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Sentenza 4 gennaio 2025
Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/01/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente e relatore dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1518/2024 , introdotta da
(ROMA (RM), 28/07/1962), cod. fisc. Parte_1
con il patrocinio dell'avv. GALIERO C.F._1
RAFFAELLO;
(ROMA, 07/03/1966), cod. fisc. , CP_1 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. GALIERO RAFFAELLO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto e chiedono al Tribunale di Parte_1 CP_1
dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2023, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
- pur se entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, ai soli fini perequativi e assistenziali, il Sig. Parte_1
verserà a titolo di concorso nel mantenimento del coniuge la somma
[...] di € 200,00 (Euro duecento/00) entro il giorno 5 di ogni mese;
- i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo e reciproco rispetto, senza altre condizioni;
- i coniugi dichiarano che con il presente accordo di divorzio congiunto hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro,
“******”
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 09/08/1989, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1518/2024 R.G.A.C., così decide: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma in data 09/08/1989 tra (ROMA (RM), Parte_1
28/07/1962) e (ROMA, 07/03/1966) trascritto nel Registro CP_1
degli Atti di Matrimonio del Comune di al n. 1124, Parte II, Serie A, Anno
1989, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 08/11/2024.
Il Presidente e relatore
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente e relatore dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1518/2024 , introdotta da
(ROMA (RM), 28/07/1962), cod. fisc. Parte_1
con il patrocinio dell'avv. GALIERO C.F._1
RAFFAELLO;
(ROMA, 07/03/1966), cod. fisc. , CP_1 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. GALIERO RAFFAELLO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto e chiedono al Tribunale di Parte_1 CP_1
dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2023, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
- pur se entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, ai soli fini perequativi e assistenziali, il Sig. Parte_1
verserà a titolo di concorso nel mantenimento del coniuge la somma
[...] di € 200,00 (Euro duecento/00) entro il giorno 5 di ogni mese;
- i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo e reciproco rispetto, senza altre condizioni;
- i coniugi dichiarano che con il presente accordo di divorzio congiunto hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro,
“******”
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 09/08/1989, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1518/2024 R.G.A.C., così decide: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma in data 09/08/1989 tra (ROMA (RM), Parte_1
28/07/1962) e (ROMA, 07/03/1966) trascritto nel Registro CP_1
degli Atti di Matrimonio del Comune di al n. 1124, Parte II, Serie A, Anno
1989, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 08/11/2024.
Il Presidente e relatore
Dott.ssa Marta Ienzi