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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 27/05/2025, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Erika Capanna Pisce', ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 816/2017, promossa da:
e in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. Gennaro Eufemia
APPELLANTE contro
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Controparte_1
D'Ignazio
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 342/2016 del Giudice di Pace di (Rg. n. 2178/2015). CP_1
CONCLUSIONI
Come da note scritte di precisazione delle conclusioni, depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
pagina 1 di 5 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.07.2015 la società - quale proprietaria del veicolo multato e Parte_2 pertanto obbligata in solido con il conducente - presentava opposizione al verbale n. 003367/I/15 elevato dalla
Polizia provinciale di per la violazione dell'art. 143 comma 11 C.d.S. CP_1
A tale procedimento veniva riunito quello rubricato al n. 2178/2018, promosso da quale Parte_1 conducente, in quanto afferente al medesimo verbale. I ricorrenti chiedevano l'annullamento del verbale, contestando la dinamica del sinistro così come ricostruita dagli Agenti della Polizia provinciale di CP_1 intervenuti sul posto nell'immediatezza dei fatti, in considerazione dell'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Citroen Berlingò nella causazione del sinistro.
A sostegno dell'opposizione rappresentavano che, in data 02.04.2015, intorno alle ore 16.00, Parte_1 percorreva la SP1 in direzione mare-monti, alla guida dell'autoarticolato marca Volvo targato BN 908 BC di proprietà della società e che, giunto all'altezza dello stabilimento della ditta nel Parte_2 CP_2 territorio del Comune di Ancarano, collideva con un autocarro marca Citroen modello Berlingò, targato
X036725, di proprietà di e dallo stesso condotto, il quale viaggiava a forte velocità ed CP_3 improvvisamente sbandava, invadendo la semicarreggiata di percorrenza opposta e andando a collidere con la parte anteriore sinistra dell'autoarticolato della ricorrente. Sul posto interveniva la Polizia provinciale di CP_1 la quale, eseguiti i rilievi post sinistro, ricostruiva la dinamica dei fatti ed elevava il verbale oggetto di contestazione, nel quale si dava atto che il semirimorchio VOLVO Truck targato BN 908 BC, condotto dal circolava contromano, invadendo parzialmente lo spazio destinato all'opposto senso di marcia. Pt_1
Con comparsa depositata in data 19.10.2015, si costituiva in giudizio la , insistendo per il Controparte_1 rigetto delle avverse pretese e la conferma del verbale impugnato.
La causa, riunita al procedimento n.r.g. 2178/2018, veniva istruita documentalmente e mediante l'assunzione di prove orali e, conclusa la fase istruttoria, veniva introitata a decisione all'udienza del 7.4.2016, previa concessione di un termine per il deposito di note conclusive.
Con sentenza n. 342/2016, emessa in data 26.5.2016, il Giudice di Pace adito, in persona del Dott.ssa Angela
Speranza, rigettava le richieste avanzate dai ricorrenti, ritenendo la ricostruzione dei fatti correttamente e logicamente operata dagli agenti di Polizia intervenuti, anche in considerazione dei numerosi elementi di fatto a disposizione degli stessi.
pagina 2 di 5 Con atto di citazione in appello, e la società impugnavano la predetta Parte_1 Parte_2 pronuncia, chiedendone l'integrale riforma, assumendo, a fondamento dell'appello, l'erronea valutazione dei mezzi di prova raccolti durante il primo grado di giudizio.
Con comparsa depositata il 22.9.2017, si costituiva la , affermando l'infondatezza del Controparte_1 motivo di gravame proposto dagli appellanti e chiedendone il rigetto.
Ricostruito il fascicolo di primo grado (stante l'impossibilità di reperire l'originale), mutato l'organo giudicante nella persona della scrivente e precisate le conclusioni mediante scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., all'udienza del 21.02.2025 la causa veniva introitata a decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Ritiene il Tribunale che l'unico motivo di gravame, con il quale gli appellanti hanno contestato la valutazione dei mezzi di prova operata dal giudice di prime cure, è infondato e deve essere disatteso, per le motivazioni di seguito esposte.
Dal rapporto della Polizia Provinciale di - redatto dagli agenti giunti sui luoghi nell'immediatezza del CP_1 sinistro, dopo aver raccolto la deposizione del ed eseguito i rilievi tecnici - può evincersi che, in data Pt_1
02.04.2015 alle ore 16:00 circa, il conducente dell'autoveicolo Citroen ER, con targa prova X036725, sig.
, percorreva la SP 1 bonifica del Tronto, con direzione di marcia monti-mare, a velocità eccessiva CP_4
e, sicuramente non commisurata al luogo dove questa si svolgeva (attraversamento di un tratto di strada fiancheggiato da edifici), impegnando il tratto di strada sito innanzi la ditta in territorio del Comune di CP_2
Ancarano (TE). Si legge, ancora, che l'asfalto era asciutto, con visibilità buona e luce diurna e l'andamento planimetrico della strada pianeggiante con leggera curva a sinistra con visuale, considerata la velocità non commisurata del predetto veicolo, non del tutto ottimale. Nello stesso momento, nel senso opposto di marcia sopraggiungeva un trattore per semirimorchio Volvo Truck targato BN908BC, condotto dal sig. Parte_1 il quale circolava contromano, invadendo parzialmente lo spazio destinato all'opposto senso di marcia. Infatti, a causa di tutto quanto sopra esposto, ovvero la velocità non commisurata con perdita del controllo del veicolo da parte del e, l'invasione parziale dell'altra corsia da parte del avveniva la collisione tra i due CP_3 Pt_1 veicoli che percorrevano sensi opposti di marcia. L'urto si verificava, in rettilineo, a circa un metro, all'interno della corsia di pertinenza del sig. e, vedeva interessata la parte anteriore e laterale sinistra del veicolo CP_3 condotto dallo stesso e la parte anteriore sinistra del veicolo condotto dal sig. CP_3 Pt_1
In sede di s.i.t., davanti alla Polizia provinciale, comando di il raccontava di aver visto la CP_1 Pt_1 macchina proveniente da Ascoli che frenava con le gomme inchiodate ed invadeva la sua corsia urtando il frontale sinistro del camion, precisando inoltre che il ragazzo alla guida dell'altro veicolo convolto gli pagina 3 di 5 raccontava che “era in frenata perché c'era un furgone fermo sulla sua corsia di marcia” (doc. n. 4 fascicolo di parte appellata).
Sebbene gli stessi agenti della polizia provinciale nel rapporto di incidente stradale davano atto, quanto alla segnaletica, che la striscia longitudinale non era visibile, in alcune delle foto allegate dalle parti la linea longitudinale che divide le semicarreggiate è visibile ed è evidente che i segni di frenata del siano Pt_3 collocati all'interno della sua semicarreggiata di pertinenza.
Ne discende, pertanto, che la rappresentazione dell'evento prospettata dagli appellanti nel ricorso introduttivo e poi riproposta in appello non corrisponde a quanto riscontrato dagli agenti di Polizia Provinciale intervenuti sul posto a seguito dell'occorso. Sostiene, infatti, che sarebbe stato l'autoveicolo Citroen ER condotto Pt_1 da ad oltrepassare la linea di mezzeria, invadendo così la corsia di marcia opposta e provocando, CP_4 conseguentemente, la collisione tra i due veicoli. Al contrario, nel prontuario in atti, si ricostruisce la dinamica del sinistro all'esatto opposto di quanto riferito dall'appellante, evidenziando come ad invadere l'altrui corsia sia stato proprio il Ciò si evince non soltanto dalla piana lettura del prontuario ma anche dalla Pt_1 localizzazione del punto d'urto sulla strada, individuato nella corsia di pertinenza del veicolo condotto dal CP_3
e dalla presenza dei segni di frenata esclusivamente nella corsia di quest'ultimo.
E', inoltre, appena il caso di ricordare che costituisce principio consolidato (vedi Cass., n. 226629 del 2008, n.
9251 del 2010, n. 3787 del 2012) quello per cui l'atto pubblico (e, dunque, anche il rapporto della polizia) fa piena prova, fino a querela di falso, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (cfr. Cassazione civile sez. VI, 01/04/2019, ord. n.9037).
Nella specie, l'unica prova di segno contrario rispetto all'impianto motivazionale del Giudice di pace è rappresentata dalla testimonianza di il quale ha confermato la versione del (che, Testimone_1 Pt_1 diversamente da come ritenuto dall'appellante, non può essere qualificato alla stregua di un teste, trattandosi di parte in causa), precisando che il veicolo antagonista avrebbe invaso la corsia di pertinenza dell'appellante e, a seguito dell'impatto, fatto diverse “piroette” su se stesso. Tuttavia, trattasi di dichiarazioni di dubbia attendibilità in quanto resa da soggetto che, pur essendosi dichiarato testimone oculare dell'incidente, non è stato rinvenuto sui luoghi dagli agenti accertatori, avendo egli stesso affermato di non essersi fermato a prestare soccorso ai veicoli incidentati. Circostanza, quest'ultima, idonea a fondare concreti dubbi circa la sua presenza “in loco”, considerata la rilevante gravità del sinistro, che avrebbe verosimilmente indotto chiunque ad arrestare la sosta nell'attesa dei soccorsi. A ciò si aggiunga che, diversamente da come riferito dal medesimo teste, non è stato rinvenuto alcun segno di rotazione del veicolo sull'asfalto (si ricordi, a tal proposito, che a dire del il Tes_1
pagina 4 di 5 veicolo antagonista avrebbe fatto diverse piroette su se stesso), su cui, al contrario, era presente la tipica striscia rettilinea di frenata, come visibile dalle foto in atti, di tal che può concludersi osservando che alcuna prova idonea a superare le risultanze documentali emerse (fondate sull'esame di elementi oggettivi, quali la posizione assunta dai veicoli a seguito dell'urto, le tracce di frenata del mezzo condotto dal nella corsia di CP_3 pertinenza, il punto d'impatto) è stata offerta dagli appellanti, i quali non hanno fornito, pertanto, come era loro preciso onere, la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, osservando le norme della circolazione stradale ed i normali precetti della prudenza né convincenti prove sulla dinamica del sinistro e sull'esclusiva responsabilità del , dovendosi, di conseguenza rigettare l'appello proposto, con conferma CP_3 dell'impugnata sentenza.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza degli appellanti e si liquidano come da dispositivo in favore della convenuta.
Sussistono, altresì, i presupposti per la condanna degli appellanti al versamento, ex art. 13, comma I quater,
D.P.R. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato al momento dell'iscrizione a ruolo, essendo stata rigettata l'impugnazione dagli stessi proposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla causa di II grado iscritta al n. RG. 816/2017, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 342/2016 del Giudice di Pace di CP_1
- condanna gli appellanti in solido al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese di lite che si liquidano in € 662,00 per compensi d'avvocato, oltre rimborso forfettario, i.v.a., c.p.a. come per legge;
- condanna gli appellanti al versamento, ex art. 13, comma I quater D.P.R. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato al momento dell'iscrizione a ruolo.
Teramo, 26.5.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Erika Capanna Piscè
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Erika Capanna Pisce', ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 816/2017, promossa da:
e in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. Gennaro Eufemia
APPELLANTE contro
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Controparte_1
D'Ignazio
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 342/2016 del Giudice di Pace di (Rg. n. 2178/2015). CP_1
CONCLUSIONI
Come da note scritte di precisazione delle conclusioni, depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
pagina 1 di 5 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.07.2015 la società - quale proprietaria del veicolo multato e Parte_2 pertanto obbligata in solido con il conducente - presentava opposizione al verbale n. 003367/I/15 elevato dalla
Polizia provinciale di per la violazione dell'art. 143 comma 11 C.d.S. CP_1
A tale procedimento veniva riunito quello rubricato al n. 2178/2018, promosso da quale Parte_1 conducente, in quanto afferente al medesimo verbale. I ricorrenti chiedevano l'annullamento del verbale, contestando la dinamica del sinistro così come ricostruita dagli Agenti della Polizia provinciale di CP_1 intervenuti sul posto nell'immediatezza dei fatti, in considerazione dell'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Citroen Berlingò nella causazione del sinistro.
A sostegno dell'opposizione rappresentavano che, in data 02.04.2015, intorno alle ore 16.00, Parte_1 percorreva la SP1 in direzione mare-monti, alla guida dell'autoarticolato marca Volvo targato BN 908 BC di proprietà della società e che, giunto all'altezza dello stabilimento della ditta nel Parte_2 CP_2 territorio del Comune di Ancarano, collideva con un autocarro marca Citroen modello Berlingò, targato
X036725, di proprietà di e dallo stesso condotto, il quale viaggiava a forte velocità ed CP_3 improvvisamente sbandava, invadendo la semicarreggiata di percorrenza opposta e andando a collidere con la parte anteriore sinistra dell'autoarticolato della ricorrente. Sul posto interveniva la Polizia provinciale di CP_1 la quale, eseguiti i rilievi post sinistro, ricostruiva la dinamica dei fatti ed elevava il verbale oggetto di contestazione, nel quale si dava atto che il semirimorchio VOLVO Truck targato BN 908 BC, condotto dal circolava contromano, invadendo parzialmente lo spazio destinato all'opposto senso di marcia. Pt_1
Con comparsa depositata in data 19.10.2015, si costituiva in giudizio la , insistendo per il Controparte_1 rigetto delle avverse pretese e la conferma del verbale impugnato.
La causa, riunita al procedimento n.r.g. 2178/2018, veniva istruita documentalmente e mediante l'assunzione di prove orali e, conclusa la fase istruttoria, veniva introitata a decisione all'udienza del 7.4.2016, previa concessione di un termine per il deposito di note conclusive.
Con sentenza n. 342/2016, emessa in data 26.5.2016, il Giudice di Pace adito, in persona del Dott.ssa Angela
Speranza, rigettava le richieste avanzate dai ricorrenti, ritenendo la ricostruzione dei fatti correttamente e logicamente operata dagli agenti di Polizia intervenuti, anche in considerazione dei numerosi elementi di fatto a disposizione degli stessi.
pagina 2 di 5 Con atto di citazione in appello, e la società impugnavano la predetta Parte_1 Parte_2 pronuncia, chiedendone l'integrale riforma, assumendo, a fondamento dell'appello, l'erronea valutazione dei mezzi di prova raccolti durante il primo grado di giudizio.
Con comparsa depositata il 22.9.2017, si costituiva la , affermando l'infondatezza del Controparte_1 motivo di gravame proposto dagli appellanti e chiedendone il rigetto.
Ricostruito il fascicolo di primo grado (stante l'impossibilità di reperire l'originale), mutato l'organo giudicante nella persona della scrivente e precisate le conclusioni mediante scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., all'udienza del 21.02.2025 la causa veniva introitata a decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Ritiene il Tribunale che l'unico motivo di gravame, con il quale gli appellanti hanno contestato la valutazione dei mezzi di prova operata dal giudice di prime cure, è infondato e deve essere disatteso, per le motivazioni di seguito esposte.
Dal rapporto della Polizia Provinciale di - redatto dagli agenti giunti sui luoghi nell'immediatezza del CP_1 sinistro, dopo aver raccolto la deposizione del ed eseguito i rilievi tecnici - può evincersi che, in data Pt_1
02.04.2015 alle ore 16:00 circa, il conducente dell'autoveicolo Citroen ER, con targa prova X036725, sig.
, percorreva la SP 1 bonifica del Tronto, con direzione di marcia monti-mare, a velocità eccessiva CP_4
e, sicuramente non commisurata al luogo dove questa si svolgeva (attraversamento di un tratto di strada fiancheggiato da edifici), impegnando il tratto di strada sito innanzi la ditta in territorio del Comune di CP_2
Ancarano (TE). Si legge, ancora, che l'asfalto era asciutto, con visibilità buona e luce diurna e l'andamento planimetrico della strada pianeggiante con leggera curva a sinistra con visuale, considerata la velocità non commisurata del predetto veicolo, non del tutto ottimale. Nello stesso momento, nel senso opposto di marcia sopraggiungeva un trattore per semirimorchio Volvo Truck targato BN908BC, condotto dal sig. Parte_1 il quale circolava contromano, invadendo parzialmente lo spazio destinato all'opposto senso di marcia. Infatti, a causa di tutto quanto sopra esposto, ovvero la velocità non commisurata con perdita del controllo del veicolo da parte del e, l'invasione parziale dell'altra corsia da parte del avveniva la collisione tra i due CP_3 Pt_1 veicoli che percorrevano sensi opposti di marcia. L'urto si verificava, in rettilineo, a circa un metro, all'interno della corsia di pertinenza del sig. e, vedeva interessata la parte anteriore e laterale sinistra del veicolo CP_3 condotto dallo stesso e la parte anteriore sinistra del veicolo condotto dal sig. CP_3 Pt_1
In sede di s.i.t., davanti alla Polizia provinciale, comando di il raccontava di aver visto la CP_1 Pt_1 macchina proveniente da Ascoli che frenava con le gomme inchiodate ed invadeva la sua corsia urtando il frontale sinistro del camion, precisando inoltre che il ragazzo alla guida dell'altro veicolo convolto gli pagina 3 di 5 raccontava che “era in frenata perché c'era un furgone fermo sulla sua corsia di marcia” (doc. n. 4 fascicolo di parte appellata).
Sebbene gli stessi agenti della polizia provinciale nel rapporto di incidente stradale davano atto, quanto alla segnaletica, che la striscia longitudinale non era visibile, in alcune delle foto allegate dalle parti la linea longitudinale che divide le semicarreggiate è visibile ed è evidente che i segni di frenata del siano Pt_3 collocati all'interno della sua semicarreggiata di pertinenza.
Ne discende, pertanto, che la rappresentazione dell'evento prospettata dagli appellanti nel ricorso introduttivo e poi riproposta in appello non corrisponde a quanto riscontrato dagli agenti di Polizia Provinciale intervenuti sul posto a seguito dell'occorso. Sostiene, infatti, che sarebbe stato l'autoveicolo Citroen ER condotto Pt_1 da ad oltrepassare la linea di mezzeria, invadendo così la corsia di marcia opposta e provocando, CP_4 conseguentemente, la collisione tra i due veicoli. Al contrario, nel prontuario in atti, si ricostruisce la dinamica del sinistro all'esatto opposto di quanto riferito dall'appellante, evidenziando come ad invadere l'altrui corsia sia stato proprio il Ciò si evince non soltanto dalla piana lettura del prontuario ma anche dalla Pt_1 localizzazione del punto d'urto sulla strada, individuato nella corsia di pertinenza del veicolo condotto dal CP_3
e dalla presenza dei segni di frenata esclusivamente nella corsia di quest'ultimo.
E', inoltre, appena il caso di ricordare che costituisce principio consolidato (vedi Cass., n. 226629 del 2008, n.
9251 del 2010, n. 3787 del 2012) quello per cui l'atto pubblico (e, dunque, anche il rapporto della polizia) fa piena prova, fino a querela di falso, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (cfr. Cassazione civile sez. VI, 01/04/2019, ord. n.9037).
Nella specie, l'unica prova di segno contrario rispetto all'impianto motivazionale del Giudice di pace è rappresentata dalla testimonianza di il quale ha confermato la versione del (che, Testimone_1 Pt_1 diversamente da come ritenuto dall'appellante, non può essere qualificato alla stregua di un teste, trattandosi di parte in causa), precisando che il veicolo antagonista avrebbe invaso la corsia di pertinenza dell'appellante e, a seguito dell'impatto, fatto diverse “piroette” su se stesso. Tuttavia, trattasi di dichiarazioni di dubbia attendibilità in quanto resa da soggetto che, pur essendosi dichiarato testimone oculare dell'incidente, non è stato rinvenuto sui luoghi dagli agenti accertatori, avendo egli stesso affermato di non essersi fermato a prestare soccorso ai veicoli incidentati. Circostanza, quest'ultima, idonea a fondare concreti dubbi circa la sua presenza “in loco”, considerata la rilevante gravità del sinistro, che avrebbe verosimilmente indotto chiunque ad arrestare la sosta nell'attesa dei soccorsi. A ciò si aggiunga che, diversamente da come riferito dal medesimo teste, non è stato rinvenuto alcun segno di rotazione del veicolo sull'asfalto (si ricordi, a tal proposito, che a dire del il Tes_1
pagina 4 di 5 veicolo antagonista avrebbe fatto diverse piroette su se stesso), su cui, al contrario, era presente la tipica striscia rettilinea di frenata, come visibile dalle foto in atti, di tal che può concludersi osservando che alcuna prova idonea a superare le risultanze documentali emerse (fondate sull'esame di elementi oggettivi, quali la posizione assunta dai veicoli a seguito dell'urto, le tracce di frenata del mezzo condotto dal nella corsia di CP_3 pertinenza, il punto d'impatto) è stata offerta dagli appellanti, i quali non hanno fornito, pertanto, come era loro preciso onere, la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, osservando le norme della circolazione stradale ed i normali precetti della prudenza né convincenti prove sulla dinamica del sinistro e sull'esclusiva responsabilità del , dovendosi, di conseguenza rigettare l'appello proposto, con conferma CP_3 dell'impugnata sentenza.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza degli appellanti e si liquidano come da dispositivo in favore della convenuta.
Sussistono, altresì, i presupposti per la condanna degli appellanti al versamento, ex art. 13, comma I quater,
D.P.R. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato al momento dell'iscrizione a ruolo, essendo stata rigettata l'impugnazione dagli stessi proposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla causa di II grado iscritta al n. RG. 816/2017, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 342/2016 del Giudice di Pace di CP_1
- condanna gli appellanti in solido al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese di lite che si liquidano in € 662,00 per compensi d'avvocato, oltre rimborso forfettario, i.v.a., c.p.a. come per legge;
- condanna gli appellanti al versamento, ex art. 13, comma I quater D.P.R. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato al momento dell'iscrizione a ruolo.
Teramo, 26.5.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Erika Capanna Piscè
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