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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 20/03/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
Ristrutturazione debiti del Consumatore
P.U. 22-1/2024
TRIBUNALE DI TRAPANI Sezione Civile
- Ufficio Crisi di Impresa e Sovraindebitamento -
Il Giudice, dott.ssa Arianna Lo Vasco,
nel procedimento unitario iscritto al n. 22-1/2024 promosso da AN
SE (c.f. [...]), nato il [...] a [...] e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Antonella
Argentino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
letta la proposta di ammissione al piano di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt.
67 e ss. C.C.I.I. (D.Lgs. 14/2019) e le successive integrazioni;
ritenuta la propria competenza;
letta la relazione particolareggiata depositata dal Gestore della Crisi, Rag. Maria
Letizia Cimminella, la relativa attestazione di legge, nonché le successive integrazioni;
presa visione della documentazione depositata unitamente al ricorso;
ritenuta ravvisabile in capo alla ricorrente la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 2 lett. e) C.C.I.I.;
considerato che la relazione del Gestore ha illustrato le ragioni del sovraindebitamento, la diligenza impiegata dal debitore nel contrarre le obbligazioni, le ragioni della sua incapacità di adempiere le obbligazioni assunte;
ha reso la propria valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione prodotta, ha
1
effettuato una valutazione sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
considerato che il decreto di apertura della procedura è stato comunicato ai creditori ex articolo 70 comma 1 C.C.I.I. e che, nel termine assegnato, sono pervenute osservazioni sulla convenienza del piano da parte del creditore Marte SPV s.p.a.;
rilevato che, alla luce dei chiarimenti resi, non sussistono condizioni ostative all'omologa del piano ex art. 69 C.C.I.I. in quanto il ricorrente non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti, né ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte, né constano dati dal quale desumere che lo stesso abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
considerate in particolare le cause che hanno indotto il debitore a fare ricorso al credito e ad aggravare la sua esposizione debitoria, come evidenziate dal Gestore della Crisi in seno alla relazione, tra le quali: la discontinuità, a partire dal 2008, nel percepire gli emolumenti da parte della società presso la quale lavorava precedentemente che ha comportato una cronica ed irreversibile mancanza di liquidità necessaria a far fronte alle spese correnti e alle obbligazioni assunte;
rilevato che a detta condizione si sono poi avvicendati rapporti lavorativi ed un periodo di disoccupazione;
che il ricorrente ha ricominciato a lavorare stabilmente solo nel Novembre 2013;
considerato, sulla scorta della documentazione fornita dal ricorrente e dalle attestazioni del Gestore della crisi:
- che l'importo mensile a disposizione del debitore è pari ad euro 1.400,00 circa, derivante dalla retribuzione percepita;
il ricorrente, non coniugato e unico componente del nucleo familiare, è dipendente a tempo indeterminato con contratto di lavoro nel settore Commercio e terziario (qualifica Operario livello
6);
- che le rate mensili cui il ricorrente deve far fronte ammontano complessivamente a più di mille euro, portando lo stesso debitore al di sotto
2
della soglia di povertà Istat calcolata dal Gestore in seno alla relazione particolareggiata in euro 560,60;
- che il ricorrente è proprietario di un bene immobile con annesso garage, il cui valore, sulla scorta di perizia giurata depositata nel fascicolo, ammonterebbe a non più di euro 150.000,00;
- che il ricorrente possiede un'autovettura di valore economico irrisorio (Citroen modello C3 immatricolata nel 2013) e non presenta altri beni mobili di valore né saldi attivi di rapporti bancari o postali degni di rilievo;
- che, data la notevole sproporzione tra l'esposizione debitoria, ammontante complessivamente ad euro 194.879,53, comprensiva dei compensi OCC (per lo più derivante da mutuo ipotecario sulla casa di abitazione – 170 mila euro circa;
sono presenti anche debiti erariali sui quali si dirà appresso) e i beni prontamente liquidabili per farvi fronte, sussiste una effettiva situazione di sovraindebitamento in capo alla ricorrente;
- che l'importo indicato come necessario a far fronte al proprio sostentamento ammonta a circa euro 1.000,00;
- che con il piano proposto, della durata di 161 mesi, pari a 13 anni e 5 mesi, il debitore intende mettere a disposizione per il soddisfacimento dei creditori l'importo mensile di € 300,00; prevede, oltre a tale accantonamento, di destinare ai creditori il TFR, ammontante a circa euro 22.000,00, una volta erogato (anche tramite anticipazione parziale);
- che, come da ultima integrazione del piano, sono già disponibili al momento dell'omologa euro 10.700, derivanti da versamenti volontari del debitore (€
3.200), contributo regionale IRFIS per spese OCC (€ 2.500) e anticipazione su
TFR (€ 5.000); che il ricorrente prevede, inoltre, di vendere o affittare il garage
(al quale viene attribuito un valore di euro 18.600,00) per massimizzare l'utilità da offrire ai creditori;
che sulla scorta di ciò offre il pagamento nei confronti dei creditori dell'importo complessivo di euro 99.600,00 (di cui € 9.161,51 per compensi OCC);
3
- che, dunque, il piano proposto prevede: a) il pagamento integrale dei creditori in prededuzione;
b) il pagamento del creditore ipotecario in misura del 53 percento circa;
c) il pagamento dei crediti privilegiati nella misura del 5 percento e i chirografari nella misura dell'1 percento;
considerato inoltre - anche avuto riguardo alle osservazioni sulla convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria proposte avverso il piano - che in una eventuale vendita in sede giudiziaria verrebbe applicata la riduzione del 15% di cui all'art. 568, comma 3,
c.p.c., rispetto al valore individuato dall'esperto stimatore e che il bene potrebbe essere aggiudicato ad un importo pari all'offerta minima corrispondente al 75% del prezzo base, cui si aggiungerebbero i costi tipici di una procedura di vendita coattiva;
che così l'attivo realizzato al netto delle spese risulterebbe inferiore al valore stimato, soprattutto considerando che frequentemente l'aggiudicazione non avviene al primo esperimento di vendita e che ad ogni esperimento successivo il prezzo sarebbe ribassato di un ulteriore 25%;
rilevato che, sempre con riferimento alla convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, i crediti assisiti da privilegio generale mobiliare e quelli chirografari risulterebbero in larga parte insoddisfatti per via della presenza di un mutuo ipotecario per oltre 170 mila euro che assorbirebbe l'intero ricavato;
osservato altresì che nella procedura di ristrutturazione dei debiti, il consumatore, per ciò che concerne la parte di debito non pagato al termine del piano, accede ad una sostanziale esdebitazione;
ricordato che ai sensi dell'art. 278 CCII (rubricato Disposizioni generali in materia di esdebitazione), della cui ratio pertanto partecipa la procedura in corso, tale beneficio va escluso per i debiti derivanti da sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti, valorizzando in tale direzione il legislatore profili di soggettiva meritevolezza;
ritenuto che al Gestore della Crisi è pertanto demandata l'individuazione e l'esclusione di tali debiti da quelli facenti parte del carico erariale evidenziato nella relazione;
4
valorizzate inoltre le poste attive della proposta – attesa la natura della presente procedura, non strutturalmente liquidatoria e pertanto finalizzata ad offrire ai creditori una somma determinata al fine del soddisfacimento dei loro crediti – e pertanto anche il garage;
ritenuto che il raggiungimento della somma oggetto di offerta nel contesto della ristrutturazione debba intendersi necessario alla completa definizione del piano, di talché, specie nella ipotesi in cui la alienazione o l'adduzione a reddito del garage non conducessero ai risultati prospettati potrà apparire necessario un prolungamento del piano rateale proposto, da sottoporre al vaglio giudice nelle forme di rito;
ritenuto che il piano, come attestato dall'OCC ed alle condizioni sopra indicate appare attendibile, sostenibile e coerente a fronte della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del ricorrente;
ritenuti, pertanto, sussistenti i presupposti previsti dal CCII per la omologa del piano;
visto l'art. 70 C.C.I.I.;
P.Q.M.
omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da
AN SE (c.f. [...]), nato il [...] a [...], ivi residente nella Via Domenico La Bruna n.1, con l'ausilio del Gestore della Crisi nominato dall'OCC, Rag. Maria Letizia Cimminella;
onera l'OCC, ove necessario, di procedere alla trascrizione della presente sentenza;
dispone la pubblicazione del piano e della presente sentenza nell'apposita area del sito web del Tribunale di Trapani ai sensi dell'art. 70 comma 8 C.C.I.I.,
dispone che la presente sentenza venga comunicata a cura dell'OCC a tutti i creditori entro il termine di giorni 15 dalla comunicazione;
dichiara chiusa la procedura di omologazione e il relativo P.U.;
5
pone a carico dell'OCC l'obbligo di dare seguito agli adempimenti prescritti dall'art. 71 CCII;
riserva all'esito della integrale esecuzione del piano - anche al fine di valutare la diligenza impiegata - la liquidazione dei compensi in favore dell'OCC relativamente alla fase esecutiva del piano, con la conseguenza che gli importi indicati nel piano come da destinarsi all'OCC per la detta fase esecutiva potranno essere esclusivamente accantonati dovendosi attendere per il loro prelevamento il decreto di liquidazione del giudice.
Così deciso in Trapani il giorno 20.03.2025.
IL GIUDICE
Arianna Lo Vasco
6
P.U. 22-1/2024
TRIBUNALE DI TRAPANI Sezione Civile
- Ufficio Crisi di Impresa e Sovraindebitamento -
Il Giudice, dott.ssa Arianna Lo Vasco,
nel procedimento unitario iscritto al n. 22-1/2024 promosso da AN
SE (c.f. [...]), nato il [...] a [...] e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Antonella
Argentino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
letta la proposta di ammissione al piano di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt.
67 e ss. C.C.I.I. (D.Lgs. 14/2019) e le successive integrazioni;
ritenuta la propria competenza;
letta la relazione particolareggiata depositata dal Gestore della Crisi, Rag. Maria
Letizia Cimminella, la relativa attestazione di legge, nonché le successive integrazioni;
presa visione della documentazione depositata unitamente al ricorso;
ritenuta ravvisabile in capo alla ricorrente la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 2 lett. e) C.C.I.I.;
considerato che la relazione del Gestore ha illustrato le ragioni del sovraindebitamento, la diligenza impiegata dal debitore nel contrarre le obbligazioni, le ragioni della sua incapacità di adempiere le obbligazioni assunte;
ha reso la propria valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione prodotta, ha
1
effettuato una valutazione sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
considerato che il decreto di apertura della procedura è stato comunicato ai creditori ex articolo 70 comma 1 C.C.I.I. e che, nel termine assegnato, sono pervenute osservazioni sulla convenienza del piano da parte del creditore Marte SPV s.p.a.;
rilevato che, alla luce dei chiarimenti resi, non sussistono condizioni ostative all'omologa del piano ex art. 69 C.C.I.I. in quanto il ricorrente non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti, né ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte, né constano dati dal quale desumere che lo stesso abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
considerate in particolare le cause che hanno indotto il debitore a fare ricorso al credito e ad aggravare la sua esposizione debitoria, come evidenziate dal Gestore della Crisi in seno alla relazione, tra le quali: la discontinuità, a partire dal 2008, nel percepire gli emolumenti da parte della società presso la quale lavorava precedentemente che ha comportato una cronica ed irreversibile mancanza di liquidità necessaria a far fronte alle spese correnti e alle obbligazioni assunte;
rilevato che a detta condizione si sono poi avvicendati rapporti lavorativi ed un periodo di disoccupazione;
che il ricorrente ha ricominciato a lavorare stabilmente solo nel Novembre 2013;
considerato, sulla scorta della documentazione fornita dal ricorrente e dalle attestazioni del Gestore della crisi:
- che l'importo mensile a disposizione del debitore è pari ad euro 1.400,00 circa, derivante dalla retribuzione percepita;
il ricorrente, non coniugato e unico componente del nucleo familiare, è dipendente a tempo indeterminato con contratto di lavoro nel settore Commercio e terziario (qualifica Operario livello
6);
- che le rate mensili cui il ricorrente deve far fronte ammontano complessivamente a più di mille euro, portando lo stesso debitore al di sotto
2
della soglia di povertà Istat calcolata dal Gestore in seno alla relazione particolareggiata in euro 560,60;
- che il ricorrente è proprietario di un bene immobile con annesso garage, il cui valore, sulla scorta di perizia giurata depositata nel fascicolo, ammonterebbe a non più di euro 150.000,00;
- che il ricorrente possiede un'autovettura di valore economico irrisorio (Citroen modello C3 immatricolata nel 2013) e non presenta altri beni mobili di valore né saldi attivi di rapporti bancari o postali degni di rilievo;
- che, data la notevole sproporzione tra l'esposizione debitoria, ammontante complessivamente ad euro 194.879,53, comprensiva dei compensi OCC (per lo più derivante da mutuo ipotecario sulla casa di abitazione – 170 mila euro circa;
sono presenti anche debiti erariali sui quali si dirà appresso) e i beni prontamente liquidabili per farvi fronte, sussiste una effettiva situazione di sovraindebitamento in capo alla ricorrente;
- che l'importo indicato come necessario a far fronte al proprio sostentamento ammonta a circa euro 1.000,00;
- che con il piano proposto, della durata di 161 mesi, pari a 13 anni e 5 mesi, il debitore intende mettere a disposizione per il soddisfacimento dei creditori l'importo mensile di € 300,00; prevede, oltre a tale accantonamento, di destinare ai creditori il TFR, ammontante a circa euro 22.000,00, una volta erogato (anche tramite anticipazione parziale);
- che, come da ultima integrazione del piano, sono già disponibili al momento dell'omologa euro 10.700, derivanti da versamenti volontari del debitore (€
3.200), contributo regionale IRFIS per spese OCC (€ 2.500) e anticipazione su
TFR (€ 5.000); che il ricorrente prevede, inoltre, di vendere o affittare il garage
(al quale viene attribuito un valore di euro 18.600,00) per massimizzare l'utilità da offrire ai creditori;
che sulla scorta di ciò offre il pagamento nei confronti dei creditori dell'importo complessivo di euro 99.600,00 (di cui € 9.161,51 per compensi OCC);
3
- che, dunque, il piano proposto prevede: a) il pagamento integrale dei creditori in prededuzione;
b) il pagamento del creditore ipotecario in misura del 53 percento circa;
c) il pagamento dei crediti privilegiati nella misura del 5 percento e i chirografari nella misura dell'1 percento;
considerato inoltre - anche avuto riguardo alle osservazioni sulla convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria proposte avverso il piano - che in una eventuale vendita in sede giudiziaria verrebbe applicata la riduzione del 15% di cui all'art. 568, comma 3,
c.p.c., rispetto al valore individuato dall'esperto stimatore e che il bene potrebbe essere aggiudicato ad un importo pari all'offerta minima corrispondente al 75% del prezzo base, cui si aggiungerebbero i costi tipici di una procedura di vendita coattiva;
che così l'attivo realizzato al netto delle spese risulterebbe inferiore al valore stimato, soprattutto considerando che frequentemente l'aggiudicazione non avviene al primo esperimento di vendita e che ad ogni esperimento successivo il prezzo sarebbe ribassato di un ulteriore 25%;
rilevato che, sempre con riferimento alla convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, i crediti assisiti da privilegio generale mobiliare e quelli chirografari risulterebbero in larga parte insoddisfatti per via della presenza di un mutuo ipotecario per oltre 170 mila euro che assorbirebbe l'intero ricavato;
osservato altresì che nella procedura di ristrutturazione dei debiti, il consumatore, per ciò che concerne la parte di debito non pagato al termine del piano, accede ad una sostanziale esdebitazione;
ricordato che ai sensi dell'art. 278 CCII (rubricato Disposizioni generali in materia di esdebitazione), della cui ratio pertanto partecipa la procedura in corso, tale beneficio va escluso per i debiti derivanti da sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti, valorizzando in tale direzione il legislatore profili di soggettiva meritevolezza;
ritenuto che al Gestore della Crisi è pertanto demandata l'individuazione e l'esclusione di tali debiti da quelli facenti parte del carico erariale evidenziato nella relazione;
4
valorizzate inoltre le poste attive della proposta – attesa la natura della presente procedura, non strutturalmente liquidatoria e pertanto finalizzata ad offrire ai creditori una somma determinata al fine del soddisfacimento dei loro crediti – e pertanto anche il garage;
ritenuto che il raggiungimento della somma oggetto di offerta nel contesto della ristrutturazione debba intendersi necessario alla completa definizione del piano, di talché, specie nella ipotesi in cui la alienazione o l'adduzione a reddito del garage non conducessero ai risultati prospettati potrà apparire necessario un prolungamento del piano rateale proposto, da sottoporre al vaglio giudice nelle forme di rito;
ritenuto che il piano, come attestato dall'OCC ed alle condizioni sopra indicate appare attendibile, sostenibile e coerente a fronte della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del ricorrente;
ritenuti, pertanto, sussistenti i presupposti previsti dal CCII per la omologa del piano;
visto l'art. 70 C.C.I.I.;
P.Q.M.
omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da
AN SE (c.f. [...]), nato il [...] a [...], ivi residente nella Via Domenico La Bruna n.1, con l'ausilio del Gestore della Crisi nominato dall'OCC, Rag. Maria Letizia Cimminella;
onera l'OCC, ove necessario, di procedere alla trascrizione della presente sentenza;
dispone la pubblicazione del piano e della presente sentenza nell'apposita area del sito web del Tribunale di Trapani ai sensi dell'art. 70 comma 8 C.C.I.I.,
dispone che la presente sentenza venga comunicata a cura dell'OCC a tutti i creditori entro il termine di giorni 15 dalla comunicazione;
dichiara chiusa la procedura di omologazione e il relativo P.U.;
5
pone a carico dell'OCC l'obbligo di dare seguito agli adempimenti prescritti dall'art. 71 CCII;
riserva all'esito della integrale esecuzione del piano - anche al fine di valutare la diligenza impiegata - la liquidazione dei compensi in favore dell'OCC relativamente alla fase esecutiva del piano, con la conseguenza che gli importi indicati nel piano come da destinarsi all'OCC per la detta fase esecutiva potranno essere esclusivamente accantonati dovendosi attendere per il loro prelevamento il decreto di liquidazione del giudice.
Così deciso in Trapani il giorno 20.03.2025.
IL GIUDICE
Arianna Lo Vasco
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