita altresì , che ha chiesto la conferma della sentenza di prime cure;
Controparte_2
-il giudizio, all'esito della udienza di precisazione delle conclusioni (sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. , è stato assegnato in decisione, con i termini di cui all'art . 190 c.p.c.;
Ritenuto che:
- l'appello principale, benchè effettivamente articolato in termini a tratti opachi e non conformi al disposto dell'art. 342 c.p.c. , è complessivamente ammissibile, contrariamente da quanto dedotto dall'appellato, in quanto è possibile ricavare con sufficiente precisione le censure mosse alla sentenza di prime cure:
-beninteso- e sul punto parte appellata coglie nel segno- il giudizio concerne esclusivamente il contratto preliminare inter partes relativo al villino lotto 6, int. B.;
-parte appellante, con il primo motivo, “ricostruzione dei fatti” (in realtà non un motivo, ma solo una ricostruzione- ovviamente nella prospettiva di tale parte, come si dirà non corrispondente con le emergenze documentali) , e con il secondo, lamenta una mancata lettura unitaria del rapporto contrattuale riguardante sia l'immobile sopra richiamato, che quello indicato come !10 A”;
-mentre però il primo, quello per cui è causa, è oggetto del preliminare del 23\7\14 e successiva scrittura integrativa, il secondo è stato oggetto di contratto definitivo del 18\12\17 per notaio ” ; Persona_1 nessun altro elemento consente, neppure in via indiziaria, di affermare l'esistenza di un unico rapporto contrattuale;
da qui il rigetto sia del primo motivo (a volerlo ritenere tale) che del secondo); del tutto superflua
(e genericamente articolata, rispetto al thema decidendum) è la prova per testi, ancora richiamata da parte appellante;
-va disatteso anche il terzo motivo, che si risolve in apodittiche critiche alla Ctu , tanto oltretutto sempre nella prospettiva di una ricostruzione alternativa delle vicende di causa, appunto fondata su una lettura unitaria delle due operazioni negoziali sopra richiamate;
su tale fallace presupposto l'appellante pretende di quantificare in euro 215.726,53 l'importo che ancora le competerebbe (e non in euro 105.691,00, come quantificato dal Ctu e ritenuto dal tribunale); d'altronde il Ctu – e così poi il Tribunale – ha con precisione valutato le prestazioni delle parti, anche con riferimento agli acconti corrisposti dal promissario acquirente
(anche con le peculiari modalità pattuite dalle parti, fornitura di materiale);
-del tutto correttamente, inoltre, il Tribunale non ha adottato la pronuncia ex art. 2932 c.c.: il sicuro interesse di entrambe le parti al trasferimento della proprietà, infatti, si risolve in carenza di interesse quanto alla pronuncia costitutiva sostitutiva (che appunto presuppone un dissenso, anche non espresso, al perfezionamento del preliminare con la stipula del definitivo); si noti, d'altronde, che è proprio il promittente acquirente, la (appellato\appellante incidentale) , che pure aveva formulato, nell'atto Controparte_1 introduttivo, la domanda ex art. 2932 c.c., a chiedere il rigetto del motivo surrichiamato;
spetta alle parti quindi stipulare il definitivo, nelle forme di legge (peraltro nella specie , come dedotto dal Tribunale, non risultavano prestate le dichiarazioni di legge);
-del pari correttamente, tenuto conto dell'esito, il Tribunale ha posto per un terzo le spese di Ctu a carico della odierna appellante;
-il Tribunale ha ritenuto – a fronte delle reciproche contestazioni di inadempienza delle parti- che , sostanzialmente, le parti abbiano ( con accordo tacito) prorogato il termine di consegna dell'immobile (come degli altri termini), traendone conferma, quanto all'attore, che la diffida in atti- del 26\3\18- certo ben Parte_2 alla scadenza del termine contrattuale del 31\3\15, si colloca cronologicamente all'interno già della fase contenziosa;
tale ricostruzione appare corretta, tenuto conto appunto della condotta delle parti in corso di rapporto;
-ne segue allora il rigetto del motivo di appello incidentale- invero genericamente proposto, come del resto già in primo grado- relativo ai danni per mancata\tardata consegna, che non è in re ipsa, e non può fondarsi (come nella specie, tenuto anche conto della genericità dei mezzi istruttori chiesti al riguardo) su mere affermazioni di principio;
-nessun motivo di appello principale, né incidentale, concerne l'esclusione dell'obbligo di manleva del terzo chiamato, sicchè al riguardo (anche quanto alla esclusione di qualsivoglia responsabilità Controparte_2 di tale parte, atteso che il giudicato copre il dedotto e il deducibile)
-fondato è invece il motivo di appello incidentale relativo alla condanna anche della delle Controparte_1 spese in favore del terzo chiamato, tenuto conto che tale parte fu appunto chiamato in causa – e ovviamente nel proprio interesse- solo dall'originario convenuto;
ne segue che le spese del doppio grado di giudizio, in favore della parte in questione, vanno poste a carico dell'appellante, come da dispositivo;
- di contro il rigetto dell'appello principale e di quello incidentale (salvo l'ultimo e marginale motivo) comporta l'integrale compensazione delle spese tra le parti principali;
P.Q.M
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto e in integrale riforma della sentenza di primo grado, così provvede:
1. rigetta l'appello principale
2. in accoglimento del secondo motivo di appello incidentale condanna l'appellante alle spese nei confronti della
; per il doppio grado di giudizio, che liquida in euro 4.835,00 per il primo grado e in euro Controparte_2
5000,00 per il secondo, oltre competenze di legge
Rigetto per il resto.l'appello incidentale.
3. compensa integralmente le spese tra appellante principale e appellato\appellante incidentale, dando atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del c.u.
Roma, data del deposito
Il presidente est. (dr. G. Casaburi)