Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 23/05/2025, n. 973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 973 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
SEZIONE SECONDA
In persona del Dott. Alfonso Piccialli, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. 5434 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020
TRA
La Sig.ra con l'Avv. Paolo Battaglia, giusta Parte_1
procura in atti;
-Attrice -
E
Il , in persona del Sindaco pro tempore, con Controparte_1
l'Avv. Federico Maria Corbò, giusta procura in atti;
-Convenuto-
OGGETTO: azione di responsabilità ai sensi degli artt. 2051 c.c.;
CONCLUSIONI: all'udienza in trattazione scritta del 25.02.2025, le parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi e note depositate.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Sig.ra Parte_1
citava in giudizio il , al fine di chiedere
[...] Controparte_1
che fosse condannato al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti a seguito del sinistro occorso in data
02.09.2018, allorquando, secondo la prospettazione attorea, alle
insieme al marito Sig. , in Via Leonardo Da Vinci, Parte_2
a Pontinia (LT), sul marciapiede limitrofo all' , quando Parte_3 giunta a pochi metri di distanza rispetto all'ingresso del predetto l'odierna attrice inciampava su un pozzetto stradale, Pt_3
distaccato dal ciglio del marciapiede, il cui coperchio metallico risultava essere sporgente rispetto alla pavimentazione stradale, cadendo rovinosamente in terra.
A seguito del descritto incidente, la Sig.ra Parte_1 riportava danni fisici tali da rendere necessario l'immediato trasporto della stessa al Pronto Soccorso dell'I.C.O.T. di Latina, dove le veniva diagnosticata la frattura pertrocanterica del femore destro, con prognosi di gg. 30, e dopo un lungo e penoso percorso terapeutico, comportante intervento chirurgico nonché periodo riabilitativo post-operatorio, riportava danni fisici quantificati dal
Dott. in 17 (diciassette) punti percentuale di Parte_4
danno biologico, oltre a 60 gg. di I.T.A., 40 gg. di I.T.P. al 50% e ulteriori 30 gg di I.T.P. al 30%. Deduceva, inoltre, l'attrice che il tombino sul quale inciampava presentava svariati elementi di pericolo per i pedoni: dislivello di circa 1,5 cm dovuto al rialzo del coperchio rispetto al manto stradale;
la presenza di una fessura tra il ciglio del marciapiede e l'ultima fila di betonelle comportante una discontinuità del piano di camminamento;
l'assenza di una parte della pavimentazione del marciapiede dovuta al distacco delle betonelle posizionate lungo il perimetro del tombino. Pertanto, ritenuta la responsabilità del convenuto ai sensi Controparte_1
degli artt. 2051 e 2043 c.c., chiedeva la condanna al pagamento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierna attrice per complessivi € 50.519,40, di cui € 519,40 per spese documentate, oltre spese legali come per legge.
Costituitosi, il convenuto contestava le richieste avversarie in punto di an e quantum debeatur, evidenziando che, nell'esaminare i fatti le pretese attoree apparivano del tutto infondate in fatto e in diritto e, in ogni caso, non provate. Riteneva inoltre insussistenti le dedotte responsabilità, di cui agli artt. 2043 e 2051 c.c., in quanto: (i) la situazione di pericolo poteva essere oggettivamente prevista ed evitata con l'ordinaria diligenza che è richiesta all'utente della strada, al contempo, disconoscendo l'invisibilità ed imprevedibilità della situazione di pericolo occulto e contestando la consulenza tecnica di parte attrice, che riteneva priva di valore probatorio ed, in ogni caso, divergente dalle risultanze del verbale di accertamento della Polizia Municipale intervenuta sui luoghi;
(ii) non automatico il riconoscimento della personalizzazione del danno ed, in ogni caso, non adeguatamente dedotte specifiche circostanze, pur necessitanti adeguata prova, idonee a consentire il superamento delle soglie di danno liquidabile in virtù delle previsioni tabellari, e comunque infondata la richiesta del danno non patrimoniale.
Pertanto, chiedeva rigettare la domanda svolta, con vittoria di spese come per legge.
Istruita la causa, escussi i testi ammessi ed esperita la ctu medico- legale, veniva trattenuta in decisione, con termine ai sensi dell'art.190 c.p.c., con provvedimento del 25.02.2025.
La domanda attorea è fondata, e pertanto va accolta, nei limiti che seguono.
Preliminarmente, va circoscritto l'ambito giuridico della prospettata responsabilità a quella disposta ai sensi dell'art. 2051 c.c., a mente del quale “ciascuno è responsabile del danno causato dalle cose in custodia salvo che provi il caso fortuito”, spiegandosi il termine ciascuno in “colui che ha il potere di vigilanza e di controllo sulla cosa”, così potendosi individuare nell'Ente Comune, ove territorialmente è situata la cosa asseritamente costituente pericolo, il responsabile d'ogni danno per essa avvenuto (cfr. dal ult. Cass.
Sent. n. 8879/2023). Pertanto va dedotta la legittimazione passiva del convenuto, adito in giudizio.
Sul piano del struttura giuridica “la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa: a) dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure b) dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno della condotta del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa
e x art. 1227 c.c. (bastando la colpa del danneggiato: Cass. n.
21675/2023; Cass. n. 2376/2024) o, indefettibilmente, la seconda dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole” (cfr. Cass., 27 aprile 2023, n. 11152, e conf.
SS.UU. Sent. n. 20943/2022; Cass. Sez. 3, Ord. 1° febbraio 2018, nn. 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482 e 2483). Precisa la
Suprema Corte, con Cass., Sez. III, 7 settembre 2023, n. 26142, che: al di là di tali differenze, tanto il fatto giuridico integrante il "caso fortuito" in senso stretto quanto l'atto giuridico integrante il fatto colposo (concorrente od esclusivo) del danneggiato o del terzo, attengono, tuttavia, al profilo oggettivo dell'illecito, incidendo sull'elemento della causalità materiale”.
Sul tema, Cass. Civ. Sent. n. 9315/2019, con la quale si è affermato che: “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art.
1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”.
Pertanto, come chiarito già chiarito in numero pronunce di legittimità quando il comportamento del danneggiato sia apprezzabile come ragionevolmente incauto, lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa, gestita così come custodita, o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia stato concorso causale tra i due fattori, costituisce valutazione di merito da compiere sul piano del nesso eziologico, sottendendo un bilanciamento con i doveri di precauzione e cautela (cfr., in tema di responsabilità ex art. 2051, cod. civ., Cass., 01/02/2018, n. 2482, Cass., Sez. U., 30/06/2022,
n. 20943).
Sul piano dell'onere probatorio, il danneggiato è onerato solo della prova dell'evento dannoso e del nesso di causalità tra la cosa ed il danno, mentre in capo al danneggiante, al fine dell'esonero di responsabilità, incombe la prova del caso fortuito, nei termini sopra riportati. (cfr. Cass. n. 79637/2012).
In riferimento a ciò l'attrice ha correttamente provveduto al proprio onere probatorio versando in atti prova della ”insidia/trabocchetto” , costituito dislivello tombino rispetto al marciapiede (di circa 1,5 cm), come fotograficamente documentato nella relazione dell'Ing. , e confermato dai testi ammessi, Sigg.ri Persona_1
e . Parte_2 Testimone_1
Quest'ultima, confermando la dinamica dell'evento, che ha visto la
Sig.ra inciampare sul coperchio metallico di un pozzetto, Parte_1
sporgente rispetto alla pavimentazione del marciapiede, ha assistito alla caduta poiché si trovava a pochi metri dietro la danneggiata.
(cfr. deposizione testimoniale del 17.05.2022).
Inoltre, entrambi i suddetti testi confermavano la scarsa illuminazione al momento del sinistro, oltre che l'assenza di qualsivoglia segnalazione dell'insidia. Circostanze che, in relazione alle tempistiche dell'evento (le ore 00:10, circa), hanno di fatto reso meno percepibile il pericolo. Analizzata l'esclusione della responsabilità, nei tratti indicati dalla su citata giurisprudenza, si rileva che non è stata fornita dal convenuto alcuna prova circa l'eventuale caso fortuito o forza maggiore, quale causa esclusiva determinante dell'evento.
Sul punto, però, va rappresentato che nella fattispecie il nesso causale tra l'evento e la responsabilità sia attinto dalla condotta colposa del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227 c.c. 2° comma, in quanto, a parere di codesto giudicante, la caduta è stata causata dalla concorrente condotta colposa dell'attrice.
Infatti, da una valutazione complessiva del quadro istruttorio, delineatosi lo stato dei luoghi al momento del sinistro di difficoltosa visibilità, lo stesso avrebbe dovuto condurre l'attrice ad evitare il passo su elementi non perfettamente visibili, come ad es. per il tombino (cfr. perizia illuminotecnica, pag. 10 di 12, riscontrante lo stato di illuminazione dei luoghi che ha evidenziato: “non sussistono le condizioni minime di illuminamento medio dell'area”), dovendo, invece, diligentemente preferire il calpestio di zone del marciapiede visibili, o quanto meno apportare maggiore diligenza nella percorrenza del marciapiede rientrante nell'area avente scarsa visibilità.
Ciò anche in ragione della circostanza che è notorio che le parti del piano di calpestio che prestano soluzioni di continuità per la presenza di un elemento esterno istallato (tombino), siano spesso interessati da possibili crepe e fessurazioni di difficile percezione.
Ciò accertato, a parere di questo giudicante, è provato il concorso di responsabilità e va, dunque, dichiarata la riduzione del risarcimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2051
c.c. e 1227, 2° co. c.c.; in proporzione alla quota di colpa che si ritiene di determinarsi nella misura del 50%, a carico dell'attrice, che avrebbe dovuto improntare la propria condotta alla massima prudenza e cautela atteso che la situazione di pericolo di caduta era evitabile, in ragione della normale percezione di pericolosità esigibile all'utente della strada. Ritenuto, pertanto, di procedere alla liquidazione del danno deve rilevarsi che con perizia medico-legale, che codesto giudicante fa propria in ragione della logica e motivata analisi condotta, il CTU nominato, a seguito della valutazione della documentazione medica prodotta in atti dall'attrice, ha concluso affermando la compatibilità del danno con il sinistro occorso e periziando che la lesione consistita nella frattura pertrocanterica femore destro, ha determinato: “esiti stabilizzati algo-disfunzionali di pregressa frattura pertrocanterica femore destro, trattata con intervento chirurgico di riduzione e sintesi”, ritenendo la menomazione dell'integrità psico-fisica permanente nella misura del 12%, alla quale è seguita una inabilità temporanea assoluta al 100%, per gg.
60 (sessanta), un'inabilità temporanea relativa al 50%, per giorni 40
(quaranta). Ha infine riconosciuto che le spese mediche rimborsabili ammontavano ad € 255,00 (duecentocinquantacinque/00), non ritenendo necessarie ulteriori spese future da sostenere.
Pertanto, in relazione al quantum debeatur, il danno biologico riportato dall'attore, va liquidato con criterio equitativo sulla base di un parametro monetario (c.d. liquidazione a punto) ricavabile attraverso coefficienti moltiplicatori interagenti tra loro (età dell'infortunio, capacità biologica del soggetto di reagire al pregiudizio psicofisico in relazione alla sua specificità e all'età stessa, durata media della vita) che viene a fondarsi inizialmente sul rapporto tra grado di invalidità minimo (1%) ed il valore economico ad esso attribuibile (come da tabelle elaborate dal
Tribunale di Milano anno 2024). Pertanto, considerati i 12 (dodici) punti di invalidità permanente accertata, parametrata all'età del danneggiato all'epoca del sinistro (69 anni) appare equo determinare in €2.851,87 (duemilaottocentocinquantuno/87) il punto di danno biologico, così per complessivi €22.587,00
(ventiduemilacinquecentoottantasette/00), a titolo di risarcimento da danno biologico permanente, a cui vanno aggiunti €6.900,00
(seimilanovecento/00) per 60 (sessanta) giorni di invalidità temporanea totale (€ 115,00 per giorno) ed €2.300,00 (duemilatrecento/00), per 40 (quaranta) giorni di invalidità temporanea parziale al 50%(€ 57,50 per giorno), oltre che riconosciuti, per spese mediche ammissibili, € 255,00; e così per totale di €32.042,00 (trentaduemilaquarantadue/00).
Detto importo va ridotto in virtù della concorrente responsabilità dell'attrice, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c., del 50%.
Oltre alla sorte capitale così come sopra complessivamente liquidata, competono gli interessi compensativi, intesi, a mente dei noti principi sanciti dalle SS.UU. della Corte di Cassazione. con
Sent. n.1712/95, come “lucro cessante”, computabili sul valore medio del credito dal dí del fatto alla presente decisione, che liquidati con criterio equitativo, ai sensi dell'art. 1226 c.c. si determinano con il saggio medio annuo del 1,50%. Sul detto totale delle somme, competono gli interessi legali, dalla data della presente decisione sino al saldo effettivo, ai sensi dell'art.1282 c.c.
Nulla a titolo di danno morale non risultando in atti elementi in merito alla maggior lesione del bene costituzionalmente garantito idonee alla dimostrazione della sofferenza interiore conseguente l'accaduto, né di personalizzazione del danno, non avendo l'attrice fornito prova nella compromissione di aspetti dinamico-relazionali, ritenendosi pacifico l'orientamento giurisprudenziale che esclude la possibilità di liquidare automaticamente, ed in via equitativa, tali voci di danno, pur da ricomprendersi nell'ampia accezione di danno non patrimoniale. (cfr. Cassazione civile, Sez. III, sentenza
27/05/2019 n° 14364, per la quale: “La personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce mai un automatismo, ma richiede l'individuazione – da parte del giudice – di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare. Pertanto, le conseguenze dannose “comuni” – ossia quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe – non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.” e conf. Ord. n.
15733/2022). Per quanto rilevato, valutato e dedotto, la domanda attorea va accolta, nei temini su indicati.
La liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza e pertanto vanno parzialmente poste a carico del , nella Controparte_1
quota della metà, e compensate per la restante parte.
Le spese di CTU graveranno su entrambe le parti nella misura del
50%.
P.Q.M.
Il Giudice Dott. Alfonso Piccialli, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione, istanza e deduzione disattesa:
a) accoglie parzialmente la domanda di parte attrice e per l'effetto condanna il , nella persona del Sindaco pro Controparte_1 tempore, al pagamento della complessiva somma di € 16.021,00,
(sedicimilaventuno/00), oltre al lucro cessante ed interessi come in parte motiva, nei confronti della Sig.ra Parte_1
b) compensa per la metà le spese di lite e per la restante che le liquida in € 1800,00, oltre oneri ed accessori come per legge, le pone a carico del nei confronti della Sig.ra Controparte_1
Parte_1
c) pone le spese di CTU per la metà a carico del Controparte_1
e per la restante quota a carico dell' attrice.
Così deciso.
Latina, 23 maggio 2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Piccialli