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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/07/2025, n. 3025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3025 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott.
Davide Romeo, della III Sezione Civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle cause riunite iscritte ai nn. 10713 e 10715 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2020 vertente
TRA
rappresentata e difesa dagli avv.ti Ignazio Ardagna e Pietro Parte_1
Scuderi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Trapani nella via degli Iris n° 1
opponente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_1
difesa dall'avv. Calogero Amato ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Partinico ( PA ) nella via Cavalieri di Vittorio Veneto n° 36
opposto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
( ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 132 c.p.c. e 118, disp. att,
c.p.c., come novellati dalla L. n. 69/2009 )
Com'è noto, l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio ( artt. 633 e segg. c.p.c. ) si svolge nel contraddittorio delle parti e secondo le norme del procedimento ordinario ( art. 645 cpv c.p.c. ).
Ne consegue che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunziare sulla pretesa fatta valere con la domanda d'ingiunzione e sulle
1 eccezioni proposte ex adverso .
Ciò premesso e rilevato come la presente fase di cognizione ordinaria sia frutto dalla riunione di due procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo pendenti tra le medesime parti, la ha richiesto e ottenuto in sede CP_1
monitoria nei confronti di sia l'ingiunzione di pagamento ( D.I. Parte_1
n. 2175/20 ) dell'importo di € 132.028,00 ( oltre interessi e spese ) quale credito discendente da inadempimento contrattuale, ascrivibile alla seconda, della
“Scrittura Privata e/o Atto di Transazione” stipulato e sottoscritto dalla CP_1
e dalla nella qualità di legale rappresentante dell'
[...] Pt_1 [...]
in data 6.10.14, laddove è previsto ( art. 3 ) l'obbligo Parte_2
personale in capo alla di versare in favore della quota parte Pt_1 CP_1
pari al 40% del ricavato, al netto di eventuali tassazioni, derivante dalla vendita di immobili di sua proprietà a deconto del credito vantato dalla e definito CP_1
con il suindicato atto transattivo ( v. produzione della fase monitoria ), sia l'ingiunzione di pagamento ( D.I. n. 2391/20 ) dell'importo di € 123.500,00
( oltre interessi e spese ) quale credito discendente da inadempimento contrattuale della in ordine alla “Scrittura Privata e/o Atto di Risoluzione Pt_1
Consensuale Contratto Preliminare di Compravendita” stipulato e sottoscritto dalla in persona dell'amministratore unico e CP_1 Controparte_2
dalla in data 16.12.13, laddove è previsto ( punto A ) l'obbligo alla Pt_1 Pt_1
di versare in favore della il suindicato importo ( v produzione della CP_1
fase monitoria ).
Ora, rilevato come, a seguito di transazione intervenuta nelle more del giudizio in relazione alla pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo n. 2175/20 e di rinuncia alle relative domande formulate dall'odierna società opposta, vada dichiarata con riguardo alla relativa opposizione cessata la materia del contendere tra le parti in causa e per l'effetto vada revocato il provvedimento monitorio suddetto, la disamina andrà limitata al credito vantato dalla CP_1
per cui essa ha ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo n. 2391/20 per
[...]
2 un importo pari ad € 123.500,00.
Parte opponente, al fine di paralizzare la pretesa creditoria avversaria, ha eccepito come alcun inadempimento contrattuale si fosse verificato al momento della domanda di ingiunzione e della emissione del provvedimento monitorio in relazione alla scrittura privata sottoscritta dalle parti in data 16.12.13 e dall'opponente non disconosciuta, avendo la termine sino al 16.12.20, in Pt_1
ragione di quanto previsto dalla clausola di cui al punto A) ( “Con il presente atto…ON si impegna a versare…la complessiva somma di Euro 123.500,00…in Pt_1
favore della in sette anni a far data da oggi” ), per corrispondere l'importo CP_1
concordato.
Ciò posto, ancorché il punto A) testé richiamato specifichi ulteriormente come la restituzione dell'importo di € 123.500,00 dovesse avvenire attraverso
“versamenti graduali e periodici fino alla concorrenza dell'intera somma”, è pur vero che alla data di proposizione della domanda d'ingiunzione e di emissione del relativo decreto il termine settennale previsto al predetto punto non era ancora decorso, di guisa che, alla luce della previsione di cui all'art. 1185 c.c. secondo cui “Il creditore non può esigere la prestazione prima della scadenza, salvo che il termine sia stabilito esclusivamente in suo favore”, risultando sprovvisto il credito del requisito di esigibilità di cui all'art. 633 c.p.c. al fine della emissione del decreto ingiuntivo opposto, detto provvedimento andrà revocato.
E purtuttavia, va ribadito in termini generali come nell'ordinario giudizio di cognizione cui dà luogo l'opposizione a decreto ingiuntivo il giudice deve limitarsi ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione ( cfr. Cass. civ. n. 22489/06, n. 16911/05 ), sicché se il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione è stata emessa, rimanendo irrilevanti ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere.
3 Inoltre, con specifico riguardo alla fattispecie in esame e segnatamente al profilo afferente la carenza all'atto dell'emissione del decreto ingiuntivo del requisito di esigibilità del credito vantato da e le sue refluenze sulla CP_1
presente fase di cognizione, deve rilevarsi come il decreto ingiuntivo emesso per un credito divenuto esigibile solo nel corso del giudizio di opposizione deve essere revocato, ancorché a conclusione del giudizio di opposizione la domanda di merito sia interamente accolta per sopravvenuta cessazione della causa di inesigibilità ( cfr. Cass. civ. n. 5007/97 ); difatti, poiché le condizioni dell'azione vanno accertate con riferimento alla situazione di fatto esistente al tempo della pronuncia e non a quello della domanda, il giudice dell'opposizione deve ritenere fondata la pretesa del creditore se i fatti costitutivi di essa, ancorché non esistenti al momento dell'emissione del decreto, sussistano invece al momento della decisione sull'opposizione ( v. Cass. civ. Sez. Un. n. 7448/93 ).
Alla luce dei superiori principi, essendo decorso nelle more del presente giudizio di opposizione il termine settennale di cui alla scrittura privata del
16.12.13, il cui contenuto non risulta esser stato disconosciuto o contestato da parte opponente e divenuto, pertanto, esigibile il credito vantato dalla CP_1
per un complessivo importo di € 123.500,00, revocato da un lato il decreto
[...]
ingiuntivo opposto, dall'altro andrà condannata al pagamento in Parte_1
favore di parte avversa della superiore somma.
In ragione del complessivo esito del giudizio, l'opponente dovrà rifondere le spese della presente fase di cognizione, che si liquidano in complessivi € 9.000,00, oltre oneri accessori come per legge;
le spese della fase monitoria vanno poste definitivamente a carico della parte che le ha anticipate.
P. Q. M.
Il G.O.P., in funzione di giudice di Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
4 - dichiara cessata la materia del contendere tra e la in Parte_1 CP_1
relazione alla opposizione al decreto ingiuntivo n. 2175/20 emesso, su ricorso della dal Tribunale di Palermo in data 15.04.20, che per l'effetto CP_1
revoca;
- revoca il decreto ingiuntivo n. 2391/20 emesso, su ricorso della CP_1
dal Tribunale di Palermo in data 25.04.20;
- condanna al pagamento in favore della del Parte_1 CP_1
complessivo importo di € 123.500,00;
- condanna l'opponente alla rifusione delle spese processuali della presente fase di cognizione ( con distrazione in favore del difensore di parte opposta ex art. 93
c.p.c. ), che si liquidano in € 9.000,00, oltre oneri accessori come per legge;
le spese della fase monitoria vanno poste definitivamente a carico della parte che le ha anticipate.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti ai sensi dell'art. 282
c.p.c., come modificato dalla l. n. 534/95.
Così deciso in Palermo in data 7.07.2025.
Il G.O.P.
( dott. Davide Romeo )
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