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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/01/2025, n. 942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 942 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 734/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott.ssa Monica Vitali Presidente
Dott.ssa Serena Sommariva Consigliere
Dott. Andrea Onesti Giudice Ausiliario – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 491/2024, estensore
Dott.ssa Franca Molinari promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. FRANCESCA Parte_1 C.F._1
BIANCHINI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso il difensore
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. PIERPAOLO PILUSO, elettivamente domiciliato
[...]
in MILANO, VIA G. MAZZINI 7, presso il difensore
APPELLATO
rappresentato e difeso Controparte_2 dall'avv. NADIA PEREGO e dell'avv. ROBERTO MAIO, elettivamente domiciliato in MILANO,
VIA SAVARE' 1, (Ufficio Legale Distrettuale ) presso i difensori. CP_2
APPELLATO
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
pagina 1 di 7 Preliminarmente: accogliere la domanda per tutte le motivazioni ivi esposte;
con spese in favore di parte ricorrente ex art. 91 c.p.c. Nel merito: accogliere la domanda per tutte le motivazioni ivi esposte;
con spese in favore di parte ricorrente ex art. 91 c.p.c.
PER L'APPELLATO CP_2
Rigettare il ricorso in appello in quanto infondato in fatto e diritto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 491 del 08/07/2024, resa dal Tribunale di Busto Arsizio, in funzione di
Giudice del Lavoro nella causa RG Lav 1457/23, con conseguente conferma del rigetto del ricorso. In via istruttoria: in estremo subordine si reiterano le istanze istruttorie svolte avanti al Tribunale.
PER L'APPELLATO CP_1
In via principale: rigettare l'appello avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto con conferma integrale della pronuncia appellata;
in via subordinata: accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso perché proposto oltre il termine di decadenza perentoriamente previsto dall'art.24, V comma,
D.Lgs. n.46/99; in via principale di merito: accertare e dichiarare che i crediti di cui alle cartelle CP_1 di pagamento opposte non possono dirsi in alcun modo prescritti condannando per l'effetto parte appellante al pagamento in favore dell'Istituto delle somme ivi indicate e per i titoli espressamente specificati oppure di quell'altra somma anche minore che dovesse risultare di giustizia ad istruttoria completata. Con rigetto del presente ricorso;
in via subordinata di merito: nella denegata e non concessa ipotesi di accoglimento, totale o parziale, del ricorso per gli asseriti vizi inerenti la fase di notifica delle cartelle ovvero la prescrizione asseritamente maturata nella fase successiva alla formazione dei ruoli, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva di , Controparte_3 per la mancata riscossione dei crediti ivi libellati, dichiarando in ogni caso il diritto dell' ad CP_1
essere manlevato dal Concessionario dal pagamento di tutte le spese di soccombenza eventualmente addebitate all' all'esito della presente opposizione;
in ogni caso: con vittoria dei compensi di lite CP_1 anche del grado d'appello”. In via istruttoria, chiede che l'Ecc.ma Corte adita voglia ordinare, CP_1
ex art.210 cpc, ad , già , con sede in Controparte_3 Controparte_4
Roma, via Grezar n.14, di esibire e\o produrre in giudizio la documentazione comprovante la regolare notifica delle cartelle esattoriali n.11720160017865752, n.11720170004812373, 11720170013460767,
11720180004274572, 11720190001430472, 11720190008509085, 11720210001136676,
11720210012037900 e 11720220004352136 nonché ogni altra documentazione utile a comprovare l'attività svolta, successivamente alla notifica delle cartelle de quibus, per ottenere il soddisfacimento dei crediti ivi libellati, ivi compresi la comunicazione di preavviso di fermo amministrativo CP_1
n.1178020190000699600 notificata in data 05/08/2019, l'avviso di intimazione n.11720209001921935000 notificato in data 07/02/2020, l'avviso di intimazione pagina 2 di 7 n.11720229002020860000 notificato in data 19/04/2022, l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n.11784202200001742/001 notificato in data 30/07/2022, nonché le istanze di adesione alla definizione agevolata presentate ex adverso unitamente ai versamenti in acconto effettuati.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado depositato in data 04/11/2023 - Parte_1
titolare di impresa individuale artigiana- ha convenuto e davanti al Tribunale di Busto CP_2 CP_1
Arsizio impugnando 6 avvisi di addebito (nn . 41720180000242815000, 41720180000364624000,
41720180003649948000 41720190000361367000, 41720190002989227000 e
41720190003475150000) e 9 cartelle di pagamento (nn.11720160017865752, CP_1
11720170004812373, 11720170013460767, 11720180004274572, 11720190001430472,
11720190008509085, 11720210001136676, 11720210012037900 e 11720220004352136) in ragione dell'omessa notifica degli atti impositivi e dell'intervenuta prescrizione dei crediti ivi sottesi, con le seguenti conclusioni: “Preliminarmente: Rilevare d'ufficio sia l'intervenuta prescrizione ed anche
l'inesistente, omessa e invalidità della notificazione dei provvedimenti sottesi impugnati;
rilevare altresì d'ufficio la prescrizione successiva alla notifica dei titoli esattoriali sottesi impugnati ex art.
615 c.p.c.
Nel merito: accogliere il ricorso, dichiarando nulli, illegittimi ed inefficaci i provvedimenti impugnati, per effetto dell'omessa o non provata notifica, dell'intervenuta prescrizione dei diritti;
accogliere il ricorso e dichiarare nulli i titoli esattoriali impugnati per prescrizione successiva alla regolare notifica ex art. 615 c.p.c.
In via prioritaria: rilevare interesse ex art. 100 c.p.c. in virtù dell'eccezione di prescrizione successiva alle notifiche dei titoli esattoriali e dichiararla.”
Nel contraddittorio degli enti resistenti, con sentenza n. 491/2024 pubblicata il 08/07/2024 il Tribunale di Busto Arsizio, senza svolgere attività istruttoria, ha respinto il ricorso condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, per ciascuna delle parti resistenti.
Il Tribunale ha, in via preliminare, ritenuto inammissibile il ricorso nei confronti di per difetto di CP_2
interesse ad agire, rilevando che il ricorrente aveva, in sostanza, impugnato i ruoli esattoriali negando di avere ricevuto alcun atto;
non risultava però intrapresa alcuna iniziativa esecutiva dall'Istituto, il quale non aveva neppure manifestato la volontà di attivare il credito. Il Tribunale riteneva preclusa l'impugnazione dei ruoli anche in base a quanto previsto dal comma 4-bis dell'art. 12 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 inserito dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215 di conversione del d.l. 21 ottobre pagina 3 di 7 2021, n. 146 che ha introdotto specifici requisiti per l'impugnabilità del ruolo esattoriale, nella specie non sussistenti.
Per quanto riguarda l'opposizione avverso le cartelle di pagamento di competenza il Tribunale ha CP_1
rilevato che la stessa era stata pacificamente proposta ben oltre il termine di decadenza perentoriamente stabilito dall'art. 24, comma V, D.Lgs. n.46\99, essendo inoltre il ricorrente perfettamente a conoscenza della propria situazione debitoria, avendo presentato due istanze di adesione alla definizione agevolata ed avendo provveduto ad effettuare alcuni versamenti rateali, che comportavano il riconoscimento del debito;
il credito non è in alcun modo prescritto, anche alla luce dei diversi atti esecutivi notificati da al ricorrente successivamente alla notifica delle cartelle opposte. CP_5
ha proposto appello con atto depositato in data 09/07/2024. Parte_1
Con il primo motivo, rubricato “Omessa pronuncia sulla prescrizione anche ai sensi dell'art. 615
c.p.c.”, parte appellante reitera l'eccezione di intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. delle pretese in lite, con conseguente impossibilità per l'Agente della Riscossione nonché dell'ente impositore di richiedere le somme. Sul punto richiama la sentenza della Suprema Corte n. 30362/2018 la quale ha stabilito che la prescrizione quinquennale ex art. 2948 comma 4 c.c. travolge non soltanto i tributi portati dalla cartella esattoriale, ma anche qualsiasi atto di natura accertativa. Riporta inoltre quanto statuito dalla Suprema Corte “È ammissibile l'impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso
l'estratto di ruolo rilasciato su richiesta del concessionario, senza che a ciò sia d'ostacolo il disposto dell'ultima parte del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, posto che una lettura costituzionalmente orientata di tale norma impone di ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non costituisca l'unica possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compromesso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale” (Cass. n.7228/2020 e Cass. S.U. 19704/2015).
Con il secondo motivo (Omessa pronuncia sull'inesistenza e nullità notificazioni) parte appellante lamenta che il primo Giudice non abbia preso in considerazione l'eccezione di inesistenza della notificazione dei titoli opposti e degli atti interruttivi, rammentando che in base a giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 21889/2023) anche nel caso di genericità del rilievo sulla regolarità del procedimento notificatorio, il Giudice deve verificare ugualmente la validità della notifica degli atti.
Con il terzo motivo di gravame (Sul rilievo d'ufficio della prescrizione, omessa notifica ex art. 139
c.p.c. e s.s. e onere della prova ex art. 2697 c.c.) l'appellante richiama sentenze di legittimità, principalmente in materia tributaria, in merito ai poteri ufficiosi del giudice, in ogni stato e grado del pagina 4 di 7 giudizio, di rilevare l'inesistenza del titolo esecutivo, la maturazione della prescrizione e la omessa notifica dell'atto presupposto.
Con il quarto motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza laddove ha ritenuto inammissibile il ricorso per carenza di interesse ad agire, citando giurisprudenza secondo la quale l'interesse ad agire deve essere valutato in concreto, sottolineando che nella fattispecie era stata respinta una richiesta di sgravio, presentata da sul presupposto della prescrizione dei crediti;
Pt_1
d'altro canto, secondo l'appellante, il disposto del comma 4-bis dell'art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n.
602 è applicabile soltanto al processo tributario, in cui è necessario che l'impugnazione sia rivolta verso un determinato atto dell'amministrazione finanziaria, e non al processo previdenziale ove oggetto del contendere è il rapporto debitorio fra il contribuente e l'ente previdenziale.
Con memoria depositata in data 03/09/2024 si è costituito in giudizio l insistendo per il rigetto CP_1
del gravame e la conferma della sentenza di primo grado.
L'Istituto riepiloga la situazione debitoria relativa a nove cartelle, per alcune delle quali era intervenuta richiesta di definizione agevolata ed erano state pagate alcune rate, residuando un credito di euro
2.933,21. Essendo valide le notifiche delle cartelle, ogni contestazione circa il merito della pretesa era preclusa, per cui l'unica eccezione da prendere in considerazione era quella relativa alla prescrizione maturata successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento, infondata per la sussistenza di svariati atti interruttivi e dell'adesione alla definizione agevolata, come correttamente ritenuto dal
Tribunale.
Con memoria depositata in data 11/10/2024 si è costituito in giudizio l , insistendo per il rigetto CP_2
del gravame e la conferma della sentenza di primo grado, anche in punto di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire. L'ente appellato riepiloga le difese già svolte in primo grado elencando gli atti notificati e richiamando le produzioni documentali svolte, in base alle quali nessuna prescrizione era maturata.
All'udienza del 23.10.2024 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo riportato in calce.
***
A proposito della censura relativa all'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire e per la sussistenza dell'ipotesi di cui al comma 4bis dell'art. 12 DPR 602/1973, il Collegio osserva che lo stesso ha prodotto, unitamente alla memoria di costituzione in primo grado (doc. 3) un estratto CP_2
delle procedure esecutive da cui risultano a danno di due fermi amministrativi (uno del Pt_1
13.6.2014 e uno del 26.7.2019) e un pignoramento presso terzi del 8.7.2022.
, dal canto suo, ha prodotto copia della comunicazione di preavviso di fermo amministrativo n. CP_1
1178020190000699600 con relativa notifica eseguita in data 05/08/2019 -il medesimo di cui all'estratto pagina 5 di 7 prodotto da (doc. 22) e copia dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. CP_2
11784202200001742/001 e relativa notifica perfezionata in data 30/07/2022 (doc. 25).
Quanto all'applicazione della norma sopravvenuta, costituita dall'art. 12 comma 4bis del DPR 29 settembre 1973 n. 602, come novellato dall'art. 3 bis d.l. 21 ottobre 2021 n. 146, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2021 n. 215, il Collegio -alla luce della pronuncia della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite 6 settembre 2022 n. 26283 ed in continuità con quanto già ritenuto in fattispecie analoga (Corte di Appello di Milano sentenza n. 435/2023) - ritiene che la norma debba essere interpretata nel senso che essa sancisce l'inammissibilità per difetto di interesse ad agire –ove non venga addotto l'interesse qualificato previsto dalla norma stessa– dell'azione di accertamento negativo del credito, proposta prima della notifica dell'atto o sull'assunto della mancanza totale di essa.
Invece, rimane fuori dalla previsione normativa l'ipotesi in cui venga proposta domanda, anche in via alternativa o subordinata rispetto all'azione di cui sopra, diretta a fare accertare l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione maturata dopo la notifica del titolo ove emerga prova della notifica. In tale ipotesi la sussistenza dell'interesse ad agire deve essere valutata in concreto, tenendo conto che
“l'interesse ad agire in una azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva, anche non preesistente al processo, in quanto sorto nel caso di giudizio a seguito della contestazione sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, che non sia superabile se non con l'intervento del giudice” (Cass. 19/11/2019 n. 29294). L'interesse ad agire, più in particolare, è stato ravvisato anche in caso di contestazione dell'avvenuta prescrizione del credito in epoca successiva alla notifica della cartella (cfr. Cass. 24/11/2021 n. 36445).
Nella specie, l'avvenuta proposizione di procedure esecutive da parte dell'agente di riscossione comporta l'interesse ad agire dell'esecutato che sostenga la prescrizione dei crediti azionati.
Tuttavia, nel merito l'appello è manifestamente infondato.
Quanto alle notifiche degli AVA e delle cartelle, queste sono state validamente effettuate tramite pec all'indirizzo dell'appellante (cfr visura camerale doc. 2 , documenti da Email_1 CP_1
3 a 21 e documento 1 , attestanti le notifiche degli atti): l'appellante si è limitato a CP_1 CP_2
notazioni di ordine generale corredate da citazioni giurisprudenziali in materia tributaria, non svolgendo alcuna censura specifica per contrastare la decisione del Tribunale sul punto. Pertanto, il secondo motivo di gravame è infondato.
Il primo e il terzo motivo, da esaminare congiuntamente, sono parimenti infondati. Il Tribunale sul punto ha così motivato: “(…) le difese di parte ricorrente appaiono infondate anche in ragione del fatto che il ricorrente è perfettamente a conoscenza della propria situazione debitoria avendo
pagina 6 di 7 presentato ben due istanze di adesione alla definizione agevolata ed avendo peraltro provveduto, fino ad un certo punto, ad effettuare i versamenti rateali concordati. Al contempo, la presentazione di tali istanze comporta evidentemente il riconoscimento del debito contratto con l'Istituto, debito che non sarebbe comunque in alcun modo prescritto alla luce dei diversi atti esecutivi notificati da al CP_5
ricorrente successivamente alla notifica delle cartelle opposte, come documentato in atti.
Quindi, a fronte dell'affermazione del Tribunale relativa alla sussistenza di svariati atti interruttivi della prescrizione posti in essere da , (cfr. documenti da 21 a 25 e doc. 3 ) e di due istanze CP_5 CP_1 CP_2
di definizione agevolata presentate dall'appellante nel 2019 e nel 2023 (cf. doc. 21 ), con CP_1
successivi pagamenti parziali, l'appellante –pure in presenza di una puntuale motivazione– ha lamentato un inesistente vizio di omessa pronuncia, non svolgendo alcuna censura specifica alla decisione del primo giudice in merito alla sussistenza di tali atti, alla validità della loro notifica ed al loro valore interruttivo della prescrizione.
Per i sopraesposti motivi, l'appello deve essere integralmente respinto e la sentenza confermata, sia pure con parziale diversa motivazione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore degli enti appellati, ai sensi del DM
55/2014 e successive modifiche, negli scaglioni di valore dei rispettivi crediti ( euro 13.774,73 per ed euro 2.933,21 per ) e in relazione all'attività processuale effettivamente svolta. CP_2 CP_1
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 491/2024 del Tribunale di Busto Arsizio.
Condanna l'appellante al rimborso in favore degli appellati delle spese di lite del grado di appello liquidate in favore di nell'importo di euro 1.000,00 oltre spese generali ed in favore di CP_1 CP_2 nell'importo di euro 2.000,00 oltre spese generali.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art 1, comma 17, L. 24-12-2012, n. 228.
Milano, 23/10/2024
Il Giudice Ausiliario relatore Il Presidente
Andrea Onesti Monica Vitali
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott.ssa Monica Vitali Presidente
Dott.ssa Serena Sommariva Consigliere
Dott. Andrea Onesti Giudice Ausiliario – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 491/2024, estensore
Dott.ssa Franca Molinari promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. FRANCESCA Parte_1 C.F._1
BIANCHINI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso il difensore
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. PIERPAOLO PILUSO, elettivamente domiciliato
[...]
in MILANO, VIA G. MAZZINI 7, presso il difensore
APPELLATO
rappresentato e difeso Controparte_2 dall'avv. NADIA PEREGO e dell'avv. ROBERTO MAIO, elettivamente domiciliato in MILANO,
VIA SAVARE' 1, (Ufficio Legale Distrettuale ) presso i difensori. CP_2
APPELLATO
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
pagina 1 di 7 Preliminarmente: accogliere la domanda per tutte le motivazioni ivi esposte;
con spese in favore di parte ricorrente ex art. 91 c.p.c. Nel merito: accogliere la domanda per tutte le motivazioni ivi esposte;
con spese in favore di parte ricorrente ex art. 91 c.p.c.
PER L'APPELLATO CP_2
Rigettare il ricorso in appello in quanto infondato in fatto e diritto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 491 del 08/07/2024, resa dal Tribunale di Busto Arsizio, in funzione di
Giudice del Lavoro nella causa RG Lav 1457/23, con conseguente conferma del rigetto del ricorso. In via istruttoria: in estremo subordine si reiterano le istanze istruttorie svolte avanti al Tribunale.
PER L'APPELLATO CP_1
In via principale: rigettare l'appello avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto con conferma integrale della pronuncia appellata;
in via subordinata: accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso perché proposto oltre il termine di decadenza perentoriamente previsto dall'art.24, V comma,
D.Lgs. n.46/99; in via principale di merito: accertare e dichiarare che i crediti di cui alle cartelle CP_1 di pagamento opposte non possono dirsi in alcun modo prescritti condannando per l'effetto parte appellante al pagamento in favore dell'Istituto delle somme ivi indicate e per i titoli espressamente specificati oppure di quell'altra somma anche minore che dovesse risultare di giustizia ad istruttoria completata. Con rigetto del presente ricorso;
in via subordinata di merito: nella denegata e non concessa ipotesi di accoglimento, totale o parziale, del ricorso per gli asseriti vizi inerenti la fase di notifica delle cartelle ovvero la prescrizione asseritamente maturata nella fase successiva alla formazione dei ruoli, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva di , Controparte_3 per la mancata riscossione dei crediti ivi libellati, dichiarando in ogni caso il diritto dell' ad CP_1
essere manlevato dal Concessionario dal pagamento di tutte le spese di soccombenza eventualmente addebitate all' all'esito della presente opposizione;
in ogni caso: con vittoria dei compensi di lite CP_1 anche del grado d'appello”. In via istruttoria, chiede che l'Ecc.ma Corte adita voglia ordinare, CP_1
ex art.210 cpc, ad , già , con sede in Controparte_3 Controparte_4
Roma, via Grezar n.14, di esibire e\o produrre in giudizio la documentazione comprovante la regolare notifica delle cartelle esattoriali n.11720160017865752, n.11720170004812373, 11720170013460767,
11720180004274572, 11720190001430472, 11720190008509085, 11720210001136676,
11720210012037900 e 11720220004352136 nonché ogni altra documentazione utile a comprovare l'attività svolta, successivamente alla notifica delle cartelle de quibus, per ottenere il soddisfacimento dei crediti ivi libellati, ivi compresi la comunicazione di preavviso di fermo amministrativo CP_1
n.1178020190000699600 notificata in data 05/08/2019, l'avviso di intimazione n.11720209001921935000 notificato in data 07/02/2020, l'avviso di intimazione pagina 2 di 7 n.11720229002020860000 notificato in data 19/04/2022, l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n.11784202200001742/001 notificato in data 30/07/2022, nonché le istanze di adesione alla definizione agevolata presentate ex adverso unitamente ai versamenti in acconto effettuati.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado depositato in data 04/11/2023 - Parte_1
titolare di impresa individuale artigiana- ha convenuto e davanti al Tribunale di Busto CP_2 CP_1
Arsizio impugnando 6 avvisi di addebito (nn . 41720180000242815000, 41720180000364624000,
41720180003649948000 41720190000361367000, 41720190002989227000 e
41720190003475150000) e 9 cartelle di pagamento (nn.11720160017865752, CP_1
11720170004812373, 11720170013460767, 11720180004274572, 11720190001430472,
11720190008509085, 11720210001136676, 11720210012037900 e 11720220004352136) in ragione dell'omessa notifica degli atti impositivi e dell'intervenuta prescrizione dei crediti ivi sottesi, con le seguenti conclusioni: “Preliminarmente: Rilevare d'ufficio sia l'intervenuta prescrizione ed anche
l'inesistente, omessa e invalidità della notificazione dei provvedimenti sottesi impugnati;
rilevare altresì d'ufficio la prescrizione successiva alla notifica dei titoli esattoriali sottesi impugnati ex art.
615 c.p.c.
Nel merito: accogliere il ricorso, dichiarando nulli, illegittimi ed inefficaci i provvedimenti impugnati, per effetto dell'omessa o non provata notifica, dell'intervenuta prescrizione dei diritti;
accogliere il ricorso e dichiarare nulli i titoli esattoriali impugnati per prescrizione successiva alla regolare notifica ex art. 615 c.p.c.
In via prioritaria: rilevare interesse ex art. 100 c.p.c. in virtù dell'eccezione di prescrizione successiva alle notifiche dei titoli esattoriali e dichiararla.”
Nel contraddittorio degli enti resistenti, con sentenza n. 491/2024 pubblicata il 08/07/2024 il Tribunale di Busto Arsizio, senza svolgere attività istruttoria, ha respinto il ricorso condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, per ciascuna delle parti resistenti.
Il Tribunale ha, in via preliminare, ritenuto inammissibile il ricorso nei confronti di per difetto di CP_2
interesse ad agire, rilevando che il ricorrente aveva, in sostanza, impugnato i ruoli esattoriali negando di avere ricevuto alcun atto;
non risultava però intrapresa alcuna iniziativa esecutiva dall'Istituto, il quale non aveva neppure manifestato la volontà di attivare il credito. Il Tribunale riteneva preclusa l'impugnazione dei ruoli anche in base a quanto previsto dal comma 4-bis dell'art. 12 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 inserito dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215 di conversione del d.l. 21 ottobre pagina 3 di 7 2021, n. 146 che ha introdotto specifici requisiti per l'impugnabilità del ruolo esattoriale, nella specie non sussistenti.
Per quanto riguarda l'opposizione avverso le cartelle di pagamento di competenza il Tribunale ha CP_1
rilevato che la stessa era stata pacificamente proposta ben oltre il termine di decadenza perentoriamente stabilito dall'art. 24, comma V, D.Lgs. n.46\99, essendo inoltre il ricorrente perfettamente a conoscenza della propria situazione debitoria, avendo presentato due istanze di adesione alla definizione agevolata ed avendo provveduto ad effettuare alcuni versamenti rateali, che comportavano il riconoscimento del debito;
il credito non è in alcun modo prescritto, anche alla luce dei diversi atti esecutivi notificati da al ricorrente successivamente alla notifica delle cartelle opposte. CP_5
ha proposto appello con atto depositato in data 09/07/2024. Parte_1
Con il primo motivo, rubricato “Omessa pronuncia sulla prescrizione anche ai sensi dell'art. 615
c.p.c.”, parte appellante reitera l'eccezione di intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. delle pretese in lite, con conseguente impossibilità per l'Agente della Riscossione nonché dell'ente impositore di richiedere le somme. Sul punto richiama la sentenza della Suprema Corte n. 30362/2018 la quale ha stabilito che la prescrizione quinquennale ex art. 2948 comma 4 c.c. travolge non soltanto i tributi portati dalla cartella esattoriale, ma anche qualsiasi atto di natura accertativa. Riporta inoltre quanto statuito dalla Suprema Corte “È ammissibile l'impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso
l'estratto di ruolo rilasciato su richiesta del concessionario, senza che a ciò sia d'ostacolo il disposto dell'ultima parte del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, posto che una lettura costituzionalmente orientata di tale norma impone di ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non costituisca l'unica possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compromesso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale” (Cass. n.7228/2020 e Cass. S.U. 19704/2015).
Con il secondo motivo (Omessa pronuncia sull'inesistenza e nullità notificazioni) parte appellante lamenta che il primo Giudice non abbia preso in considerazione l'eccezione di inesistenza della notificazione dei titoli opposti e degli atti interruttivi, rammentando che in base a giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 21889/2023) anche nel caso di genericità del rilievo sulla regolarità del procedimento notificatorio, il Giudice deve verificare ugualmente la validità della notifica degli atti.
Con il terzo motivo di gravame (Sul rilievo d'ufficio della prescrizione, omessa notifica ex art. 139
c.p.c. e s.s. e onere della prova ex art. 2697 c.c.) l'appellante richiama sentenze di legittimità, principalmente in materia tributaria, in merito ai poteri ufficiosi del giudice, in ogni stato e grado del pagina 4 di 7 giudizio, di rilevare l'inesistenza del titolo esecutivo, la maturazione della prescrizione e la omessa notifica dell'atto presupposto.
Con il quarto motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza laddove ha ritenuto inammissibile il ricorso per carenza di interesse ad agire, citando giurisprudenza secondo la quale l'interesse ad agire deve essere valutato in concreto, sottolineando che nella fattispecie era stata respinta una richiesta di sgravio, presentata da sul presupposto della prescrizione dei crediti;
Pt_1
d'altro canto, secondo l'appellante, il disposto del comma 4-bis dell'art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n.
602 è applicabile soltanto al processo tributario, in cui è necessario che l'impugnazione sia rivolta verso un determinato atto dell'amministrazione finanziaria, e non al processo previdenziale ove oggetto del contendere è il rapporto debitorio fra il contribuente e l'ente previdenziale.
Con memoria depositata in data 03/09/2024 si è costituito in giudizio l insistendo per il rigetto CP_1
del gravame e la conferma della sentenza di primo grado.
L'Istituto riepiloga la situazione debitoria relativa a nove cartelle, per alcune delle quali era intervenuta richiesta di definizione agevolata ed erano state pagate alcune rate, residuando un credito di euro
2.933,21. Essendo valide le notifiche delle cartelle, ogni contestazione circa il merito della pretesa era preclusa, per cui l'unica eccezione da prendere in considerazione era quella relativa alla prescrizione maturata successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento, infondata per la sussistenza di svariati atti interruttivi e dell'adesione alla definizione agevolata, come correttamente ritenuto dal
Tribunale.
Con memoria depositata in data 11/10/2024 si è costituito in giudizio l , insistendo per il rigetto CP_2
del gravame e la conferma della sentenza di primo grado, anche in punto di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire. L'ente appellato riepiloga le difese già svolte in primo grado elencando gli atti notificati e richiamando le produzioni documentali svolte, in base alle quali nessuna prescrizione era maturata.
All'udienza del 23.10.2024 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo riportato in calce.
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A proposito della censura relativa all'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire e per la sussistenza dell'ipotesi di cui al comma 4bis dell'art. 12 DPR 602/1973, il Collegio osserva che lo stesso ha prodotto, unitamente alla memoria di costituzione in primo grado (doc. 3) un estratto CP_2
delle procedure esecutive da cui risultano a danno di due fermi amministrativi (uno del Pt_1
13.6.2014 e uno del 26.7.2019) e un pignoramento presso terzi del 8.7.2022.
, dal canto suo, ha prodotto copia della comunicazione di preavviso di fermo amministrativo n. CP_1
1178020190000699600 con relativa notifica eseguita in data 05/08/2019 -il medesimo di cui all'estratto pagina 5 di 7 prodotto da (doc. 22) e copia dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. CP_2
11784202200001742/001 e relativa notifica perfezionata in data 30/07/2022 (doc. 25).
Quanto all'applicazione della norma sopravvenuta, costituita dall'art. 12 comma 4bis del DPR 29 settembre 1973 n. 602, come novellato dall'art. 3 bis d.l. 21 ottobre 2021 n. 146, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2021 n. 215, il Collegio -alla luce della pronuncia della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite 6 settembre 2022 n. 26283 ed in continuità con quanto già ritenuto in fattispecie analoga (Corte di Appello di Milano sentenza n. 435/2023) - ritiene che la norma debba essere interpretata nel senso che essa sancisce l'inammissibilità per difetto di interesse ad agire –ove non venga addotto l'interesse qualificato previsto dalla norma stessa– dell'azione di accertamento negativo del credito, proposta prima della notifica dell'atto o sull'assunto della mancanza totale di essa.
Invece, rimane fuori dalla previsione normativa l'ipotesi in cui venga proposta domanda, anche in via alternativa o subordinata rispetto all'azione di cui sopra, diretta a fare accertare l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione maturata dopo la notifica del titolo ove emerga prova della notifica. In tale ipotesi la sussistenza dell'interesse ad agire deve essere valutata in concreto, tenendo conto che
“l'interesse ad agire in una azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva, anche non preesistente al processo, in quanto sorto nel caso di giudizio a seguito della contestazione sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, che non sia superabile se non con l'intervento del giudice” (Cass. 19/11/2019 n. 29294). L'interesse ad agire, più in particolare, è stato ravvisato anche in caso di contestazione dell'avvenuta prescrizione del credito in epoca successiva alla notifica della cartella (cfr. Cass. 24/11/2021 n. 36445).
Nella specie, l'avvenuta proposizione di procedure esecutive da parte dell'agente di riscossione comporta l'interesse ad agire dell'esecutato che sostenga la prescrizione dei crediti azionati.
Tuttavia, nel merito l'appello è manifestamente infondato.
Quanto alle notifiche degli AVA e delle cartelle, queste sono state validamente effettuate tramite pec all'indirizzo dell'appellante (cfr visura camerale doc. 2 , documenti da Email_1 CP_1
3 a 21 e documento 1 , attestanti le notifiche degli atti): l'appellante si è limitato a CP_1 CP_2
notazioni di ordine generale corredate da citazioni giurisprudenziali in materia tributaria, non svolgendo alcuna censura specifica per contrastare la decisione del Tribunale sul punto. Pertanto, il secondo motivo di gravame è infondato.
Il primo e il terzo motivo, da esaminare congiuntamente, sono parimenti infondati. Il Tribunale sul punto ha così motivato: “(…) le difese di parte ricorrente appaiono infondate anche in ragione del fatto che il ricorrente è perfettamente a conoscenza della propria situazione debitoria avendo
pagina 6 di 7 presentato ben due istanze di adesione alla definizione agevolata ed avendo peraltro provveduto, fino ad un certo punto, ad effettuare i versamenti rateali concordati. Al contempo, la presentazione di tali istanze comporta evidentemente il riconoscimento del debito contratto con l'Istituto, debito che non sarebbe comunque in alcun modo prescritto alla luce dei diversi atti esecutivi notificati da al CP_5
ricorrente successivamente alla notifica delle cartelle opposte, come documentato in atti.
Quindi, a fronte dell'affermazione del Tribunale relativa alla sussistenza di svariati atti interruttivi della prescrizione posti in essere da , (cfr. documenti da 21 a 25 e doc. 3 ) e di due istanze CP_5 CP_1 CP_2
di definizione agevolata presentate dall'appellante nel 2019 e nel 2023 (cf. doc. 21 ), con CP_1
successivi pagamenti parziali, l'appellante –pure in presenza di una puntuale motivazione– ha lamentato un inesistente vizio di omessa pronuncia, non svolgendo alcuna censura specifica alla decisione del primo giudice in merito alla sussistenza di tali atti, alla validità della loro notifica ed al loro valore interruttivo della prescrizione.
Per i sopraesposti motivi, l'appello deve essere integralmente respinto e la sentenza confermata, sia pure con parziale diversa motivazione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore degli enti appellati, ai sensi del DM
55/2014 e successive modifiche, negli scaglioni di valore dei rispettivi crediti ( euro 13.774,73 per ed euro 2.933,21 per ) e in relazione all'attività processuale effettivamente svolta. CP_2 CP_1
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 491/2024 del Tribunale di Busto Arsizio.
Condanna l'appellante al rimborso in favore degli appellati delle spese di lite del grado di appello liquidate in favore di nell'importo di euro 1.000,00 oltre spese generali ed in favore di CP_1 CP_2 nell'importo di euro 2.000,00 oltre spese generali.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art 1, comma 17, L. 24-12-2012, n. 228.
Milano, 23/10/2024
Il Giudice Ausiliario relatore Il Presidente
Andrea Onesti Monica Vitali
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