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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 09/05/2025, n. 873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 873 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II civile
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Ludovico Delle Vergini Presidente rel.est.
Carmine Capozzi Consigliere
Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 12.11.2024 al n. 2217 del Ruolo Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: Reclamo ex art. 51 CCII promossa da: quale cessato liquidatore di Parte_1
già corrente in Controparte_1
Prato, elettivamente domiciliato in Prato, presso e nello studio dell'avv. Giulia Mazzetti, che la rappresenta e difende come da mandato allegato al reclamo,
RECLAMANTE contro
corrente in Roma, Controparte_2 elettivamente domiciliata in Roma, presso e nello studio dell'avv. Samantha Luponio, che la rappresenta e difende come da mandato allegato alla comparsa di costituzione con note difensive,
Controparte_3
Curatela Controparte_4 [...]
, Controparte_1
RECLAMATA CONTUMACE con l'intervento del Procuratore Generale presso questa Corte.
1 Con la riserva ex art. 127-ter c.p.c. dell'8 aprile
2025 veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per : Parte_1
“Conclude affinché Codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, in accoglimento del reclamo, voglia disporre la revoca della liquidazione giudiziale disposta dal Tribunale di
Prato, sez. civile – procedure concorsuali con la sentenza n. 90 del 30.9.2024 – RG n. 73/2024, per i motivi esposti.
Con vittoria di spese e compensi”.
Per : Controparte_2
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adìta, contrariis reiectis:
a) in via pregiudiziale di rito, dichiarare
l'inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva in capo al reclamante;
b) in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del ricorso in quanto proveniente da soggetto non esistente;
c) in via preliminare, in subordine, dichiarare
l'inammissibilità del ricorso in quanto tardivo;
d) in via principale, rigettare il reclamo in quanto infondato.
e) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, da distrarsi a favore dello scrivente procuratore, che si dichiara antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle conclusioni della parte reclamante e della creditrice procedente, come riportate in epigrafe, la causa iscritta al n.r.g. 2217/2024 di questa Corte
(avente ad oggetto: reclamo ex art. 51 CCII avverso la
2 sentenza del Tribunale di Prato n. 90 del 30.9.2024; parti: quale cessato liquidatore della Parte_1 cancellata c. Controparte_1
creditrice procedente, e Controparte_2
Curatela della liquidazione giudiziale di
[...]
quest'ultima non costituita), Controparte_1 veniva trattenuta in decisione con la riserva ex art. 127-ter c.p.c. dell'8 aprile 2025.
Con la sentenza reclamata il Tribunale di Prato ha dichiarata aperta, su richiesta della creditrice procedente la liquidazione Controparte_2 giudiziale di Controparte_1 sulla scorta della accertata sussistenza dei requisiti di legge (artt. 2, comma 1, lett. d), e 49, ult. comma,
CCII) e dell'insolvenza desumibile dal credito della ricorrente, ammontante ad Euro 6.233,39, dal debito nei confronti dell'Erario (ammontante ad Euro 27.822,17), oltre che dall'abbandono della sede sociale e dall'assenza di bilanci successivi al 31.12.2017.
Nella fase preliquidatoria non si è costituita la società debitrice.
Il reclamante ha, avverso la suddetta sentenza, interposto reclamo esponendo, in sintesi, come il
Tribunale di Prato abbia per errore dichiarata aperta la procedura di liquidazione giudiziale, versando la società cancellata al di sotto dei livelli di cui al previgente art. 1, comma 2, L.F. ed ora artt. 2, comma 1, lett. d),
e 49, ult. comma, CCII.
Parte reclamante ha quindi concluso per l'accoglimento del reclamo e la revoca della pronunciata apertura della liquidazione giudiziale;
il tutto con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, nessuno si è costituito per la Curatela della liquidazione
3 giudiziale, nonostante regolare notifica nei confronti di quest'ultima.
La creditrice procedente Controparte_2 ha concluso per il rigetto dell'avversario reclamo, in particolar modo evidenziando come il reclamo debba considerarsi tardivo, proveniente da soggetto non legittimato e proposto in nome e per conto di soggetto non più esistente e difettando inoltre nel caso di specie la sussistenza dei requisiti ostativi di cui al previgente art. 1, comma 2, L.F. ed ora artt. 2, comma 1, lett. d), e 49, ult. comma, CCII.
E' stata disposta l'acquisizione di informazioni presso il Curatore della liquidazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il reclamo deve ritenersi tempestivo, non essendosi proceduto alla notifica della reclamata sentenza al liquidatore volontario della cancellata società posta in liquidazione giudiziale, liquidatore volontario che deve a tutti gli effetti considerarsi soggetto rappresentante e contradditore necessario del procedimento di prima fase.
La sentenza di apertura della liquidazione giudiziale risulta essere stata pubblicata il 30.9.2024.
Il reclamo risulta essere stato proposto con atto depositato il 12.11.2024, pertanto nel termine di cui agli artt. 51, comma 3, CCII e 327, comma 1, c.p.c.
Il reclamante deve considerarsi legittimato attivo, atteso che la liquidazione giudiziale risulta essere stata pronunciata nei confronti di società cancellata dal registro delle imprese ed il primo era, quale cessato liquidatore volontario, rappresentante e contraddittore necessario.
Oltretutto il cessato rappresentante legale ha, per le conseguenze che potrebbero riverberarsi dall'apertura
4 della liquidazione giudiziale nei suoi confronti, un interesse diretto a proporre reclamo.
Deve altresì osservarsi come, potendo pronunciarsi, sussistendo le condizioni di legge (art. 33 CCII)
l'apertura di liquidazione giudiziale nei confronti di società cancellata dal registro delle imprese, del pari in nome di quest'ultima può essere proposto conseguente reclamo.
In ordine al primo ed unico motivo di reclamo, incentrato sul dedotto mancato superamento delle soglie di cui agli artt. 2, comma 1, lett. d), e 49, ult. comma,
CCII, pur prendendosi atto che non risultano essere stati regolarmente depositati i bilanci degli ultimi tre esercizi previsti dalla suddetta normativa (che costituiscono al riguardo il dato ex lege presuntivo), la sussistenza dell'invocato sottodimensionamento può evincersi laddove emergano attendibili ed alternativi mezzi di prova.
Interpellata in proposito, la nominata Curatrice, pur avendo allegato la documentazione richiesta (informativa preliminare ex art. 130, comma 1, CCII e stato passivo esecutivo con domande tempestive), ha testualmente rappresentato
- che la contabilità consegnata non è attendibile
- che l'ultimo bilancio depositato dalla società è quello relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2017
- che non avendo depositato gli ultimi 6 bilanci, la società, a parere della Curatrice, non possa rientrare fra le c.d. imprese minori.
Osserva questa Corte come i dati offerti dal reclamante (di totale insussistenza negli ultimi tre esercizi di attivo e di ricavi e di situazione debitoria inferiore agli artt. 2, comma 1, lett. d), n. 3, e 49, ult. comma, CCII) non possano considerarsi smentiti in
5 ragione del solo giudizio di inattendibilità della contabilità espresso dalla Curatela.
Ed infatti:
- nulla è indicato, nella allegata informativa preliminare ex art. 130, comma 1, CCII, quanto ad attivo o ad atti di disposizione dell'attivo privi di causa giustificativa nelle more compiuti negli ultimi tre esercizi
- il reclamante ha allegato estratto della ricerca effettuata sulla posizione “Fatture e corrispettivi” dell'Agenzia delle Entrate con il numero di partita IVA della cessata società, che dà, per gli ultimi tre esercizi, esito negativo
- il riporto a nuovo, in tutti i bilanci informali prodotti, del precedente patrimonio netto negativo non trova smentita nell'ultimo bilancio regolarmente approvato e depositato
- la situazione debitoria, inferiore alla soglia di legge, esposta nei medesimi bilanci informali e richiamata nella sentenza reclamata, ha trovato conferma nello stato passivo allegato dalla interpellata Curatela, anche quanto a consistenza qualitativa dei creditori (la sola creditrice procedente e i debiti erariali); non vi sono in proposito elementi per ritenere che la soglia possa essere oltrepassata in ragione di inverosimili domande tardive.
Deve essere quindi accolto il reclamo e revocata la pronunciata apertura della liquidazione giudiziale, non essendo state superate le soglie di cui agli artt. 2, comma 1, lett. d), e 49, ult. comma, CCII.
Assorbito l'esame del rimanente motivo di reclamo.
Le spese di lite di entrambe le fasi vengono compensate in ragione della mancata costituzione della società reclamante nella prima fase e della avvenuta
6 documentazione a comprova dei requisiti dimensionali inferiori alle soglie di legge solo nella presente fase.
Per i medesimi motivi va dichiarato ai sensi dell'art. 147 d.p.r. 115/2002 che l'apertura della procedura è imputabile alla debitrice
[...]
Controparte_1
Vanno disposti gli adempimenti di cui all'art. 53, comma 4, CCII, come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza od eccezione,
1. accoglie il reclamo ex art. 51 CCII proposto da quale cessato liquidatore della Parte_1 cancellata , avverso Controparte_1 Controparte_1 la sentenza del Tribunale di Prato n. 90 del 30.9.2024 e pertanto
2. revoca la liquidazione giudiziale aperta nei confronti di già Controparte_1 con sede in Prato, Viale Montegrappa 282, C.F. e P.I.
e cancellata dal Registro delle Imprese il P.IVA_1
5.12.2023;
3. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 51, comma 12, CCII;
4. dispone, ai sensi dell'art. 53, comma 4, CCII, che quale cessato liquidatore della Parte_1 in liquidazione, informi, senza Controparte_1 indugio e comunque con successiva cadenza di 45 gg. e sino al passaggio in giudicato della presente sentenza, il competente Tribunale, mediante deposito di relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, anche laddove gli esiti siano negativi, con obbligo altresì di rispondere tempestivamente a eventuali
7 richieste di informazioni, chiarimenti e documentazione da parte del Curatore;
5. dichiara integralmente compensate le spese di lite di entrambe le fasi di giudizio;
5. dichiara ai sensi dell'art. 147 d.p.r. 115/2002 che l'apertura della procedura è imputabile alla debitrice Controparte_1
Così deciso in Firenze l'8 aprile 2025.
Il Presidente rel.est.
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II civile
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Ludovico Delle Vergini Presidente rel.est.
Carmine Capozzi Consigliere
Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 12.11.2024 al n. 2217 del Ruolo Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: Reclamo ex art. 51 CCII promossa da: quale cessato liquidatore di Parte_1
già corrente in Controparte_1
Prato, elettivamente domiciliato in Prato, presso e nello studio dell'avv. Giulia Mazzetti, che la rappresenta e difende come da mandato allegato al reclamo,
RECLAMANTE contro
corrente in Roma, Controparte_2 elettivamente domiciliata in Roma, presso e nello studio dell'avv. Samantha Luponio, che la rappresenta e difende come da mandato allegato alla comparsa di costituzione con note difensive,
Controparte_3
Curatela Controparte_4 [...]
, Controparte_1
RECLAMATA CONTUMACE con l'intervento del Procuratore Generale presso questa Corte.
1 Con la riserva ex art. 127-ter c.p.c. dell'8 aprile
2025 veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per : Parte_1
“Conclude affinché Codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, in accoglimento del reclamo, voglia disporre la revoca della liquidazione giudiziale disposta dal Tribunale di
Prato, sez. civile – procedure concorsuali con la sentenza n. 90 del 30.9.2024 – RG n. 73/2024, per i motivi esposti.
Con vittoria di spese e compensi”.
Per : Controparte_2
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adìta, contrariis reiectis:
a) in via pregiudiziale di rito, dichiarare
l'inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva in capo al reclamante;
b) in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del ricorso in quanto proveniente da soggetto non esistente;
c) in via preliminare, in subordine, dichiarare
l'inammissibilità del ricorso in quanto tardivo;
d) in via principale, rigettare il reclamo in quanto infondato.
e) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, da distrarsi a favore dello scrivente procuratore, che si dichiara antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle conclusioni della parte reclamante e della creditrice procedente, come riportate in epigrafe, la causa iscritta al n.r.g. 2217/2024 di questa Corte
(avente ad oggetto: reclamo ex art. 51 CCII avverso la
2 sentenza del Tribunale di Prato n. 90 del 30.9.2024; parti: quale cessato liquidatore della Parte_1 cancellata c. Controparte_1
creditrice procedente, e Controparte_2
Curatela della liquidazione giudiziale di
[...]
quest'ultima non costituita), Controparte_1 veniva trattenuta in decisione con la riserva ex art. 127-ter c.p.c. dell'8 aprile 2025.
Con la sentenza reclamata il Tribunale di Prato ha dichiarata aperta, su richiesta della creditrice procedente la liquidazione Controparte_2 giudiziale di Controparte_1 sulla scorta della accertata sussistenza dei requisiti di legge (artt. 2, comma 1, lett. d), e 49, ult. comma,
CCII) e dell'insolvenza desumibile dal credito della ricorrente, ammontante ad Euro 6.233,39, dal debito nei confronti dell'Erario (ammontante ad Euro 27.822,17), oltre che dall'abbandono della sede sociale e dall'assenza di bilanci successivi al 31.12.2017.
Nella fase preliquidatoria non si è costituita la società debitrice.
Il reclamante ha, avverso la suddetta sentenza, interposto reclamo esponendo, in sintesi, come il
Tribunale di Prato abbia per errore dichiarata aperta la procedura di liquidazione giudiziale, versando la società cancellata al di sotto dei livelli di cui al previgente art. 1, comma 2, L.F. ed ora artt. 2, comma 1, lett. d),
e 49, ult. comma, CCII.
Parte reclamante ha quindi concluso per l'accoglimento del reclamo e la revoca della pronunciata apertura della liquidazione giudiziale;
il tutto con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, nessuno si è costituito per la Curatela della liquidazione
3 giudiziale, nonostante regolare notifica nei confronti di quest'ultima.
La creditrice procedente Controparte_2 ha concluso per il rigetto dell'avversario reclamo, in particolar modo evidenziando come il reclamo debba considerarsi tardivo, proveniente da soggetto non legittimato e proposto in nome e per conto di soggetto non più esistente e difettando inoltre nel caso di specie la sussistenza dei requisiti ostativi di cui al previgente art. 1, comma 2, L.F. ed ora artt. 2, comma 1, lett. d), e 49, ult. comma, CCII.
E' stata disposta l'acquisizione di informazioni presso il Curatore della liquidazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il reclamo deve ritenersi tempestivo, non essendosi proceduto alla notifica della reclamata sentenza al liquidatore volontario della cancellata società posta in liquidazione giudiziale, liquidatore volontario che deve a tutti gli effetti considerarsi soggetto rappresentante e contradditore necessario del procedimento di prima fase.
La sentenza di apertura della liquidazione giudiziale risulta essere stata pubblicata il 30.9.2024.
Il reclamo risulta essere stato proposto con atto depositato il 12.11.2024, pertanto nel termine di cui agli artt. 51, comma 3, CCII e 327, comma 1, c.p.c.
Il reclamante deve considerarsi legittimato attivo, atteso che la liquidazione giudiziale risulta essere stata pronunciata nei confronti di società cancellata dal registro delle imprese ed il primo era, quale cessato liquidatore volontario, rappresentante e contraddittore necessario.
Oltretutto il cessato rappresentante legale ha, per le conseguenze che potrebbero riverberarsi dall'apertura
4 della liquidazione giudiziale nei suoi confronti, un interesse diretto a proporre reclamo.
Deve altresì osservarsi come, potendo pronunciarsi, sussistendo le condizioni di legge (art. 33 CCII)
l'apertura di liquidazione giudiziale nei confronti di società cancellata dal registro delle imprese, del pari in nome di quest'ultima può essere proposto conseguente reclamo.
In ordine al primo ed unico motivo di reclamo, incentrato sul dedotto mancato superamento delle soglie di cui agli artt. 2, comma 1, lett. d), e 49, ult. comma,
CCII, pur prendendosi atto che non risultano essere stati regolarmente depositati i bilanci degli ultimi tre esercizi previsti dalla suddetta normativa (che costituiscono al riguardo il dato ex lege presuntivo), la sussistenza dell'invocato sottodimensionamento può evincersi laddove emergano attendibili ed alternativi mezzi di prova.
Interpellata in proposito, la nominata Curatrice, pur avendo allegato la documentazione richiesta (informativa preliminare ex art. 130, comma 1, CCII e stato passivo esecutivo con domande tempestive), ha testualmente rappresentato
- che la contabilità consegnata non è attendibile
- che l'ultimo bilancio depositato dalla società è quello relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2017
- che non avendo depositato gli ultimi 6 bilanci, la società, a parere della Curatrice, non possa rientrare fra le c.d. imprese minori.
Osserva questa Corte come i dati offerti dal reclamante (di totale insussistenza negli ultimi tre esercizi di attivo e di ricavi e di situazione debitoria inferiore agli artt. 2, comma 1, lett. d), n. 3, e 49, ult. comma, CCII) non possano considerarsi smentiti in
5 ragione del solo giudizio di inattendibilità della contabilità espresso dalla Curatela.
Ed infatti:
- nulla è indicato, nella allegata informativa preliminare ex art. 130, comma 1, CCII, quanto ad attivo o ad atti di disposizione dell'attivo privi di causa giustificativa nelle more compiuti negli ultimi tre esercizi
- il reclamante ha allegato estratto della ricerca effettuata sulla posizione “Fatture e corrispettivi” dell'Agenzia delle Entrate con il numero di partita IVA della cessata società, che dà, per gli ultimi tre esercizi, esito negativo
- il riporto a nuovo, in tutti i bilanci informali prodotti, del precedente patrimonio netto negativo non trova smentita nell'ultimo bilancio regolarmente approvato e depositato
- la situazione debitoria, inferiore alla soglia di legge, esposta nei medesimi bilanci informali e richiamata nella sentenza reclamata, ha trovato conferma nello stato passivo allegato dalla interpellata Curatela, anche quanto a consistenza qualitativa dei creditori (la sola creditrice procedente e i debiti erariali); non vi sono in proposito elementi per ritenere che la soglia possa essere oltrepassata in ragione di inverosimili domande tardive.
Deve essere quindi accolto il reclamo e revocata la pronunciata apertura della liquidazione giudiziale, non essendo state superate le soglie di cui agli artt. 2, comma 1, lett. d), e 49, ult. comma, CCII.
Assorbito l'esame del rimanente motivo di reclamo.
Le spese di lite di entrambe le fasi vengono compensate in ragione della mancata costituzione della società reclamante nella prima fase e della avvenuta
6 documentazione a comprova dei requisiti dimensionali inferiori alle soglie di legge solo nella presente fase.
Per i medesimi motivi va dichiarato ai sensi dell'art. 147 d.p.r. 115/2002 che l'apertura della procedura è imputabile alla debitrice
[...]
Controparte_1
Vanno disposti gli adempimenti di cui all'art. 53, comma 4, CCII, come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza od eccezione,
1. accoglie il reclamo ex art. 51 CCII proposto da quale cessato liquidatore della Parte_1 cancellata , avverso Controparte_1 Controparte_1 la sentenza del Tribunale di Prato n. 90 del 30.9.2024 e pertanto
2. revoca la liquidazione giudiziale aperta nei confronti di già Controparte_1 con sede in Prato, Viale Montegrappa 282, C.F. e P.I.
e cancellata dal Registro delle Imprese il P.IVA_1
5.12.2023;
3. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 51, comma 12, CCII;
4. dispone, ai sensi dell'art. 53, comma 4, CCII, che quale cessato liquidatore della Parte_1 in liquidazione, informi, senza Controparte_1 indugio e comunque con successiva cadenza di 45 gg. e sino al passaggio in giudicato della presente sentenza, il competente Tribunale, mediante deposito di relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, anche laddove gli esiti siano negativi, con obbligo altresì di rispondere tempestivamente a eventuali
7 richieste di informazioni, chiarimenti e documentazione da parte del Curatore;
5. dichiara integralmente compensate le spese di lite di entrambe le fasi di giudizio;
5. dichiara ai sensi dell'art. 147 d.p.r. 115/2002 che l'apertura della procedura è imputabile alla debitrice Controparte_1
Così deciso in Firenze l'8 aprile 2025.
Il Presidente rel.est.
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