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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 19/03/2025, n. 1005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1005 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5583/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5583/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Marco Oliviero, Parte_1 C.F._1
domiciliata in Salerno alla Piazza Casalbore n. 25;
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Febbraro Francesca, domiciliata in Napoli alla via Miguel Cervantes n. 55/16;
CONVENUTA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Distrettuale dello Controparte_1 P.IVA_2
Stato di Salerno, domiciliata in Salerno al Corso Vittorio Emanuele n. 58;
CONVENUTA
(C.F. ; Controparte_2 P.IVA_3
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 21.11.2024 le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio costituisce il merito della opposizione proposta da in Parte_1
seno alla procedura di espropriazione presso terzi avente r.g.e. n. 438/2020, quest'ultima promossa in suo danno dall' per un credito di euro 365.071,77, giusto atto di Controparte_1
1 pignoramento ex art. 72 bis d.p.r. n. 602/1973 notificato il 25.02.2020 anche nei confronti del terzo
. Controparte_3
Con il pignoramento è stato vincolato l'importo di euro 5.762,34 dovuto dal terzo alla debitrice esecutata.
Il citato atto di pignoramento origina dalle seguenti cartelle di pagamento:
1) n. 10020080034332787005 notificata il 19/09/2008 per il mancato pagamento di iva ed irpef relative agli anni 1998 e 1999;
2) n. 10020080047840233005 notificata il 05/02/2009 per il mancato pagamento di iva relativa agli anni 1997;
3) n. 10020090091502100005 notificata il 04/02/2010 per il mancato pagamento iva, irap ed irpef relative agli anni 1998 e 1999;
4) n. 10020150017758747000 notificata il 19/09/2015 per il mancato pagamento irpef relativa all'anno 2010.
L'atto di pignoramento segue l'intimazione di pagamento n. 10020209006189549/000 notificata personalmente a in data 10.02.2020. Parte_1
Con ricorso endoesecutivo depositato il 06.03.2020 aveva chiesto la Parte_1 sospensione in via cautelare dell'esecuzione nonché, nel merito, la declaratoria di inesistenza del diritto dell' di agire in executivis nei suoi confronti e l'annullamento dell'atto di pignoramento per i CP_4
seguenti motivi di opposizione:
1) impignorabilità dei crediti ex artt. 72 ter d.p.r. n. 602/1973 e 545 c.p.c., poiché per un verso la somma pignorata attiene allo stipendio ed alla tredicesima mensilità di Parte_1
mentre, sotto altro profilo, sullo stipendio della ricorrente gravano già due cessioni volontarie;
2) illegittimità dell'azione esecutiva, in quanto “i debiti sottesi alla presente procedura esecutiva riguardano debiti del Sig. , padre della ricorrente, deceduto in San Persona_1
Marzano Sul Sarno, in data 01/08/2007, e per il quale la stessa, unitamente ai fratelli, ha provveduto ad accettare l'eredità con beneficio dell'inventario in data 7 maggio 2007 e per la quale la mamma della parte istante, moglie del de cuis ha invece provveduto a rinunciare alla stessa […] Di conseguenza, tanto l' quanto l'agente per la riscossione Controparte_1 esattoriale non possono aggredire il patrimonio dell'erede che abbia accettato col beneficio
d'inventario oltre il valore dell'eredità da questi ricevuta. Laddove l'erede opponga che, per effetto dell'avvenuto soddisfacimento di creditori ereditari fattisi avanti prima del fisco, si sia verificata l'integrale erosione dell'attivo patrimoniale ereditato, l'ufficio impositore non potrà attivare alcun pignoramento” (cfr. pag. 5 del ricorso);
2 3) nullità del pignoramento per violazione degli artt. 49 d.p.r. n. 602/1973 e 543 c.p.c., giacché lo stesso si fonda su “un semplice elenco numerico di cartelle di pagamento senza descriverne
l'origine del credito, l'importo e le modalità notifica della stesse” (cfr. pag. 6).
Preso atto che in data 30.03.2020 il terzo pignorato aveva già corrisposto l'importo di euro
5.762,34 all con ordinanza del 14.10.2020 il giudice dell'esecuzione ha rigettato la domanda CP_4 cautelare ed assegnato il termine di giorni sessanta per l'eventuale introduzione del giudizio di merito.
A ciò ha provveduto con atto di citazione notificato il 14.12.2020, reiterando Parte_1
le doglianze sollevate in sede esecutiva e chiedendo la condanna dell alla restituzione di quanto CP_4
incassato in conseguenza del pignoramento.
Parte attrice ha anche chiesto dichiararsi la prescrizione dei crediti di cui alle cartelle n.
10020080034332787005, n. 10020080047840233005 e n. 10020090091502100005, essendo decorsi oltre dieci anni tra la notifica delle stesse e la notifica dell'intimazione di pagamento.
Con comparse depositate il 10.03.2021 ed il 20.03.2021 si sono costituite rispettivamente l' e l' le quali non hanno contestato la natura ereditaria dei debiti oggetto degli atti di CP_4 CP_5
riscossione.
Le convenute hanno invece eccepito in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice ordinario insistendo, nel merito, per il rigetto delle domande di parte attrice.
All'udienza del 21.02.2024 la causa è stata riservata al collegio per la decisione.
In data 28.05.2024 la causa è stata rimessa sul ruolo per la notifica dell'atto di citazione al terzo pignorato (litisconsorte necessario) Controparte_3
.
[...]
In data 26.06.2024 l'atto di citazione è stato notificato al terzo pignorato
[...]
; tuttavia, quest'ultimo Controparte_3
non si è costituito.
All'udienza del 21.11.2024 la causa è stata riservata in decisione.
Nei termini di cui all'ar.t 190 c.p.c., le parti hanno depositato i rispettivi atti conclusivi.
Tanto premesso e principiando dalle questioni di rito evocate dalle parti convenute, occorre evidenziare che sussiste la giurisdizione del giudice adito poiché, come correttamente dedotto dall'opponente, i motivi di opposizione attengono alla impignorabilità delle somme (e tale censura va fatta valere davanti al g.o. ai sensi dell'art. 57 co. 1 lett. a) d.p.r. n. 602/1973) ed alla regolarità dell'atto di pignoramento per violazione dell'art. 545 c.p.c e dell'art. 490 c.c. (e tali censure integrano entrambe motivi di opposizione ex art. 617 c.p.c. ammissibili davanti al g.o. ai sensi dell'art. 57 co. 1 lett. b)
d.p.r. n. 602/1973 e tempestivamente proposte, se si considera che il ricorso endoesecutivo è stato
3 depositato il 06.03.2020, dunque nei venti giorni dall'atto di pignoramento notificato il 25.02.2020).
Passando al merito del giudizio, va dichiarata l'inammissibilità della richiesta di parte opponente di declaratoria di intervenuta prescrizione di una parte del credito in executivis, trattandosi di una domanda nuova proposta per la prima volta in questa sede e non contenuta nel ricorso in opposizione.
Al riguardo, è sufficiente richiamare il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, di recente ribadito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, secondo cui “il giudizio di opposizione all'esecuzione è un giudizio vincolato ai motivi in essa proposti;
ciò significa che […] non è consentito, nelle opposizioni esecutive, proporre ragioni di contestazione ulteriori rispetto a quelle dell'originario ricorso introduttivo della fase davanti al giudice dell'esecuzione, anche in quei giudizi vigendo rigorosamente il principio della domanda e con la sola eccezione della sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo» (sentenza 14 dicembre 2020, n. 28387)” (Cass. civ., sezioni unite n. 25478/2021).
Quanto alla doglianza riguardante la violazione dell'art. 490 c.p.c., quest'ultimo prevede che l'effetto del beneficio d'inventario consiste nel tenere distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede, sicché l'erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti.
Inoltre, a superamento di un iniziale contrasto formatosi in seno alla Suprema Corte circa la corretta esegesi dell'art. 490 n. 2 c.c. [ossia se il legislatore abbia ritenuto che il beneficiato sia tenuto al pagamento dei debiti ereditari solo con i beni ereditari (cum viribus hereditatis: cfr. Cass. civ. n.
29252/2020) ovvero se la limitazione sia esclusivamente “di valore” e quindi siano aggredibili anche i beni personali dello stesso, ovviamente nei limiti del valore dei beni ereditati (intra vires hereditatis: cfr. Cass. civ. n. 20531/2020), di recente i giudici di legittimità hanno precisato che la citata disposizione “stabilisce che l'erede risponde dei debiti ereditari e dei legati non soltanto intra vires hereditatis, cioè non oltre il valore dei beni pervenuti a titolo di successione, ma anche cum viribus hereditatis, ossia pagando soltanto con i beni ereditari e non anche con i beni propri sia pure fino alla concorrenza del valore dei beni ereditari, senza conformare il diritto di credito azionato, che resta immutato nella sua natura, portata e consistenza, ma segnando i confini della sua soddisfazione, nel senso che ne consente la realizzazione soltanto con i beni dell'eredità e non già con quelli personali dell'erede, nei limiti del loro valore” (cfr. Cass. civ. n. 27626/2024).
In applicazione delle suindicate coordinate ermeneutiche e melius re perpensa rispetto a quanto delibato in sede sommaria, l'opposizione va accolta. Parte_1
Quest'ultima ha infatti dimostrato di aver accettato l'eredità con beneficio d'inventario, depositando sia il verbale di accettazione beneficiata che l'inventario dei beni ereditari.
4 Da quest'ultimo si evince che ha ricevuto in eredità dal padre beni mobili Parte_1
(del valore presuntivo di euro 1.860,00) e numerose quote di proprietà di beni immobili.
Pur non risultando adeguatamente specificato il valore di tutti i beni ereditari e pur non avendo l'opponente dimostrato di aver già soddisfatto altri creditori ereditari eventualmente presentatisi prima della richiesta di pagamento ricevuta dall' è incontestato che quest'ultima ha pignorato la CP_4
retribuzione di , dunque un suo bene (rectius, credito) personale. Persona_2
Da tanto consegue la violazione dell'art. 490 c.p.c. e la declaratoria di impignorabilità dell'importo di euro 5.762,34 vincolato con il pignoramento del 25.02.2020.
Per l'effetto, l va condannata alla restituzione del citato importo in favore di CP_4 Parte_1
[...]
Ogni ulteriore questione è assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo facendo applicazione dei criteri di cui al d.m. n. 55/2014 relativi ai giudizi di valore fino ad euro 26.000,00.
L'assenza di attività istruttoria giustifica una parziale riduzione del quantum rispetto ai parametri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'opposizione;
2) dichiara l'impignorabilità dell'importo di euro 5.762,34 vincolato dall Controparte_1
con il pignoramento del 25.02.2020;
[...]
3) condanna l alla restituzione in favore di Controparte_1 Parte_2 dell'importo di euro 5.762,34, oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. dalla data di proposizione del ricorso in opposizione fino al soddisfo;
4) condanna l' e l al pagamento in via Controparte_1 Controparte_1
solidale delle spese di lite in favore di che si liquidano in euro 2.700,00 per Parte_1
compensi ed euro 125,00 per esborsi documentati, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Nocera Inferiore, 18/03/2025
Il Giudice
dott. Pasquale Velleca
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5583/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Marco Oliviero, Parte_1 C.F._1
domiciliata in Salerno alla Piazza Casalbore n. 25;
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Febbraro Francesca, domiciliata in Napoli alla via Miguel Cervantes n. 55/16;
CONVENUTA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Distrettuale dello Controparte_1 P.IVA_2
Stato di Salerno, domiciliata in Salerno al Corso Vittorio Emanuele n. 58;
CONVENUTA
(C.F. ; Controparte_2 P.IVA_3
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 21.11.2024 le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio costituisce il merito della opposizione proposta da in Parte_1
seno alla procedura di espropriazione presso terzi avente r.g.e. n. 438/2020, quest'ultima promossa in suo danno dall' per un credito di euro 365.071,77, giusto atto di Controparte_1
1 pignoramento ex art. 72 bis d.p.r. n. 602/1973 notificato il 25.02.2020 anche nei confronti del terzo
. Controparte_3
Con il pignoramento è stato vincolato l'importo di euro 5.762,34 dovuto dal terzo alla debitrice esecutata.
Il citato atto di pignoramento origina dalle seguenti cartelle di pagamento:
1) n. 10020080034332787005 notificata il 19/09/2008 per il mancato pagamento di iva ed irpef relative agli anni 1998 e 1999;
2) n. 10020080047840233005 notificata il 05/02/2009 per il mancato pagamento di iva relativa agli anni 1997;
3) n. 10020090091502100005 notificata il 04/02/2010 per il mancato pagamento iva, irap ed irpef relative agli anni 1998 e 1999;
4) n. 10020150017758747000 notificata il 19/09/2015 per il mancato pagamento irpef relativa all'anno 2010.
L'atto di pignoramento segue l'intimazione di pagamento n. 10020209006189549/000 notificata personalmente a in data 10.02.2020. Parte_1
Con ricorso endoesecutivo depositato il 06.03.2020 aveva chiesto la Parte_1 sospensione in via cautelare dell'esecuzione nonché, nel merito, la declaratoria di inesistenza del diritto dell' di agire in executivis nei suoi confronti e l'annullamento dell'atto di pignoramento per i CP_4
seguenti motivi di opposizione:
1) impignorabilità dei crediti ex artt. 72 ter d.p.r. n. 602/1973 e 545 c.p.c., poiché per un verso la somma pignorata attiene allo stipendio ed alla tredicesima mensilità di Parte_1
mentre, sotto altro profilo, sullo stipendio della ricorrente gravano già due cessioni volontarie;
2) illegittimità dell'azione esecutiva, in quanto “i debiti sottesi alla presente procedura esecutiva riguardano debiti del Sig. , padre della ricorrente, deceduto in San Persona_1
Marzano Sul Sarno, in data 01/08/2007, e per il quale la stessa, unitamente ai fratelli, ha provveduto ad accettare l'eredità con beneficio dell'inventario in data 7 maggio 2007 e per la quale la mamma della parte istante, moglie del de cuis ha invece provveduto a rinunciare alla stessa […] Di conseguenza, tanto l' quanto l'agente per la riscossione Controparte_1 esattoriale non possono aggredire il patrimonio dell'erede che abbia accettato col beneficio
d'inventario oltre il valore dell'eredità da questi ricevuta. Laddove l'erede opponga che, per effetto dell'avvenuto soddisfacimento di creditori ereditari fattisi avanti prima del fisco, si sia verificata l'integrale erosione dell'attivo patrimoniale ereditato, l'ufficio impositore non potrà attivare alcun pignoramento” (cfr. pag. 5 del ricorso);
2 3) nullità del pignoramento per violazione degli artt. 49 d.p.r. n. 602/1973 e 543 c.p.c., giacché lo stesso si fonda su “un semplice elenco numerico di cartelle di pagamento senza descriverne
l'origine del credito, l'importo e le modalità notifica della stesse” (cfr. pag. 6).
Preso atto che in data 30.03.2020 il terzo pignorato aveva già corrisposto l'importo di euro
5.762,34 all con ordinanza del 14.10.2020 il giudice dell'esecuzione ha rigettato la domanda CP_4 cautelare ed assegnato il termine di giorni sessanta per l'eventuale introduzione del giudizio di merito.
A ciò ha provveduto con atto di citazione notificato il 14.12.2020, reiterando Parte_1
le doglianze sollevate in sede esecutiva e chiedendo la condanna dell alla restituzione di quanto CP_4
incassato in conseguenza del pignoramento.
Parte attrice ha anche chiesto dichiararsi la prescrizione dei crediti di cui alle cartelle n.
10020080034332787005, n. 10020080047840233005 e n. 10020090091502100005, essendo decorsi oltre dieci anni tra la notifica delle stesse e la notifica dell'intimazione di pagamento.
Con comparse depositate il 10.03.2021 ed il 20.03.2021 si sono costituite rispettivamente l' e l' le quali non hanno contestato la natura ereditaria dei debiti oggetto degli atti di CP_4 CP_5
riscossione.
Le convenute hanno invece eccepito in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice ordinario insistendo, nel merito, per il rigetto delle domande di parte attrice.
All'udienza del 21.02.2024 la causa è stata riservata al collegio per la decisione.
In data 28.05.2024 la causa è stata rimessa sul ruolo per la notifica dell'atto di citazione al terzo pignorato (litisconsorte necessario) Controparte_3
.
[...]
In data 26.06.2024 l'atto di citazione è stato notificato al terzo pignorato
[...]
; tuttavia, quest'ultimo Controparte_3
non si è costituito.
All'udienza del 21.11.2024 la causa è stata riservata in decisione.
Nei termini di cui all'ar.t 190 c.p.c., le parti hanno depositato i rispettivi atti conclusivi.
Tanto premesso e principiando dalle questioni di rito evocate dalle parti convenute, occorre evidenziare che sussiste la giurisdizione del giudice adito poiché, come correttamente dedotto dall'opponente, i motivi di opposizione attengono alla impignorabilità delle somme (e tale censura va fatta valere davanti al g.o. ai sensi dell'art. 57 co. 1 lett. a) d.p.r. n. 602/1973) ed alla regolarità dell'atto di pignoramento per violazione dell'art. 545 c.p.c e dell'art. 490 c.c. (e tali censure integrano entrambe motivi di opposizione ex art. 617 c.p.c. ammissibili davanti al g.o. ai sensi dell'art. 57 co. 1 lett. b)
d.p.r. n. 602/1973 e tempestivamente proposte, se si considera che il ricorso endoesecutivo è stato
3 depositato il 06.03.2020, dunque nei venti giorni dall'atto di pignoramento notificato il 25.02.2020).
Passando al merito del giudizio, va dichiarata l'inammissibilità della richiesta di parte opponente di declaratoria di intervenuta prescrizione di una parte del credito in executivis, trattandosi di una domanda nuova proposta per la prima volta in questa sede e non contenuta nel ricorso in opposizione.
Al riguardo, è sufficiente richiamare il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, di recente ribadito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, secondo cui “il giudizio di opposizione all'esecuzione è un giudizio vincolato ai motivi in essa proposti;
ciò significa che […] non è consentito, nelle opposizioni esecutive, proporre ragioni di contestazione ulteriori rispetto a quelle dell'originario ricorso introduttivo della fase davanti al giudice dell'esecuzione, anche in quei giudizi vigendo rigorosamente il principio della domanda e con la sola eccezione della sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo» (sentenza 14 dicembre 2020, n. 28387)” (Cass. civ., sezioni unite n. 25478/2021).
Quanto alla doglianza riguardante la violazione dell'art. 490 c.p.c., quest'ultimo prevede che l'effetto del beneficio d'inventario consiste nel tenere distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede, sicché l'erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti.
Inoltre, a superamento di un iniziale contrasto formatosi in seno alla Suprema Corte circa la corretta esegesi dell'art. 490 n. 2 c.c. [ossia se il legislatore abbia ritenuto che il beneficiato sia tenuto al pagamento dei debiti ereditari solo con i beni ereditari (cum viribus hereditatis: cfr. Cass. civ. n.
29252/2020) ovvero se la limitazione sia esclusivamente “di valore” e quindi siano aggredibili anche i beni personali dello stesso, ovviamente nei limiti del valore dei beni ereditati (intra vires hereditatis: cfr. Cass. civ. n. 20531/2020), di recente i giudici di legittimità hanno precisato che la citata disposizione “stabilisce che l'erede risponde dei debiti ereditari e dei legati non soltanto intra vires hereditatis, cioè non oltre il valore dei beni pervenuti a titolo di successione, ma anche cum viribus hereditatis, ossia pagando soltanto con i beni ereditari e non anche con i beni propri sia pure fino alla concorrenza del valore dei beni ereditari, senza conformare il diritto di credito azionato, che resta immutato nella sua natura, portata e consistenza, ma segnando i confini della sua soddisfazione, nel senso che ne consente la realizzazione soltanto con i beni dell'eredità e non già con quelli personali dell'erede, nei limiti del loro valore” (cfr. Cass. civ. n. 27626/2024).
In applicazione delle suindicate coordinate ermeneutiche e melius re perpensa rispetto a quanto delibato in sede sommaria, l'opposizione va accolta. Parte_1
Quest'ultima ha infatti dimostrato di aver accettato l'eredità con beneficio d'inventario, depositando sia il verbale di accettazione beneficiata che l'inventario dei beni ereditari.
4 Da quest'ultimo si evince che ha ricevuto in eredità dal padre beni mobili Parte_1
(del valore presuntivo di euro 1.860,00) e numerose quote di proprietà di beni immobili.
Pur non risultando adeguatamente specificato il valore di tutti i beni ereditari e pur non avendo l'opponente dimostrato di aver già soddisfatto altri creditori ereditari eventualmente presentatisi prima della richiesta di pagamento ricevuta dall' è incontestato che quest'ultima ha pignorato la CP_4
retribuzione di , dunque un suo bene (rectius, credito) personale. Persona_2
Da tanto consegue la violazione dell'art. 490 c.p.c. e la declaratoria di impignorabilità dell'importo di euro 5.762,34 vincolato con il pignoramento del 25.02.2020.
Per l'effetto, l va condannata alla restituzione del citato importo in favore di CP_4 Parte_1
[...]
Ogni ulteriore questione è assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo facendo applicazione dei criteri di cui al d.m. n. 55/2014 relativi ai giudizi di valore fino ad euro 26.000,00.
L'assenza di attività istruttoria giustifica una parziale riduzione del quantum rispetto ai parametri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'opposizione;
2) dichiara l'impignorabilità dell'importo di euro 5.762,34 vincolato dall Controparte_1
con il pignoramento del 25.02.2020;
[...]
3) condanna l alla restituzione in favore di Controparte_1 Parte_2 dell'importo di euro 5.762,34, oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. dalla data di proposizione del ricorso in opposizione fino al soddisfo;
4) condanna l' e l al pagamento in via Controparte_1 Controparte_1
solidale delle spese di lite in favore di che si liquidano in euro 2.700,00 per Parte_1
compensi ed euro 125,00 per esborsi documentati, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Nocera Inferiore, 18/03/2025
Il Giudice
dott. Pasquale Velleca
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