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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 30/06/2025, n. 1938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1938 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2741/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. IO FERRERO Presidente
Dott. Cesira D'ANELLA Consigliere
Dott. Andrea Francesco PIROLA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
(C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
IA A. DIAZ 1 20123 MILANO presso lo studio dell'avv. FEDELI NICOLA
GIOVANNI, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
LA HE ) IA A. DIAZ, 1 20123 C.F._2
MILANO;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliato in VIA CP_1 C.F._3
PODGORA, 5 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. ALLOCCA IDA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. pagina 1 di 9 APPELLATA
. (C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_1
pro tempore, con sede legale in 40128 Bologna, Via Stalingrado 45, ed elettivamente domiciliata presso i procuratori costituiti nel giudizio di primo grado, Avv. Vincenzo
RI (CF - e C.F._4 Email_1
Avv. Luca RI (CF - C.F._5
, con studio in Milano via Goldoni n. 1; Email_2
APPELLATA CONTUMCE
OGGETTO: Responsabilita ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
CONCLUSIONI
Per Parte_1
piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dell'appello proposto ed in integrale riforma della sentenza del Tribunale di Milano n° 7606/2024 pubblicata il 06/08/2024 oggi impugnata, così giudicare: Per le ragioni di cui in narrativa: Nel merito, in via principale: i.accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della Sig.ra in relazione alla Parte_1 domanda di condanna della stessa all'esecuzione dei lavori e degli interventi di ripristino descritti dal CTU della fase di ATP Arch. presso il lastrico solare per cui è causa e, per l'effetto, rigettare Per_1 la domanda ex adverso proposta nel merito sub 1) di condanna dell'appellante ad “Effettuare i lavori sul lastrico solare nei termini indicati dal CTU nella relazione 10.4.2020” accolta dal Giudice di prime cure al capo 1 del dispositivo della sentenza impugnata;
ii. rigettare tutte le ulteriori domande proposte da parte attrice in primo grado in quanto infondate sia in fatto che in diritto;
In subordine: Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avversarie, previa ogni migliore declaratoria: iii.con riferimento alla domanda formulata da parte attrice in primo grado di condanna della Sig.ra all'esecuzione dei lavori e degli interventi di ripristino descritti dal CTU della fase di ATP, Parte_1 limitare la responsabilità della Sig.ra ai sensi dell'art. 1126 c.c.; Parte_1 In ogni caso:
- respingersi tutte le domande e le eccezioni che l'appellata dovesse avanzare e formulare in causa;
- Con vittoria di spese e compensi professionali d'avvocato per il presente giudizio (I grado, II grado) oltre accessori di legge, come da Regolamento introdotto conDecreto Ministeriale n. 55/2014 recante pagina 2 di 9
la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247, con l'applicazione dell'art. 4, comma 1 bis del predetto Decreto Ministeriale n. 55/2014, 1, per il quale il compenso “è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”. In via istruttoria: Si chiede di ammettersi prova per interpello e testi sui seguenti capitoli di prova non ammessi in primo grado:
1. Vero che il sito in Via Norberto Bobbio n° 9 a Pioltello, è composto Controparte_3 da n. 2 palazzine, ciascuna di 7 piani e che in ogni palazzina del Condominio sono presenti 3 lastrici solari concessi in uso esclusivo ad altrettanti condomini ?
2. Vero che nel mese di dicembre 2014 la Sig.ra proprietaria dell'appartamento CP_1 sottostante a quello dell'odierna deducente, contestava ai coniugi e al Controparte_4 CP_3 infiltrazioni verificatesi fin dal mese di ottobre 2014 a danni della propria abitazione, asseritamente provenienti dal lastrico solare in uso alla Sig.ra ? Parte_1
3. Vero che a seguito della contestazione del dicembre 2014, la Sig.ra ed il di lei coniuge si Parte_1 attivavano al fine di individuare le cause delle infiltrazioni ed effettuavano quindi i primi interventi di manutenzione del lastrico solare, volti ad eliminare le infiltrazioni lamentate ?
4.Vero che a seguito della contestazione del dicembre 2014, la Sig. ed il di lei coniuge CP_5 denunciavano il sinistro ad la quale, nel giugno 2015, provvedeva a Controparte_6 risarcire i danni cagionati alla Sig.ra ? CP_1
5. Vero che nel mese di giugno 2017, la Sig.ra lamentava nuovi episodi di infiltrazione presso il CP_1 proprio appartamento e diffidava il Condominio e il Sig. ad eliminare le cause che avevano CP_7 determinato le infiltrazioni ed a risarcire i danni da lei subiti ?
6. Vero che a seguito della contestazione del mese di giugno 2017, la Sig.ra provvedeva a Parte_1 denunciare il sinistro a , la quale in data 19/03/2018 risarciva nuovamente Controparte_6 la Sig.ra per i danni da infiltrazione fino a quel momento subiti ? CP_1
7. Vero che nonostante tutti gli interventi posti in essere dall'odierna deducente finalizzati a risolvere le problematiche infiltrative, nell'anno 2018 la Sig.ra lamentava nuove infiltrazioni ? CP_1
8. Vero che durante il primo sopralluogo del 13/02/2019 effettuato nell'ambito del procedimento di ATP, il CTU Arch. ipotizzava l'origine della causa delle infiltrazioni nelle n. 3 pilette di Per_1 scarico presenti sul terrazzo della Sig.ra ? Parte_1
9. Vero che durante il primo sopralluogo, dopo alcune prove di funzionamento delle pilette di scarico e di “assaggi” effettuati in corrispondenza delle pilette in questione, per verificare nel dettaglio lo stato di conservazione delle stesse, dei raccordi con le tubazioni di scarico dei terrazzi, dei raccordi tra pilette e della guaina impermeabilizzante del terrazzo, veniva accertato che le infiltrazioni provenivano dal raccordo piletta/tubazione di scarico che risultava in contropendenza ?
10. Vero che durante il primo sopralluogo CTU e CTP concordavano nella necessità di sostituire le n. 2 pilette e le relative tubazioni di scarico situate al di sopra dei locali “camera” e “cameretta” della proprietà e che, rispettivamente in data 06/06/2019 e 26/07/2019, venivano effettuati gli CP_1 interventi di sostituzione delle predette pilette ? pagina 3 di 9
11. Vero che le infiltrazioni erano apparse già nel 2014, prima della posa in opera dei pannelli di rivestimento in fibra di vetro avvenuta solo a luglio 2015 ?
12. Vero che i fori praticati per il posizionamento dei tasselli utilizzati per posare in opera i pannelli decorativi del terrazzo non risultavano “aperti”, ma occupati dai tasselli ad espansione e dalla relativa vite, con conseguente impossibilità di trafilamento di acqua ?
13. Vero che tutti i lastrici della lamentavano problemi infiltrativi, dovuti ad errori Controparte_3 in fase di progettazione e/o ad una esecuzione non a regola d'arte delle impermeabilizzazioni/condotti drenanti ?
14. Vero che l'umidità riscontrata dietro la zoccolatura perimetrale demolita del terrazzo – Parte_1 viste le condizioni di imbibizione del massetto sotto guaina riscontrate durante le operazioni di sostituzione delle pilette – poteva essere dovuta alla risalita dell'umidità presente nello stesso, che essendo accumulata sotto l'impermeabilizzazione non aveva altra via di uscita se non sui bordi perimetrali del lastrico ?
15. Vero che il CTU nella relazione finale del 10/04/2020, confermando quanto alla causa delle infiltrazioni che “l'ipotesi più attendibile risulta essere quella relativa ai danni subiti dalla guaina impermeabilizzante in PVC posta ad isolamento del terrazzo al momento della realizzazione della messa in opera del rivestimento plastico delle pareti perimetrali del terrazzo” ha omesso di considerare e di confutare le osservazioni esposte dal CTP Per_2
16. Vero che nell'ambito del procedimento per ATP il ha omesso di riferire che tutti i CP_3 lastrici solari del hanno presentato e presentano gravi problemi di impermeabilizzazione CP_3 ed infiltrazioni d'acqua?
17. Vero che con contratto di appalto del 19/11/2018, il Condominio ha incaricato la ditta CP_8 di effettuare i lavori di rifacimento ed impermeabilizzazione del lastrico solare in uso al condomino
[...]
? Pt_2 18. Vero che a seguito del rifacimento del lastrico solare in uso alla proprietà , i relativi costi Pt_2
– per complessivi € 45.400,00 – sono stati ripartiti ai sensi dell'art. 1126 cod. Civ.: 1/3 a carico del condomino e 2/3 a carico del ? CP_3
19. Vero che nell'estate 2020 la Sig.ra rimuoveva i pannelli in vetroresina applicati alle Parte_1 pareti del terrazzo ripristinando ogni traccia di posa in opera di tasselli ad espansione ?
20. Vero che nell'estate 2020 la Sig.ra effettuava anche la rasatura delle pareti, sigillava la Parte_1 fuga alla base della fioriera ed effettuava la pulizia e la sigillatura delle fughe del balcone?
21. Vero che parte del perimetro del terrazzo (lato confine con il fabbricato scala A) presentava un tratto sprovvisto di guaina perché aderente all'asola tecnica che al piano soprastante presenta problematiche alla lattoneria a protezione del giunto di dilatazione tra i due fabbricati e che tale punto rappresenta un possibile sito di infiltrazioni dell'acqua piovana ?
22. Vero che la porzione di terrazzo lungo la fioriera A, posta uscendo sulterrazzo a destra, è sprovvista del risvolto della guaina in PVC?
23. Vero che a seguito degli interventi di ripristino eseguiti dalla Sig.ra nell'estate 2020 le Parte_1 problematiche infiltrative lamentate dalla Sig.ra sono cessate ? CP_1 Si chiede fin d'ora di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova di controparte eventualmente ammessi. Si indicano a testimoni:
1. Sig. ; Testimone_1
pagina 4 di 9
2. Geom. Controparte_9
3. Sig. (amministratore di condominio); CP_10
4. Sig.ra (condomino); Parte_3
5. Sig. (condomino, previa più precisa individuazione); CP_11
6. Sigg. (condomini, previa più precisa individuazione); CP_12
7. Arch. (incaricato dal Condominio della direzione dei lavori di impermeabilizzazione Tes_2 dei terrazzi del condominio).
Per CP_1
Contrariis rejectis. In via istruttoria:
- respingere le istanze istruttorie di parte appellante per i motivi di cui al punto III della comparsa di costituzione e risposta 14.1.25 Nel merito:
- respingere l'appello proposto, perchè infondato in fatto ed in diritto e confermarsi integralmente la sentenza di primo grado. In ogni caso con il favore delle spese ed onorari di secondo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. conveniva in giudizio proprietaria dell'appartamento soprastante, per CP_1 CP_13 sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti dalla propria unità immobiliari causati da percolamenti d'acqua provenienti dal lastrico solare di sua proprietà esclusiva. contestava la domanda e chiamava in manleva la propria assicurazione che si Parte_1 CP_6 costituiva.
2. Il Tribunale di Milano con sentenza n. 7606/2024, pubblicata il 6.8.2024, condannava la i) Parte_1 ad eseguire le opere indicate a pag. 6 della ctu;
ii) a pagare a l'importo di € 620 a titolo di CP_1 risarcimento del danno;
iii) rigettava le ulteriori domande.
3. ha proposto appello articolato in cinque motivi: CP_1
4.1 con il primo motivo deduce l'inattendibilità della ctu recepita dal tribunale e posta a fondamento della sua decisione, in quanto la causa delle infiltrazioni non può essere ritenuta la bucatura delle guaina impermeabilizzante del terrazzo causata da tasselli e viti per fissare a parete il rivestimento decorativo delle parti perimetrali del terrazzo, in quanto: i) le infiltrazioni erano avvenute già nel 2014, prima delle suddette forature;
ii) i fori non erano aperti ma occupati da tasselli e viti;
iii) la porzione di terrazzo lungo la fioriera A è priva di del risvolto della guaina in Pvc e quindi l'umidità ivi rilevata dalla non poteva essere imputata ai fori sulla stessa;
iv) l'umidità riscontrata dietro CP_14 la zoccolatura perimetrale demolita poteva essere imputata all'umidità accumulata nel massetto sotto la guaina che non aveva altre vie di risalita;
v) tutti i lastrici solari del avevano CP_3 riscontrato fenomeni infiltrativi: ciò faceva presumere che anche quelli provenienti dal terrazzo dell'appellante fossero causati dal medesimo difetto di impermeabilizzazione;
vi) a seguito dei diversi lavori meno invasivi fatti eseguire dall'appellante la non aveva più lamentato CP_1 fenomeni infiltrativi -essendo irrilevanti quelli avvenuti nel febbraio 2022, perchè la non Parte_1 era più proprietaria dell'immobile;
pagina 5 di 9 4.2 con il secondo motivo deduce l'insussistenza della propria responsabilità come custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., essendo le infiltrazioni addebitabili esclusivamente all'impresa che aveva eseguito i lavori di posizionamento dei pannelli in vetroresina quale fatto del terzo;
4.3 con il terzo motivo deduce l'omessa pronuncia del tribunale in merito all'eccezione di difetto della propria legittimazione passiva, in quanto al momento dell'introduzione del giudizio di merito la medesima non era più proprietaria dell'immobile, non potendo applicarsi l'art. 111 c.p.c., in quanto il procedimento di Atp e il successivo giudizio di merito sono giudizi autonomi;
sotto un secondo profilo deduce che il tribunale l'ha condannata ad un facere impossibile posto che non è più proprietaria dell'immobile;
4.4 con il quarto motivo censura la condanna al pagamento della somma di € 620,00, stante l'assenza di prove della causa delle infiltrazioni e in violazione dell'art. 1126 c.c. che prevede che 2/3 delle stesse siano a carico del . CP_3
5. ha chiesto il rigetto dell'appello. CP_1
6. è rimasta contumace. CP_6
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello deve essere rigettato.
1.1Il terzo motivo -prioritario in ordine logico- è infondato.
L'accertamento tecnico preventivo costituisce una fase dell'unico processo di merito instaurato successivamente e rispetto al quale è strumentale. Quindi, posto che è incontestato che al momento dell'introduzione dell'accertamento tecnico preventivo, la era la proprietaria dell'immobile, è applicabile l'art. 211 c.p.c.. CP_1 Pertanto, il processo prosegue fra le parti originarie, permanendo la sua legittimazione passiva. Inoltre, sussiste la legittimazione passiva anche rispetto alla condanna all'obbligo di facere –“Il soggetto condannato ad un "facere" mediante esecuzione di determinate opere su un immobile trasferito ad altri, non perde in conseguenza del trasferimento del bene la legittimazione passiva all'azione esecutiva ai sensi dell'art. 2909 c.c. e artt. 474, 475 c.p.c., potendo la successione a titolo particolare avere incidenza soltanto a seguito di una iniziativa del nuovo titolare del diritto sul bene, essendo consentito a costui di interloquire sulle modalità dell'esecuzione, ferma restando la validità e l'efficacia del precetto intimato al dante causa(Cass. 73/2003; Cass. 11272/1993; Cass. 11583/2005; Cass. 601/2003)- Cass. n. 30929 del 29.11.2018 in motivazione-. In ogni caso, l'attuale proprietaria dell'immobile ha già prestato il proprio consenso a consentire l'accesso allo stesso per l'esecuzione dei lavori prescritti dalla sentenza.
pagina 6 di 9 1.2 Il primo motivo è infondato.
Risulta dalla ctu svolta in sede di atp che dapprima sono state ipotizzate come causa delle infiltrazioni -nella camera da letto, nella cameretta e nel plafond del balcone- le pilette di scarico del terrazzo della Tuttavia, sostituite le pilette, le infiltrazioni permanevano. Parte_1 Veniva quindi esguita un'indagine strumentale, tramite sensori elettrici e scansione digitale - denominata er accertare la presenza di acqua nel terrazzo. CP_14
La relazione all'esito dell'indagine strumentale così conclusdeva: “Le anomalie riscontrate sono state localizzate e di seguito descritte. I punti indicati sono quelli con caratteristiche riconducibili a danneggiamenti del manto impermeabilizzante provocanti le infiltrazioni”… Le problematiche segnalate sono da riportare a un problema di risvolti” pag.4 ctu-. Infatti, la presenza di umidità è stata ravvisata esclusivamente nella zona perimetrale del terrazzo. Le pareti del terrazzo erano state oggetto di lavori eseguiti dalla consistenti Parte_1 nell'applicazione di pannelli in vetroresina in simil pietra fissati con viti e tasselli ad espansione alcune delle quali a 7/8 cm dal pavimento, forando il risvolto della guaina d'impermeabilizzazione. Ciò è stato confermato dall'esecuzione di assaggi e documentato dalle foto prodotte a pag. 19- 20 della ctu: “Gli assaggi hanno permesso di rilevare che le pareti perimetrali del terrazzo, in corrispondenza nelle aree evidenziate dalla relazione della M2, sono state forate in molti punti con i tasselli ad espansione, nello specifico risultano forati, in vari punti, in orizzontale (ogni 50/60 cm), i risvolti della guaina in PVC, posata per impermeabilizzare il terrazzo. I risvolti appaiono presenti e dimensionati secondo normativa ( h cm 20 ), al di sopra della guaina è presente il sottofondo realizzato per la posa della pavimentazione. Tali fori quindi, risultano essere posizionati a non più di 7/8 cm dal piano finito della pavimentazione del terrazzo….I fori presenti, secondo quanto relazionato dalla M2, rappresenterebbero i danneggiamenti del manto impermeabilizzante, i quali costituirebbero i punti critici dai quali, secondo quanto rilevato, si infiltrerebbe l'acqua proveniente dalle precipitazioni meteoriche. Minime quantità ma sufficienti per accumularsi nello strato al di sotto della guaina impermeabilizzante in PVC, tale accumulo tenderebbe a spostarsi nelle zone più basse della soletta portante (pilette di scarico) e manifestarsi nei locali oggetto di lamentela sotto forma di efflorescenze e macchie di umidità, variabili, a seconda del periodo e delle precipitazioni -pag. 4 ctu-. -sottolineatura aggiunta-. Il fatto che in corrispondenza di una sola zona -secondo quanto afferma il ctp della Parte_1 non vi sia stata la guaina non inficia tale ricostruzione. Infatti, ove anche fossa, i fori praticati hanno comunque bucato la diversa impermeabilizzazione presente in quella zona -risvolto della malta cementizia-. Peraltro, la presenza del tassello non è di per sé sufficiente a impedire il passaggio dell'acqua ove -come nel caso di specie- non sia stata ripristinata la guaina impermeabilizzante. Né a fronte di una verifica così puntuale pertinente al caso di specie, rileva ai fini di individuare una causa alternativa nel generico richiamo al difetto di impermeabilizzazione documentando solo l'esecuzione di lavori su altri terrazzi del , ma non le specifiche cause di quelle CP_3 infiltrazioni. I lavori meno invasivi effettuati dalla dopo lo svolgimento della ctu -comunque Parte_1 consistenti nella rimozione delle pareti in vetroresina e nella sigillatura dei fori e rasatura delle pareti- parrebbero aver ridotto le infiltrazioni -a conferma della corretta individuazione della causa delle stesse-, ma non averle eliminate del tutto -come affermato dalla stessa appellante-,
pagina 7 di 9 posto che risultava una nuova infiltrazione avvenuta dopo la vendita dell'immobile da parte della Parte_1 Quindi, sulla base dei riscontri fattuali emersi dalla ctu e di quanto sopra esposto, fra le possibili cause delle infiltrazioni, quella più probabile nel caso concreto è quella che individua la loro causa nella foratura della guaina impermeabilizzante in occasione dell'applicazione delle pareti in vetroresina del terrazzo fatta eseguire dalla e nella omessa sigillatura della guaina – Parte_1
o del diverso rivestimento impermeabilizzante-.
1.3 Il secondo motivo è infondato.
Sussiste la responsabilità della ai sensi dell'art. 2051 c.c., in quanto nonostante abbia Parte_1 appaltato l'esecuzione dei lavori per l'applicazione delle pareti in vetroresina, la medesima è rimasta custode del terrazzo, avendo comunque esercitato il potere di fatto sulla cosa anche in concomitanza dell'esecuzione dei lavori -Cass. n. 11671 del 14/05/2018 Nel caso di appalto che non implichi il totale trasferimento all'appaltatore del potere di fatto sull'immobile nel quale deve essere eseguita l'opera appaltata, non viene meno per il committente e detentore del bene il dovere di custodia e di vigilanza e, con esso, la conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. che, essendo di natura oggettiva, sorge in ragione della sola sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha determinato l'evento lesivo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il lastrico solare, indipendentemente dalla sua consegna all'appaltatore, rimanga sempre nella disponibilità del committente per via CP_3 della sua funzione primaria di copertura e protezione delle sottostanti strutture murarie).
1.4 Il quarto motivo è infondato.
Il criterio di riparto di responsabilità ai sensi dell'art. 1126 c.c. non si applica nel caso -come in quello di specie- in cui la responsabilità delle infiltrazioni è imputabile esclusivamente al proprietario del terrazzo – Cass. Sez. U, Sentenza n. 9449 del 10/05/2016 In tema di condominio negli edifici, qualora l'uso del lastrico solare (o della terrazza a livello) non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni nell'appartamento sottostante rispondono sia il proprietario, o l'usuario esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia il condominio in forza degli obblighi inerenti l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore ex art. 1130, comma 1, n. 4, c.c., nonché sull'assemblea dei condomini ex art. 1135, comma 1, n.4, c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria;
il concorso di tali responsabilità va di norma risolto, salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno, secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c., che pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell'usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del
. CP_3
1.5 Il quinto motivo è infondato.
Ciò in quanto la riforma della statuizione sulle spese veniva chiesta unicamente sul presupposto dell'accoglimento dell'appello. pagina 8 di 9 2. Stante la soccombenza, deve essere condannata a pagare le spese processuali del presente Parte_1 grado di giudizio sulla base dei valori medi di cui al D.M. n. 147/2022 dello scaglione delle cause di valore indeterminabile di complessità bassa, liquidate in complessivi € 6.946,00, -di cui € 2.058 per la fase di studio;
€ 1.418 per la fase introduttiva;
€ 3.470 per la fase decisoria-. Nulla dispone sulle spese di stante la contumacia della stessa. CP_6
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa, così decide:
1.rigetta l'appello;
2.conferma la sentenza del Tribunale di Milano n. 7606/2024, pubblicata il 6.8.2024;
3.condanna a pagare a le spese del presente grado che si liquidano, in Parte_1 CP_1 complessivi € 6.946,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
4. nulla dispone sulle spese di CP_6
5.dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell' appellante Parte_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del DPR n° 115/ 2002 così come modificato dall'art 1, comma 17, della L. 24 12 2012 n° 228.
Milano, 25.6.2025
Il CONSIGLIERE estensore Andrea Francesco Pirola
IL PRESIDENTE
IO RE
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