Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 16/05/2025, n. 1801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1801 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte, in composizione collegiale, nelle persone dei Signori Magistrati
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere
Dott. Nicola Traisci Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al numero 1781/2021 del
Ruolo Generale della Corte promossa da: società (c.f. ) in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avvocato Leopoldo Conti e dall'Avvocato Antonello Mengato, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avvocato Antonello Mengato in Venezia Mestre alla Via Tommaso
Temanza 3/5
APPELLANTE
contro
: società (p. Iva ) in persona del suo Parte_2 P.IVA_2
e dall'Avvocato Claudia Caporaletti, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avvocato Andrea Pasqualin in Venezia Mestre al Viale Ancona 17
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE avente ad oggetto: appello avverso la sentenza numero 250/2021 del
Tribunale di Venezia, depositata in data 11 febbraio 2021
CONCLUSIONI
Di parte NT
- In via istruttoria: ammettersi i capitoli di prova per testi enumerati sub 4-8 in atto di citazione in appello con il teste colà indicato.
Si reitera l'opposizione avverso l'ammissione delle istanze istruttorie formulate dall'NT incidentale, non ammesse, e per la cui ammissione controparte insistesse nella presente sede.
- Nel merito: accogliersi l'interposto appello, e, per l'effetto, condannare al pagamento, in favore di della Parte_2 Parte_1
somma di € 171.724,27 o di quella, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, oltre interessi, nella misura convenzionale del 2,687% o in quella meglio vista, dal dovuto al saldo effettivo.
Respingersi l'appello incidentale avversario in quanto infondato in fatto e diritto.
Con vittoria di spese e compenso professionale del doppio grado di giudizio.
Di parte appellata
Piaccia alla Corte di appello di Venezia, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta: - rigettare perché inammissibile e/o infondato l'appello proposto da
[...]
; Pt_1
e in accoglimento dell'appello incidentale:
- annullare la sentenza impugnata nella parte in cui rigetta le domande svolte da e in accoglimento della domanda spiegata da Pt_2
quest'ultima in primo grado, qui integralmente riproposta, così statuire: accertato l'inadempimento della convenuta banca alle obbligazioni contrattuali per le motivazioni e i fatti di cui in narrativa e se del caso dichiarata la nullità/inefficacia della documentazione di cui ai nn. 16 a), c),
d); 17 a); 18 a); 19 a), c), d), e); 20 a); 21 a); 22 a) c), d), e); 23 a); 24 a); 25
a) c), d), e); 26 a), 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34 per i motivi di cui al §1 della memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 cpc, accolta per quanto occorrer possa l'eccezione ex art. 1460 cc stante l'inadempimento della convenuta, in via principale,
1) dichiarare la cessazione della garanzia ex art. 1267, co. 2, cc per l'effetto statuendo che alcuna somma è dovuta dall'attrice [in primo grado] a
[...]
a titolo di restituzione di somme anticipate per crediti ceduti cui Pt_1
non è corrisposto il pagamento da parte del debitore principale e sia per tale motivo (art. 1267, co. 2, cc), sia quale forma di adempimento dell'obbligo contrattuale di pagare il corrispettivo della cessione dei crediti, condannare la convenuta al pagamento della somma di € 155.098,52; Pt_1
in via subordinata
2) se ritenuta non operante la previsione dell'art. 1267, co. 2, cc in ordine alla cessazione della garanzia, accertare il comportamento inadempiente della banca per violazione degli obblighi contrattuali, di quelli di buona fede e del dovere di agire non in conflitto di interessi e comunque di qualsiasi altro obbligo derivante dai rapporti contrattuali di cui in narrativa, condannare al pagamento in favore dell'attrice [in primo Parte_1
grado] della somma di € 303.978,40 (pari all'importo di cui alle fatture nn.
111, 1, 9, 11, 12, 28, 29, 37, 38, 55, 56), o di quella maggiore o minore più ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno per le motivazioni e i fatti di cui in narrativa con l'aggiunta degli interessi di cui al d. lgs. .
231/2002 e alla svalutazione monetaria;
In ulteriore via subordinata,
3) condannare al pagamento della somma di € 207.896,02, Parte_1
pari all'importo dei crediti di cui alle fatture nn. 11, 12, 28, 29, 37, 38, 55,
56 (emesse successivamente al 15.2.2018), per le ragioni di cui in narrativa,
o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno.
In ogni caso,
4) accolte, in tutto o in parte, le domande di cui sub 2) o 3), compensare sino a concorrenza il credito dell'attrice [in primo grado] nei confronti della convenuta con gli eventuali crediti spettanti a quest'ultima condannandola al pagamento del residuo eventualmente ancora dovuto con l'aggiunta degli interessi di cui al d. lgs. 231/2002 e alla svalutazione monetaria.
5) respingere tutte le domande formulate da perché infondate in Parte_1
fatto e in diritto ivi compresa la richiesta di ordinanza ingiunzione.
Il tutto, in ogni caso, avendo previamente rimesso la causa in istruttoria e ammesso tutti i mezzi istruttori richiesti come da istanza già formulata, all'udienza del 10.6.2024, di integrazione della già emessa ordinanza istruttoria con l'ammissione di tutte le restanti richieste già peraltro riproposte con la comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale ove sono state reiterate tutte le istanze istruttorie di cui alle memorie ex art. 183, co. 6, n. 2) e 3) cpc per le quali tutte si insiste, nessuna esclusa e rigettato i mezzi istruttori richiesti da controparte per tutte le ragioni già dedotte ed eccepite da questa difesa qui da intendersi trasfuse e trascritte.
Con condanna di alla rifusione delle spese del doppio grado Parte_1
e dei contributi unificati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto di citazione notificato in data 13 dicembre 2018 la società ha convenuto al giudizio del Tribunale di Venezia la Parte_2
società esponendo che nel dicembre 2017 era intercorsa la Parte_1
stipulazione d'un contratto di factoring, unitamente alla sottoscrizione delle correlate condizioni integrative, con il quale era stata pattuita la cessione alla banca di tutti i crediti presenti e futuri verso la sua cliente società
[...]
scaturenti dalle forniture effettuate in favore di quella, ed in Pt_3
esecuzione del quale erano state cedute a più riprese le fatture dettagliatamente indicate nell'atto a fronte delle quali aveva ricevuto l'anticipazione di varie somme, altrettanto dettagliatamente indicate;
ha poi allegato l'attrice che in corso di rapporto, nella data del 27 giugno 2018, aveva richiesto un'anticipazione dell'importo di € 35.000,00 rifiutatale dalla banca, per la qual cosa aveva contattato l'istituto per conoscere lo stato dei pagamenti dovuti dal debitore ceduto ricevendone diniego per ragioni di riservatezza, ed unicamente apprendendo che le fatture già cedute ed aventi scadenza nel febbraio 2018 erano state onorate il 13 giugno 2018 in ragione delle dilazioni concesse dalla banca secondo le previsioni contrattuali.
Ha altresì riferito l'attrice: - che in data 12 luglio 2018 aveva ceduto alla banca due ulteriori fatture, aventi entrambe scadenza al 15 settembre 2018, emesse nei confronti della società e riguardanti merce già fornita sin Pt_3
dal precedente 27 giugno 2018; - che in data 23 agosto 2018 la società Pt_3
aveva presentato istanza di concordato preventivo con riserva, circostanza questa da essa appresa nel successivo novembre 2018; - e che in data 22 novembre 2018 la le aveva richiesto la restituzione della somma Parte_1
di € 171.501,34 oltre interessi, intimandogliene il pagamento entro cinque giorni, corrispondente a quanto anticipatole per le fatture cedute e rimaste impagate da parte della società
[...]
antefatti così sunteggiati l'attrice ha sostenuto l'inadempimento della Pt_4
banca, integrato dalla violazione dei doveri di correttezza e buona fede contrattuale nonché del dovere di informativa, e ne ha pertanto chiesto la condanna risarcitoria al pagamento della somma di € 303.978,40 commisurata all'ammontare dell'importo portato dalle fatture cedute e divenuto irrecuperabile in ragione dell'assoggettamento della società Pt_3
alla procedura concorsuale, ovvero subordinatamente la condanna risarcitoria al pagamento della somma di € 207.896,02 corrispondente all'ammontare delle forniture effettuate in favore della società pur Pt_3
avendone ignorato lo stato di inadempimento, nonché chiedendo che previa declaratoria di cessazione della garanzia di cui all'art. 1267 comma secondo del codice civile fosse dichiarata l'insussistenza d'alcuna sua obbligazione restitutoria verso la banca e la condanna della convenuta al pagamento dell'importo di € 155.098,52 quale corrispettivo non ancora accreditatole delle cessioni effettuate.
La ritualmente costituitasi in giudizio, ha avversato la domanda Parte_1
negando partitamente ciascuna delle allegazioni di addebito rivoltele ed ha spiegato domanda riconvenzionale per ottenere la restituzione di quanto anticipato alla cedente e non riscosso dalla debitrice ceduta.
Il Tribunale, disattese le richieste di prova orale avendone ravvisato la non indispensabilità, ha deciso la causa rigettando tutte le contrapposte domande e compensando tra le parti le spese di lite.
Avverso detta pronuncia ha interposto appello la società Parte_1
chiedendone l'integrale riforma mediante accoglimento della originaria domanda di condanna della società al pagamento in suo favore Pt_2
della somma di € 171.724,27 oltre interessi convenzionali e sollecitando l'ammissione nel grado della prova testimoniale rigettata dal Tribunale.
La società ha resistito al gravame instando per il rigetto ed ha Pt_2
svolto impugnazione incidentale per rivendicare la riforma della decisione mediante accoglimento di tutte le sue domande;
l'NT incidentale ha a sua volta riproposto le istanze istruttorie non ammesse dal Tribunale.
Trattenuta una prima volta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti ed usufruiti i termini di cui all'articolo 190 del codice di rito, la Corte con l'ordinanza del 25 marzo 2024, al cui contenuto si rimanda, ha ammesso le prove dichiarative richieste da ambo le parti limitatamente a talune delle circostanze capitolate dando quindi corso all'assunzione del mezzo, indi, nuovamente invitate le parti a precisare le rispettive conclusioni mediante deposito telematico di note scritte, come sopra riportate, ha riservato la causa in decisione concedendo i termini di cui all'articolo 190 del codice di procedura civile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Vanno preliminarmente delibate le istanze istruttorie, sulla cui ammissione tanto l'NT principale quanto quella incidentale hanno insistito in occasione della definitiva precisazione delle conclusioni, e pronunciarne il rigetto per le seguenti ragioni.
Quanto ai capitoli di prova testimoniale formulati dalla e Parte_1
contrassegnati dai numeri da 4 ad 8 la Corte ne ravvisa l'inammissibilità in ragione del contenuto di rilievo prettamente documentale quanto alle modalità di comunicazione contrattualmente previste come pure in riferimento all'asserito mancato recapito della corrispondenza.
Quanto ai capitoli di prova testimoniale formulati dalla società la Pt_2
Corte ne rileva l'inammissibilità in quanto quelli contrassegnati dalle lettere
(B) (E) (H) (I) (L) e (Q) sono irrilevanti ai fini del decidere, mentre quelli contrassegnati dalle lettere (M) (N) (O) e (P), come pure i capitoli di prova contraria indiretta, ineriscono il solo riconoscimento di documenti già prodotti in atti.
Altrettanto inammissibile è l'istanza per l'emissione dell'ordine di esibizione da rivolgere ai sensi dell'articolo 210 del codice di rito alla in ragione della genericità della richiesta in quanto (testualmente) Parte_1
attinente ad “informazioni circa tipo, qualità e quantità dei rapporti commerciali intrattenuti tra la medesima banca e e dunque CP_1
impedendo la possibilità di individuare in concreto l'oggetto dell'ordine di esibizione anche per apprezzarne la rilevanza ai fini del decidere e pertanto risolvendosi in definitiva il mezzo in una finalità evidentemente esplorativa,
e come tale preclusa dal rito.
- Con il primo motivo d'impugnazione l'NT principale ha denunciato l'erroneità della pronuncia affermando che il Tribunale sarebbe pervenuto al rigetto della sua domanda riconvenzionale avendo del tutto omesso la valutazione della documentazione prodotta.
Ad illustrazione della doglianza la ha sostenuto che il precedente Parte_1
giudicante non avrebbe tenuto conto alcuno né della produzione, effettuata sin dalla costituzione in giudizio, degli estratti conto integrali, e neppure dell'assenza di specifiche contestazioni a quelle risultanze da parte della società essendosi invece limitato a valorizzare la mancata Pt_2
preventiva comunicazione degli estratti conto.
La doglianza, ad avviso della Corte, non ha fondamento.
Va rilevato che il Tribunale ha motivato il convincimento reiettivo della domanda della banca, non già negando valore probatorio agli estratti conto
(come ipotizzato dall'NT), bensì fondandolo essenzialmente sul mancato raggiungimento d'una convincente prova quanto all'esatto ammontare della asserita creditoria: sta di fatto che rispetto a tale – condivisibile – assunto motivazionale l'NT principale non ha contrapposto alcuna efficace critica riguardo alle divergenze di quantificazione del credito evidenziate in sentenza.
Sotto altro aspetto la Corte rileva che a tutto voler concedere alla tesi d'appello, e dunque alla rivendicata valenza probatoria degli estratti conto, va ricordato che le risultanze degli estratti conto (allorquando confluite nel certificato di cui all'articolo 50 del D.Lgs. n. 385/1993) hanno senza dubbio efficacia probatoria nel procedimento volto all'emissione del decreto ingiuntivo, laddove invece nell'eventuale giudizio di merito conseguente all'opposizione si applicano le ordinarie regole di ripartizione dell'onere probatorio: calando tale principio alla vicenda in delibazione, deve affermarsi che allorquando il debitore rivolga, come nella specie, contestazioni sostanziali alla pretesa grava sul creditore l'onere di offrire piena prova del suo diritto allegando il contratto sotteso al rapporto e documentando l'andamento di quest'ultimo, il che nella specie non può dirsi essersi positivamente verificato.
- Ad epilogo reiettivo deve pervenirsi anche in relazione al secondo motivo di appello principale con il quale, sotto il profilo del vizio di omessa pronuncia, la ha lamentato il mancato accoglimento della sua Parte_1
domanda riconvenzionale subordinata.
Osserva la Corte che non può dirsi configurato il denunciato vizio omissivo, neppure in termini di omesso esame della domanda, sol che si considerino i seguenti aspetti.
Il Tribunale ha ravvisato – e la Corte, come detto, condivide quella valutazione – che non fosse acquisita prova certa dell'ammontare del credito, evidenziando che nelle domande della banca (come pure nella comunicazione ante giudizio) fossero indicati importi affatto univoci.
Rispetto a tale stato documentale, dunque, alcuna certezza di quantificazione poteva, e può, dirsi raggiungibile, derivandone che anche la domanda subordinata, pur sempre rimasta imprecisata quanto al suo ammontare, è rimasta sfornita di prova.
A tal ultimo riguardo è significativo che l'allora convenuta anche in occasione della definitiva precisazione delle conclusioni nel precorso grado abbia mancato di specificare alcunché avendo richiesto la condanna della controparte al pagamento in suo favore della somma (testualmente) “… di
Euro 171.724,27, o di quella, maggiore o minore, che risulterà dovuta a seguito di istruttoria…” e ciò sebbene la fase istruttoria fosse senz'altro ultimata.
- Con il terzo motivo la banca NT ha denunciato l'erronea interpretazione data dal Tribunale ai contratti intercorsi tra le parti in lite.
La censura, pur di dubbia ammissibilità per come formulata non essendo evincibile alcuna specifica indicazione di quella che sarebbe stata l'interpretazione errata resa dal precedente giudicante, non è a giudizio della Corte fondata in ciò valendo la semplice considerazione per cui, nel testo motivazionale impugnato, il Tribunale non ha proceduto ad una interpretazione del contratto che sia suscettibile di critica, essendosi piuttosto attenuto, in coerenza con la complessiva valutazione delle risultanze documentali, a ravvisare la mancata coincidenza tra loro delle somme volta per volta rivendicate a proprio credito dalla banca.
Né d'altronde consta nel testo della pronuncia gravata alcuna interpretazione della pattuizione contrattuale di cui si discorre (non essendosi peraltro posta la necessità d'un suo scrutinio) tale da dare ingresso alla censura.
- Con il quarto motivo l'NT ha lamentato l'erronea applicazione da parte del Tribunale dei principi dettati in tema di trasparenza bancaria.
Ad illustrazione della doglianza l'NT ha indicato l'articolo 117 del testo unico bancario quale peculiare norma di attuazione regolamentare della trasparenza bancaria evidenziando come il Tribunale non aveva mosso rilievo alcuno alla stipulazione contrattuale intercorsa, con riguardo né alla forma né al contenuto negoziale, ciò dunque denotando la confusione in cui sarebbe incorso il giudice tra gli obblighi scaturenti dalla trasparenza bancaria e le regole di riparto dell'onere probatorio.
La censura, ad avviso della Corte, è di dubbia ammissibilità in ragione del criptico contenuto espositivo;
pur tuttavia ne va dichiarata l'infondatezza in ragione dell'erroneo presupposto argomentativo dal quale l'NT ha tratto spunto.
La norma che l'NT assume essere stata mal applicata dal Tribunale, vale a dire l'articolo 117 del citato testo unico, fissa le modalità di stipulazione ed il contenuto inderogabile dei contratti che coinvolgano i soggetti di cui al precedente articolo 115, sanzionandone la nullità in caso di divergenza dal modello legale.
Vi è però che l'accezione di “trasparenza bancaria”, alla quale il Tribunale ha chiaramente inteso riferirsi, trova nel medesimo testo unico bancario ben più ampia disciplina di quella citata dall'NT essendovi dedicato l'intero titolo sesto con riguardo tanto alle condizioni contrattuali quanto ai rapporti con la clientela in riferimento alla variegata tipologia di rapporti bancari: in tale ambito del testo unico assume rilievo, ai fini di cui si discorre, la norma dell'articolo 119 che per l'appunto disciplina gli obblighi di comunicazione periodica facendoli dunque rientrare (come correttamente ravvisato dal Tribunale) a buon diritto nel novero dei canoni di “trasparenza bancaria”.
- Con il suo primo motivo di impugnazione l'NT incidentale ha denunciato la violazione applicativa delle norme di cui all'articolo 1267 comma secondo del codice civile e dell'articolo 4 della Legge numero
52/1991, chiedendo la riforma della decisione quanto al preteso suo diritto sulle somme derivanti dalla cessione dei crediti, in ciò facendo riferimento tanto a quelle già ricevute in anticipazione quanto al saldo del corrispettivo di cessione.
Ad illustrazione della censura l'NT ha argomentato che il Pt_2
Tribunale sarebbe incorso in errore in quanto, dopo aver dichiarato l'inefficacia della clausola contrattuale limitativa della garanzia di cui all'articolo 1267 comma secondo del codice civile, avrebbe dovuto ritenere operante la disposizione codicistica quale limitazione della garanzia prevista dall'articolo 4 della Legge numero 52/1991.
La Corte ravvisa l'infondatezza della doglianza dovendosi considerare, in ciò discordando dalla tesi d'impugnazione, che il Tribunale ha appropriatamente applicato alla fattispecie in delibazione il principio interpretativo promananate dalla decisione di legittimità numero 10092 del
28 maggio 2020 a mente del quale, stante la variabilità della causa negoziale sottesa alla cessione di credito, allorquando la cessione abbia scopo di garanzia – come nell'ipotesi oggetto di lite – il cessionario è legittimato ad agire sia nei confronti del debitore ceduto che nei confronti del cedente senza essere onerato di provare l'infruttuosa escussione del debitore ceduto.
Di contro l'NT incidentale ha sostenuto che il richiamo al citato arresto di legittimità sarebbe inafferente coinvolgendo altra questione rispetto a quella in delibazione, e comunque quella decisione dovrebbe ritenersi superata dalla più recente pronuncia numero 26542 del 30 settembre 2021.
Osserva la Corte che la pur autorevole pronuncia ricordata dall'NT
(della quale non si rinvengono massime ufficiali) non induce alcuna diversa considerazione dell'assunto d'appello che invece, dimostrandosi caratterizzato da un salto logico argomentativo, intenderebbe assiomaticamente derivare dall'applicabilità della disposizione codicistica il suo diritto a trattenere le somme percepite in anticipazione e conseguire il pagamento del saldo del corrispettivo della cessione.
- I motivi secondo, terzo e quarto hanno contenuto argomentativo tra loro sovrapponibile e perciò possono essere congiuntamente trattati.
L'NT ha censurato di erroneità la pronuncia in riferimento Pt_2
al mancato accoglimento delle sue domande di condanna risarcitoria variamente rivolte all'allora convenuta, sostenendo che la decisione sarebbe originata dalla mancata valutazione delle prove documentali dimesse in atti, dalla mancata ammissione delle prove dichiarative formulate, come pure dalla mancata emissione del chiesto ordine di esibizione, e dalla mancata considerazione delle circostanze non contestate dalla Parte_1
Tutti i motivi, a giudizio della Corte, non hanno fondamento e vanno pertanto rigettati.
La tesi d'impugnazione si incentra sulla ipotizzata mancata valutazione da parte del Tribunale della produzione istruttoria dimessa in atti.
Vero è invece che dal compendio documentale prodotto da entrambe le parti, globalmente considerato, non è desumibile elemento alcuno su cui il
Tribunale avrebbe dovuto fondare l'accoglimento di alcuna delle invocate domande di condanna risarcitoria.
Neppure le prove dichiarative assunte nel grado hanno offerto convincenti elementi dai quali trarre dimostrazione della sussistenza del danno a vario titolo reclamato dalla società e della sua riconducibilità causale Pt_2
all'inadempimento della banca, essendosi i testimoni escussi limitati a riferire con assoluta vaghezza circostanze di nessuna concludenza ai fini del decidere, senza alcuna utile specificazione quanto alla questione della conoscibilità o meno della regolarità dello stato dei pagamenti delle fatture da parte della ceduta pur nella consapevolezza della concedibilità, per Pt_3
espressa previsione contrattuale, di proroghe.
Sotto altro aspetto, ed a tutto voler concedere alla petizione risarcitoria in disamina, non può non evidenziarsi che, pur in disparte il mancato raggiungimento della prova sul punto (della quale era onerata l'allora attrice
, neppure può dirsi conforme ai canoni di diligenza contrattuale il Pt_2
contegno della stessa società in quanto in rapporto diretto con la Pt_2
società in ragione del contiguo interesse imprenditoriale, essendosi CP_1
dimostrata essa stessa affatto curata dell'esito dei pagamenti incombenti al debitore ceduto, e ciò per un significativo periodo di tempo, il che priva di credibilità l'allegazione secondo cui essa fornitrice sarebbe stata “colta di sorpresa” dai mancati regolari pagamenti delle fatture.
- In conclusiva analisi tanto l'impugnazione principale quanto quella incidentale vanno rigettate con integrale conferma della pronuncia gravata, restando assorbita ogni altra questione devoluta.
Quanto alle spese di lite nel presente grado, considerato il rigetto di entrambe le impugnazioni ed in applicazione del criterio di cui all'articolo 92 comma secondo del codice di procedura civile, le stesse vanno integralmente compensate tra le parti.
In applicazione dell'articolo 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002 sia l'NT principale che quella incidentale vanno dichiarate tenute al pagamento dell'ulteriore somma pari all'importo del contributo unificato per il grado d'appello.
P.Q.M.
la Corte, decidendo sull'appello come in epigrafe proposto avverso la sentenza numero 250/2021 del Tribunale di Venezia, depositata in data 11 febbraio 2021, così provvede:
- rigetta sia l'appello principale che quello incidentale e conferma per l'effetto l'impugnata sentenza;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite nel presente grado;
- dichiara l'NT principale e l'NT incidentale tenute, ciascuna per sé, al pagamento dell'ulteriore somma pari all'importo del contributo unificato per il grado d'appello.
Venezia, li 11 marzo 2025
Il Giudice estensore La Presidente
Dott. Nicola Traisci Dott.ssa Rita Rigoni