Art. 1.
L'Organizzazione europea di ricerche spaziali (ESRO) e l'Organizzazione europea per lo sviluppo e la costruzione di vettori spaziali (ELDO) beneficiano per le forniture di beni e le prestazioni di servizi di importo non inferiore a lire 300 mila, effettuate nei loro diretti confronti, dell'esenzione dall'imposta generale sull'entrata con effetto dal 10 gennaio 1966 e fino al 31 dicembre 1972.
L'Organizzazione europea di ricerche spaziali (ESRO) e l'Organizzazione europea per lo sviluppo e la costruzione di vettori spaziali (ELDO) beneficiano per le forniture di beni e le prestazioni di servizi di importo non inferiore a lire 300 mila, effettuate nei loro diretti confronti, dell'esenzione dall'imposta generale sull'entrata con effetto dal 10 gennaio 1966 e fino al 31 dicembre 1972.