CASS
Ordinanza 31 maggio 2023
Ordinanza 31 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 31/05/2023, n. 15425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15425 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2023 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14869/2017 R.G. proposto da: BA AN, L'OC AN, AV RI, rappresentati e difesi dagli avvocati GARCEA RAIMONDO e SARDANELLI GIUSEPPE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 80, presso lo studio dell’avvocato GARCEA ANNAISA;
-ricorrente- contro COMUNE DI CATANZARO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato PALADINO ANNA MARIA, ed elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PILSUDSKI, 118, presso lo studio dell’avvocato MACRI' ROSANNA, rappresentato e difeso dall'avvocato PALADINO ANNA MARIA;
-controricorrente- nonchè contro LI DOMENICO;
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO DI CATANZARO n. 610/2016 depositata il 26/04/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/05/2023 dal Consigliere LL IL AR. Civile Ord. Sez. L Num. 15425 Anno 2023 Presidente: MAROTTA CATERINA Relatore: AR LL IL Data pubblicazione: 31/05/2023 2 di 7 RILEVATO CHE 1. Con la sentenza n. 610 del 2016, per quanto qui ancora rileva, la Corte di Appello di RO rigettava il gravame proposto avverso la sentenza n. 1868 del 2014, pronunziata dal Tribunale della stessa città, con la quale: - era stata respinta l’opposizione a decreto ingiuntivo n. 1089/2009, recante una ingiunzione di pagamento nei confronti di IV RO, OR VE e AN BA per la somma di € 140.874,23 in favore dell’avvocato NI Grisolia;
- era stata, altresì, rigettata la richiesta dei suddetti RO, VE e BA, dipendenti del Comune di RO, intesa ad ottenere la condanna in via diretta del Comune al pagamento delle spese legali in favore dell’avv.to Grisolia o, in via gradata, la manleva da parte di detto ente, cui competerebbe (si sosteneva) l’assunzione delle spese legali sopportate dai dipendenti, per il procedimento in cui essi erano stati coinvolti in ragione del loro ufficio. Nello specifico, le spese rispetto alle quali i lavoratori chiedevano la condanna del Comune erano quelle relative all’assistenza legale di cui essi avevano fruito nell’ambito del procedimento penale nel quale figuravano indagati per i reati di cui agli artt. 110, 314, 490, 61 n. 2 c.p., poi conclusosi con richiesta di archiviazione accolta dal GIP. La Corte territoriale, confermato il diritto dell’avv. Grisolia al compenso professionale preteso verso i lavoratori qui ricorrenti, incontestata la misura dell’onorario, negava sussistesse il diritto del predetto legale di avanzare, in via diretta, la richiesta di pagamento nei confronti del Comune di RO, essendo le disposizioni poste a base della richiesta, individuate negli artt. 67 del d.P.R. n. 268 del 1987, come recepito nell’art. 28 del c.c.n.l. del 14 settembre del 2000, volte a disciplinare solo i rapporti tra la parte datoriale e i prestatori. Affermata, per converso, la possibilità di agire in manleva da parte dei dipendenti nei confronti del datore, Comune di RO, negava, invece, la sussistenza, nel caso concreto, di un diritto al rimborso delle spese legali sostenute. Nel dettaglio, la sentenza impugnata, pur affermato in via di principio che il Comune assume a proprio carico le spese legali, in armonia con il disposto normativo del citato art. 28, solo se difetta un conflitto di interessi fin dall’apertura del procedimento e se il legale nominato è di comune gradimento, escludeva, nella fattispecie, il diritto al rimborso evidenziando la carenza di detto ultimo requisito, ovvero del “comune gradimento” che, si aggiungeva in motivazione, l’ente avrebbe dovuto esprimere attraverso un comportamento non meramente passivo, ma attivo e tanto in ragione della necessità di rispettare anche i vincoli di bilancio. Si sottolineava, per converso, che nella specie, detto comportamento attivo era mancato del tutto. 3 di 7 2. Avverso detta decisione propongono ricorso, articolato in tre motivi, i lavoratori indicati in epigrafe. 3. Resiste con controricorso il Comune di RO, depositando altresì memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. 4. Resta intimato Grisolia NI. CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art. 28 del c.c.n.l. del Comparto Regioni e Autonomie locali del 14.9.2000, anche in relazione agli artt. 1362, 1366, 1367 e 1369 c.c.; la sussistenza di un diritto soggettivo ad ottenere il rimborso delle spese legali a prescindere da un comportamento attivo dell’ente. Si censura quel passaggio motivazionale della decisione in cui viene sostenuto che “l’onere di manleva impone che il Comune si attivi espressamente per la difesa del proprio dipendente e non rimanga passivo”; si sostiene, al contrario, che la sola inerzia della parte datoriale è sufficiente ad escludere la posizione giuridica di vantaggio contemplata nella norma contrattuale. Si deduce che il lavoratore ha un diritto soggettivo al rimborso delle spese legali a condizione che: a) sia un dipendente dell’ente cui chiede il rimborso;
b) l’apertura del procedimento penale nei suoi confronti trovi occasione dell’espletamento del servizio;
c) non sussista un conflitto di interessi tra P.A. e dipendente (palesato ad esempio dalla costituzione della P.A. datrice quale parte civile nel processo penale); d) il legale prescelto sia di comune gradimento. Si insiste che il giudice d’appello, nell’interpretare il citato art. 28 nel senso di cui innanzi, richiedendo cioè un comportamento attivo dell’ente per l’applicazione della disposizione, abbia violato i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362, 1366, 1367 c.c. 2. Con la seconda doglianza viene rappresentata la violazione e falsa applicazione dell’art. 28 del c.c.n.l. del Comparto Regioni e Autonomie locali del 14.9.2000, anche in relazione agli artt. 1362, 1366 e 1367; si insiste che “il comune gradimento” richiesto dalla norma possa ricavarsi anche dal comportamento silente della parte datoriale e dal fatto che la normativa non preveda, a pena di decadenza, un termine per comunicare la scelta del legale. 3. Con il terzo motivo viene censurata, ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., la sentenza impugnata, sostenendosi che in essa difetti l’esame del contenuto degli atti e dei documenti allegati al fascicolo di parte, capaci di provare la fondatezza della domanda dei lavoratori, secondo un’interpretazione dell’art. 28 del c.c.n.l. cit. conforme al successivo comportamento datoriale. 4 di 7 Viene sottoposta a critica la sentenza di seconde cure per non aver dato rilevanza alla documentazione versata in atti da cui si evincerebbe che il datore avrebbe rigettato la richiesta di rimborso, avendo ritenuto non congrua la parcella;
si insiste inoltre che l’ente avrebbe provveduto al rimborso nei confronti di altri dipendenti coinvolti nel procedimento penale. Si rappresenta che l’esame di dette risultanze istruttorie avrebbe condotto il giudice di appello ad interpretare in modo diverso la disposizione contrattuale (il citato art. 28) posta a fondamento della pretesa. 4. Prima di passare all’esame dei singoli motivi di ricorso, osserva il Collegio che la pretesa dei lavoratori è già infondata - così integrata la motivazione della Corte di Appello ex art. 384 c.p.c. - perché difetta ab origine il presupposto dell’assenza del conflitto di interessi, da valutarsi ex ante e non ex post (cfr. infra). La necessità di detto elemento strutturale al fine dell’accoglimento della pretesa è predicata sia nella sentenza di appello (che tuttavia poi fonda, come visto, il rigetto su altra ragione), che dalla parte ricorrente nella articolazione del primo motivo. Ebbene, osserva il Collegio, detto presupposto, secondo quanto emerge dalla stessa pronunzia di appello, difetta completamente nella fattispecie all’esame. 5. Giova in ogni caso, ai fini ricostruttivi, partire dalla lettera dell’art. 28 del c.c.n.l. del Comparto Regioni e Autonomie Locali applicabile nel caso di specie che così dispone: “L’ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista un conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall’apertura del procedimento facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento”. L’interpretazione letterale della norma evidenzia in primis che la P.A. con la previsione di cui all’art. 28 cit. non è tenuta ad un rimborso delle spese legali, quanto piuttosto a tenere indenni da dette spese i funzionari che abbiano agito in nome e per conto dell’ente. Perché la norma possa applicarsi, occorre, quindi, che sussista una vera e propria convergenza di interessi tra il lavoratore e la parte datoriale pubblica e dunque l’assenza del conflitto predicato dalla disposizione (come peraltro espressamente ritenuto - si ribadisce - anche dalle parti ricorrenti nell’articolazione del primo motivo). Come la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di notare, la disposizione è strutturata, quindi, nel senso che l’obbligo del datore ha ad oggetto non già il rimborso al dipendente dell’onorario corrisposto ad un difensore di sua fiducia, ma piuttosto l’assunzione diretta degli oneri di difesa fin dall’inizio del procedimento, con la nomina di un legale di comune gradimento (cfr. Cass. n. 6227/2009, ma anche, sul comune 5 di 7 gradimento, Cass. n. 31324/2018, proprio con riguardo al 28 cit., e la più recente Cass. n. 40296/2021 relativa a diversa disposizione contrattuale, ma con contenuto analogo). E’ evidente che tale obbligo - di assunzione diretta della difesa - è subordinato, secondo quanto previsto dal citato art. 28, all’ulteriore condizione dell’assenza di conflitto di interessi, peraltro espressamente previsto quale presupposto nella norma innanzi ricordata, proprio perché l’assunzione diretta è imposta all’ente locale solo nei casi in cui attraverso la difesa legale del proprio dipendente l’ente tuteli anche se stesso (tant’è che - come anticipato - la ratio della previsione sta proprio nella tutela in casi di interessi convergenti del dipendente e della P.A.). Insomma, l’operatività della disposizione contrattuale di cui ci si sta occupando, richiede necessariamente l’assenza di un conflitto di interessi, da valutarsi, si aggiunge, ex ante, in armonia con l’insegnamento di Cass. n. 17874/2018, alle cui motivazione in parte qua ci si riporta anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. Ebbene, nel caso di specie, è sulla base delle risultanze istruttorie come desumibili dalla sentenza di appello - così integrata la motivazione della sentenza impugnata ex art. 384 c.p.c. - che va negata la sussistenza del presupposto principale per il riconoscimento del diritto: l’assenza di un conflitto di interessi da valutarsi ex ante. Dalla sentenza impugnata emerge chiaramente, infatti (cfr. pag. 2), che il compenso per le spese legali di cui i ricorrenti in cassazione chiedono il rimborso è relativo alla difesa che hanno spiegato nel procedimento a loro carico per i reati, in concorso, di peculato e falso per soppressione ed occultamento di scritture pubbliche e private, sicché il conflitto di interessi con Comune di RO è in tal caso sussistente ex ante, atteso che i delitti de quibus vedono quale soggetto offeso dai reati la P.A. datrice di lavoro. Né ai fini della sussistenza del conflitto occorre, a differenza di quanto pare essere sostenuto in ricorso, la costituzione di parte civile (che riguarda solo la scelta della parte pubblica di richiedere in seno al processo penale il risarcimento del danno). Il conflitto sussiste ex ante perché i lavoratori e l’ente sono portatori di interessi contrastanti, essendo il Comune, nel caso di specie, la persona offesa dei reati innanzi ricordati. Quanto innanzi esposto già radica il rigetto dell’intero ricorso (cfr. infra). 6. Tanto premesso, passando in ogni caso, all’esame dei singoli motivi di ricorso si osserva quanto segue. 7. Il primo motivo è infondato in quanto, per aver diritto al pagamento delle spese legali, come chiarito innanzi ed anche dalla Corte di appello (cfr. sentenza pag. 4), occorre che la P.A. datrice di lavoro, fin dall’inizio del procedimento penale o del processo civile, abbia assunto gli oneri della difesa. 6 di 7 In tal senso va inteso il passaggio della pronunzia di seconde cure riportato nel corpo del primo motivo e censurato: quale necessità di assunzione, fin da subito, della difesa del dipendente (cfr. pag. 4). Tanto rende chiaro, quindi, anche perché il legale deve essere di comune gradimento e deve mancare ex ante un conflitto di interessi tra le parti. Così riletta la motivazione della Corte di appello diviene quindi irrilevante la dedotta violazione dei canoni ermeneutici e, in parte qua, il motivo è inammissibile, contrapponendo semplicemente una interpretazione diversa della disposizione contrattuale rispetto a quella fornita dalla giurisprudenza di legittimità, cui si è conformata la Corte di appello. 8. Con il secondo mezzo si insiste nel sostenere che il comune gradimento in ordine al legale prescelto potrebbe desumersi anche da un comportamento silente da parte della P.A. Tale assunto - ritiene il Collegio - non è condivisibile, perché la P.A. deve avere interesse alla difesa (rectius comunanza di interessi con il lavoratore alla difesa), sicché la scelta di assumere a proprio carico le spese legali del dipendente non può che postulare un comportamento attivo, con positiva valutazione del gradimento (anche ai fini degli oneri di spesa). Insomma, va ulteriormente chiarito, ritiene il Collegio, così ancora integrando in parte qua la motivazione della sentenza impugnata ex art. 384 c.p.c., che l’art. 28 cit., lungi dal prevedere un obbligo di rimborso delle spese legali in favore del dipendente, individua le ipotesi nelle quali la P.A. assuma, fin dall’inizio, e quindi con evidente comportamento attivo, la difesa del proprio dipendente stante l’assenza di conflitto, da valutarsi, come si è anticipato, ex ante. 9. Quanto infine al terzo motivo si osserva che esso è inammissibile essendo invocato il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. non considerando che quest’ultima disposizione, per i giudizi di appello instaurati dopo il trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge 7 agosto 2012 n. 134, di conversione del d.l. 22 giugno 2012 n. 83, non può essere denunciata, rispetto ad un gravame promosso dopo la data sopra indicata (art. 54, comma 2, del richiamato d.l. n. 83/2012), in caso di cd. doppia conforme, senza il rispetto degli oneri formali di cui di seguito. Nell’ipotesi di “doppia conforme”, infatti, il ricorrente in cassazione - per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e di quella di appello, dimostrando che sono tra loro diverse (cfr. in tal senso, fra le tante, la più recente, tra le massimate, Cass. 26774/2016). 7 di 7 A tanto avrebbe dovuto provvedere, ma non lo ha fatto, la parte ricorrente, in quanto nel caso di specie le decisioni di primo e secondo grado sono state rese nello stesso senso e già il giudizio di primo grado era stato introdotto dopo le novelle normative di cui innanzi (l’atto di citazione del giudizio di primo grado è del 17-18 marzo 2015). In disparte tale assorbente profilo di inammissibilità, il motivo è altresì infondato nella parte in cui dal richiesto riesame della documentazione pretende di ricavare il diritto dei ricorrenti in conseguenza del rimborso effettuato dal Comune in casi omologhi in favore di altri dipendenti. Tale assunto è evidentemente erroneo già in premessa non potendosi far discendere il diritto al pagamento, ex art. 28 c.c.n.l., delle spese legali dall’eventuale erroneo riconoscimento in favore di altri dipendenti, in difetto, come nel caso di specie, dei presupposti applicativi della norma. Alla luce di quanto innanzi, sono evidentemente irrilevanti e dunque inammissibili tutte le doglianze relative alla dedotta non contestazione degli importi pretesi dal legale. 10. Conclusivamente il ricorso va rigettato. Segue la soccombenza quanto alle spese legali con condanna al pagamento delle stesse in favore del Comune di RO, controricorrente;
nulla per le spese, quanto all’avv.to Grisolia, rimasto intimato. 11. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte resistente, Comune di RO, in persona del legale rappresentante p.t., liquidate in € 200,00 per esborsi, € 6.000,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie nella misura del 15%, I.v.a. e C.p.a. come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma nella Adunanza camerale del 19/05/2023.
-ricorrente- contro COMUNE DI CATANZARO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato PALADINO ANNA MARIA, ed elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PILSUDSKI, 118, presso lo studio dell’avvocato MACRI' ROSANNA, rappresentato e difeso dall'avvocato PALADINO ANNA MARIA;
-controricorrente- nonchè contro LI DOMENICO;
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO DI CATANZARO n. 610/2016 depositata il 26/04/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/05/2023 dal Consigliere LL IL AR. Civile Ord. Sez. L Num. 15425 Anno 2023 Presidente: MAROTTA CATERINA Relatore: AR LL IL Data pubblicazione: 31/05/2023 2 di 7 RILEVATO CHE 1. Con la sentenza n. 610 del 2016, per quanto qui ancora rileva, la Corte di Appello di RO rigettava il gravame proposto avverso la sentenza n. 1868 del 2014, pronunziata dal Tribunale della stessa città, con la quale: - era stata respinta l’opposizione a decreto ingiuntivo n. 1089/2009, recante una ingiunzione di pagamento nei confronti di IV RO, OR VE e AN BA per la somma di € 140.874,23 in favore dell’avvocato NI Grisolia;
- era stata, altresì, rigettata la richiesta dei suddetti RO, VE e BA, dipendenti del Comune di RO, intesa ad ottenere la condanna in via diretta del Comune al pagamento delle spese legali in favore dell’avv.to Grisolia o, in via gradata, la manleva da parte di detto ente, cui competerebbe (si sosteneva) l’assunzione delle spese legali sopportate dai dipendenti, per il procedimento in cui essi erano stati coinvolti in ragione del loro ufficio. Nello specifico, le spese rispetto alle quali i lavoratori chiedevano la condanna del Comune erano quelle relative all’assistenza legale di cui essi avevano fruito nell’ambito del procedimento penale nel quale figuravano indagati per i reati di cui agli artt. 110, 314, 490, 61 n. 2 c.p., poi conclusosi con richiesta di archiviazione accolta dal GIP. La Corte territoriale, confermato il diritto dell’avv. Grisolia al compenso professionale preteso verso i lavoratori qui ricorrenti, incontestata la misura dell’onorario, negava sussistesse il diritto del predetto legale di avanzare, in via diretta, la richiesta di pagamento nei confronti del Comune di RO, essendo le disposizioni poste a base della richiesta, individuate negli artt. 67 del d.P.R. n. 268 del 1987, come recepito nell’art. 28 del c.c.n.l. del 14 settembre del 2000, volte a disciplinare solo i rapporti tra la parte datoriale e i prestatori. Affermata, per converso, la possibilità di agire in manleva da parte dei dipendenti nei confronti del datore, Comune di RO, negava, invece, la sussistenza, nel caso concreto, di un diritto al rimborso delle spese legali sostenute. Nel dettaglio, la sentenza impugnata, pur affermato in via di principio che il Comune assume a proprio carico le spese legali, in armonia con il disposto normativo del citato art. 28, solo se difetta un conflitto di interessi fin dall’apertura del procedimento e se il legale nominato è di comune gradimento, escludeva, nella fattispecie, il diritto al rimborso evidenziando la carenza di detto ultimo requisito, ovvero del “comune gradimento” che, si aggiungeva in motivazione, l’ente avrebbe dovuto esprimere attraverso un comportamento non meramente passivo, ma attivo e tanto in ragione della necessità di rispettare anche i vincoli di bilancio. Si sottolineava, per converso, che nella specie, detto comportamento attivo era mancato del tutto. 3 di 7 2. Avverso detta decisione propongono ricorso, articolato in tre motivi, i lavoratori indicati in epigrafe. 3. Resiste con controricorso il Comune di RO, depositando altresì memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. 4. Resta intimato Grisolia NI. CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art. 28 del c.c.n.l. del Comparto Regioni e Autonomie locali del 14.9.2000, anche in relazione agli artt. 1362, 1366, 1367 e 1369 c.c.; la sussistenza di un diritto soggettivo ad ottenere il rimborso delle spese legali a prescindere da un comportamento attivo dell’ente. Si censura quel passaggio motivazionale della decisione in cui viene sostenuto che “l’onere di manleva impone che il Comune si attivi espressamente per la difesa del proprio dipendente e non rimanga passivo”; si sostiene, al contrario, che la sola inerzia della parte datoriale è sufficiente ad escludere la posizione giuridica di vantaggio contemplata nella norma contrattuale. Si deduce che il lavoratore ha un diritto soggettivo al rimborso delle spese legali a condizione che: a) sia un dipendente dell’ente cui chiede il rimborso;
b) l’apertura del procedimento penale nei suoi confronti trovi occasione dell’espletamento del servizio;
c) non sussista un conflitto di interessi tra P.A. e dipendente (palesato ad esempio dalla costituzione della P.A. datrice quale parte civile nel processo penale); d) il legale prescelto sia di comune gradimento. Si insiste che il giudice d’appello, nell’interpretare il citato art. 28 nel senso di cui innanzi, richiedendo cioè un comportamento attivo dell’ente per l’applicazione della disposizione, abbia violato i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362, 1366, 1367 c.c. 2. Con la seconda doglianza viene rappresentata la violazione e falsa applicazione dell’art. 28 del c.c.n.l. del Comparto Regioni e Autonomie locali del 14.9.2000, anche in relazione agli artt. 1362, 1366 e 1367; si insiste che “il comune gradimento” richiesto dalla norma possa ricavarsi anche dal comportamento silente della parte datoriale e dal fatto che la normativa non preveda, a pena di decadenza, un termine per comunicare la scelta del legale. 3. Con il terzo motivo viene censurata, ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., la sentenza impugnata, sostenendosi che in essa difetti l’esame del contenuto degli atti e dei documenti allegati al fascicolo di parte, capaci di provare la fondatezza della domanda dei lavoratori, secondo un’interpretazione dell’art. 28 del c.c.n.l. cit. conforme al successivo comportamento datoriale. 4 di 7 Viene sottoposta a critica la sentenza di seconde cure per non aver dato rilevanza alla documentazione versata in atti da cui si evincerebbe che il datore avrebbe rigettato la richiesta di rimborso, avendo ritenuto non congrua la parcella;
si insiste inoltre che l’ente avrebbe provveduto al rimborso nei confronti di altri dipendenti coinvolti nel procedimento penale. Si rappresenta che l’esame di dette risultanze istruttorie avrebbe condotto il giudice di appello ad interpretare in modo diverso la disposizione contrattuale (il citato art. 28) posta a fondamento della pretesa. 4. Prima di passare all’esame dei singoli motivi di ricorso, osserva il Collegio che la pretesa dei lavoratori è già infondata - così integrata la motivazione della Corte di Appello ex art. 384 c.p.c. - perché difetta ab origine il presupposto dell’assenza del conflitto di interessi, da valutarsi ex ante e non ex post (cfr. infra). La necessità di detto elemento strutturale al fine dell’accoglimento della pretesa è predicata sia nella sentenza di appello (che tuttavia poi fonda, come visto, il rigetto su altra ragione), che dalla parte ricorrente nella articolazione del primo motivo. Ebbene, osserva il Collegio, detto presupposto, secondo quanto emerge dalla stessa pronunzia di appello, difetta completamente nella fattispecie all’esame. 5. Giova in ogni caso, ai fini ricostruttivi, partire dalla lettera dell’art. 28 del c.c.n.l. del Comparto Regioni e Autonomie Locali applicabile nel caso di specie che così dispone: “L’ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista un conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall’apertura del procedimento facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento”. L’interpretazione letterale della norma evidenzia in primis che la P.A. con la previsione di cui all’art. 28 cit. non è tenuta ad un rimborso delle spese legali, quanto piuttosto a tenere indenni da dette spese i funzionari che abbiano agito in nome e per conto dell’ente. Perché la norma possa applicarsi, occorre, quindi, che sussista una vera e propria convergenza di interessi tra il lavoratore e la parte datoriale pubblica e dunque l’assenza del conflitto predicato dalla disposizione (come peraltro espressamente ritenuto - si ribadisce - anche dalle parti ricorrenti nell’articolazione del primo motivo). Come la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di notare, la disposizione è strutturata, quindi, nel senso che l’obbligo del datore ha ad oggetto non già il rimborso al dipendente dell’onorario corrisposto ad un difensore di sua fiducia, ma piuttosto l’assunzione diretta degli oneri di difesa fin dall’inizio del procedimento, con la nomina di un legale di comune gradimento (cfr. Cass. n. 6227/2009, ma anche, sul comune 5 di 7 gradimento, Cass. n. 31324/2018, proprio con riguardo al 28 cit., e la più recente Cass. n. 40296/2021 relativa a diversa disposizione contrattuale, ma con contenuto analogo). E’ evidente che tale obbligo - di assunzione diretta della difesa - è subordinato, secondo quanto previsto dal citato art. 28, all’ulteriore condizione dell’assenza di conflitto di interessi, peraltro espressamente previsto quale presupposto nella norma innanzi ricordata, proprio perché l’assunzione diretta è imposta all’ente locale solo nei casi in cui attraverso la difesa legale del proprio dipendente l’ente tuteli anche se stesso (tant’è che - come anticipato - la ratio della previsione sta proprio nella tutela in casi di interessi convergenti del dipendente e della P.A.). Insomma, l’operatività della disposizione contrattuale di cui ci si sta occupando, richiede necessariamente l’assenza di un conflitto di interessi, da valutarsi, si aggiunge, ex ante, in armonia con l’insegnamento di Cass. n. 17874/2018, alle cui motivazione in parte qua ci si riporta anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. Ebbene, nel caso di specie, è sulla base delle risultanze istruttorie come desumibili dalla sentenza di appello - così integrata la motivazione della sentenza impugnata ex art. 384 c.p.c. - che va negata la sussistenza del presupposto principale per il riconoscimento del diritto: l’assenza di un conflitto di interessi da valutarsi ex ante. Dalla sentenza impugnata emerge chiaramente, infatti (cfr. pag. 2), che il compenso per le spese legali di cui i ricorrenti in cassazione chiedono il rimborso è relativo alla difesa che hanno spiegato nel procedimento a loro carico per i reati, in concorso, di peculato e falso per soppressione ed occultamento di scritture pubbliche e private, sicché il conflitto di interessi con Comune di RO è in tal caso sussistente ex ante, atteso che i delitti de quibus vedono quale soggetto offeso dai reati la P.A. datrice di lavoro. Né ai fini della sussistenza del conflitto occorre, a differenza di quanto pare essere sostenuto in ricorso, la costituzione di parte civile (che riguarda solo la scelta della parte pubblica di richiedere in seno al processo penale il risarcimento del danno). Il conflitto sussiste ex ante perché i lavoratori e l’ente sono portatori di interessi contrastanti, essendo il Comune, nel caso di specie, la persona offesa dei reati innanzi ricordati. Quanto innanzi esposto già radica il rigetto dell’intero ricorso (cfr. infra). 6. Tanto premesso, passando in ogni caso, all’esame dei singoli motivi di ricorso si osserva quanto segue. 7. Il primo motivo è infondato in quanto, per aver diritto al pagamento delle spese legali, come chiarito innanzi ed anche dalla Corte di appello (cfr. sentenza pag. 4), occorre che la P.A. datrice di lavoro, fin dall’inizio del procedimento penale o del processo civile, abbia assunto gli oneri della difesa. 6 di 7 In tal senso va inteso il passaggio della pronunzia di seconde cure riportato nel corpo del primo motivo e censurato: quale necessità di assunzione, fin da subito, della difesa del dipendente (cfr. pag. 4). Tanto rende chiaro, quindi, anche perché il legale deve essere di comune gradimento e deve mancare ex ante un conflitto di interessi tra le parti. Così riletta la motivazione della Corte di appello diviene quindi irrilevante la dedotta violazione dei canoni ermeneutici e, in parte qua, il motivo è inammissibile, contrapponendo semplicemente una interpretazione diversa della disposizione contrattuale rispetto a quella fornita dalla giurisprudenza di legittimità, cui si è conformata la Corte di appello. 8. Con il secondo mezzo si insiste nel sostenere che il comune gradimento in ordine al legale prescelto potrebbe desumersi anche da un comportamento silente da parte della P.A. Tale assunto - ritiene il Collegio - non è condivisibile, perché la P.A. deve avere interesse alla difesa (rectius comunanza di interessi con il lavoratore alla difesa), sicché la scelta di assumere a proprio carico le spese legali del dipendente non può che postulare un comportamento attivo, con positiva valutazione del gradimento (anche ai fini degli oneri di spesa). Insomma, va ulteriormente chiarito, ritiene il Collegio, così ancora integrando in parte qua la motivazione della sentenza impugnata ex art. 384 c.p.c., che l’art. 28 cit., lungi dal prevedere un obbligo di rimborso delle spese legali in favore del dipendente, individua le ipotesi nelle quali la P.A. assuma, fin dall’inizio, e quindi con evidente comportamento attivo, la difesa del proprio dipendente stante l’assenza di conflitto, da valutarsi, come si è anticipato, ex ante. 9. Quanto infine al terzo motivo si osserva che esso è inammissibile essendo invocato il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. non considerando che quest’ultima disposizione, per i giudizi di appello instaurati dopo il trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge 7 agosto 2012 n. 134, di conversione del d.l. 22 giugno 2012 n. 83, non può essere denunciata, rispetto ad un gravame promosso dopo la data sopra indicata (art. 54, comma 2, del richiamato d.l. n. 83/2012), in caso di cd. doppia conforme, senza il rispetto degli oneri formali di cui di seguito. Nell’ipotesi di “doppia conforme”, infatti, il ricorrente in cassazione - per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e di quella di appello, dimostrando che sono tra loro diverse (cfr. in tal senso, fra le tante, la più recente, tra le massimate, Cass. 26774/2016). 7 di 7 A tanto avrebbe dovuto provvedere, ma non lo ha fatto, la parte ricorrente, in quanto nel caso di specie le decisioni di primo e secondo grado sono state rese nello stesso senso e già il giudizio di primo grado era stato introdotto dopo le novelle normative di cui innanzi (l’atto di citazione del giudizio di primo grado è del 17-18 marzo 2015). In disparte tale assorbente profilo di inammissibilità, il motivo è altresì infondato nella parte in cui dal richiesto riesame della documentazione pretende di ricavare il diritto dei ricorrenti in conseguenza del rimborso effettuato dal Comune in casi omologhi in favore di altri dipendenti. Tale assunto è evidentemente erroneo già in premessa non potendosi far discendere il diritto al pagamento, ex art. 28 c.c.n.l., delle spese legali dall’eventuale erroneo riconoscimento in favore di altri dipendenti, in difetto, come nel caso di specie, dei presupposti applicativi della norma. Alla luce di quanto innanzi, sono evidentemente irrilevanti e dunque inammissibili tutte le doglianze relative alla dedotta non contestazione degli importi pretesi dal legale. 10. Conclusivamente il ricorso va rigettato. Segue la soccombenza quanto alle spese legali con condanna al pagamento delle stesse in favore del Comune di RO, controricorrente;
nulla per le spese, quanto all’avv.to Grisolia, rimasto intimato. 11. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte resistente, Comune di RO, in persona del legale rappresentante p.t., liquidate in € 200,00 per esborsi, € 6.000,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie nella misura del 15%, I.v.a. e C.p.a. come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma nella Adunanza camerale del 19/05/2023.