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Sentenza 12 ottobre 2025
Sentenza 12 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/10/2025, n. 2817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2817 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce – Sezione II Civile - composto dai magistrati: dott.ssa Cinzia Mondatore Presidente dott.ssa Francesca Caputo Giudice Est. dott. Alessandro Carra Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1312/2024 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Albertone, come da mandato Parte_1 in atti;
- RICORRENTE -
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Greco, come da mandato in atti; CP_1
- RESISTENTE-
OGGETTO: separazione giudiziale e divorzio (cessazione degli effetti civili del matrimonio).
Con l'intervento del PM
Conclusioni come da verbale dell'udienza del 24.09.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.02.2024, le parti indicate in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio in data 27.12.1993 e di aver generato tre figli, nati, rispettivamente, in data 26.10.1995, in data 11.7.1998 e in data 4.5.2002; hanno chiesto che fosse dichiarata la separazione dei coniugi e, nel rispetto dei termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Su richiesta di entrambe le parti, quindi, con sentenza n. 2693/2024 depositata in data 29.07.2024 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e, con contestuale ordinanza, il Collegio ha rimesso la causa davanti al Giudice Relatore per il prosieguo, ai fini dell'ulteriore pronuncia di divorzio, pure richiesta con l'atto introduttivo del presente giudizio.
All'udienza del 24.09.2025 le parti hanno chiesto concordemente la definizione del giudizio di divorzio sulla base delle conclusioni congiunte;
la causa, pertanto, è stata riservata per la decisione.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
È integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché, alla data dell'udienza indicata in epigrafe, era passata in giudicato la sentenza non definitiva che ha dichiarato la separazione personale tra i coniugi ed era decorso il termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione delle parti ai fini della separazione;
le concordi richieste delle parti ai fini del divorzio, poi, inducono ad escludere che i coniugi, nelle more del presente giudizio, si siano riconciliati ovvero che abbiano comunque ripreso la convivenza. Inoltre, le richieste formulate dai coniugi con il ricorso introduttivo consentono di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Le condizioni concordate dalle parti, infra riportate, appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole, sicché non v'è ragione di discostarsene:
- Obbligo del Bray di corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di assegno divorzile, l'importo di euro 150,00, e di versare entro il 30.09.2025 l'importo di euro 500,00 a tacitazione del credito maturato a titolo di arretrati del versamento dell'assegno di mantenimento
- Spese legali compensate Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti e disporsi l'annotazione della presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio, onerando l'ufficiale di stato civile a curare detto incombente nei termini indicati nel dispositivo.
L'avvenuta formulazione, ad opera delle parti, di conclusioni concordate giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, con l'intervento del Pubblico Ministero, disattesa ogni ulteriore istanza ed eccezione, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 27.12.1993 in Sannicola (Le) e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 28 Parte II serie A Ufficio 1 Anno 1993, alle condizioni delineate in motivazione;
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) manda all'Ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Lecce, 8.10.25 Il giudice estensore La Presidente dott.ssa Francesca Caputo dott.ssa Cinzia Mondatore
SECONDA SEZIONE CIVILE
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce – Sezione II Civile - composto dai magistrati: dott.ssa Cinzia Mondatore Presidente dott.ssa Francesca Caputo Giudice Est. dott. Alessandro Carra Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1312/2024 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Albertone, come da mandato Parte_1 in atti;
- RICORRENTE -
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Greco, come da mandato in atti; CP_1
- RESISTENTE-
OGGETTO: separazione giudiziale e divorzio (cessazione degli effetti civili del matrimonio).
Con l'intervento del PM
Conclusioni come da verbale dell'udienza del 24.09.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.02.2024, le parti indicate in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio in data 27.12.1993 e di aver generato tre figli, nati, rispettivamente, in data 26.10.1995, in data 11.7.1998 e in data 4.5.2002; hanno chiesto che fosse dichiarata la separazione dei coniugi e, nel rispetto dei termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Su richiesta di entrambe le parti, quindi, con sentenza n. 2693/2024 depositata in data 29.07.2024 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e, con contestuale ordinanza, il Collegio ha rimesso la causa davanti al Giudice Relatore per il prosieguo, ai fini dell'ulteriore pronuncia di divorzio, pure richiesta con l'atto introduttivo del presente giudizio.
All'udienza del 24.09.2025 le parti hanno chiesto concordemente la definizione del giudizio di divorzio sulla base delle conclusioni congiunte;
la causa, pertanto, è stata riservata per la decisione.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
È integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché, alla data dell'udienza indicata in epigrafe, era passata in giudicato la sentenza non definitiva che ha dichiarato la separazione personale tra i coniugi ed era decorso il termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione delle parti ai fini della separazione;
le concordi richieste delle parti ai fini del divorzio, poi, inducono ad escludere che i coniugi, nelle more del presente giudizio, si siano riconciliati ovvero che abbiano comunque ripreso la convivenza. Inoltre, le richieste formulate dai coniugi con il ricorso introduttivo consentono di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Le condizioni concordate dalle parti, infra riportate, appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole, sicché non v'è ragione di discostarsene:
- Obbligo del Bray di corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di assegno divorzile, l'importo di euro 150,00, e di versare entro il 30.09.2025 l'importo di euro 500,00 a tacitazione del credito maturato a titolo di arretrati del versamento dell'assegno di mantenimento
- Spese legali compensate Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti e disporsi l'annotazione della presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio, onerando l'ufficiale di stato civile a curare detto incombente nei termini indicati nel dispositivo.
L'avvenuta formulazione, ad opera delle parti, di conclusioni concordate giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, con l'intervento del Pubblico Ministero, disattesa ogni ulteriore istanza ed eccezione, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 27.12.1993 in Sannicola (Le) e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 28 Parte II serie A Ufficio 1 Anno 1993, alle condizioni delineate in motivazione;
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) manda all'Ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Lecce, 8.10.25 Il giudice estensore La Presidente dott.ssa Francesca Caputo dott.ssa Cinzia Mondatore