Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 07/08/2025, n. 15382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 15382 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 15382/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13623/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13623 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Livio Cancelliere, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Parma, borgo del Parmigianino 4;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto emesso in data -OMISSIS- dal Ministero dell'Interno di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana (-OMISSIS-), nonché di tutti gli atti allo stesso preordinati, presupposti, consequenziali e comunque connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 maggio 2025 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I. - Il ricorrente ha presentato istanza intesa ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, in data -OMISSIS-.
II. - Esperita l’istruttoria di rito, l’Amministrazione con d.m. del 1° settembre 2020 ha respinto la domanda, ritenendo che non vi fosse coincidenza tra l’interesse pubblico e quello del richiedente alla concessione della cittadinanza, in ragione di elementi di controindicazione di carattere penale emersi sul conto dell’istante, in quanto destinatario di una notizia di reato del -OMISSIS- per la fattispecie delittuosa di truffa ex art. 640 c.p., da cui è scaturito un procedimento penale.
Inoltre, alla valutazione sulla situazione penale si è aggiunta quella espressa sulla situazione reddituale, ritenuta inadeguata.
III. – Il ricorrente eccepisce l’illegittimità dell’atto impugnato, chiedendone l’annullamento dell’efficacia per i seguenti motivi di censura:
1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 L. 241/90 per mancanza o insufficienza della motivazione. Eccesso di potere per mancata ed erronea valutazione dei presupposti, difetto e/o insufficienza di istruttoria, travisamento dei fatti, arbitrarietà, genericità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, irragionevole disparità di trattamento , rimproverando alla p.a. di essersi limitata a richiamare la vicenda penale emersa dall’istruttoria, senza tenere conto dell’intervenuta remissione di querela;
2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 L. 241/90 e dell'art. 9 L. 91/1992 - Eccesso di potere per mancanza o insufficienza della motivazione, travisamento dei fatti, arbitrarietà, genericità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, irragionevole disparità di trattamento, per mancata ed erronea valutazione dei presupposti, difetto e/o insufficienza di istruttoria per non avere l’amministrazione tenuto in alcuna considerazione il reddito prodotto dal richiedente , lamentando la generica contestazione della mancanza del requisito reddituale, visto che il decreto avversato non fa alcun cenno alle condizioni reddituali del ricorrente né reca alcun riferimento all’anno in cui il reddito risulterebbe carente ed, in ogni caso, allegando per tutte le annualità rilevanti ai fini della valutazione della domanda concessoria, redditi superiori ai parametri fissati all’uopo dalla p.a.
IV. - Il Ministero dell’interno ha depositato documenti del fascicolo del procedimento e una relazione difensiva, contestando nel merito le censure ex adverso svolte e concludendo per il rigetto della domanda di annullamento del diniego impugnato.
V. – All’udienza straordinaria del 16 maggio 2025, in vista della quale parte ricorrente ha versato documenti a sostegno della propria posizione, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
I. – Il ricorso non è suscettibile di favorevole apprezzamento.
II. – Con le censure articolate con il primo motivo di ricorso, il ricorrente mira a confutare la correttezza dell’operato dell’amministrazione resistente che ha formulato un giudizio di mancata integrazione nella comunità nazionale sulla base di un elemento di controindicazione di carattere penale emerso sul conto del richiedente, risultato attinto da una notizia di reato del -OMISSIS- per violazione dell’art. 640 c.p. ( truffa ), da cui è scaturito un procedimento penale.
Di contro, l’interessato esclude la portata ostativa della suddetta risultanza istruttoria, vista l’intervenuta remissione di querela a seguito di accordo tra le parti, evidenziando tra l’altro di non aver mai riportato condanne penali, non avere a suo carico alcun procedimento penale pendente.
III. - Il Collegio ritiene, al contrario, non irragionevole la determinazione assunta dall’autorità procedente nell’esercizio del potere altamente discrezionale normativamente attribuito in materia di concessione dello status civitatis , tenuto conto che l’ammissione definitiva di un nuovo componente nell’elemento costitutivo dello Stato (Popolo) è una determinazione che non esaurisce i propri effetti esclusivamente sul piano di uno specifico rapporto Amministrazione/Amministrato ma incide sul rapporto individuo/Stato-Comunità.
Al riguardo, si evidenzia che nel caso di specie viene in rilevo un fatto integrante gli estremi del reato di truffa ex art. 640 c.p., posti in essere in concomitanza con il procedimento concessorio ed è chiaro che una simile circostanza, ha finito non irragionevolmente per riflettersi in maniera negativa sulla formulazione del giudizio prognostico di idoneità da parte dell’amministrazione, chiamata a contemperare l’interesse pubblico da tutelare e l’interesse vantato dal richiedente, interessato da procedimenti penali pendenti.
È pacifico in giurisprudenza che lo stadio del procedimento penale, la natura del reato commesso, nonché il quando della condotta rispetto al momento in cui l'istanza di concessione della cittadinanza viene proposta e al procedimento ammnistrativo sono tutti profili che incidono sul livello di discrezionalità dell'amministrazione per la quale la valutazione della condotta penalmente rilevante deve costituire, a norma di legge, uno degli elementi rilevanti ai fini della decisione sulla concessione della cittadinanza (cfr. ex plurimis , Consiglio di Stato sez. I, 04/04/2022, n. 713; cfr., in senso conforme, Cons. Stato, Sez. II, 31 maggio 2021, n. 4151).
È chiaro dunque che, ai fini della valutazione della significatività dei comportamenti addebitati al richiedente ha inciso anche l’elemento del tempus commissi delicti , in quanto collocati nel c.d. “periodo di osservazione” - che coincide con il decennio antecedente la presentazione dell’istanza e a fortiori con quello successivo rappresentato dal frangente temporale in cui si dipana il procedimento amministrativo fino eventualmente alla concessione dello status e al giuramento – nel corso del quale devono essere maturati e conservati i requisiti per la cittadinanza, ai sensi dell'art. 9 legge n. 91 del 1992, inclusi quelli dell’irreprensibilità della condotta (Consiglio di Stato sez. VI n. 52/2011, Consiglio di Stato sez. III n. 1726/2019, 5271/2019, 4122/2021; TAR Lazio, sez. II quater, n. 10678/2013, 5615/2015, 5917/2021; cfr. TAR Lazio, sez. V bis, n. 2643, 2644, 2945, 2946, 4469, 4618, 4621, 4623, 11286 e 11026 del 2022, nonché, da ultimo, n. 10363/2024: “ il requisito della residenza legale da almeno di 10 anni nel territorio della Repubblica prescritto dal comma 1 lett. f) della richiamata disposizione va inteso non solo nel senso “quantitativo” della “durata minima del soggiorno” che legittima la presentazione dell’istanza, in quanto indicativo del “legame” che si è venuto a instaurato con il Paese di accoglienza, ma anche nel senso “qualitativo” del “periodo di osservazione” in cui chi aspira ad essere ammesso in una Comunità politica, per determinarne le sorti, assumendo diritti politici ed esercitato funzioni pubbliche, deve dare prova di saper mantenere – per lo meno nell’arco dell’ultimo decennio - un “comportamento senza mende” in modo da dimostrare di aver conseguito un adeguato grado di assimilazione dei valori fondanti per la nostra Comunità ”); valore sintomatico che, in effetti, è tanto maggiore quanto più il fatto pregiudizievole è temporalmente vicino alla presentazione della domanda di cittadinanza (addirittura, nel caso in esame, è stato commesso dopo la presentazione della stessa), oltre che all’adozione del provvedimento.
D’altronde nella vicenda in esame non emerge tanto un giudizio di pericolosità, che potrebbe comportare anche la revoca del titolo di soggiorno, ma una valutazione di non adeguatezza del ricorrente ad uno stabile inserimento nella comunità nazionale, sussistendo forte incertezza sul possesso del requisito di una condotta irreprensibile.
Difatti, sul piano amministrativo, visto che la valutazione che l’Amministrazione è chiamata a compiere per concedere lo status di cittadino ha riguardo principalmente all’interesse pubblico alla tutela dell’ordinamento, le condotte comunque addossate all’istante rilevano per il particolare valore sintomatico che possono assumere in quel procedimento (Consiglio di Stato, Sez. III, 14 febbraio 2022, n. 1057; id. 28 maggio 2021, n. 4122; id., 16 novembre 2020, n. 7036; id., 23 dicembre 2019, n. 8734; id., 21 ottobre 2019, n. 7122; id., 14 maggio 2019, n. 3121; sez. IV, n. 1788/2009, n. 4862/2010; T.A.R. Lazio sez. V bis, nn. 2944, 4469 e 4651 del 2022; sez. II quater, n. 10590/12; 10678/2013).
Invero, il riconoscimento della cittadinanza, per sua natura irrevocabile, presuppone, altresì, che “ nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda ” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 14 febbraio 2017, n. 657; n. 1390/19; n. 3121/2019; n. 7122/19; n 7036/20; sez. VI, n. 3106/2006; TAR Lazio, sez. I ter, n. 5917/2021; sez. II quater, n. 12568/2009).
In questa prospettiva, non è rilevante in questa sede che le condotte tenute non abbiano condotto ad una condanna penale, in ragione dell’intervenuta la remissione della querela, atteso che, in sede di concessione della cittadinanza l’Amministrazione ben può porre a base delle proprie valutazioni fatti che non sono stati oggetto di accertamento penale definitivo.
La remissione della querela, facendo venir men una condizione di procedibilità, non elide né il disvalore della condotta, né la sua sussistenza, e può avere alla base le più diverse motivazioni (TAR Lazio, Sez. I ter, n. 10253 del 23/10/2018.
A ciò si aggiunga che, in sede di trasmissione delle osservazioni formulate in riscontro al preavviso di rigetto, l’interessato non ha nemmeno rappresentato questa circostanza, né la possibilità di un’imminente sopravvenienza della stessa in ragione del raggiungimento di un accordo con la querelante, non consentendo all’autorità procedente di tenerne conto.
Del resto è principio generale desumibile dall’art. 2697 c.c. quello secondo cui grava su colui che aspira al conseguimento di un diritto o di un beneficio, in questo caso lo status di cittadino, l’onere di dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti per ottenerlo.
Il dovere di un’istruttoria estesa e accurata da parte dell’Amministrazione non può estendersi sino a considerare elementi di fatto non allegati, che rientrano nella disponibilità dell’istante e la cui acquisizione per l’Amministrazione non è agevole, per il relativo onere di produzione grava sull’interessato, anche in ragione del principio di autoresponsabilità.
Ebbene nel caso di specie, l’emersione di pregiudizi penale sul conto del ricorrente cronologicamente coevi al procedimento concessorio, in cui viene scandagliato il contegno complessivo del richiedente durante la sua permanenza sul territorio nazionale, ha fornito un quadro personale del ricorrente ritenuto non in grado di dare garanzia di un suo proficuo stabile inserimento nell’ambito della comunità nazionale, tale da escludere per il futuro inconvenienti o, addirittura, la commissione di fatti di rilievo penale (cfr. Tar Lazio, sez. II quater, n. 12568 del 2009).
IV. – Quanto esposto vale pertanto a confermare la legittimità del negativo giudizio cui è pervenuta l’Amministrazione in ordine ad un fatto valutato come ostativo alla concessione della cittadinanza, di cui il ricorrente neppure contesta la sussistenza, né offre elementi che possano integrare meriti speciali, atteso che lo stabile inserimento, anche nella realtà sociale ed economica, del Paese ospitante, se, per un verso, rappresenta una condizione del tutto ordinaria, in quanto costituisce solo il presupposto per conservare il titolo di soggiorno, per altro verso rappresenta soltanto il prerequisito per la concessione della cittadinanza alla stregua di quanto sopra osservato.
Il fatto che il ricorrente sia dotato di stabile occupazione, non sia socialmente pericoloso e sia integrato nella società locale costituisce il percorso “normale” che ci si attende dallo straniero regolarmente soggiornante, trattandosi di requisiti necessari per entrare e risiedere legalmente nel Paese, a tal fine prescritti dall’art. 4, comma 3 e 5, comma 5, del T.U.I. per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno.
Si tratta, pertanto, di circostanze del tutto ordinarie, che costituiscono solo le condizioni minime, necessarie, ma non sufficienti per aspirare alla cittadinanza ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91/1992, dato che il requisito della residenza legale da almeno di 10 anni nel territorio della Repubblica prescritto dal comma 1, lett. f), della richiamata disposizione va inteso non solo nel senso “quantitativo” della “durata minima del soggiorno”, ma anche nel senso “qualitativo” del “periodo di osservazione”, in cui chi aspira ad essere ammesso in una Comunità politica, per determinarne le sorti, assumendo diritti politici ed esercitato funzioni pubbliche, deve dare prova di saper mantenere - per lo meno nell’arco dell’ultimo decennio - un “comportamento senza mende” in modo da dimostrare di aver conseguito un adeguato grado di assimilazione dei valori fondanti per la nostra Comunità.
V. – La testé dimostrata correttezza della valutazione effettuata dalla p.a. in ordine alla condotta penalmente rilevante contestata all’istante è in grado ex se di assicurare al provvedimento impugnato un adeguato sostrato motivazionale, consentendo al Collegio di prescindere dallo scrutinio dell’ulteriore motivo ostativo al rilascio della cittadinanza rappresentato dalla presenza di precedenti penali a carico del figlio, in quanto, anche nell’ipotesi di fondatezza delle deduzioni contrarie formulate sul punto dal ricorrente con il secondo motivo di ricorso, il provvedimento supererebbe comunque la “prova di resistenza”.
In tema di impugnativa di un atto plurimotivato, ossia di atto fondato su distinte ragioni, ciascuna autonomamente in grado di sorreggere la valutazione amministrativa, l'eventuale illegittimità di una di esse non è sufficiente ad inficiare il provvedimento stesso (Consiglio di Stato, sez. IV, 27 settembre 2021 n. 6470; 30 agosto 2021 n. 6115; 1° luglio 2021 n. 5018; sez. II, 18/02/2020, n.1240).
VI. - In ogni caso, a favore della posizione del ricorrente, il Collegio ritiene opportuno rammentare che il diniego della cittadinanza non preclude all’interessato di ripresentare l’istanza nel futuro e che dunque le conseguenze discendenti dal provvedimento negativo sono solo temporanee e non comportano alcuna “ interferenza nella vita privata e familiare del ricorrente ” (art. 8 CEDU, art. 7 Patto internazionale diritti civili e politici), dato che l’interessato può continuare a rimanere in Italia ed a condurvi la propria esistenza alle medesime condizioni di prima.
Quindi, per il provvedimento impugnato, con cui, nel bilanciamento degli interessi pubblici e privati in gioco, ha ritenuto recessivo l'interesse del privato ad essere ammesso come componente aggiuntivo del Popolo italiano, l’irragionevolezza è altresì esclusa alla luce della circostanza che il diniego di cittadinanza provoca il solo svantaggio temporale sopraindicato, il quale risulta “giustificato” ove si consideri la rilevanza degli interessi in gioco e l’irreversibilità degli effetti connessi alla concessione di tale status. Da tale punto di vista, infatti, risulta inopportuno ampliare la platea dei cittadini mediante l'inserimento di un nuovo componente ove sussistano dubbi sulla sua attitudine a rispettare i valori fondamentali per la comunità di cui diviene parte essenziale con piena partecipazione all’autodeterminazione delle scelte di natura politica.
VII. - Il Collegio ritiene, alla luce delle considerazioni che precedono, il provvedimento immune dai vizi dedotti da parte ricorrente.
VIII. - In conclusione, per quanto osservato, il Collegio respinge il ricorso.
IX. - Sussistono giustificate ragioni, attesa la specificità della fattispecie esaminata, per disporre la composizione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Antonietta Giudice, Referendario, Estensore
Viola Montanari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonietta Giudice | Elena Stanizzi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.