Accoglimento
Sentenza 29 agosto 2025
Decreto collegiale 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 29/08/2025, n. 7141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7141 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07141/2025REG.PROV.COLL.
N. 03573/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3573 del 2025, proposto da UN CA, rappresentata e difesa dall'avvocato Ippolito Matrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Boscoreale, non costituito in giudizio;
Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Terza) n. 2324/2025.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2025 il Cons. Daniela Di Carlo;
Viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- L’appellante impugna la sentenza di cui in epigrafe, con la quale il TAR della Campania ha dichiarato inammissibile il suo ricorso proposto ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. ai fini dell’annullamento del silenzio serbato dal Comune di Boscoreale in ordine all’istanza presentata in data 25/07/2024 prot. n° 23850, con la quale si richiedeva la conclusione del procedimento avente ad oggetto l’istanza di condono edilizio ex lege n. 47/1985, relativamente alla pratica n. 1434 prot. n. 21337 del 30 settembre 1986 depositata dal precedente proprietario dell’immobile, ora di sua proprietà, sito nel medesimo Comune di Boscoreale, alla via Parrelle, n. 102.
2.- L’adito Tribunale ha ritenuto il ricorso inammissibile stante la mancata scadenza del termine per provvedere, posto che ai sensi dell’art. 9, comma 1, Legge regionale Campania del 18 novembre 2004, n. 10, come da ultimo modificato dall’art. 58, comma 3, L.R. 29 dicembre 2022, n. 18, “ 1. Le domande di sanatoria presentate ai sensi e nei termini previsti dalle disposizioni di cui alla legge n. 47/1985, capo IV ed alla legge n. 724/1994, articolo 39, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite dai comuni entro il 31 dicembre 2024 ”.
3.- L’appello assume che il primo giudice avrebbe errato nell’interpretare e applicare la prefata normativa, posto che la stessa avrebbe una funzione solamente programmatoria e organizzatoria, oltre che di stimolo, alle Amministrazioni interessate, di definire i procedimenti amministrativi di sanatoria innanzi a loro ancora pendenti, e non già quella di procrastinare illegittimamente la conclusione di procedimenti pendenti da tempo immemorabile, soggetti alla previsione di rango primario di cui all’art. 2, legge n. 241/1990.
4.- Ha resistito il Ministero della Cultura, mentre non si è costituito il Comune di Boscoreale, benché ritualmente citato.
5.- Alla udienza in camera di consiglio del 15 luglio 2025, la causa è passata in decisione.
6.- L’appello è fondato.
L’art. 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce i termini per la conclusione del procedimento amministrativo, fissando un principio fondamentale dell’azione amministrativa: l'obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro un termine certo.
In linea generale, il termine ordinario è fissato in 30 giorni, salvo disposizioni diverse.
In particolare, a fini di deroga, è stato previsto che le pubbliche amministrazioni possano fissare, nei propri regolamenti, termini diversi (non superiori a 90 giorni), motivati dalla complessità del procedimento (comma 3).
In casi eccezionali, con atto motivato e previa comunicazione all’interessato, l’amministrazione può prorogare i termini per una sola volta e per un periodo congruo (comma 4).
Nella materia specifica del condono edilizio, il termine di conclusione fa riferimento alla legge n. 47/1985, capo IV, per quanto concerne il cd. primo condono, e alla legge n. 724/1994, articolo 39, per quanto riguarda il secondo condono.
La disposizione di cui all’art. 9, comma 1, della Legge regionale Campania 18 novembre 2004, n. 10, come da ultimo modificato dall’art. 58, comma 3, della L.R. 29 dicembre 2022, n. 18, nella parte in cui prevede “ 1. Le domande di sanatoria presentate ai sensi e nei termini previsti dalle disposizioni di cui alla legge n. 47/1985, capo IV ed alla legge n. 724/1994, articolo 39, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite dai comuni entro il 31 dicembre 2024 ”, rappresenta una disciplina speciale e transitoria in materia di condono edilizio, volta ad imprimere una spinta acceleratoria agli enti locali a definire, entro il 31 dicembre 2024, le pratiche pendenti relative ai condoni ultradecennali.
La ratio è chiaramente quella, programmatoria e organizzatoria, di: (i) evitare che le pratiche restino indefinitamente sospese; (ii) garantire la certezza giuridica agli interessati; (iii) prevenire l’inerzia delle amministrazioni; (iv) introdurre un fattore ulteriore di monito ai dirigenti di vigilare sulla tempestiva definizione dei procedimenti, essendone essi responsabili.
Il termine così introdotto non è infatti perentorio per i privati, ma lo è per la pubblica amministrazione, che deve concludere il procedimento entro il termine indicato.
Tale termine, tuttavia, non comporta un silenzio-assenso, salvo diversa norma, che in questo caso comunque non rileverebbe, trattandosi di immobile sito in zona vincolata.
La giurisprudenza costituzionale ha infatti ricordato come le Regioni possano intervenire sulla tempistica e sulle modalità di definizione delle pratiche di condono, purché non contravvengano alla disciplina statale.
In particolare, con la sentenza n. 117 del 25 giugno 2015, la Corte ha respinto il ricorso del Governo contro una norma regionale campana in materia di condono edilizio (Legge Regione Campania n. 16/2014), confermando la legittimità della disciplina locale. Il controllo era incentrato sui limiti all’autonomia regionale rispetto all’impianto statale del condono edilizio, ma la Corte ha rigettato le censure sull’eccesso normativo regionale, proprio in quanto il fine perseguito dalla norma regionale non era quello di derogare sine die al termine nazionale di conclusione del procedimento, bensì quello, opposto, di introdurre limiti stringenti alla definizione dei condoni, soprattutto in aree vincolate o con alto rischio idrogeologico.
Da ciò deriva, compatibilmente con le previsioni di rango primario (art. 2, legge n. 241/1990) e in ottica costituzionalmente orientata, come la succitata normativa regionale della Campania non possa essere invocata dai comuni al fine di procrastinare la definizione dei procedimenti di condono pendenti, posto che non è consentita la "inerzia strutturale": la PA ha l’obbligo di organizzarsi per rispettare i termini.
Ne consegue la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui, motivando che la mancata scadenza del termine per la conclusione del procedimento amministrativo rende il ricorso inammissibile in quanto la scadenza del termine per la conclusione del procedimento amministrativo costituisce il presupposto processuale per l’esperibilità della domanda di accertamento di cui agli artt. 31 e 117 del D.Lgs. n. 104/2010 , ha interpretato in modo scorretto la disciplina prevista dall’art. 9, comma 1, della Legge regionale Campania 18 novembre 2004, n. 10, come da ultimo modificato dall’art. 58, comma 3, della L.R. 29 dicembre 2022, n. 18, giungendo così altrettanto scorrettamente a dichiarare inammissibile il ricorso avverso il silenzio.
7.- Passando al merito dei motivi riproposti, la ricorrente deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 31 e 117 c.p.a., oltre ché dell’art. 2 della L. n. 241/1990, in quanto l’Amministrazione non avrebbe potuto procrastinare oltre la definizione del procedimento di condono attivato dal precedente proprietario del fondo, suo dante causa per avere ella acquistato il bene per atto inter vivos.
Anche i suddetti motivi sono fondati: l’istanza di condono edilizio ex lege n. 47/1985 è stata presentata con la pratica n. 1434, al prot. n. 21337 del 30 settembre 1986.
È infatti ampiamente decorso il termine generale previsto dall’art. 2, legge n. 241/1990 (in particolare, sono trascorsi circa 39 anni).
A nulla può, quindi, rilevare il fatto che, nelle more del giudizio, la L.R. Campania 30 dicembre 2024 n. 25 abbia prorogato al 31 dicembre 2025 il termine fissato dalla L.R. n. 10 del 2004 ai comuni campani a fini sollecitatori.
8.- In conclusione, l’appello va accolto e, in riforma della sentenza, va dichiarata la ammissibilità dell’azione avverso il silenzio.
Pronunciando quindi sui motivi riproposti, va accolto il ricorso introduttivo del giudizio e di conseguenza va dichiarata la illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Boscoreale, che deve provvedere immediatamente senza ulteriore indugio e comunque non oltre 30 giorni dalla comunicazione (o dalla notificazione se anteriore) delle presente sentenza sull’istanza di condono presentata in relazione all’immobile sito nel suo territorio, alla via Parrelle, n. 102, non potendo questo giudice pronunciarsi sulla fondatezza della sottostante pretesa sostanziale, trattandosi di esercizio di attività discrezionale-tecnica e per di più in relazione ad un immobile in zona vincolata.
9.- Le spese del doppio grado sono liquidate secondo la soccombenza nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il ricorso avverso il silenzio ammissibile.
Pronunciando sui motivi riproposti, accoglie il ricorso di primo grado e per l’effetto dichiara la illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Boscoreale, che deve provvedere immediatamente senza ulteriore indugio e comunque non oltre 30 giorni dalla comunicazione (o dalla notificazione se anteriore) delle presente sentenza a definire il procedimento relativo all’istanza di condono presentata in relazione all’immobile sito nel suo territorio, alla via Parrelle, n. 102.
Condanna il Ministero della cultura e il Comune di Boscoreale, in solido, a rifondere in favore della signora UN CA le spese del doppio grado, che si liquidano in complessivi euro 6.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere, Estensore
Angela Rotondano, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniela Di Carlo | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO