CA
Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 10/02/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Daniela Fedele Presidente
Dott. Lucia Cannella Consigliere
Dott. Mariangela Bonati Consigliere aus. rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.1198/2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data e posta in decisione all'udienza collegiale del 18/09/2024
d a rappresentato e difeso dall'avv. OSTAN OGGETTO: Parte_1
Prestazione d'opera
, elettivamente domiciliato in VIA GALASSI 7 25047 DARFO Pt_2
presso il suo studio intellettuale Parte_3
APPELLANTE
c o n t r o
, rappresentato e difeso dall'avv. BEZZI DOMENICO, CP_1
elettivamente domiciliato in VIA A. DIAZ N. 13/C 25121 BRESCIA presso il suo studio
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE
In punto: appello a sentenza n. 2694/2022 del Tribunale di Brescia seconda sezione pagina 1 di 14 in data 05/11/2022
CONCLUSIONI
Dell'appellante: in via pregiudiziale: dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione avanzata dal per difetto di tempestiva valida procura alle liti, CP_1
essendo il mandato notificato contestualmente alla notifica dell'atto di citazione nullo in quanto privo dell'attestazione di autenticità per mancanza di sottoscrizione digitale da parte del difensore, nonché per esservi una evidente difformità fra il file notificato a mezzo p.e.c. unitamente alla notifica della citazione in opposizione e
l'esemplare telematico della procura depositato in sede di iscrizione della causa a ruolo;
in via principale e nel merito: confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto, respingendo ogni deduzione ed eccezione avversaria, siccome infondata in fatto ed in diritto per i motivi indicati in atti;
in via subordinata: ritenuta e/o accertata la pretesa creditoria dello Parte_1
condannare il , in persona del Sindaco pro tempore, al
[...] CP_1 pagamento in favore dell'opposto dell'importo di € 27.187,85, o di quella somma maggiore o minore che verrà provata in corso di causa, oltre interessi di legge dal dovuto al saldo;
in via ulteriormente subordinata: ritenuta e/o accertata la pretesa creditoria dello ex art. 2041 c.c., condannare il in Parte_1 CP_1 persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore dell'opposto dell'importo di € 27.187,85, o di quella somma maggiore o minore che verrà provata in corso di causa o se del caso determinata dal Giudice equitativamente, oltre interessi di legge
e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
in via istruttoria: chiede ammettersi CTU volta a valutare la congruità delle somme richieste dall'opposto per le prestazioni professionali rese e rivendicate nella presente causa in ordine al Progetto per il sostegno educativo da finanziare con fondi ODI (manutenzione interna edificio e sistemazione area attrezzata esterna alla scuola dell'infanzia; recupero area esterna della chiesa in Località Badetto per attività sportive;
ampliamento aula consigliare per la realizzazione di locali ad uso
pagina 2 di 14 pubblico; manutenzione interna edificio, sistemazione ingresso e realizzazione di
CP_ area attrezzata (spazio verde, giardino botanico) per la scuola primaria di , progettazione definitiva/esecutiva, la direzione lavori, misure e contabilità, espletamento di funzione di coordinatore in materia di sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, varie complementari relativo ai lavori di manutenzione interna, dotazione di sicurezza e complemento di aree attrezzate della Scuola per
l'Infanzia di , ai lavori di riqualificazione della sede municipale, ai lavori per Per_1
la realizzazione delle autorimesse interrate sotto il campo sportivo parrocchiale e
CP_ del marciapiede in capoluogo, ai lavori di rifacimento del campo sportivo a sei CP_ giocatori del Comune di , nonché ai lavori delle malghe “Dois” e “Monocola”.
In subordine, si chiede che la richiesta CTU voglia accertare quale sia l'importo complessivo dei lavori in ordine ai quali lo ha reso tali Parte_1
prestazioni al fine di determinare la somma da porre a base del calcolo dei compensi dovutigli sulla base delle tariffe professionali.
In ulteriore subordine, si chiede che la CTU voglia accertare l'utilità derivata al
dalle prestazioni professionali rese in ordine alle opere per cui è CP_1
causa e, conseguentemente, sulla base della stessa determinare i compensi all'opposto dovuti.
Si chiede che il G.I. voglia ordinare a controparte ex art. 210 e ss. c.p.c.:
a) l'esibizione e produzione in giudizio del disciplinare di incarico per la realizzazione delle autorimesse interrate munito del protocollo comunale, prodotto da controparte quale doc. 11) allegato all'atto di citazione in opposizione, essendo la copia prodotta priva dell'ufficialità data dal protocollo;
b) l'esibizione e produzione in giudizio di tutti i disciplinari di incarico acquisiti al protocollo e sottoscritti dai relativi funzionari in ordine a tutte le opere CP_2
per cui è causa in ordine alle quali lo rivendica le proprie Parte_1
prestazioni.
Ciò in quanto non è stato possibile alla scrivente difesa, che ne ha fatto regolare richiesta (cfr. docc. 72 e 73 allegati alla presente memoria), reperirli fra i documenti che le sono stati messi a disposizione dall'ente comunale (cfr. doc. 79);
c) l'esibizione e produzione in giudizio di tutta la documentazione attestante i
pagina 3 di 14 pagamenti ricevuti dal dalla Cassa Depositi e Prestiti in ordine ai CP_1
lavori per cui è causa relativamente ai quali lo ha reso le Parte_1
prestazioni professionali rivendicate con la procedura monitoria;
in ogni caso: con rifusione delle spese e dei compensi professionali di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Dell'appellato: Nel merito: accertare, ritenere e dichiarare infondato l'appello proposto confermando quindi la sentenza n. 2694/2022 resa dal Tribunale di Brescia
e, quindi, revocare e/o dichiarare nullo e annullare il decreto ingiuntivo telematico
n. 2022/2019 – r.g. 5778/19, emesso dal Tribunale di Brescia il 16/04/2019
In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui si si ritenesse fondato il motivo
d'appello afferente al mancato riconoscimento dell'indennità ex art. 2041 c.c., accertare, ritenere e dichiarare fondato l'appello incidentale proposto e, per
l'effetto, dichiarare inammissibile e/o infondata la domanda ex adverso proposta e che nulla è dovuto dal allo a tale titolo;
CP_1 CP_1 Parte_1
In via ulteriormente subordinata: previa revoca del provvedimento monitorio opposto, dichiarare l'appellata tenuta al pagamento del solo importo che verrà ritenuto accertato e provato in corso di causa. Con vittoria di competenze professionali e spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 27 maggio 2019 il proponeva CP_1
opposizione chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo n. 2022/2019 con il quale gli era stato ingiunto di pagare allo la somma di € 27.187,85, Parte_1
oltre interessi e spese, per presunti incarichi svolti e non pagati..
Deduceva l'opponente che:
non era mai stato sottoscritto alcun contratto di prestazione d'opera con l'ingiungente per i lavori di cui alla pretesa azionata;
i disciplinari prodotti erano stati sottoscritti unicamente dal ricorrente (cfr. doc. 2, pagina 4 di 14 doc. 9, doc. 11), mentre per altri neppure esisteva un disciplinare;
gli incarichi relativi alla determinazione n. 25 dell'11 aprile 2014 (doc. 3), alla determinazione n. 55 del 23 maggio 2014 ed alla determinazione n. 56 del 23 maggio
2014, per i quali non erano stati prodotti i relativi disciplinari di incarico, erano stati revocati con le determinazioni n. 78 del 07 luglio 2014 (doc. 4) e n. 79 del 07 luglio
2014 (doc. 5);
nonostante la mancata sottoscrizione di specifici incarichi professionali, con delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 13.12.2014 (doc. 6) veniva riconosciuto l'importo fuori bilancio di € 19.032,00 interamente pagato (fattura n. 1 del 2015-doc. 7).
Si costituiva lo contestando, in via pregiudiziale, la validità della procura CP_3
alle liti e nel merito insistendo per il riconoscimento delle somme azionate a suo dire oggetto di specifica pattuizione.
La causa era istruita documentalmente.
Con la sentenza gravata il tribunale accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo compensando interamente le spese di lite.
Riteneva il giudice che:
l'eccezione pregiudiziale per invalidità della procura alle liti per difetto di autentica del difensore e per difformità tra il file notificato e quello depositato non era fondata dato che non vi è una norma che imponga insieme all'atto notificato la notificazione della procura che oltretutto se pur depositata in un file diverso si considera comunque incorporata all'atto cui si riferisce;
nel merito pur riconoscendo, sulla base della documentazione, l'esecuzione di pagina 5 di 14 prestazioni professionali rese dallo studio (riqualificazione sede municipale, Pt_1
autorimesse interrate, ristrutturazione malghe, rifacimento campo sportivo) ed il pagamento di acconti, non poteva considerarsi sorta un'obbligazione contrattuale in mancanza di firma, necessaria ad substantiam, del soggetto competente sui disciplinari (Cass. 13628/01;SU12195/05), dovendosi ritenere tali contratti nulli;
quanto all'azione di indebito arricchimento svolta in via subordinata, sulla base della giurisprudenza consolidata (Cass SU 23385/08; 13967/19), l'indennità ex 2041 c.c non poteva farsi coincidere con il lucro cessante, ovvero con il corrispettivo che sarebbe stato conseguito in presenza di un contratto valido, ma solo di danno emergente;
anche la domanda ex art.2041 c.c andava rigettata in assenza di prova dell'effettivo impoverimento subito.
Avverso la sentenza lo proponeva appello reiterando le Parte_1
domande ed eccezioni tutte già svolte in primo grado.
Si costituiva il che insisteva per il rigetto dell'impugnazione e per la CP_1
conferma della sentenza gravata ed in via di appello incidentale condizionato il riconoscimento che nulla è dovuto all'appellante.
All'udienza collegiale del 18/09/2024 la causa era trattenuta in decisione con assegnazione di termini per il deposito delle memorie conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza ove il giudice rigettava l'eccezione pregiudiziale di inammissibilità della opposizione per invalidità della pagina 6 di 14 procura alle liti per difetto di autentica della sottoscrizione apposta dal Sindaco in fase di notifica.
Rileva che il mandato allegato in via telematica alla notifica dell'atto di citazione in opposizione risultava sottoscritto digitalmente soltanto dal Sindaco del CP_1
(doc. 58) ed era invece privo della certificazione del difensore con firma
[...]
digitale e, pertanto, doveva considerarsi nullo.
La sottoscrizione da parte dell'avv. Bezzi dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo notificato a mezzo pec non poteva valere come autentica anche della procura alle liti, dato che l'atto ed il mandato erano contenuti in due files separati, né poteva sanare il difetto il deposito di valida procura alle liti in sede di iscrizione a ruolo della causa .
Con il secondo motivo l'appellante lamenta il mancato riconoscimento della sua pretesa creditoria per nullità dovuta a difetto di prova scritta dei contratti in ordine alle prestazioni rese in favore del mai da questi contestate. CP_1
Rileva che la prova scritta degli incarichi ricevuti risulti dalla copiosa documentazione versata in atti dallo Parte_1
Nei documenti indicati (docc. 1,2,5,66,67,10) non vi sarebbero solo delibere dell'organo comunale (aventi di per sé solo efficacia autorizzativa interna), ma anche specifiche determinazioni in ordine alla prestazione da rendere ed al compenso da corrispondere, conformemente alla ratio delle disposizioni di cui agli artt. 16 e 17 del
R.D. n. 2440/1923 che non impongono a pena di nullità la necessità che la formazione della volontà delle parti avvenga in unico documento.
pagina 7 di 14 A tal proposito richiama la sentenza della Suprema Corte (25631/2017) secondo la quale il requisito della forma scritta, richiesta “ad substantiam” per la stipulazione dei contratti della P.A….può essere soddisfatto anche mediante lo scambio di missive recanti la proposta e l'accettazione, entrambe sottoscritte ed inscindibilmente collegate, in modo da evidenziare inequivocabilmente la formazione dell'accordo,
perché questa modalità di stipulazione del contratto non è esclusa per tali contratti dalla formula di cui all'art. 17, r.d. n. 2440 del 1923.
Rileva altresì l'erroneità della decisione anche nel caso in cui il disciplinare di incarico sottoscritto dallo studio professionale, recepito con la determinazione n.
38/2011 dal responsabile del servizio del , era stato poi revocato con CP_1
le successive determinazioni n. 78/2014 e n.79/2014; proprio la revoca degli incarichi professionali assegnati danno prova dell'esistenza dei medesimi.
Mentre per altre prestazioni era stata comunque fornita prova scritta dell'esistenza di un disciplinare di incarico recepito ed approvato dal responsabile del servizio del
Comune (cfr. docc. n. 1, 2 e 5).
Con il terzo ed il quarto motivo critica la sentenza per l'errato mancato riconoscimento in suo favore dell'indennizzo ex art. 2041 c.c, per lo meno in via equitativa.
Pur avendo il giudice riconosciuto l'esistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 2041 c.c., ha erroneamente negato la condanna del al CP_1
pagamento della relativa indennità, sul presupposto che l'appellante non avesse fornito prova circa il suo ammontare.
pagina 8 di 14 Tale ammontare sarebbe potuto essere determinato sulla base di una CTU, richiesta ma non ammessa, o in alternativa essere liquidato in via equitativa tenuto conto, oltre ai costi ed esborsi sopportati, del sacrificio di tempo e di energie mentali e fisiche spese dal professionista (Cass. n. 14670/2019; 2823/2022).
Lamenta quindi mancata o insufficiente motivazione in ordine al rigetto della richiesta ctu valutativa della congruità delle somme richieste dallo Pt_1 Parte_1
e della richiesta di esibizione ex art. 210 cpc.
[...]
***
Ragioni di priorità logico-giuridica impongono di esaminare innanzitutto l'appello incidentale con cui si censura la statuizione relativa al riconoscimento di un indebito arricchimento in capo al CP_1
Al riguardo, la giurisprudenza ha affermato che, poiché la funzione dell'azione di indebito arricchimento è l'eliminazione di uno squilibrio determinatosi senza giusta causa, a seguito del conseguimento di una utilità economica da parte di un soggetto con relativa diminuzione patrimoniale di un altro soggetto, l'esercizio della stessa non trova impedimento – bensì giustificazione - nell'accertamento della non proponibilità dell'azione contrattuale derivante dalla nullità del titolo che ne costituisce il fondamento (Cass., Sez. 2, n. 8040 del 2 aprile 2009).
Pertanto l'appello incidentale va rigettato.
***
Quanto all'appello principale.
Il primo motivo è infondato.
pagina 9 di 14 Non può che confermarsi quanto già correttamente rilevato dal giudice di primo grado ovvero che non esiste alcuna norma che imponga di notificare insieme alla citazione anche la procura alle liti.
L'art. 125 comma 2, c.p.c. espressamente prevede che “la procura al difensore
dell'attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché
anteriormente alla costituzione della parte rappresentata”.
A tal proposito la Cassazione (28106/2018; 12528/2010) ha chiarito che: E' valida la
procura alle liti conferita al difensore in calce alla copia notificata del decreto
ingiuntivo, anche se priva di data certa, quando sia depositata all'atto della sua
costituzione in giudizio, così da poterne ritenere, implicitamente, l'anteriorità
rispetto a tale momento, come prescritto dall'art. 125, comma 2, c.p.c.
Quindi l'eventuale difetto rappresentato dalla mancata certificazione da parte del legale di autenticità della sottoscrizione del sindaco nella procura alle liti (comunque notificata anch'essa via pec) risulta superata e sanata dal deposito di valida procura alle liti in sede di iscrizione a ruolo della causa.
Con il secondo motivo l'appellante sostiene poi che la documentazione versata in atti proverebbe l'esistenza dei contratti in ossequio al requisito della forma scritta che può ricorrere anche mediante una molteplicità di missive collegate tra loro.
Richiama quindi i seguenti documenti riguardanti la determinazione n. 38/2011, la determinazione n. 67/2012, la determinazione n. 25/2014, la determinazione
55/2014, la determinazione n. 56/21014 e, infine, la delibera di Consiglio Comunale
n. 35/2014.
pagina 10 di 14 Dalla loro analisi l'assunto non risulta provato dato che:
- la determinazione n. 38/2011 (di approvazione del disciplinare di incarico professionale prot. n. 2639/2011-docc. 1 e 2 fs prevede un contributo per Pt_1
l'attività di euro 439,60 che non è stato richiesto nel decreto ingiuntivo;
- le determinazioni n. 25/2014 del 11/04/2014, n. 55/2014 e n. 56/2014 entrambe del
23/05/2014 (docc. 3, 13 e 14 fs e analoghi docc. 5, 66, 67 fs CP_1 Pt_1
venivano definitivamente revocate in data 07/07/2014 con le determinazioni n.
78/2014 e n. 79/2014 (docc. 4 e 5 fs;
CP_1
- per le prestazioni eseguite fino ad allora lo in data 25/07/2014 inviava Parte_1
l'avviso di parcella e la RR del 29/07/2014 (docc.-9 e 55) ed in conseguenza di ciò il
Comune, con delibera del Consiglio Comunale n. 35/2014, gli riconosceva un importo fuori bilancio di € 19.032 importo parzialmente pagato (vd fattura Pt_1
del 25/8/2015-docc.10-. 11 fs;
[...] Pt_1
L'ulteriore documentazione, relativa agli anni 2000 e 2004, prodotta con il decreto ingiuntivo (per lavori di ristrutturazione delle malghe “Dois” e “Monocola e per lavori di rifacimento del campo sportivo) non risulta confermata da alcun valido contratto né da alcun disciplinare di incarico sottoscritto dal , tant'è CP_1
che non è neppure stata richiamata con il motivo d'appello.
La Suprema Corte (11465/2020; 8574/2023) ha avuto modo di ribadire che: “Il
contratto d'opera professionale con la pubblica amministrazione deve rivestire la
forma scritta "ad substantiam" e l'osservanza di tale forma richiede la redazione di
un atto recante la sottoscrizione del professionista e dell'organo dell'ente legittimato
pagina 11 di 14 ad esprimerne la volontà all'esterno, nonché l'indicazione dell'oggetto della
prestazione e l'entità del compenso, dovendo escludersi che, ai fini della validità del
contratto, la sua sussistenza possa ricavarsi dalla delibera dell'organo collegiale
dell'ente che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico, in quanto si tratta di un
atto di rilevanza interna di natura autorizzatoria”.
Alla luce di quanto sopra quindi anche il secondo motivo va rigettato.
Per quanto sopra detto vanno invece accolti il terzo e quarto motivo.
L'indennizzo da ingiustificato arricchimento di cui all'art. 2041 c.c., nell'ipotesi di prestazione professionale resa da un privato in favore della P.A. in base ad un contratto nullo per mancanza di forma scritta, ben può essere quantificato in via equitativa, utilizzando come parametro la tariffa professionale, con esclusione delle voci che determinerebbero il conseguimento di un pieno corrispettivo contrattuale,
come le maggiorazioni previste per le particolari modalità o per l'urgenza con cui la prestazione è stata resa, o applicando i minimi tariffari a fronte di un compenso pattuito in misura superiore (Cass.14329/2019).
Nel caso di specie, lo studio professionale ha chiesto un compenso di euro 27.187,85
per prestazioni professionali non contestate dal fatta salva la revoca degli CP_1
incarichi (con le delibere 78 e 79 del 07/07/2014) conferiti con le delibere nn.
25,55,56 (rispettivamente del 11/04/2014 e 23/05/2014).
Tenuto conto altresì che rispetto alle prestazioni rese con gli incarichi successivamente revocati lo Studio professionale non ha allegato né provato che le prestazioni effettuate nel breve lasso tra il conferimento dell'incarico e la revoca,
pagina 12 di 14 siano superiori a quanto riconosciutogli fuori bilancio dal con la delibera n. CP_1
35/2014, si reputa in via equitativa che l'indennizzo dovuto debba essere pari al compenso richiesto – che il non ha contestato essere conforme alle tariffe CP_1
vigenti – pari a euro 27.187 ridotto del 15%.
Il va pertanto condannato all'indennizzo, determinato all'attualità, per CP_1
ingiustificato arricchimento di euro 23.109.
Dovendosi tenere conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla decisione, anche di ufficio, a prescindere dalla prova della sussistenza di uno specifico pregiudizio dell'interessato dipendente dal mancato tempestivo conseguimento dell'indennizzo medesimo, producendo, inoltre la somma così
liquidata interessi da liquidarsi al tasso legale, e non ai sensi dell'art. 9 della legge 2
marzo 1949, n. 143, decorrenti dalla data dell'arricchimento della pubblica amministrazione, ovvero dal momento del completo espletamento della prestazione in suo favore, sulla somma predetta devalutata ad una data intermedia tra quella in cui furono conferiti gli incarichi (2011 – 2014) che viene individuata nel 2013, vanno calcolati gli interessi legali (cfr. Cass 3548/22).
All'accoglimento dell'appello segue la condanna della parte appellata a rimborsare alla parte appellante le spese di entrambi i gradi, liquidate, come in dispositivo, in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con DM n. 147/22 (valore €
23.000)
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia –Seconda Sezione Civile, definitivamente pagina 13 di 14 pronunciando sull'impugnazione principale ed incidentale a parziale modifica della sentenza n. 2694/2022 del Tribunale di Brescia seconda sezione in data 05/11/2022
così dispone:
rigetta il primo e secondo motivo ed accoglie il terzo ed il quarto motivo dell'appello principale;
condanna il a pagare allo la somma di CP_1 Parte_4
euro 23.109, oltre interessi legali da calcolarsi sulla somma devalutata al 2013 e rivalutata annualmente;
rigetta l'appello incidentale;
condanna la parte appellata a rimborsare a parte appellante le spese di entrambi i gradi che liquida quanto al primo grado in euro 919 per la “fase di studio”, euro 777
per la “fase introduttiva”, euro 1.680 per la “fase trattazione” ed euro 1.701 per la
“fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
quanto al presente grado in euro 1.134 per la “fase di studio”, euro 921 per la “fase introduttiva”, ed euro 1.911 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
conferma per il resto;
dichiara il tenuto al versamento di un importo pari a quello dovuto a CP_1
titolo di contributo unificato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 05 febbraio 2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST.
Mariangela Bonati IL PRESIDENTE
Daniela Fedele
pagina 14 di 14
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Daniela Fedele Presidente
Dott. Lucia Cannella Consigliere
Dott. Mariangela Bonati Consigliere aus. rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.1198/2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data e posta in decisione all'udienza collegiale del 18/09/2024
d a rappresentato e difeso dall'avv. OSTAN OGGETTO: Parte_1
Prestazione d'opera
, elettivamente domiciliato in VIA GALASSI 7 25047 DARFO Pt_2
presso il suo studio intellettuale Parte_3
APPELLANTE
c o n t r o
, rappresentato e difeso dall'avv. BEZZI DOMENICO, CP_1
elettivamente domiciliato in VIA A. DIAZ N. 13/C 25121 BRESCIA presso il suo studio
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE
In punto: appello a sentenza n. 2694/2022 del Tribunale di Brescia seconda sezione pagina 1 di 14 in data 05/11/2022
CONCLUSIONI
Dell'appellante: in via pregiudiziale: dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione avanzata dal per difetto di tempestiva valida procura alle liti, CP_1
essendo il mandato notificato contestualmente alla notifica dell'atto di citazione nullo in quanto privo dell'attestazione di autenticità per mancanza di sottoscrizione digitale da parte del difensore, nonché per esservi una evidente difformità fra il file notificato a mezzo p.e.c. unitamente alla notifica della citazione in opposizione e
l'esemplare telematico della procura depositato in sede di iscrizione della causa a ruolo;
in via principale e nel merito: confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto, respingendo ogni deduzione ed eccezione avversaria, siccome infondata in fatto ed in diritto per i motivi indicati in atti;
in via subordinata: ritenuta e/o accertata la pretesa creditoria dello Parte_1
condannare il , in persona del Sindaco pro tempore, al
[...] CP_1 pagamento in favore dell'opposto dell'importo di € 27.187,85, o di quella somma maggiore o minore che verrà provata in corso di causa, oltre interessi di legge dal dovuto al saldo;
in via ulteriormente subordinata: ritenuta e/o accertata la pretesa creditoria dello ex art. 2041 c.c., condannare il in Parte_1 CP_1 persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore dell'opposto dell'importo di € 27.187,85, o di quella somma maggiore o minore che verrà provata in corso di causa o se del caso determinata dal Giudice equitativamente, oltre interessi di legge
e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
in via istruttoria: chiede ammettersi CTU volta a valutare la congruità delle somme richieste dall'opposto per le prestazioni professionali rese e rivendicate nella presente causa in ordine al Progetto per il sostegno educativo da finanziare con fondi ODI (manutenzione interna edificio e sistemazione area attrezzata esterna alla scuola dell'infanzia; recupero area esterna della chiesa in Località Badetto per attività sportive;
ampliamento aula consigliare per la realizzazione di locali ad uso
pagina 2 di 14 pubblico; manutenzione interna edificio, sistemazione ingresso e realizzazione di
CP_ area attrezzata (spazio verde, giardino botanico) per la scuola primaria di , progettazione definitiva/esecutiva, la direzione lavori, misure e contabilità, espletamento di funzione di coordinatore in materia di sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, varie complementari relativo ai lavori di manutenzione interna, dotazione di sicurezza e complemento di aree attrezzate della Scuola per
l'Infanzia di , ai lavori di riqualificazione della sede municipale, ai lavori per Per_1
la realizzazione delle autorimesse interrate sotto il campo sportivo parrocchiale e
CP_ del marciapiede in capoluogo, ai lavori di rifacimento del campo sportivo a sei CP_ giocatori del Comune di , nonché ai lavori delle malghe “Dois” e “Monocola”.
In subordine, si chiede che la richiesta CTU voglia accertare quale sia l'importo complessivo dei lavori in ordine ai quali lo ha reso tali Parte_1
prestazioni al fine di determinare la somma da porre a base del calcolo dei compensi dovutigli sulla base delle tariffe professionali.
In ulteriore subordine, si chiede che la CTU voglia accertare l'utilità derivata al
dalle prestazioni professionali rese in ordine alle opere per cui è CP_1
causa e, conseguentemente, sulla base della stessa determinare i compensi all'opposto dovuti.
Si chiede che il G.I. voglia ordinare a controparte ex art. 210 e ss. c.p.c.:
a) l'esibizione e produzione in giudizio del disciplinare di incarico per la realizzazione delle autorimesse interrate munito del protocollo comunale, prodotto da controparte quale doc. 11) allegato all'atto di citazione in opposizione, essendo la copia prodotta priva dell'ufficialità data dal protocollo;
b) l'esibizione e produzione in giudizio di tutti i disciplinari di incarico acquisiti al protocollo e sottoscritti dai relativi funzionari in ordine a tutte le opere CP_2
per cui è causa in ordine alle quali lo rivendica le proprie Parte_1
prestazioni.
Ciò in quanto non è stato possibile alla scrivente difesa, che ne ha fatto regolare richiesta (cfr. docc. 72 e 73 allegati alla presente memoria), reperirli fra i documenti che le sono stati messi a disposizione dall'ente comunale (cfr. doc. 79);
c) l'esibizione e produzione in giudizio di tutta la documentazione attestante i
pagina 3 di 14 pagamenti ricevuti dal dalla Cassa Depositi e Prestiti in ordine ai CP_1
lavori per cui è causa relativamente ai quali lo ha reso le Parte_1
prestazioni professionali rivendicate con la procedura monitoria;
in ogni caso: con rifusione delle spese e dei compensi professionali di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Dell'appellato: Nel merito: accertare, ritenere e dichiarare infondato l'appello proposto confermando quindi la sentenza n. 2694/2022 resa dal Tribunale di Brescia
e, quindi, revocare e/o dichiarare nullo e annullare il decreto ingiuntivo telematico
n. 2022/2019 – r.g. 5778/19, emesso dal Tribunale di Brescia il 16/04/2019
In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui si si ritenesse fondato il motivo
d'appello afferente al mancato riconoscimento dell'indennità ex art. 2041 c.c., accertare, ritenere e dichiarare fondato l'appello incidentale proposto e, per
l'effetto, dichiarare inammissibile e/o infondata la domanda ex adverso proposta e che nulla è dovuto dal allo a tale titolo;
CP_1 CP_1 Parte_1
In via ulteriormente subordinata: previa revoca del provvedimento monitorio opposto, dichiarare l'appellata tenuta al pagamento del solo importo che verrà ritenuto accertato e provato in corso di causa. Con vittoria di competenze professionali e spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 27 maggio 2019 il proponeva CP_1
opposizione chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo n. 2022/2019 con il quale gli era stato ingiunto di pagare allo la somma di € 27.187,85, Parte_1
oltre interessi e spese, per presunti incarichi svolti e non pagati..
Deduceva l'opponente che:
non era mai stato sottoscritto alcun contratto di prestazione d'opera con l'ingiungente per i lavori di cui alla pretesa azionata;
i disciplinari prodotti erano stati sottoscritti unicamente dal ricorrente (cfr. doc. 2, pagina 4 di 14 doc. 9, doc. 11), mentre per altri neppure esisteva un disciplinare;
gli incarichi relativi alla determinazione n. 25 dell'11 aprile 2014 (doc. 3), alla determinazione n. 55 del 23 maggio 2014 ed alla determinazione n. 56 del 23 maggio
2014, per i quali non erano stati prodotti i relativi disciplinari di incarico, erano stati revocati con le determinazioni n. 78 del 07 luglio 2014 (doc. 4) e n. 79 del 07 luglio
2014 (doc. 5);
nonostante la mancata sottoscrizione di specifici incarichi professionali, con delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 13.12.2014 (doc. 6) veniva riconosciuto l'importo fuori bilancio di € 19.032,00 interamente pagato (fattura n. 1 del 2015-doc. 7).
Si costituiva lo contestando, in via pregiudiziale, la validità della procura CP_3
alle liti e nel merito insistendo per il riconoscimento delle somme azionate a suo dire oggetto di specifica pattuizione.
La causa era istruita documentalmente.
Con la sentenza gravata il tribunale accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo compensando interamente le spese di lite.
Riteneva il giudice che:
l'eccezione pregiudiziale per invalidità della procura alle liti per difetto di autentica del difensore e per difformità tra il file notificato e quello depositato non era fondata dato che non vi è una norma che imponga insieme all'atto notificato la notificazione della procura che oltretutto se pur depositata in un file diverso si considera comunque incorporata all'atto cui si riferisce;
nel merito pur riconoscendo, sulla base della documentazione, l'esecuzione di pagina 5 di 14 prestazioni professionali rese dallo studio (riqualificazione sede municipale, Pt_1
autorimesse interrate, ristrutturazione malghe, rifacimento campo sportivo) ed il pagamento di acconti, non poteva considerarsi sorta un'obbligazione contrattuale in mancanza di firma, necessaria ad substantiam, del soggetto competente sui disciplinari (Cass. 13628/01;SU12195/05), dovendosi ritenere tali contratti nulli;
quanto all'azione di indebito arricchimento svolta in via subordinata, sulla base della giurisprudenza consolidata (Cass SU 23385/08; 13967/19), l'indennità ex 2041 c.c non poteva farsi coincidere con il lucro cessante, ovvero con il corrispettivo che sarebbe stato conseguito in presenza di un contratto valido, ma solo di danno emergente;
anche la domanda ex art.2041 c.c andava rigettata in assenza di prova dell'effettivo impoverimento subito.
Avverso la sentenza lo proponeva appello reiterando le Parte_1
domande ed eccezioni tutte già svolte in primo grado.
Si costituiva il che insisteva per il rigetto dell'impugnazione e per la CP_1
conferma della sentenza gravata ed in via di appello incidentale condizionato il riconoscimento che nulla è dovuto all'appellante.
All'udienza collegiale del 18/09/2024 la causa era trattenuta in decisione con assegnazione di termini per il deposito delle memorie conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza ove il giudice rigettava l'eccezione pregiudiziale di inammissibilità della opposizione per invalidità della pagina 6 di 14 procura alle liti per difetto di autentica della sottoscrizione apposta dal Sindaco in fase di notifica.
Rileva che il mandato allegato in via telematica alla notifica dell'atto di citazione in opposizione risultava sottoscritto digitalmente soltanto dal Sindaco del CP_1
(doc. 58) ed era invece privo della certificazione del difensore con firma
[...]
digitale e, pertanto, doveva considerarsi nullo.
La sottoscrizione da parte dell'avv. Bezzi dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo notificato a mezzo pec non poteva valere come autentica anche della procura alle liti, dato che l'atto ed il mandato erano contenuti in due files separati, né poteva sanare il difetto il deposito di valida procura alle liti in sede di iscrizione a ruolo della causa .
Con il secondo motivo l'appellante lamenta il mancato riconoscimento della sua pretesa creditoria per nullità dovuta a difetto di prova scritta dei contratti in ordine alle prestazioni rese in favore del mai da questi contestate. CP_1
Rileva che la prova scritta degli incarichi ricevuti risulti dalla copiosa documentazione versata in atti dallo Parte_1
Nei documenti indicati (docc. 1,2,5,66,67,10) non vi sarebbero solo delibere dell'organo comunale (aventi di per sé solo efficacia autorizzativa interna), ma anche specifiche determinazioni in ordine alla prestazione da rendere ed al compenso da corrispondere, conformemente alla ratio delle disposizioni di cui agli artt. 16 e 17 del
R.D. n. 2440/1923 che non impongono a pena di nullità la necessità che la formazione della volontà delle parti avvenga in unico documento.
pagina 7 di 14 A tal proposito richiama la sentenza della Suprema Corte (25631/2017) secondo la quale il requisito della forma scritta, richiesta “ad substantiam” per la stipulazione dei contratti della P.A….può essere soddisfatto anche mediante lo scambio di missive recanti la proposta e l'accettazione, entrambe sottoscritte ed inscindibilmente collegate, in modo da evidenziare inequivocabilmente la formazione dell'accordo,
perché questa modalità di stipulazione del contratto non è esclusa per tali contratti dalla formula di cui all'art. 17, r.d. n. 2440 del 1923.
Rileva altresì l'erroneità della decisione anche nel caso in cui il disciplinare di incarico sottoscritto dallo studio professionale, recepito con la determinazione n.
38/2011 dal responsabile del servizio del , era stato poi revocato con CP_1
le successive determinazioni n. 78/2014 e n.79/2014; proprio la revoca degli incarichi professionali assegnati danno prova dell'esistenza dei medesimi.
Mentre per altre prestazioni era stata comunque fornita prova scritta dell'esistenza di un disciplinare di incarico recepito ed approvato dal responsabile del servizio del
Comune (cfr. docc. n. 1, 2 e 5).
Con il terzo ed il quarto motivo critica la sentenza per l'errato mancato riconoscimento in suo favore dell'indennizzo ex art. 2041 c.c, per lo meno in via equitativa.
Pur avendo il giudice riconosciuto l'esistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 2041 c.c., ha erroneamente negato la condanna del al CP_1
pagamento della relativa indennità, sul presupposto che l'appellante non avesse fornito prova circa il suo ammontare.
pagina 8 di 14 Tale ammontare sarebbe potuto essere determinato sulla base di una CTU, richiesta ma non ammessa, o in alternativa essere liquidato in via equitativa tenuto conto, oltre ai costi ed esborsi sopportati, del sacrificio di tempo e di energie mentali e fisiche spese dal professionista (Cass. n. 14670/2019; 2823/2022).
Lamenta quindi mancata o insufficiente motivazione in ordine al rigetto della richiesta ctu valutativa della congruità delle somme richieste dallo Pt_1 Parte_1
e della richiesta di esibizione ex art. 210 cpc.
[...]
***
Ragioni di priorità logico-giuridica impongono di esaminare innanzitutto l'appello incidentale con cui si censura la statuizione relativa al riconoscimento di un indebito arricchimento in capo al CP_1
Al riguardo, la giurisprudenza ha affermato che, poiché la funzione dell'azione di indebito arricchimento è l'eliminazione di uno squilibrio determinatosi senza giusta causa, a seguito del conseguimento di una utilità economica da parte di un soggetto con relativa diminuzione patrimoniale di un altro soggetto, l'esercizio della stessa non trova impedimento – bensì giustificazione - nell'accertamento della non proponibilità dell'azione contrattuale derivante dalla nullità del titolo che ne costituisce il fondamento (Cass., Sez. 2, n. 8040 del 2 aprile 2009).
Pertanto l'appello incidentale va rigettato.
***
Quanto all'appello principale.
Il primo motivo è infondato.
pagina 9 di 14 Non può che confermarsi quanto già correttamente rilevato dal giudice di primo grado ovvero che non esiste alcuna norma che imponga di notificare insieme alla citazione anche la procura alle liti.
L'art. 125 comma 2, c.p.c. espressamente prevede che “la procura al difensore
dell'attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché
anteriormente alla costituzione della parte rappresentata”.
A tal proposito la Cassazione (28106/2018; 12528/2010) ha chiarito che: E' valida la
procura alle liti conferita al difensore in calce alla copia notificata del decreto
ingiuntivo, anche se priva di data certa, quando sia depositata all'atto della sua
costituzione in giudizio, così da poterne ritenere, implicitamente, l'anteriorità
rispetto a tale momento, come prescritto dall'art. 125, comma 2, c.p.c.
Quindi l'eventuale difetto rappresentato dalla mancata certificazione da parte del legale di autenticità della sottoscrizione del sindaco nella procura alle liti (comunque notificata anch'essa via pec) risulta superata e sanata dal deposito di valida procura alle liti in sede di iscrizione a ruolo della causa.
Con il secondo motivo l'appellante sostiene poi che la documentazione versata in atti proverebbe l'esistenza dei contratti in ossequio al requisito della forma scritta che può ricorrere anche mediante una molteplicità di missive collegate tra loro.
Richiama quindi i seguenti documenti riguardanti la determinazione n. 38/2011, la determinazione n. 67/2012, la determinazione n. 25/2014, la determinazione
55/2014, la determinazione n. 56/21014 e, infine, la delibera di Consiglio Comunale
n. 35/2014.
pagina 10 di 14 Dalla loro analisi l'assunto non risulta provato dato che:
- la determinazione n. 38/2011 (di approvazione del disciplinare di incarico professionale prot. n. 2639/2011-docc. 1 e 2 fs prevede un contributo per Pt_1
l'attività di euro 439,60 che non è stato richiesto nel decreto ingiuntivo;
- le determinazioni n. 25/2014 del 11/04/2014, n. 55/2014 e n. 56/2014 entrambe del
23/05/2014 (docc. 3, 13 e 14 fs e analoghi docc. 5, 66, 67 fs CP_1 Pt_1
venivano definitivamente revocate in data 07/07/2014 con le determinazioni n.
78/2014 e n. 79/2014 (docc. 4 e 5 fs;
CP_1
- per le prestazioni eseguite fino ad allora lo in data 25/07/2014 inviava Parte_1
l'avviso di parcella e la RR del 29/07/2014 (docc.-9 e 55) ed in conseguenza di ciò il
Comune, con delibera del Consiglio Comunale n. 35/2014, gli riconosceva un importo fuori bilancio di € 19.032 importo parzialmente pagato (vd fattura Pt_1
del 25/8/2015-docc.10-. 11 fs;
[...] Pt_1
L'ulteriore documentazione, relativa agli anni 2000 e 2004, prodotta con il decreto ingiuntivo (per lavori di ristrutturazione delle malghe “Dois” e “Monocola e per lavori di rifacimento del campo sportivo) non risulta confermata da alcun valido contratto né da alcun disciplinare di incarico sottoscritto dal , tant'è CP_1
che non è neppure stata richiamata con il motivo d'appello.
La Suprema Corte (11465/2020; 8574/2023) ha avuto modo di ribadire che: “Il
contratto d'opera professionale con la pubblica amministrazione deve rivestire la
forma scritta "ad substantiam" e l'osservanza di tale forma richiede la redazione di
un atto recante la sottoscrizione del professionista e dell'organo dell'ente legittimato
pagina 11 di 14 ad esprimerne la volontà all'esterno, nonché l'indicazione dell'oggetto della
prestazione e l'entità del compenso, dovendo escludersi che, ai fini della validità del
contratto, la sua sussistenza possa ricavarsi dalla delibera dell'organo collegiale
dell'ente che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico, in quanto si tratta di un
atto di rilevanza interna di natura autorizzatoria”.
Alla luce di quanto sopra quindi anche il secondo motivo va rigettato.
Per quanto sopra detto vanno invece accolti il terzo e quarto motivo.
L'indennizzo da ingiustificato arricchimento di cui all'art. 2041 c.c., nell'ipotesi di prestazione professionale resa da un privato in favore della P.A. in base ad un contratto nullo per mancanza di forma scritta, ben può essere quantificato in via equitativa, utilizzando come parametro la tariffa professionale, con esclusione delle voci che determinerebbero il conseguimento di un pieno corrispettivo contrattuale,
come le maggiorazioni previste per le particolari modalità o per l'urgenza con cui la prestazione è stata resa, o applicando i minimi tariffari a fronte di un compenso pattuito in misura superiore (Cass.14329/2019).
Nel caso di specie, lo studio professionale ha chiesto un compenso di euro 27.187,85
per prestazioni professionali non contestate dal fatta salva la revoca degli CP_1
incarichi (con le delibere 78 e 79 del 07/07/2014) conferiti con le delibere nn.
25,55,56 (rispettivamente del 11/04/2014 e 23/05/2014).
Tenuto conto altresì che rispetto alle prestazioni rese con gli incarichi successivamente revocati lo Studio professionale non ha allegato né provato che le prestazioni effettuate nel breve lasso tra il conferimento dell'incarico e la revoca,
pagina 12 di 14 siano superiori a quanto riconosciutogli fuori bilancio dal con la delibera n. CP_1
35/2014, si reputa in via equitativa che l'indennizzo dovuto debba essere pari al compenso richiesto – che il non ha contestato essere conforme alle tariffe CP_1
vigenti – pari a euro 27.187 ridotto del 15%.
Il va pertanto condannato all'indennizzo, determinato all'attualità, per CP_1
ingiustificato arricchimento di euro 23.109.
Dovendosi tenere conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla decisione, anche di ufficio, a prescindere dalla prova della sussistenza di uno specifico pregiudizio dell'interessato dipendente dal mancato tempestivo conseguimento dell'indennizzo medesimo, producendo, inoltre la somma così
liquidata interessi da liquidarsi al tasso legale, e non ai sensi dell'art. 9 della legge 2
marzo 1949, n. 143, decorrenti dalla data dell'arricchimento della pubblica amministrazione, ovvero dal momento del completo espletamento della prestazione in suo favore, sulla somma predetta devalutata ad una data intermedia tra quella in cui furono conferiti gli incarichi (2011 – 2014) che viene individuata nel 2013, vanno calcolati gli interessi legali (cfr. Cass 3548/22).
All'accoglimento dell'appello segue la condanna della parte appellata a rimborsare alla parte appellante le spese di entrambi i gradi, liquidate, come in dispositivo, in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con DM n. 147/22 (valore €
23.000)
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia –Seconda Sezione Civile, definitivamente pagina 13 di 14 pronunciando sull'impugnazione principale ed incidentale a parziale modifica della sentenza n. 2694/2022 del Tribunale di Brescia seconda sezione in data 05/11/2022
così dispone:
rigetta il primo e secondo motivo ed accoglie il terzo ed il quarto motivo dell'appello principale;
condanna il a pagare allo la somma di CP_1 Parte_4
euro 23.109, oltre interessi legali da calcolarsi sulla somma devalutata al 2013 e rivalutata annualmente;
rigetta l'appello incidentale;
condanna la parte appellata a rimborsare a parte appellante le spese di entrambi i gradi che liquida quanto al primo grado in euro 919 per la “fase di studio”, euro 777
per la “fase introduttiva”, euro 1.680 per la “fase trattazione” ed euro 1.701 per la
“fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
quanto al presente grado in euro 1.134 per la “fase di studio”, euro 921 per la “fase introduttiva”, ed euro 1.911 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
conferma per il resto;
dichiara il tenuto al versamento di un importo pari a quello dovuto a CP_1
titolo di contributo unificato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 05 febbraio 2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST.
Mariangela Bonati IL PRESIDENTE
Daniela Fedele
pagina 14 di 14