CA
Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 29/10/2025, n. 966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 966 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, composta da: dott.ssa Morabito Patrizia Presidente dott.ssa Cusolito Viviana Consigliera dott.ssa La Rosa Stefania Consigliera rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 638-2020 R.G., promossa
DA
c.f.: , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Carmelo AN (cf C.f.: ) indirizzo PEC: C.F._2
Email_1
Appellante
CONTRO
(C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Sindaco legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Santo AG (c.f.: ) indirizzo PEC C.F._3
Email_2
Appellato
avente ad oggetto: risarcimento danni a cose
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza già fissata per la data del 29.05.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., l'avv. Carmelo
AN, difensore dell'appellante, rassegnava così le proprie conclusioni :
” In via preliminare, si insiste nell'accoglimento e quindi nell'ammissione delle richieste istruttorie così come formulate ed articolate nell'atto introduttivo del gravame;
in via subordinata, come da conteggi in atti, si chiede la condanna del comune di a risarcire la somma di € 15.750,00 quale Controparte_1
mancato guadagno dell'attività ricettiva riportato dal Bed & Breakfast il
“Ritrovo di Ulisse” della sig.ra a causa della sospensione ed interruzione Pt_1
dell'attività ricettiva per il periodo oggetto di causa;
in via ancor più gradata, atteso che il CTU incaricato nel giudizio di prime cure aveva stabilito in €
9.000,00 il danno patrimoniale riportato dal Bed & Breakfast il “Ritrovo di
Ulisse della sig.ra si chiede pertanto la condanna del comune di Pt_1 [...]
a risarcire la predetta somma di € 9.000,00 quale mancato CP_1
guadagno dell'attività ricettiva nel periodo oggetto di sosta forzata involontaria.
In ogni caso, con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc per meglio argomentare ed altresì confutare le asserzioni dell'ente appellato”.
L'avv. Santo AG, nell'interesse dell'appellato, formulava le seguenti conclusioni “- dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dall'appellante ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; - rigettare, integralmente, le domande proposte con il contestato atto di appello, siccome del tutto inammissibili, illegittime, erronee ed infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa, confermando in toto la sentenza appellata;
- in subordine, ridurre la domanda attorea nei limiti del danno subito e rigorosamente allegato
e provato;
- in ogni caso, rigettare la domanda cumulativa di interessi e
pag. 2/17 rivalutazione monetaria. In via istruttoria: - rigettare l'avversa istanza di prova orale e di ctu contabile, per i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese e compensi, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c..”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , Parte_1
titolare dell'attività ricettiva di ospitalità di Bed & Breakfast denominata
“Ritrovo di Ulisse” corrente in via Lungomare Cenide, Controparte_1
citava in giudizio il in persona del Sindaco Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, innanzi il Tribunale Civile di Reggio
Calabria, per essere risarcita dei danni patiti e patendi, ai sensi dell'art. 2043
c.civ.
Premetteva che sulla via Lungomare Cenide di Villa S. Giovanni, in un immobile di proprietà del marito sig. la stessa gestiva ed Persona_1
Parte esercitava l'attività del sopra menzionato, previe le dovute e rilasciate autorizzazioni.
Esponeva che, a causa dell'allagamento del predetto immobile, dovuto alla rottura della condotta fognaria comunale, evento accertato dal
Parte competente ufficio tecnico dell'ente locale, l'attività ricettiva del veniva interrotta.
Previa esecuzione dei necessari ed indifferibili lavori di ripristino e
Parte ristrutturazione dell'immobile, l'attività del riprendeva in data 10.06.2016.
Affermava che vi erano state ripercussioni dal punto di vista economico e di immagine derivanti dalla forzata interruzione dell'attività lavorativa.
Pertanto, chiedeva vedersi riconosciuto il risarcimento del danno patrimoniale “derivante dal danno emergente e dal lucro cessante provocato all'attività recettizia denominata Bed & Breakfast il Ritrovo di Ulisse, a causa pag. 3/17 della chiusura forzata per il periodo 03.09.2014 al 10.06.2016”, chiedendo il risarcimento del danno ammontante ad € 15.500,00
Con comparsa si costituiva in giudizio il Controparte_1
che, dopo avere contestato le opposte deduzioni, concludeva per il rigetto della domanda rivolta nei loro confronti, ritenendola infondata e basando le proprie difese sulla allegata e pregressa transazione intercorsa tra il sig.
(coniuge dall'attrice) e lo stesso ente comunale per i danni Persona_1
subiti dall'immobile.
Secondo l'ente comunale la transazione stipulata dal sig. , quale Per_1
proprietario dell'immobile, avrebbe riguardato non solo il risarcimento dei danni all'immobile (muri, intonaci, infissi, ecc.) ed il contenuto dello stesso
(mobili, arredi vari, apparecchiature elettroniche), di proprietà dello stesso,
Parte ma addirittura anche il danno costituito dalla perdita dei ricavi del Da ciò, quindi, la richiesta della sig.ra costituiva una duplicazione di Pt_1
risarcimento già corrisposto.
Il Giudice Istruttore rigettava tutte le richieste istruttorie della parte attrice e il giudizio di primo grado si concludeva all'udienza del 02/03/2020 a seguito di discussione orale ai sensi dell'art. 281–sexies cpc.
Con sentenza n.295/2020 pubblicata il 02/03/2020 il Tribunale di
Reggio Calabria, definitivamente pronunciando così statuiva: “Rigetta la domanda;
- Condanna la parte attrice al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 1.800,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario”.
Il Tribunale di Reggio Calabria rilevava che le domande risarcitorie avanzate dalla sig.ra erano già state soddisfatte tramite la transazione Pt_1
che il marito dell'attrice, sig. aveva raggiunto con la Persona_1
compagnia assicurativa del in relazione ai danni subiti in relazione CP_1
all'allagamento del settembre 2014.
pag. 4/17 Evidenziava che lo stesso sig. , in sede di richiesta di Per_1
risarcimento del danno tramite contatto con la compagnia assicurativa del comune convenuto, aveva avanzato richiesta di risarcimento del danno da mancato guadagno dettagliando in maniera precisa e in che modo giungeva, poi, alla somma di euro 9.000,00;
Precisava che il consulente della compagnia assicurativa prendendo atto di tale richiesta aveva aggiunto tale somma a quanto conteggiato tramite computo metrico giungendo alla somma finale di euro 31.000,00 circa.
A seguito di ciò la compagnia assicurativa aveva versato al sig. Per_1
marito dell'attrice la somma di euro 31.500,00.
Riteneva non condivisibile la posizione dell'attrice che rilevava come la somma erogata dall'assicurazione era volta a coprire esclusivamente il danno materiale all'immobile in quanto minore di quanto richiesto dal Per_1
tenuto conto che, trattandosi di atto di transazione, ognuna delle parti aveva rinunciato a qualche richiesta proprio al fine di evitare un futuro contezioso.
Sottolineava che il consulente dell'assicurazione, invece, valutava in maniera precisa e circostanziata i danni all'immobile, come danni al fabbricato ed al contenuto, in Euro 23.400,00 e non c'erano elementi per desumere che la maggior somma poi riconosciuta all'attore fosse il risultato di una rivisitazione delle risultanze della perizia in realtà la struttura Per_2
della consulenza consentiva di dedurre in maniera lineare che la somma di
Euro 9.000,00, quale mancato guadagno, fosse già stata riconosciuta all'attore con la transazione sopra citata.
Specificava che nel momento in cui il sig. presentava alla Per_1
compagnia assicurativa un prospetto dettagliato riguardante i danni subiti a causa dell'inagibilità dell'appartamento utilizzato quale bed and breakfast riteneva di chiederli a titolo personale nonostante la suddetta attività ricettiva pag. 5/17 fosse formalmente intestata alla moglie trattandosi, come emerge dagli atti, di una conduzione familiare della stessa.
Statuiva, quindi, il rigetto della domanda in quanto il danno lamentato era stato già ristorato tramite il risarcimento pagato al sig. . Per_1
Applicava il criterio della soccombenza nella regolamentazione delle spese di lite.
§§§
Con atto di citazione del 03.12.2020 la sig.ra Parte_1
proponeva appello avverso l'indicata sentenza, rassegnando i motivi che di seguito si riportano.
Parte appellante censurava la sentenza di primo grado ritenendola errata e viziata da travisamento dei fatti, frutto di una lettura errata ed illogica degli atti di causa e delle norme di legge richiamate.
Affermava la rilevanza dell'atto di transazione con il quale il coniuge dell'appellante, per lo stesso evento dannoso, in epoca pregressa aveva transatto il danno occorso all'immobile (muri, intonaci, infissi, ecc.) ed al contenuto dello stesso (arredi, mobilia, apparecchiature elettroniche, ecc.) di cui era esclusivo proprietario.
Asseriva che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto accertare la legittimazione del sig. marito della sig.ra ad Persona_1 Pt_1
impegnare la volontà della moglie ed a transigere il danno patito dal
Parte mancato guadagno del di cui la stessa era titolare.
Affermava che nella transazione, dal punto di vista testuale e letterale, nessun riferimento era presente in quietanza al danno da mancato guadagno
Parte del
Riteneva che, anche dal punto di vista giuridico/formale, per estendere e sottoscrivere la transazione anche nell'interesse della moglie, esclusiva pag. 6/17 titolare dell'attività ricettiva, occorreva il verificarsi di determinati presupposti, ossia il debitore Comune di Villa S. Giovanni avrebbe dovuto chiedere al coniuge sig. il rilascio di un'espressa delega/procura in Per_1
merito, ovvero invitarlo ad esibire un successivo atto di ratifica entro un termine stabilito per come stabilito dalle norme del codice civile.
Anche se il B&B “Ritrovo di Ulisse” era a conduzione familiare, agli effetti di legge, l'unico soggetto legittimato attivo e passivo, sia in ambito amministrativo che in quello giudiziario risultava essere la sig.ra
[...]
, quale gestore e titolare dello stesso. Parte_1
Precisava che il contratto si riteneva concluso in difetto di rappresentanza, atteso che il sig. non era munito del potere di agire in Per_1
nome e per conto di un rappresentato.
Sottolineava, altresì, che il comune di responsabile Controparte_1
del danno, era al corrente che il B&B “Ritrovo di Ulisse” apparteneva alla sig.ra e ciò non solo per le pregresse autorizzazioni Parte_1
amministrative rilasciate alla stessa, ma anche in virtù della relazione dell'incaricato consulente assicurativo, che per conto dello stesso ente locale aveva provveduto a stimare i complessivi danni subiti dall'immobile e che,
Parte allorquando eseguiva la stima del mancato guadagno subìto dal allegava pure l'autorizzazione rilasciata alla sig.ra quale titolare dell'attività Pt_1
ricettiva di ospitalità.
Contestava la parte della sentenza nella quale il Giudice di prime cure riteneva che, con la richiesta di risarcimento del danno, il avesse pure Per_1
Parte chiesto specifico risarcimento del mancato guadagno del dettagliando in maniera precisa la somma di € 9.000,00, atteso che il marito non aveva mai
Parte fatto alcun cenno al né tantomeno al mancato guadagno dello stesso, poiché privo di legittimazione per non essere il titolare dell'attività ricettiva.
pag. 7/17 Riteneva inspiegabile come la già menzionata scrittura privata avesse invece potuto incidere sulla sfera giuridica soggettiva della sig.ra Pt_1
Contestava, altresì, il fatto che il Giudice di primo grado ritenesse corretta la stima del consulente del comune di pari ad € Controparte_1
31.500,00, somma comprensiva sia del danno all'immobile pari ad € 23.400,00
Parte sia del mancato guadagno del pari ad € 9.000,00, senza aver motivato in sentenza i criteri ed i parametri utilizzati per giungere alla conclusione, nel mentre, invece, nessun valore e nessuna considerazione era stata attribuita alla relazione del consulente del danneggiato che stimava in € Per_1
47.000,00 circa il danno subito dall'immobile.
Insisteva nelle richieste istruttorie già articolate in primo grado, ma rigettate dal Tribunale.
In particolare, articolava la richiesta di prova testimoniale dell'ing.
[...]
, perito assicurativo e di ammissione ctu contabile, sulla base dei Tes_1
documenti riversati in atti, tendente ad accertare l'entità/stima della perdita economica, quale danno patrimoniale, derivante dal danno emergente e dal lucro cessante, provocato alla struttura ricettiva denominata Bed & Breakfast il “Ritrovo di Ulisse”, a causa della chiusura forzata dell'attività per il periodo
03/09/2014 al 10/06/2016.
Si costituiva in giudizio il Controparte_1
eccependo preliminarmente l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 348 bis.
Specificava, altresì, che le ragioni di censura dedotte dall'appellante erano inammissibili per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c.
Nel merito chiedeva il rigetto delle domande proposte con l'atto di appello, poiché del tutto inammissibili, illegittime, erronee ed infondate in fatto ed in diritto con la conferma in toto della sentenza impugnata.
pag. 8/17 In subordine, chiedeva di ridurre la domanda attorea nei limiti del danno subito e rigorosamente allegato e provato.
In ogni caso, chiedeva di rigettare la domanda cumulativa di interessi e rivalutazione monetaria.
In via istruttoria chiedeva il rigetto dell'istanza dell'appellante di prova testimoniale e di ctu contabile.
Con ordinanza del 06.09.2024 la Corte, ritenendo che le istanze istruttorie potevano essere decise unitamente al merito, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, la causa veniva assegnata a sentenza con i termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
§§§
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di procedere all'esame dei motivi di impugnazione, vanno trattate le questioni preliminari in rito eccepite dalla parte appellata.
L'eccepita inammissibilità del gravame ex art. 348 bis c.p.c è priva di pregio.
La giurisprudenza ha chiarito che "il giudice di appello è tenuto a valutare autonomamente la probabilità di accoglimento del gravame, senza limitarsi a una verifica sommaria e astratta, ma esaminando il merito della controversia" (Cass. civ., Sez. VI, 23 novembre 2018, n. 30499).
Inoltre, la Suprema Corte ha ribadito che "l'art. 348 bis c.p.c. deve essere interpretato in senso conforme ai principi del giusto processo, evitando di precludere in maniera arbitraria l'accesso al grado di appello in presenza di motivazioni giuridicamente rilevanti" (Cass. civ.Sez. III, 22 aprile 2021, n.
10573).
pag. 9/17 Le numerose pronunce rese sull'argomento hanno escluso che la questione, una volta introdotta la fase di trattazione della causa, possa ancora trovare ingresso e rilievo (Cass. civ. Sez. III Sent., 15/04/2019, n. 10422).
Parimenti infondata è l'eccepita inammissibilità per violazione dell'art. 342 cpc contenuta nel corpo dell'atto costitutivo del Controparte_1
[...]
Con riferimento all'eccepita inammissibilità per violazione dell'art.
342 c.p.c. anche laddove l'atto di appello possa non rispettare il rigoroso paradigma invocato, nella sostanza esso contiene tutti gli elementi che consentono di avere cognizione delle censure articolate avverso la sentenza, delle modifiche che la parte ha invocato e delle ragioni poste a relativo fondamento.
La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che "non è necessario che
l'atto d'appello contenga un'esplicita enunciazione delle norme violate, essendo sufficiente che l'insieme delle argomentazioni evidenzi chiaramente i profili di critica alla decisione impugnata" (Cass. Civ., Sez. III, 15.06.2020, n. 11571).
L'eccezione è infondata, in quanto l'appello individua, in modo chiaro e specifico, i motivi di doglianza, affiancando ad una parte volitiva una parte argomentativa confutante e contrastante le ragioni del primo giudice, in conformità a quanto sostenuto dalle SS.UU. della S.C. con ordinanza n.
8845/2017.
Il contenuto dell'atto introduttivo deve, pertanto, ritenersi conforme alle prescrizioni dettate dall'art. 342 c.p.c.
§§§
Andando ad esaminare il merito, si osserva quanto segue.
pag. 10/17 Parte appellante articola il gravame ponendo come tema dirimente il mancato accertamento da parte del Giudice di primo grado della legittimazione del sig. , marito della sig.ra ad impegnare la Per_1 Pt_1
volontà della moglie ed a transigere il danno patito dal mancato guadagno del
Parte di cui la stessa era titolare.
Nell'ambito della stessa censura la sig.ra ha evidenziato che, Pt_1
nella transazione, dal punto di vista testuale e anche giuridico, nessun
Parte riferimento era presente in quietanza al danno da mancato guadagno del
Le dette doglianze sono infondate.
Si rileva che, con raccomandata del 25.11.2014, parte appellante, tramite i suoi procuratori, ha inoltrato una formale richiesta di risarcimento al avente ad oggetto “Risarcimento danni da Controparte_1
infiltrazione fognaria del 02.09.2014 e giorni seguenti, Via Lungomare Fata
Morgana, 31”.
A seguito di tale richiesta risarcitoria, la Compagnia Assicurativa dell'appellato ha istruito il sinistro, nominando l'ing. per la Per_2
quantificazione dei danni.
Nella missiva del 28.10.2016 inviata, dai procuratori dell'originaria attrice si legge: “la sig.ra è coniuge fiscalmente a carico del Pt_1
marito, geom. ”, nonché “il reddito prodotto dalla signora Per_1
con il B&B confluisce nel reddito familiare, nello specifico nel Pt_1
modello RL della Dichiarazione Unico per l'anno di riferimento del marito sig. ”… Tutte le movimentazioni degli acconti delle Per_1
prenotazioni e saldi vengono effettuati sul c/c del marito ...” Per_1
Nella relazione tecnica dell'ing. si legge nella parte denominata Per_2
“Quantificazione del sinistro”: “il risarcimento complessivo richiesto dal sig.
, per il tramite del proprio legale, avv. Carmelo AN, ammonta a Per_1
circa 57.000,00 euro, oltre interessi e spese legali, distinti in circa 45.000,00
pag. 11/17 euro per danni materiali e diretti, di cui 13.000,00 riferiti ai danni subiti dall'immobile (opere edili, infissi, impianti), euro 1.820,00 per pernottamenti a seguito della temporanea inagibilità dell'abitazione; euro 1.400,00 per la parcella del tecnico perito di parte ed euro 9.000,00 per dichiarati mancati incasso, in quanto parte dell'abitazione è destinata a bed & breakfast regolarmente registrato”.
Stante la superiore richiesta risarcitoria, il perito ha, quindi, provveduto a quantificare tutti i danni richiesti, ivi compresi i “danni da perdita ricavi”.
Nella perizia (pagg. 79 ss.) viene affermato che “l'attività di Bed &
Breakfast svolta nell'abitazione del sig. … risulta intestata alla Per_1
signora moglie del signor Parte_1 Persona_1
proprietario dell'appartamento. Il B&B rappresenta un ulteriore reddito per la famiglia del signor ” e viene puntualmente descritto e Per_1
quantificato il relativo danno subito, mediante un raffronto con i periodi precedenti e, in particolare, prendendo in considerazione le camere vendute nei mesi antecedenti al sinistro. Lo stesso ha, inoltre, fornito al Per_1
perito le tariffe medie che il B&B era solito applicare ai propri clienti.
All'esito della perizia e tenuto conto della quantificazione ivi contenuta, la Compagnia Assicurativa ha formulato una proposta transattiva, accettata senza alcuna riserva dal . In particolare, “nell'atto di quietanza a Per_1
totale definizione”, firmato dal medesimo, è stato pattuito quanto segue: “il sottoscritto … dichiara di ricevere dagli Assicuratori dei Persona_1
Lloyd's interessati, che pagano per conto del summenzionato assicurato … la somma di euro 31.500,00, di cui euro 3.000,00 per spese legali, in via di transazione e comunque a tacitazione definitiva di ogni proprio diritto presente
e futuro, rilasciando la presente ampia, finale, liberatoria quietanza di pieno saldo, e dichiarando, anche in via di rinunzia, di non avere null'altro a pretendere dall'assicurato sopra citato in relazione al menzionato sinistro”.
pag. 12/17 Dal compendio documentale così richiamato emerge che la gestione dell'attività ricettiva fosse effettivamente comune ai coniugi, confluendo i ricavi nel reddito familiare e risultando le movimentazioni economiche
Parte legate al operate sul conto corrente del marito.
Ne deriva che il sig. non fosse un mero apparente destinatario Per_1
dell'indennizzo, ma la persona di fatto legittimata a ricevere anche la quota riferita al lucro cessante.
Correttamente, pertanto, il Tribunale ha ritenuto che la transazione avesse già integralmente soddisfatto la voce di danno azionata dall'appellante.
§§§
Parte appellante ha censurato inoltre la sentenza sostenendo che il
Giudice di primo grado non avrebbe spiegato in sentenza i criteri ed i parametri utilizzati per giungere alla quantificazione del danno pari a €
31.500,00, considerando solo la relazione di stima del consulente del comune di pari ad € 31.500,00, somma comprensiva sia del danno Controparte_1
Parte all'immobile pari ad € 23.400,00 sia del mancato guadagno del pari ad €
9.000,00.
Ha lamentato, altresì, che nessun valore era stato attribuito alla relazione del consulente del danneggiato che stimava in € 47.000,00 Per_1
circa il danno subito dall'immobile.
Le doglianze sono prive di pregio.
Il Tribunale ha tenuto in considerazione la relazione tecnica del consulente dell'assicurazione perché l'ha ritenuta esaustiva e precisa in relazione all'accertamento dei danni lamentati scaturenti dall'evento dannoso nella loro esatta quantificazione.
pag. 13/17 Nella motivazione della pronuncia di primo grado ha affermato che “Il consulente dell'assicurazione, invece, valutava in maniera precisa e circostanziata i danni all'immobile, come danni al fabbricato ed al contenuto, in
Euro 23.400,00 e non pare che ci siano elementi per desumere che la maggior somma poi riconosciuta all'attore fosse il risultato di una rivisitazione delle risultanze della perizia anzi proprio la struttura della consulenza Per_2
consente di dedurre in maniera lineare che la somma di Euro 9.000,00, quale mancato guadagno, fosse già stata riconosciuta all'attore con la transazione sopra citata. E' chiaro che allorquando il sig. presentava alla Per_1
compagnia assicurativa un prospetto dettagliato riguardante i danni subiti a causa dell'inagibilità dell'appartamento utilizzato quale bed and breakfast riteneva di chiederli a titolo personale nonostante la suddetta attività ricettiva fosse formalmente intestata alla moglie trattandosi, come emerge dagli atti, di una conduzione familiare della stessa”
Il Tribunale, ragionevolmente, ha valutato quanto risulta dagli accertamenti espletati dall'ing. perché ritenuti coerenti con i Per_2
sopralluoghi svolti suoi luoghi di causa e sulla documentazione, peraltro fornita dal sig. e dai procuratori dell'odierna appellante Per_1
all'assicurazione del come già evidenziato nella trattazione della CP_1
precedente censura.
Ciò posto, emerge, comunque, che la sig.ra non ha corredato le Pt_1
doglianze sopra richiamate con precisi elementi e circostanze che consentissero di poter comprendere le criticità ascritte.
Non ha fornito elementi e argomentazioni idonei a confutare il metodo di accertamento del consulente e a contrastarne le relative risultanze, ma si è limitata ad evidenziare che il Giudice ha aderito alle conclusioni del consulente senza indicarne i criteri di adesione. Per_2
pag. 14/17 Con riferimento, inoltre, a quanto osservato dall'appellante sulla mancata considerazione da parte del giudice di prime cure sulla perizia di parte depositata dalla sig.ra si precisa che la valutazione della Pt_1
stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto.
Dunque, contrariamente a quanto asserito dall'appellante, la motivazione del Tribunale risulta sufficientemente definita nei suoi contorni ed esaurientemente argomentata.
Il ragionamento posto dal giudice di prime cure a corredo della propria decisione si è svolto secondo un percorso cognitivo e argomentativo completo, con una valutazione della fattispecie sottoposta al suo giudizio in piena adesione al suo assetto fattuale.
Non è rintracciabile in esso alcuna manchevolezza delibativa e, unitamente alla sua correttezza in diritto, il compendio motivazionale è immune da contraddizioni in grado di comprometterne la struttura logica e/o le ragioni della decisione.
§§§
Con riferimento alle richieste istruttorie formulate nell'atto di gravame, esse risultano infondate per tutte le ragioni sopra esposte e, pertanto, non v'è luogo a procedere all'accoglimento delle richieste effettuate da parte appellante.
Apprezzando, quindi, in chiave sistematica quanto complessivamente precede, risultando i motivi proposti globalmente insuscettibili di accoglimento, occorre dichiarare come da dispositivo che segue, il rigetto del gravame principale e la conseguente conferma della sentenza impugnata.
pag. 15/17 §§§
Resta da statuire sulle spese di giudizio.
In ragione del rigetto dell'impugnazione va pronunciata, ex art. 91
c.p.c., la condanna di alla rifusione delle spese di Parte_1
questo grado di giudizio in favore della parte appellata Controparte_1
[...]
Avendo l'appellante dichiarato che il valore della lite è pari a € 15.500,00
(scaglione da € 5.201,00 a 26.000,00), le spese di questo grado di giudizio vengono liquidate in complessivi € 5.809,00, di cui € 1.134,00 per fase di studio, € 921,00 per fase introduttiva, € 1.843,00, per fase trattazione/istruttoria (cfr. ex multis Cass. civ., sez. II 29857/2023), € 1.911,00 per fase decisionale, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Deve darsi atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
PQM
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti del avverso la sentenza n. Controparte_1
n.295/2020 pubblicata il 02/03/2020 del Tribunale di Reggio Calabria, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza
2. Condanna al pagamento, in favore del Parte_1
delle spese del presente grado di giudizio, Controparte_1
pag. 16/17 liquidate in complessivi € 5.809,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
3. Dà atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. n. 115/2002, di aver adottato una pronuncia di rigetto integrale dell'appello
Reggio Calabria, cosi deciso nella camera di consiglio del 30.9.25
La cons. est. La Presidente
dott.ssa Stefania La Rosa dott.ssa Patrizia Morabito
pag. 17/17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, composta da: dott.ssa Morabito Patrizia Presidente dott.ssa Cusolito Viviana Consigliera dott.ssa La Rosa Stefania Consigliera rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 638-2020 R.G., promossa
DA
c.f.: , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Carmelo AN (cf C.f.: ) indirizzo PEC: C.F._2
Email_1
Appellante
CONTRO
(C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Sindaco legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Santo AG (c.f.: ) indirizzo PEC C.F._3
Email_2
Appellato
avente ad oggetto: risarcimento danni a cose
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza già fissata per la data del 29.05.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., l'avv. Carmelo
AN, difensore dell'appellante, rassegnava così le proprie conclusioni :
” In via preliminare, si insiste nell'accoglimento e quindi nell'ammissione delle richieste istruttorie così come formulate ed articolate nell'atto introduttivo del gravame;
in via subordinata, come da conteggi in atti, si chiede la condanna del comune di a risarcire la somma di € 15.750,00 quale Controparte_1
mancato guadagno dell'attività ricettiva riportato dal Bed & Breakfast il
“Ritrovo di Ulisse” della sig.ra a causa della sospensione ed interruzione Pt_1
dell'attività ricettiva per il periodo oggetto di causa;
in via ancor più gradata, atteso che il CTU incaricato nel giudizio di prime cure aveva stabilito in €
9.000,00 il danno patrimoniale riportato dal Bed & Breakfast il “Ritrovo di
Ulisse della sig.ra si chiede pertanto la condanna del comune di Pt_1 [...]
a risarcire la predetta somma di € 9.000,00 quale mancato CP_1
guadagno dell'attività ricettiva nel periodo oggetto di sosta forzata involontaria.
In ogni caso, con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc per meglio argomentare ed altresì confutare le asserzioni dell'ente appellato”.
L'avv. Santo AG, nell'interesse dell'appellato, formulava le seguenti conclusioni “- dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dall'appellante ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; - rigettare, integralmente, le domande proposte con il contestato atto di appello, siccome del tutto inammissibili, illegittime, erronee ed infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa, confermando in toto la sentenza appellata;
- in subordine, ridurre la domanda attorea nei limiti del danno subito e rigorosamente allegato
e provato;
- in ogni caso, rigettare la domanda cumulativa di interessi e
pag. 2/17 rivalutazione monetaria. In via istruttoria: - rigettare l'avversa istanza di prova orale e di ctu contabile, per i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese e compensi, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c..”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , Parte_1
titolare dell'attività ricettiva di ospitalità di Bed & Breakfast denominata
“Ritrovo di Ulisse” corrente in via Lungomare Cenide, Controparte_1
citava in giudizio il in persona del Sindaco Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, innanzi il Tribunale Civile di Reggio
Calabria, per essere risarcita dei danni patiti e patendi, ai sensi dell'art. 2043
c.civ.
Premetteva che sulla via Lungomare Cenide di Villa S. Giovanni, in un immobile di proprietà del marito sig. la stessa gestiva ed Persona_1
Parte esercitava l'attività del sopra menzionato, previe le dovute e rilasciate autorizzazioni.
Esponeva che, a causa dell'allagamento del predetto immobile, dovuto alla rottura della condotta fognaria comunale, evento accertato dal
Parte competente ufficio tecnico dell'ente locale, l'attività ricettiva del veniva interrotta.
Previa esecuzione dei necessari ed indifferibili lavori di ripristino e
Parte ristrutturazione dell'immobile, l'attività del riprendeva in data 10.06.2016.
Affermava che vi erano state ripercussioni dal punto di vista economico e di immagine derivanti dalla forzata interruzione dell'attività lavorativa.
Pertanto, chiedeva vedersi riconosciuto il risarcimento del danno patrimoniale “derivante dal danno emergente e dal lucro cessante provocato all'attività recettizia denominata Bed & Breakfast il Ritrovo di Ulisse, a causa pag. 3/17 della chiusura forzata per il periodo 03.09.2014 al 10.06.2016”, chiedendo il risarcimento del danno ammontante ad € 15.500,00
Con comparsa si costituiva in giudizio il Controparte_1
che, dopo avere contestato le opposte deduzioni, concludeva per il rigetto della domanda rivolta nei loro confronti, ritenendola infondata e basando le proprie difese sulla allegata e pregressa transazione intercorsa tra il sig.
(coniuge dall'attrice) e lo stesso ente comunale per i danni Persona_1
subiti dall'immobile.
Secondo l'ente comunale la transazione stipulata dal sig. , quale Per_1
proprietario dell'immobile, avrebbe riguardato non solo il risarcimento dei danni all'immobile (muri, intonaci, infissi, ecc.) ed il contenuto dello stesso
(mobili, arredi vari, apparecchiature elettroniche), di proprietà dello stesso,
Parte ma addirittura anche il danno costituito dalla perdita dei ricavi del Da ciò, quindi, la richiesta della sig.ra costituiva una duplicazione di Pt_1
risarcimento già corrisposto.
Il Giudice Istruttore rigettava tutte le richieste istruttorie della parte attrice e il giudizio di primo grado si concludeva all'udienza del 02/03/2020 a seguito di discussione orale ai sensi dell'art. 281–sexies cpc.
Con sentenza n.295/2020 pubblicata il 02/03/2020 il Tribunale di
Reggio Calabria, definitivamente pronunciando così statuiva: “Rigetta la domanda;
- Condanna la parte attrice al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 1.800,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario”.
Il Tribunale di Reggio Calabria rilevava che le domande risarcitorie avanzate dalla sig.ra erano già state soddisfatte tramite la transazione Pt_1
che il marito dell'attrice, sig. aveva raggiunto con la Persona_1
compagnia assicurativa del in relazione ai danni subiti in relazione CP_1
all'allagamento del settembre 2014.
pag. 4/17 Evidenziava che lo stesso sig. , in sede di richiesta di Per_1
risarcimento del danno tramite contatto con la compagnia assicurativa del comune convenuto, aveva avanzato richiesta di risarcimento del danno da mancato guadagno dettagliando in maniera precisa e in che modo giungeva, poi, alla somma di euro 9.000,00;
Precisava che il consulente della compagnia assicurativa prendendo atto di tale richiesta aveva aggiunto tale somma a quanto conteggiato tramite computo metrico giungendo alla somma finale di euro 31.000,00 circa.
A seguito di ciò la compagnia assicurativa aveva versato al sig. Per_1
marito dell'attrice la somma di euro 31.500,00.
Riteneva non condivisibile la posizione dell'attrice che rilevava come la somma erogata dall'assicurazione era volta a coprire esclusivamente il danno materiale all'immobile in quanto minore di quanto richiesto dal Per_1
tenuto conto che, trattandosi di atto di transazione, ognuna delle parti aveva rinunciato a qualche richiesta proprio al fine di evitare un futuro contezioso.
Sottolineava che il consulente dell'assicurazione, invece, valutava in maniera precisa e circostanziata i danni all'immobile, come danni al fabbricato ed al contenuto, in Euro 23.400,00 e non c'erano elementi per desumere che la maggior somma poi riconosciuta all'attore fosse il risultato di una rivisitazione delle risultanze della perizia in realtà la struttura Per_2
della consulenza consentiva di dedurre in maniera lineare che la somma di
Euro 9.000,00, quale mancato guadagno, fosse già stata riconosciuta all'attore con la transazione sopra citata.
Specificava che nel momento in cui il sig. presentava alla Per_1
compagnia assicurativa un prospetto dettagliato riguardante i danni subiti a causa dell'inagibilità dell'appartamento utilizzato quale bed and breakfast riteneva di chiederli a titolo personale nonostante la suddetta attività ricettiva pag. 5/17 fosse formalmente intestata alla moglie trattandosi, come emerge dagli atti, di una conduzione familiare della stessa.
Statuiva, quindi, il rigetto della domanda in quanto il danno lamentato era stato già ristorato tramite il risarcimento pagato al sig. . Per_1
Applicava il criterio della soccombenza nella regolamentazione delle spese di lite.
§§§
Con atto di citazione del 03.12.2020 la sig.ra Parte_1
proponeva appello avverso l'indicata sentenza, rassegnando i motivi che di seguito si riportano.
Parte appellante censurava la sentenza di primo grado ritenendola errata e viziata da travisamento dei fatti, frutto di una lettura errata ed illogica degli atti di causa e delle norme di legge richiamate.
Affermava la rilevanza dell'atto di transazione con il quale il coniuge dell'appellante, per lo stesso evento dannoso, in epoca pregressa aveva transatto il danno occorso all'immobile (muri, intonaci, infissi, ecc.) ed al contenuto dello stesso (arredi, mobilia, apparecchiature elettroniche, ecc.) di cui era esclusivo proprietario.
Asseriva che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto accertare la legittimazione del sig. marito della sig.ra ad Persona_1 Pt_1
impegnare la volontà della moglie ed a transigere il danno patito dal
Parte mancato guadagno del di cui la stessa era titolare.
Affermava che nella transazione, dal punto di vista testuale e letterale, nessun riferimento era presente in quietanza al danno da mancato guadagno
Parte del
Riteneva che, anche dal punto di vista giuridico/formale, per estendere e sottoscrivere la transazione anche nell'interesse della moglie, esclusiva pag. 6/17 titolare dell'attività ricettiva, occorreva il verificarsi di determinati presupposti, ossia il debitore Comune di Villa S. Giovanni avrebbe dovuto chiedere al coniuge sig. il rilascio di un'espressa delega/procura in Per_1
merito, ovvero invitarlo ad esibire un successivo atto di ratifica entro un termine stabilito per come stabilito dalle norme del codice civile.
Anche se il B&B “Ritrovo di Ulisse” era a conduzione familiare, agli effetti di legge, l'unico soggetto legittimato attivo e passivo, sia in ambito amministrativo che in quello giudiziario risultava essere la sig.ra
[...]
, quale gestore e titolare dello stesso. Parte_1
Precisava che il contratto si riteneva concluso in difetto di rappresentanza, atteso che il sig. non era munito del potere di agire in Per_1
nome e per conto di un rappresentato.
Sottolineava, altresì, che il comune di responsabile Controparte_1
del danno, era al corrente che il B&B “Ritrovo di Ulisse” apparteneva alla sig.ra e ciò non solo per le pregresse autorizzazioni Parte_1
amministrative rilasciate alla stessa, ma anche in virtù della relazione dell'incaricato consulente assicurativo, che per conto dello stesso ente locale aveva provveduto a stimare i complessivi danni subiti dall'immobile e che,
Parte allorquando eseguiva la stima del mancato guadagno subìto dal allegava pure l'autorizzazione rilasciata alla sig.ra quale titolare dell'attività Pt_1
ricettiva di ospitalità.
Contestava la parte della sentenza nella quale il Giudice di prime cure riteneva che, con la richiesta di risarcimento del danno, il avesse pure Per_1
Parte chiesto specifico risarcimento del mancato guadagno del dettagliando in maniera precisa la somma di € 9.000,00, atteso che il marito non aveva mai
Parte fatto alcun cenno al né tantomeno al mancato guadagno dello stesso, poiché privo di legittimazione per non essere il titolare dell'attività ricettiva.
pag. 7/17 Riteneva inspiegabile come la già menzionata scrittura privata avesse invece potuto incidere sulla sfera giuridica soggettiva della sig.ra Pt_1
Contestava, altresì, il fatto che il Giudice di primo grado ritenesse corretta la stima del consulente del comune di pari ad € Controparte_1
31.500,00, somma comprensiva sia del danno all'immobile pari ad € 23.400,00
Parte sia del mancato guadagno del pari ad € 9.000,00, senza aver motivato in sentenza i criteri ed i parametri utilizzati per giungere alla conclusione, nel mentre, invece, nessun valore e nessuna considerazione era stata attribuita alla relazione del consulente del danneggiato che stimava in € Per_1
47.000,00 circa il danno subito dall'immobile.
Insisteva nelle richieste istruttorie già articolate in primo grado, ma rigettate dal Tribunale.
In particolare, articolava la richiesta di prova testimoniale dell'ing.
[...]
, perito assicurativo e di ammissione ctu contabile, sulla base dei Tes_1
documenti riversati in atti, tendente ad accertare l'entità/stima della perdita economica, quale danno patrimoniale, derivante dal danno emergente e dal lucro cessante, provocato alla struttura ricettiva denominata Bed & Breakfast il “Ritrovo di Ulisse”, a causa della chiusura forzata dell'attività per il periodo
03/09/2014 al 10/06/2016.
Si costituiva in giudizio il Controparte_1
eccependo preliminarmente l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 348 bis.
Specificava, altresì, che le ragioni di censura dedotte dall'appellante erano inammissibili per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c.
Nel merito chiedeva il rigetto delle domande proposte con l'atto di appello, poiché del tutto inammissibili, illegittime, erronee ed infondate in fatto ed in diritto con la conferma in toto della sentenza impugnata.
pag. 8/17 In subordine, chiedeva di ridurre la domanda attorea nei limiti del danno subito e rigorosamente allegato e provato.
In ogni caso, chiedeva di rigettare la domanda cumulativa di interessi e rivalutazione monetaria.
In via istruttoria chiedeva il rigetto dell'istanza dell'appellante di prova testimoniale e di ctu contabile.
Con ordinanza del 06.09.2024 la Corte, ritenendo che le istanze istruttorie potevano essere decise unitamente al merito, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, la causa veniva assegnata a sentenza con i termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
§§§
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di procedere all'esame dei motivi di impugnazione, vanno trattate le questioni preliminari in rito eccepite dalla parte appellata.
L'eccepita inammissibilità del gravame ex art. 348 bis c.p.c è priva di pregio.
La giurisprudenza ha chiarito che "il giudice di appello è tenuto a valutare autonomamente la probabilità di accoglimento del gravame, senza limitarsi a una verifica sommaria e astratta, ma esaminando il merito della controversia" (Cass. civ., Sez. VI, 23 novembre 2018, n. 30499).
Inoltre, la Suprema Corte ha ribadito che "l'art. 348 bis c.p.c. deve essere interpretato in senso conforme ai principi del giusto processo, evitando di precludere in maniera arbitraria l'accesso al grado di appello in presenza di motivazioni giuridicamente rilevanti" (Cass. civ.Sez. III, 22 aprile 2021, n.
10573).
pag. 9/17 Le numerose pronunce rese sull'argomento hanno escluso che la questione, una volta introdotta la fase di trattazione della causa, possa ancora trovare ingresso e rilievo (Cass. civ. Sez. III Sent., 15/04/2019, n. 10422).
Parimenti infondata è l'eccepita inammissibilità per violazione dell'art. 342 cpc contenuta nel corpo dell'atto costitutivo del Controparte_1
[...]
Con riferimento all'eccepita inammissibilità per violazione dell'art.
342 c.p.c. anche laddove l'atto di appello possa non rispettare il rigoroso paradigma invocato, nella sostanza esso contiene tutti gli elementi che consentono di avere cognizione delle censure articolate avverso la sentenza, delle modifiche che la parte ha invocato e delle ragioni poste a relativo fondamento.
La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che "non è necessario che
l'atto d'appello contenga un'esplicita enunciazione delle norme violate, essendo sufficiente che l'insieme delle argomentazioni evidenzi chiaramente i profili di critica alla decisione impugnata" (Cass. Civ., Sez. III, 15.06.2020, n. 11571).
L'eccezione è infondata, in quanto l'appello individua, in modo chiaro e specifico, i motivi di doglianza, affiancando ad una parte volitiva una parte argomentativa confutante e contrastante le ragioni del primo giudice, in conformità a quanto sostenuto dalle SS.UU. della S.C. con ordinanza n.
8845/2017.
Il contenuto dell'atto introduttivo deve, pertanto, ritenersi conforme alle prescrizioni dettate dall'art. 342 c.p.c.
§§§
Andando ad esaminare il merito, si osserva quanto segue.
pag. 10/17 Parte appellante articola il gravame ponendo come tema dirimente il mancato accertamento da parte del Giudice di primo grado della legittimazione del sig. , marito della sig.ra ad impegnare la Per_1 Pt_1
volontà della moglie ed a transigere il danno patito dal mancato guadagno del
Parte di cui la stessa era titolare.
Nell'ambito della stessa censura la sig.ra ha evidenziato che, Pt_1
nella transazione, dal punto di vista testuale e anche giuridico, nessun
Parte riferimento era presente in quietanza al danno da mancato guadagno del
Le dette doglianze sono infondate.
Si rileva che, con raccomandata del 25.11.2014, parte appellante, tramite i suoi procuratori, ha inoltrato una formale richiesta di risarcimento al avente ad oggetto “Risarcimento danni da Controparte_1
infiltrazione fognaria del 02.09.2014 e giorni seguenti, Via Lungomare Fata
Morgana, 31”.
A seguito di tale richiesta risarcitoria, la Compagnia Assicurativa dell'appellato ha istruito il sinistro, nominando l'ing. per la Per_2
quantificazione dei danni.
Nella missiva del 28.10.2016 inviata, dai procuratori dell'originaria attrice si legge: “la sig.ra è coniuge fiscalmente a carico del Pt_1
marito, geom. ”, nonché “il reddito prodotto dalla signora Per_1
con il B&B confluisce nel reddito familiare, nello specifico nel Pt_1
modello RL della Dichiarazione Unico per l'anno di riferimento del marito sig. ”… Tutte le movimentazioni degli acconti delle Per_1
prenotazioni e saldi vengono effettuati sul c/c del marito ...” Per_1
Nella relazione tecnica dell'ing. si legge nella parte denominata Per_2
“Quantificazione del sinistro”: “il risarcimento complessivo richiesto dal sig.
, per il tramite del proprio legale, avv. Carmelo AN, ammonta a Per_1
circa 57.000,00 euro, oltre interessi e spese legali, distinti in circa 45.000,00
pag. 11/17 euro per danni materiali e diretti, di cui 13.000,00 riferiti ai danni subiti dall'immobile (opere edili, infissi, impianti), euro 1.820,00 per pernottamenti a seguito della temporanea inagibilità dell'abitazione; euro 1.400,00 per la parcella del tecnico perito di parte ed euro 9.000,00 per dichiarati mancati incasso, in quanto parte dell'abitazione è destinata a bed & breakfast regolarmente registrato”.
Stante la superiore richiesta risarcitoria, il perito ha, quindi, provveduto a quantificare tutti i danni richiesti, ivi compresi i “danni da perdita ricavi”.
Nella perizia (pagg. 79 ss.) viene affermato che “l'attività di Bed &
Breakfast svolta nell'abitazione del sig. … risulta intestata alla Per_1
signora moglie del signor Parte_1 Persona_1
proprietario dell'appartamento. Il B&B rappresenta un ulteriore reddito per la famiglia del signor ” e viene puntualmente descritto e Per_1
quantificato il relativo danno subito, mediante un raffronto con i periodi precedenti e, in particolare, prendendo in considerazione le camere vendute nei mesi antecedenti al sinistro. Lo stesso ha, inoltre, fornito al Per_1
perito le tariffe medie che il B&B era solito applicare ai propri clienti.
All'esito della perizia e tenuto conto della quantificazione ivi contenuta, la Compagnia Assicurativa ha formulato una proposta transattiva, accettata senza alcuna riserva dal . In particolare, “nell'atto di quietanza a Per_1
totale definizione”, firmato dal medesimo, è stato pattuito quanto segue: “il sottoscritto … dichiara di ricevere dagli Assicuratori dei Persona_1
Lloyd's interessati, che pagano per conto del summenzionato assicurato … la somma di euro 31.500,00, di cui euro 3.000,00 per spese legali, in via di transazione e comunque a tacitazione definitiva di ogni proprio diritto presente
e futuro, rilasciando la presente ampia, finale, liberatoria quietanza di pieno saldo, e dichiarando, anche in via di rinunzia, di non avere null'altro a pretendere dall'assicurato sopra citato in relazione al menzionato sinistro”.
pag. 12/17 Dal compendio documentale così richiamato emerge che la gestione dell'attività ricettiva fosse effettivamente comune ai coniugi, confluendo i ricavi nel reddito familiare e risultando le movimentazioni economiche
Parte legate al operate sul conto corrente del marito.
Ne deriva che il sig. non fosse un mero apparente destinatario Per_1
dell'indennizzo, ma la persona di fatto legittimata a ricevere anche la quota riferita al lucro cessante.
Correttamente, pertanto, il Tribunale ha ritenuto che la transazione avesse già integralmente soddisfatto la voce di danno azionata dall'appellante.
§§§
Parte appellante ha censurato inoltre la sentenza sostenendo che il
Giudice di primo grado non avrebbe spiegato in sentenza i criteri ed i parametri utilizzati per giungere alla quantificazione del danno pari a €
31.500,00, considerando solo la relazione di stima del consulente del comune di pari ad € 31.500,00, somma comprensiva sia del danno Controparte_1
Parte all'immobile pari ad € 23.400,00 sia del mancato guadagno del pari ad €
9.000,00.
Ha lamentato, altresì, che nessun valore era stato attribuito alla relazione del consulente del danneggiato che stimava in € 47.000,00 Per_1
circa il danno subito dall'immobile.
Le doglianze sono prive di pregio.
Il Tribunale ha tenuto in considerazione la relazione tecnica del consulente dell'assicurazione perché l'ha ritenuta esaustiva e precisa in relazione all'accertamento dei danni lamentati scaturenti dall'evento dannoso nella loro esatta quantificazione.
pag. 13/17 Nella motivazione della pronuncia di primo grado ha affermato che “Il consulente dell'assicurazione, invece, valutava in maniera precisa e circostanziata i danni all'immobile, come danni al fabbricato ed al contenuto, in
Euro 23.400,00 e non pare che ci siano elementi per desumere che la maggior somma poi riconosciuta all'attore fosse il risultato di una rivisitazione delle risultanze della perizia anzi proprio la struttura della consulenza Per_2
consente di dedurre in maniera lineare che la somma di Euro 9.000,00, quale mancato guadagno, fosse già stata riconosciuta all'attore con la transazione sopra citata. E' chiaro che allorquando il sig. presentava alla Per_1
compagnia assicurativa un prospetto dettagliato riguardante i danni subiti a causa dell'inagibilità dell'appartamento utilizzato quale bed and breakfast riteneva di chiederli a titolo personale nonostante la suddetta attività ricettiva fosse formalmente intestata alla moglie trattandosi, come emerge dagli atti, di una conduzione familiare della stessa”
Il Tribunale, ragionevolmente, ha valutato quanto risulta dagli accertamenti espletati dall'ing. perché ritenuti coerenti con i Per_2
sopralluoghi svolti suoi luoghi di causa e sulla documentazione, peraltro fornita dal sig. e dai procuratori dell'odierna appellante Per_1
all'assicurazione del come già evidenziato nella trattazione della CP_1
precedente censura.
Ciò posto, emerge, comunque, che la sig.ra non ha corredato le Pt_1
doglianze sopra richiamate con precisi elementi e circostanze che consentissero di poter comprendere le criticità ascritte.
Non ha fornito elementi e argomentazioni idonei a confutare il metodo di accertamento del consulente e a contrastarne le relative risultanze, ma si è limitata ad evidenziare che il Giudice ha aderito alle conclusioni del consulente senza indicarne i criteri di adesione. Per_2
pag. 14/17 Con riferimento, inoltre, a quanto osservato dall'appellante sulla mancata considerazione da parte del giudice di prime cure sulla perizia di parte depositata dalla sig.ra si precisa che la valutazione della Pt_1
stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto.
Dunque, contrariamente a quanto asserito dall'appellante, la motivazione del Tribunale risulta sufficientemente definita nei suoi contorni ed esaurientemente argomentata.
Il ragionamento posto dal giudice di prime cure a corredo della propria decisione si è svolto secondo un percorso cognitivo e argomentativo completo, con una valutazione della fattispecie sottoposta al suo giudizio in piena adesione al suo assetto fattuale.
Non è rintracciabile in esso alcuna manchevolezza delibativa e, unitamente alla sua correttezza in diritto, il compendio motivazionale è immune da contraddizioni in grado di comprometterne la struttura logica e/o le ragioni della decisione.
§§§
Con riferimento alle richieste istruttorie formulate nell'atto di gravame, esse risultano infondate per tutte le ragioni sopra esposte e, pertanto, non v'è luogo a procedere all'accoglimento delle richieste effettuate da parte appellante.
Apprezzando, quindi, in chiave sistematica quanto complessivamente precede, risultando i motivi proposti globalmente insuscettibili di accoglimento, occorre dichiarare come da dispositivo che segue, il rigetto del gravame principale e la conseguente conferma della sentenza impugnata.
pag. 15/17 §§§
Resta da statuire sulle spese di giudizio.
In ragione del rigetto dell'impugnazione va pronunciata, ex art. 91
c.p.c., la condanna di alla rifusione delle spese di Parte_1
questo grado di giudizio in favore della parte appellata Controparte_1
[...]
Avendo l'appellante dichiarato che il valore della lite è pari a € 15.500,00
(scaglione da € 5.201,00 a 26.000,00), le spese di questo grado di giudizio vengono liquidate in complessivi € 5.809,00, di cui € 1.134,00 per fase di studio, € 921,00 per fase introduttiva, € 1.843,00, per fase trattazione/istruttoria (cfr. ex multis Cass. civ., sez. II 29857/2023), € 1.911,00 per fase decisionale, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Deve darsi atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
PQM
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti del avverso la sentenza n. Controparte_1
n.295/2020 pubblicata il 02/03/2020 del Tribunale di Reggio Calabria, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza
2. Condanna al pagamento, in favore del Parte_1
delle spese del presente grado di giudizio, Controparte_1
pag. 16/17 liquidate in complessivi € 5.809,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
3. Dà atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. n. 115/2002, di aver adottato una pronuncia di rigetto integrale dell'appello
Reggio Calabria, cosi deciso nella camera di consiglio del 30.9.25
La cons. est. La Presidente
dott.ssa Stefania La Rosa dott.ssa Patrizia Morabito
pag. 17/17