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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 28/05/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 645/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente relatore dott. Mirco Lombardi Giudice dott.ssa Marta Paganini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione. 645/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], con il patrocinio dell'avv. MANTEGAZZA SARA;
e
C.F. , nato a [...] il [...] e residente Controparte_1 C.F._2
in Cernusco Lombardone, alla via Manzoni n. 19, con il patrocinio dell'avv. MANTEGAZZA SARA;
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
1.I figli minori sono affidati in via condivisa ai genitori con collocamento prevalente dalla madre, presso l'abitazione di proprietà della stessa sita in Merate alla via Leopardi n. 7.
Il padre, compatibilmente con i propri turni di lavoro, trascorrerà con i figli il momento del pranzo o della cena almeno quattro giorni la settimana e si occuperà – quando non è impegnato con la propria attività lavorativa e di concerto con la madre – dei trasporti quotidiani dei figli alle varie attività sportive ed educative.
Almeno un fine settimana al mese (da comunicare alla sig.ra entro il 20 del mese precedente) il Pt_1
padre andrà a prendere i ragazzi il venerdì sera alle ore 19.00 e li terrà con sé fino alla successiva domenica, quando li riaccompagnerà a casa della mamma dopo cena, per le ore 21.00.
Durante il periodo estivo ciascun genitore trascorrerà con i figli almeno due settimane, anche non consecutive, di cui una nel mese di agosto (quando i figli non sono impegnati nelle attività sportive/centri estivi/etc) comunicandosi le date prescelte entro il 30.04 di ogni anno.
A novembre il sig. comunicherà alla sig.ra i giorni di festività, relativi al periodo di CP_1 Pt_1
vacanza invernale, in cui lo stesso non lavora e terrà con sé i figli.
2.Le parti danno atto che, per accordi già raggiunti, il signor ha lasciato la casa familiare il CP_1
30.11.24, asportando solo alcuni effetti personali e impegnandosi ad asportare i beni di sua proprietà
e gli ulteriori effetti personali ancora presenti nell'abitazione entro la fine del corrente mese.
Il sig. dichiara di aver restituito tutte le chiavi in suo possesso relative all'immobile di via CP_1
Leopardi.
3.Le parti prestano reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio o di ogni altro documento identificativo per i figli minori e si autorizzano reciprocamente a farne richiesta per questi ultimi.
4.Con riferimento al contributo al mantenimento dei figli, il signor si impegna a versare un CP_1
contributo mensile al mantenimento dei due figli minorenni e della figlia maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente pari ad Euro 200,00 per ciascun figlio - importo soggetto a rivalutazione annuale Istat – entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla sig.ra
. Pt_1
CP_ L'assegno unico erogato dall' per i figli minori sarà trattenuto in via esclusiva dalla sig.ra Pt_1
in ragione del collocamento prevalente.
I genitori sosterranno al 50% ciascuno le spese straordinarie relative ai figli secondo il protocollo del
29.03.2018 in vigore presso il Tribunale di Lecco, come di seguito indicato:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici), salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi i genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compreso gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanza senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture); le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
la quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno);”
RAGIONI DELLA DECISIONE
e hanno intrattenuto una relazione more Parte_1 Controparte_1
uxorio dalla quale sono nati tre figli, il 13.08.2006 a Merate, nata il [...] e Per_1 Per_2
nato il [...] a [...] Per_3
Con ricorso ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 24/04/2025, le parti, dato atto della fine della loro relazione sentimentale, hanno chiesto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio in conformità alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo le parti fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio minore non sono in contrasto con l'interesse dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici concordate tra le parti, come sopra riportate, e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Lecco, 26/05/2025
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente relatore dott. Mirco Lombardi Giudice dott.ssa Marta Paganini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione. 645/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], con il patrocinio dell'avv. MANTEGAZZA SARA;
e
C.F. , nato a [...] il [...] e residente Controparte_1 C.F._2
in Cernusco Lombardone, alla via Manzoni n. 19, con il patrocinio dell'avv. MANTEGAZZA SARA;
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
1.I figli minori sono affidati in via condivisa ai genitori con collocamento prevalente dalla madre, presso l'abitazione di proprietà della stessa sita in Merate alla via Leopardi n. 7.
Il padre, compatibilmente con i propri turni di lavoro, trascorrerà con i figli il momento del pranzo o della cena almeno quattro giorni la settimana e si occuperà – quando non è impegnato con la propria attività lavorativa e di concerto con la madre – dei trasporti quotidiani dei figli alle varie attività sportive ed educative.
Almeno un fine settimana al mese (da comunicare alla sig.ra entro il 20 del mese precedente) il Pt_1
padre andrà a prendere i ragazzi il venerdì sera alle ore 19.00 e li terrà con sé fino alla successiva domenica, quando li riaccompagnerà a casa della mamma dopo cena, per le ore 21.00.
Durante il periodo estivo ciascun genitore trascorrerà con i figli almeno due settimane, anche non consecutive, di cui una nel mese di agosto (quando i figli non sono impegnati nelle attività sportive/centri estivi/etc) comunicandosi le date prescelte entro il 30.04 di ogni anno.
A novembre il sig. comunicherà alla sig.ra i giorni di festività, relativi al periodo di CP_1 Pt_1
vacanza invernale, in cui lo stesso non lavora e terrà con sé i figli.
2.Le parti danno atto che, per accordi già raggiunti, il signor ha lasciato la casa familiare il CP_1
30.11.24, asportando solo alcuni effetti personali e impegnandosi ad asportare i beni di sua proprietà
e gli ulteriori effetti personali ancora presenti nell'abitazione entro la fine del corrente mese.
Il sig. dichiara di aver restituito tutte le chiavi in suo possesso relative all'immobile di via CP_1
Leopardi.
3.Le parti prestano reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio o di ogni altro documento identificativo per i figli minori e si autorizzano reciprocamente a farne richiesta per questi ultimi.
4.Con riferimento al contributo al mantenimento dei figli, il signor si impegna a versare un CP_1
contributo mensile al mantenimento dei due figli minorenni e della figlia maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente pari ad Euro 200,00 per ciascun figlio - importo soggetto a rivalutazione annuale Istat – entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla sig.ra
. Pt_1
CP_ L'assegno unico erogato dall' per i figli minori sarà trattenuto in via esclusiva dalla sig.ra Pt_1
in ragione del collocamento prevalente.
I genitori sosterranno al 50% ciascuno le spese straordinarie relative ai figli secondo il protocollo del
29.03.2018 in vigore presso il Tribunale di Lecco, come di seguito indicato:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici), salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi i genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compreso gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanza senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture); le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
la quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno);”
RAGIONI DELLA DECISIONE
e hanno intrattenuto una relazione more Parte_1 Controparte_1
uxorio dalla quale sono nati tre figli, il 13.08.2006 a Merate, nata il [...] e Per_1 Per_2
nato il [...] a [...] Per_3
Con ricorso ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 24/04/2025, le parti, dato atto della fine della loro relazione sentimentale, hanno chiesto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio in conformità alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo le parti fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio minore non sono in contrasto con l'interesse dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici concordate tra le parti, come sopra riportate, e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Lecco, 26/05/2025
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada