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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 13/11/2025, n. 759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 759 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Causa n. 780 / 2024
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127 bis
c.p.c.
Oggi 13/11/2025, innanzi al giudice dott. IO MU, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante
Piattaforma Teams: per la parte ricorrente Avv. Corba in sostituzione Avv. Pistilli per la parte convenuta avv. Mussato
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire
l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente. Il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. IO MU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. IO MU , all'udienza del 13/11/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127 bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 780 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il
16/04/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. PISTILLI MASSIMO
Contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. GIANNIOTTI ISABELLA e P.IVA_1
dell'avv. VIANELLO FRANCESCA
Motivi della decisione
Il sig. , dipendente di dal 16 aprile 2002 Parte_1 CP_1
con mansioni di Operatore Socio-Sanitario (OSS) presso la RSA NA di ON (per 38 ore settimanali su 5 giorni), adiva l'intestato Tribunale per ottenere differenze retributive relative al tempo impiegato per il cambio divisa e il passaggio di consegne.
In virtù delle mansioni sanitarie svolte, sussiste l'obbligo categorico, dettato da evidenti motivi igienico-sanitari e di protezione (sia
1 dell'operatore che dei pazienti), di indossare e dismettere la divisa esclusivamente all'interno degli appositi locali aziendali (spogliatoi).
L'attività di vestizione/svestizione è considerata attività preparatoria e accessoria, eterodiretta dal datore di lavoro, in quanto funzionale e indispensabile allo svolgimento della prestazione. La giurisprudenza di legittimità è conforme nel considerare tale tempo come orario di lavoro effettivo quando l'operazione è imposta e disciplinata dal datore di lavoro riguardo al tempo e al luogo di esecuzione.
Presso la RSA NA, il ricorrente deve timbrare il badge all'ingresso del I padiglione prima di recarsi agli spogliatoi (II padiglione) per cambiarsi, impiegando, a causa della distanza e del percorso (rampe di scale), circa 10 minuti in entrata e 10 minuti in uscita. Il tempo non retribuito richiesto è stato quantificato forfettariamente in 14 minuti a turno.
Il dovere professionale di effettuare il passaggio di consegne (anche orale) con il collega turnista successivo, al fine di garantire la continuità assistenziale, comporta l'anticipazione dell'ingresso e il ritardo dell'uscita, tempo che deve essere retribuito.
La condanna richiesta ammontava a € 9.993,75, calcolata sui 14 minuti a turno come lavoro straordinario (maggiorato del 15%), per un periodo di servizio dal 16 aprile 2002 (assunzione) al 31 gennaio 2024.
La resistente contestava in toto le pretese avversarie, eccependo preliminarmente l'erronea ricostruzione del rapporto di lavoro e la totale infondatezza delle richieste.
Il conteggio è contestato perché calcolato sull'intero periodo di lavoro con la convenuta (2002-2024), mentre il servizio presso la RSA NA, oggetto della pretesa, era iniziato solo il 1° settembre 2022.
2 Il ricorrente aveva omesso di allegare un precedente contenzioso presso il
Tribunale di Torino (RG 76/2022) concluso con un accordo conciliativo in data 6 dicembre 2022, definito come "tombale" fino al 31 dicembre 2022, rendendo inammissibili le pretese relative al periodo antecedente tale data.
Il ricorrente aveva agito con colpa grave o malafede (lite temeraria), richiedendo € 9.993,75 per 22 anni di servizio in RSA NA, pur sapendo che, applicando i suoi stessi criteri di calcolo, l'eventuale debito per il periodo effettivo (settembre 2022 - gennaio 2024) sarebbe stato solo di € 569,81.
Non esisteva alcun ordine datoriale (integrante il requisito dell'eterodirezione) che imponesse al personale di presentarsi 10 minuti prima o di trattenersi 10 minuti dopo per il cambio divisa o il passaggio di consegne. Era richiesto solo il rispetto dell'orario di inizio e fine turno.
Le operazioni di cambio divisa impiegavano un massimo di 6 minuti a turno (2/3 minuti in entrata e 2/3 minuti in uscita), e non 14 o 20 minuti. Il passaggio di consegne verbale non era richiesto, essendo previsto l'obbligo di compilare una "cartella multidisciplinare" durante il turno, sufficiente a fornire tutte le informazioni necessarie.
Il tempo di cambio divisa era ampiamente compensato dalle pause retribuite fornite al personale: una pausa obbligatoria di 10 minuti (Art. 8
D.Lgs. 66/2003), sebbene non costituisca orario di lavoro, è sempre stata pagata, a cui si è aggiunta un'ulteriore pausa pagata di 15 minuti da novembre 2023, specificamente volta a compensare l'eventuale tempo di vestizione (totale 25 minuti retribuiti).
La domanda era indimostrata in termini di an (ordine datoriale) e quantum, in quanto il conteggio si basava su una "media mensile di presenze" non
3 corrispondente ai turni effettivamente svolti (ad esempio, lavorò Pt_1
25 giorni ad agosto 2023 e 15 a gennaio 2024).
All'udienza del 7.11.2024 la parte convenuta formulava proposta per la rinuncia agli atti a spese compensate, a cui non aderiva la parte ricorrente. Non sono state formulate contro proposte dalla parte ricorrente.
Il difensore di parte ricorrente contestava l'eccezione relativa al verbale di conciliazione allegando che esso aveva per oggetto un contenzioso per mansioni superiori svoltosi dinanzi al Tribunale di Torino e non aveva efficacia di conciliazione “tombale”.
Il giudice con l'ordinanza del 7.12.2024 faceva propria la proposta conciliativa già formulata dalla parte convenuta e comunque ammetteva le prove testimoniali limitatamente al periodo effettivamente svolto dal ricorrente presso l'unica struttura citata nel ricorso (RSA di NA)
All'udienza del 6.5.2025 la parte convenuta dichiarava di aderire alla proposta conciliativa formulata dal Giudice e il ricorrente invece non aderiva.
All'udienza venivano sentiti tre testimoni e il giudice fissava l'udienza di discussione con termine per note difensive. All'udienza odierna, tenutasi in collegamento remoto mediante piattaforma Teams, le parti hanno discusso la causa e il Giudice, previa rinuncia dei difensori a comparire in video collegamento per la lettura della sentenza, ha depositato in telematico il dispositivo e la contestuale motivazione
***
1.L'eccezione formulata dalla parte convenuta, fondata sul verbale di conciliazione, deve essere disattesa.
Il ricorrente ha promosso una causa nei confronti della Codess Sociale avanti il Tribunale di Torino (RG 76/2022) per il riconoscimento delle
4 differenze retributive relative al livello di inquadramento superiore (da C1 a
C2) per il periodo dall'assunzione (aprile 2002) fino a novembre 2021.
Tale procedimento si concluse con un accordo conciliativo del 6 dicembre
2022.
Si deve concordare con quanto osservato dalla parte ricorrente sul punto.
Il verbale di conciliazione, sottoscritto il 6 dicembre 2022 davanti al
Tribunale di Torino riguardava esclusivamente la domanda all'epoca azionata dall'odierno ricorrente, concernente l'inquadramento superiore e le relative differenze retributive maturate per aver svolto mansioni superiori (quelle del livello C2 del CCNL Cooperative Sociali).
Ai punti 6 e 7 del verbale il ricorrente dichiara di non avere più nulla a pretendere nei confronti di Codess Sociale solo "per i titoli dedotti in ricorso fino alla data del 31/12/2022".
Pertanto al verbale in questione non può essere attribuita l'efficacia di una rinuncia “tombale” comportante abdicazione a qualsiasi rivendicazione
(anche non inerente alla controversia dinanzi al Tribunale di Torino) per diritti maturati sino al 31/12/2022
2. Prima di affrontare le questioni di merito, appare opportuno delimitare l'oggetto del presente giudizio. Si richiamano le osservazioni svolte da questo giudice nell'ordinanza del 7.12.2024
Ritenuto che le domande di parte ricorrente sono fondate sull'allegazione di prestazioni lavorative che sarebbero state svolte continuativamente e con le medesime modalità presso la RSA NA a partire dal
16.4.2002;
ritenuto che
i conteggi delle differenze rivendicate dalla parte ricorrente si fondano su tale ricostruzione, tenendo conto di 231 mesi di servizio;
5 ritenuto che sulla base della documentazione allegata dalla stessa parte ricorrente e dalla parte convenuta è pacifico che il ricorrente ha iniziato a svolgere servizio presso la RSA NA solo dal 1.9.2022 (avendo lavorato dal 2002 sino a tale data presso la comunità di Sangano in provincia di Torino); ritenuto pertanto che l'istruttoria e la decisione della causa riguarderanno esclusivamente l'attività svolta presso la RSA NA;
A fronte di tali rilievi, la difesa di parte ricorrente non ha svolto alcuna precisazione delle proprie domande e allegazioni. Nelle note difensive autorizzate per la discussione, come si esporrà in seguito, la parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento integrale delle conclusioni svolte nel ricorso introduttivo.
3. Le domande di parte ricorrente, delimitato come sopra il perimetro dell'accertamento nel presente giudizio, sono in parte fondate e devono essere accolte nei termini di seguito precisati.
Dalle rispettive difese delle parti e dall'istruttoria testimoniale, concentrata sull'attività svolta a EZ, sono emersi dati pacifici.
In primo luogo, non è contestato che, tenuto conto delle mansioni di operatore sanitario, durante lo svolgimento dell'attività sia obbligatorio indossare la divisa composta da zoccoli, pantaloni e casacca (v. teste
Tes_1
In secondo luogo, è pacifico che gli operatori non possano arrivare da casa al lavoro con la divisa già indossata.
In terzo luogo, una determinata porzione di tempo deve essere dedicata a vestizione e svestizione all'interno dei locali della RSA
In quarto luogo, gli operatori prima timbrano e poi vanno nello spogliatoio a cambiarsi e poi a fine turno si cambiano di nuovo e poi timbrano. Gli
6 operatori devono rispettare gli orari di inizio e fine turno e durante il turno hanno l'obbligo di indossare la divisa (teste Tes_1 Tes_2
In quinto luogo gli operatori vengono retribuiti solo per le ore corrispondenti al proprio turno e non per tutto il tempo intercorrente tra la timbratura in entrata e quella in uscita (teste . Tes_3
Ciò premesso, la parte ricorrente ha fornito la prova del fatto che la vestizione e svestizione è sottoposta ad eterodirezione da parte del datore di lavoro
La Corte d'Appello di Venezia ha chiarito in maniera persuasiva il concetto di eterodirezione “implicita”: nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo necessario per indossare e dismettere l'abbigliamento di servizio (tempo- tuta o tempo divisa) costituisce tempo di lavoro retribuibile quando le operazioni di vestizione e svestizione sono eterodirette dal datore di lavoro. L'eterodirezione può derivare non solo da esplicita disciplina aziendale, ma anche implicitamente dalla natura degli indumenti, dalla specifica funzione che devono assolvere e dal luogo in cui si svolge la prestazione lavorativa, quando non sia ragionevolmente ipotizzabile né esigibile che tali indumenti vengano indossati al di fuori del luogo di lavoro. In particolare, per i lavoratori operanti in strutture sanitarie, le imprescindibili esigenze di igiene e sicurezza impongono che le divise vengano indossate e dismesse sul luogo di lavoro prima dell'inizio e al termine del turno, senza possibilità di essere portate all'esterno, configurando una forma di eterodirezione implicita che qualifica tale tempo come tempo di lavoro. La mera richiesta datoriale di indossare una divisa costituisce di per sé attività preparatoria e funzionale allo svolgimento della prestazione, rientrante nell'ambito del tempo di lavoro regolarmente retribuito.
7 Per quanto riguarda il tempo richiesto per le attività di vestizione a inizio turno e di svestizione a fine turno l'accertamento deve essere svolto evidentemente con criteri equitativi e forfetari.
La sola teste avendo conoscenza diretta delle modalità di Tes_1
esecuzione del servizio a EZ, ha fornito una ricostruzione del tempo necessario per indossare e togliere la divisa
"Le operazioni di vestizione e svestizione possono durare circa complessivamente in media 6/7 minuti in entrata e lo stesso tempo in uscita".
La difesa di parte ricorrente ha dedotto l'inattendibilità della teste Tes_1
derivante dal fatto che ella ha promosso nei confronti della una CP_1
causa diretta ad accertare le differenze retributive per il “tempo divisa”, peraltro conclusa con la sottoscrizione di un verbale di conciliazione.
Le dichiarazioni della teste certamente devono essere valutate Tes_1
con attenzione per i motivi esposti dalla parte convenuta. Tuttavia, quanto da lei riferito non è stato smentito da altre risultanze documentali o testimoniali (i testi indicati dalla parte convenuta non hanno riferito sulla quantificazione dei tempi di vestizione e svestizione). Inoltre, i tempi indicati dalla teste appaiono congrui e verosimili anche tenuto conto dei tempi normalmente accertati in altre controversie con il medesimo oggetto concernenti attività sanitarie o similari e del parametro temporale (15 minuti) utilizzato nel CCNL comparto sanità per disciplinare la retribuzione del tempo divisa.
La parte convenuta valorizza le dichiarazioni testimoniali che escludono l'esistenza di un obbligo di passaggio di consegne tra l'operatore smontante e quello entrante in turno.
8 La teste a dichiarato che durante il turno di lavoro "si compila un Tes_1
'diario integrato' in cui si registrano eventuali segnalazioni sui pazienti e inoltre c'è uno scambio verbale per spiegare meglio quello che c'è scritto sul diario".
Il teste , Coordinatore presso la "Salute Mentale" di Tes_4
NA, ha dichiarato che "Durante il turno il lavoratore scrive sul registro tutte le segnalazioni relative ai pazienti o segnalazioni di natura tecnica". Il teste ha specificato che, a causa di tale prassi Tes_2
documentale, gli OSS non sono tenuti a fare un passaggio di consegne verbale, sebbene questo possa avvenire su loro iniziativa per spiegare meglio le cose scritte o per conversare con il collega. Ha aggiunto che nel turno della mattina, quando ci sono più colleghi, "uno di loro compila il registro e si occupa del passaggio di consegne", mentre "Negli altri turni ciascuno scrive le consegne relativamente agli ospiti affidati".
Dalle prove testimoniali comunque è emerso che nella prassi, e ciò appare più plausibile, ci sia di regola anche uno scambio verbale tra colleghi su quanto è successo durante il turno. Tale circostanza rende verosimile la quantificazione dei tempi di preparazione necessari per eseguire la prestazione contrattualmente richiesta quantificati in ricorso.
Peraltro, la stessa società convenuta allega che da novembre 2023 è stata riconosciuta una pausa aggiuntiva di 15 minuti proprio al fine compensare il tempo “divisa”, sostanzialmente riconoscendo la congruità dei tempi indicati in ricorso.
La società convenuta sostiene che, in ogni caso, non spetterebbero differenze per il tempo “divisa” poiché nella struttura di EZ viene riconosciuta agli operatori una pausa retribuita di dieci minuti e da
9 novembre 2023 una pausa di 15 minuti, quest'ultima avente la funzione di compensare proprio i tempi di vestizione
Il teste ha riferito che durante il turno di lavoro è prevista una Tes_2
pausa di dieci minuti e che tale pausa viene fruita senza timbratura in uscita e rientro. Ha precisato che è più agevole usufruire di questa pausa durante i turni della mattina e del pomeriggio poiché vi sono più colleghi in servizio. Il teste ha inoltre dichiarato che, nel periodo compreso dal novembre 2023 sino al luglio 2024, era stata istituita una pausa aggiuntiva di 15 minuti, anch'essa senza timbratura, a titolo compensativo per i tempi di vestizione. Nel turno di notte, non essendovi la possibilità di un alternanza con altri colleghi, non era possibile la fruizione immediata per i
15 minuti aggiuntivi;
tali minuti venivano accantonati in una banca ore e il dipendente poteva successivamente decidere di usufruirne come permessi o ferie.
Il teste deputato alla verifica dei turni, ha confermato che le Tes_3
timbrature si usavano solo in entrata e in uscita, senza timbrature intermedie, nonostante vi fossero delle pause concordate. Ha specificato che le pause venivano pagate nel senso che gli OSS venivano retribuiti per le ore corrispondenti ai turni autorizzati dalla ASL, e il tempo della pausa era incluso in tali ore.
Relativamente al turno notturno, in cui un solo operatore è in servizio, non era possibile fruire della pausa. In questo caso, veniva istituito un contatore mensile in cui il quarto d'ora (15 minuti) veniva moltiplicato per il numero di notti svolte dall'OSS, e queste ore venivano inserite in una banca ore utilizzabile dal lavoratore come permessi orari, con evidenza in busta paga.
10 L'argomentazione di parte convenuta non è condivisibile. Come riferito dai testi sopra indicati, la retribuzione copre soltanto l'orario del turno autorizzato nel contratto con la ASL. Le pause non vengono fruite con timbratura in uscita e rientro e pertanto il dipendente non può essere considerato “fuori servizio”. L'operatore è necessariamente sempre a disposizione nel caso si verifichi una urgenza o comunque la richiesta di una attività che non possa essere svolta dagli altri colleghi non “in pausa”.
Nel turno di notte non è possibile fruire di pause.
Pertanto, si deve ritenere provato il diritto del ricorrente a essere retribuito con il compenso previsto per il lavoro straordinario in relazione ai tempi supplementari di preparazione conteggiati per ciascun turno lavorato.
Il conteggio inserito a pag. 16 del ricorso riguarda l'intero periodo oggetto del ricorso e cioè dalla assunzione (16/04/2002) sino al 31/01/2024.
Come si è detto, il periodo che può essere valutato nel presente giudizio è solo quello lavorato nella struttura indicata in ricorso e cioè quella di
EZ (periodo dal 1.9.2022 al 31.1.2024)
La parte ricorrente nelle note conclusive autorizzate ha preso posizione sulla questione concernente la mancata allegazione delle circostanze relative al lavoro svolto presso struttura nella quale operava in precedenza
(Colibrì di Sangano). Secondo la parte ricorrente, poiché la mansione di
OSS e l'obbligo igienico-sanitario sono rimasti invariati dal 2002, il diritto alle differenze retributive sussisterebbe automaticamente per l'intero arco del rapporto lavorativo, indipendentemente dalla specifica struttura di assegnazione.
Tale argomentazione non è condivisibile in quanto si basa su un ragionamento a dir poco semplicistico e che comunque non tiene conto degli oneri di allegazione e prova nel rito del lavoro.
11 In primo luogo, la parte ricorrente non ha chiesto di precisare le conclusioni di merito o istruttorie alla prima udienza ex art. 420 c.p.c.
In secondo luogo, il ricorrente non ha svolto alcuna allegazione o richiesta di prova sulle modalità di svolgimento del servizio presso la struttura di
Sangano. I capitoli di prova dedotti appaiono modulati sulla dimostrazione delle peculiari caratteristiche della struttura di EZ e non possono essere certamente utilizzati per ricostruire le modalità del servizio in
Sangano. Pertanto, la parte convenuta non è stata posta in grado di svolgere adeguata attività difensiva (mediante opportune contestazioni e deduzioni istruttorie) in ordine alle situazioni a cui la parte ricorrente pretende di estendere la domanda. Per tale motivo non si può neppure configurare una mancata contestazione della convenuta sulle modalità di svolgimento del lavoro in strutture diverse da quella di EZ.
Ciò posto, la parte convenuta ha contestato il conteggio del ricorrente, il quale ha richiesto differenze retributive per il "tempo tuta" pari a €
9.993,75, calcolate su 228 mesi di servizio (dal 16 aprile 2002 al 31 gennaio 2024).
L'effettivo periodo di lavoro in RSA NA è stato circoscritto al periodo da settembre 2022 a gennaio 2024 (circa 17 mesi).
La Codess Sociale, pur contestando l'erroneità del metodo di calcolo basato su una media di presenze, ha comunque operato un ricalcolo utilizzando il metodo avversario (14 minuti a turno, retribuzione al minuto maggiorata del 15% per lavoro straordinario), limitandolo ai 13 mesi effettivamente riconducibili alla RSA NA:
Presenze IL (media)
19,25
Numero Mesi di Servizio (RSA NA)
12 13
Importo al Minuto (per 14 minuti)
€ 1,98
Presenze Totali
250,25
Importo Totale (lordo)
€ 495,49
Importo Totale con Maggiorazione Straordinario 15% (Lavoro Diurno)
€ 569,81
L'importo così ricalcolato non è stato contestato dalla parte ricorrente.
La parte convenuta deve pertanto essere condannata a versare al ricorrente, a titolo di compenso per il tempo necessario alle operazioni di vestizione e svestizione (da qualificare come straordinario), la somma di €
569,81 oltre agli interessi sulla somma rivalutata come per legge dalla maturazione dei crediti sino al saldo.
La evidente sproporzione tra il “disputatum” e il “decisum” e il comportamento processuale della parte ricorrente giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di ON in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) In parziale accoglimento del ricorso, condanna la convenuta a pagare al ricorrente, Controparte_2
per i titoli indicati in motivazione, la somma di € 569,81 oltre agli interessi sulla somma rivalutata dalla maturazione dei crediti sino al saldo;
2) Rigetta nel resto le domande di parte ricorrente;
13 3) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
ON, 13.11.2025
IL GIUDICE
IO MU
14
SEZIONE LAVORO
Causa n. 780 / 2024
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127 bis
c.p.c.
Oggi 13/11/2025, innanzi al giudice dott. IO MU, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante
Piattaforma Teams: per la parte ricorrente Avv. Corba in sostituzione Avv. Pistilli per la parte convenuta avv. Mussato
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire
l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente. Il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. IO MU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. IO MU , all'udienza del 13/11/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127 bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 780 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il
16/04/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. PISTILLI MASSIMO
Contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. GIANNIOTTI ISABELLA e P.IVA_1
dell'avv. VIANELLO FRANCESCA
Motivi della decisione
Il sig. , dipendente di dal 16 aprile 2002 Parte_1 CP_1
con mansioni di Operatore Socio-Sanitario (OSS) presso la RSA NA di ON (per 38 ore settimanali su 5 giorni), adiva l'intestato Tribunale per ottenere differenze retributive relative al tempo impiegato per il cambio divisa e il passaggio di consegne.
In virtù delle mansioni sanitarie svolte, sussiste l'obbligo categorico, dettato da evidenti motivi igienico-sanitari e di protezione (sia
1 dell'operatore che dei pazienti), di indossare e dismettere la divisa esclusivamente all'interno degli appositi locali aziendali (spogliatoi).
L'attività di vestizione/svestizione è considerata attività preparatoria e accessoria, eterodiretta dal datore di lavoro, in quanto funzionale e indispensabile allo svolgimento della prestazione. La giurisprudenza di legittimità è conforme nel considerare tale tempo come orario di lavoro effettivo quando l'operazione è imposta e disciplinata dal datore di lavoro riguardo al tempo e al luogo di esecuzione.
Presso la RSA NA, il ricorrente deve timbrare il badge all'ingresso del I padiglione prima di recarsi agli spogliatoi (II padiglione) per cambiarsi, impiegando, a causa della distanza e del percorso (rampe di scale), circa 10 minuti in entrata e 10 minuti in uscita. Il tempo non retribuito richiesto è stato quantificato forfettariamente in 14 minuti a turno.
Il dovere professionale di effettuare il passaggio di consegne (anche orale) con il collega turnista successivo, al fine di garantire la continuità assistenziale, comporta l'anticipazione dell'ingresso e il ritardo dell'uscita, tempo che deve essere retribuito.
La condanna richiesta ammontava a € 9.993,75, calcolata sui 14 minuti a turno come lavoro straordinario (maggiorato del 15%), per un periodo di servizio dal 16 aprile 2002 (assunzione) al 31 gennaio 2024.
La resistente contestava in toto le pretese avversarie, eccependo preliminarmente l'erronea ricostruzione del rapporto di lavoro e la totale infondatezza delle richieste.
Il conteggio è contestato perché calcolato sull'intero periodo di lavoro con la convenuta (2002-2024), mentre il servizio presso la RSA NA, oggetto della pretesa, era iniziato solo il 1° settembre 2022.
2 Il ricorrente aveva omesso di allegare un precedente contenzioso presso il
Tribunale di Torino (RG 76/2022) concluso con un accordo conciliativo in data 6 dicembre 2022, definito come "tombale" fino al 31 dicembre 2022, rendendo inammissibili le pretese relative al periodo antecedente tale data.
Il ricorrente aveva agito con colpa grave o malafede (lite temeraria), richiedendo € 9.993,75 per 22 anni di servizio in RSA NA, pur sapendo che, applicando i suoi stessi criteri di calcolo, l'eventuale debito per il periodo effettivo (settembre 2022 - gennaio 2024) sarebbe stato solo di € 569,81.
Non esisteva alcun ordine datoriale (integrante il requisito dell'eterodirezione) che imponesse al personale di presentarsi 10 minuti prima o di trattenersi 10 minuti dopo per il cambio divisa o il passaggio di consegne. Era richiesto solo il rispetto dell'orario di inizio e fine turno.
Le operazioni di cambio divisa impiegavano un massimo di 6 minuti a turno (2/3 minuti in entrata e 2/3 minuti in uscita), e non 14 o 20 minuti. Il passaggio di consegne verbale non era richiesto, essendo previsto l'obbligo di compilare una "cartella multidisciplinare" durante il turno, sufficiente a fornire tutte le informazioni necessarie.
Il tempo di cambio divisa era ampiamente compensato dalle pause retribuite fornite al personale: una pausa obbligatoria di 10 minuti (Art. 8
D.Lgs. 66/2003), sebbene non costituisca orario di lavoro, è sempre stata pagata, a cui si è aggiunta un'ulteriore pausa pagata di 15 minuti da novembre 2023, specificamente volta a compensare l'eventuale tempo di vestizione (totale 25 minuti retribuiti).
La domanda era indimostrata in termini di an (ordine datoriale) e quantum, in quanto il conteggio si basava su una "media mensile di presenze" non
3 corrispondente ai turni effettivamente svolti (ad esempio, lavorò Pt_1
25 giorni ad agosto 2023 e 15 a gennaio 2024).
All'udienza del 7.11.2024 la parte convenuta formulava proposta per la rinuncia agli atti a spese compensate, a cui non aderiva la parte ricorrente. Non sono state formulate contro proposte dalla parte ricorrente.
Il difensore di parte ricorrente contestava l'eccezione relativa al verbale di conciliazione allegando che esso aveva per oggetto un contenzioso per mansioni superiori svoltosi dinanzi al Tribunale di Torino e non aveva efficacia di conciliazione “tombale”.
Il giudice con l'ordinanza del 7.12.2024 faceva propria la proposta conciliativa già formulata dalla parte convenuta e comunque ammetteva le prove testimoniali limitatamente al periodo effettivamente svolto dal ricorrente presso l'unica struttura citata nel ricorso (RSA di NA)
All'udienza del 6.5.2025 la parte convenuta dichiarava di aderire alla proposta conciliativa formulata dal Giudice e il ricorrente invece non aderiva.
All'udienza venivano sentiti tre testimoni e il giudice fissava l'udienza di discussione con termine per note difensive. All'udienza odierna, tenutasi in collegamento remoto mediante piattaforma Teams, le parti hanno discusso la causa e il Giudice, previa rinuncia dei difensori a comparire in video collegamento per la lettura della sentenza, ha depositato in telematico il dispositivo e la contestuale motivazione
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1.L'eccezione formulata dalla parte convenuta, fondata sul verbale di conciliazione, deve essere disattesa.
Il ricorrente ha promosso una causa nei confronti della Codess Sociale avanti il Tribunale di Torino (RG 76/2022) per il riconoscimento delle
4 differenze retributive relative al livello di inquadramento superiore (da C1 a
C2) per il periodo dall'assunzione (aprile 2002) fino a novembre 2021.
Tale procedimento si concluse con un accordo conciliativo del 6 dicembre
2022.
Si deve concordare con quanto osservato dalla parte ricorrente sul punto.
Il verbale di conciliazione, sottoscritto il 6 dicembre 2022 davanti al
Tribunale di Torino riguardava esclusivamente la domanda all'epoca azionata dall'odierno ricorrente, concernente l'inquadramento superiore e le relative differenze retributive maturate per aver svolto mansioni superiori (quelle del livello C2 del CCNL Cooperative Sociali).
Ai punti 6 e 7 del verbale il ricorrente dichiara di non avere più nulla a pretendere nei confronti di Codess Sociale solo "per i titoli dedotti in ricorso fino alla data del 31/12/2022".
Pertanto al verbale in questione non può essere attribuita l'efficacia di una rinuncia “tombale” comportante abdicazione a qualsiasi rivendicazione
(anche non inerente alla controversia dinanzi al Tribunale di Torino) per diritti maturati sino al 31/12/2022
2. Prima di affrontare le questioni di merito, appare opportuno delimitare l'oggetto del presente giudizio. Si richiamano le osservazioni svolte da questo giudice nell'ordinanza del 7.12.2024
Ritenuto che le domande di parte ricorrente sono fondate sull'allegazione di prestazioni lavorative che sarebbero state svolte continuativamente e con le medesime modalità presso la RSA NA a partire dal
16.4.2002;
ritenuto che
i conteggi delle differenze rivendicate dalla parte ricorrente si fondano su tale ricostruzione, tenendo conto di 231 mesi di servizio;
5 ritenuto che sulla base della documentazione allegata dalla stessa parte ricorrente e dalla parte convenuta è pacifico che il ricorrente ha iniziato a svolgere servizio presso la RSA NA solo dal 1.9.2022 (avendo lavorato dal 2002 sino a tale data presso la comunità di Sangano in provincia di Torino); ritenuto pertanto che l'istruttoria e la decisione della causa riguarderanno esclusivamente l'attività svolta presso la RSA NA;
A fronte di tali rilievi, la difesa di parte ricorrente non ha svolto alcuna precisazione delle proprie domande e allegazioni. Nelle note difensive autorizzate per la discussione, come si esporrà in seguito, la parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento integrale delle conclusioni svolte nel ricorso introduttivo.
3. Le domande di parte ricorrente, delimitato come sopra il perimetro dell'accertamento nel presente giudizio, sono in parte fondate e devono essere accolte nei termini di seguito precisati.
Dalle rispettive difese delle parti e dall'istruttoria testimoniale, concentrata sull'attività svolta a EZ, sono emersi dati pacifici.
In primo luogo, non è contestato che, tenuto conto delle mansioni di operatore sanitario, durante lo svolgimento dell'attività sia obbligatorio indossare la divisa composta da zoccoli, pantaloni e casacca (v. teste
Tes_1
In secondo luogo, è pacifico che gli operatori non possano arrivare da casa al lavoro con la divisa già indossata.
In terzo luogo, una determinata porzione di tempo deve essere dedicata a vestizione e svestizione all'interno dei locali della RSA
In quarto luogo, gli operatori prima timbrano e poi vanno nello spogliatoio a cambiarsi e poi a fine turno si cambiano di nuovo e poi timbrano. Gli
6 operatori devono rispettare gli orari di inizio e fine turno e durante il turno hanno l'obbligo di indossare la divisa (teste Tes_1 Tes_2
In quinto luogo gli operatori vengono retribuiti solo per le ore corrispondenti al proprio turno e non per tutto il tempo intercorrente tra la timbratura in entrata e quella in uscita (teste . Tes_3
Ciò premesso, la parte ricorrente ha fornito la prova del fatto che la vestizione e svestizione è sottoposta ad eterodirezione da parte del datore di lavoro
La Corte d'Appello di Venezia ha chiarito in maniera persuasiva il concetto di eterodirezione “implicita”: nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo necessario per indossare e dismettere l'abbigliamento di servizio (tempo- tuta o tempo divisa) costituisce tempo di lavoro retribuibile quando le operazioni di vestizione e svestizione sono eterodirette dal datore di lavoro. L'eterodirezione può derivare non solo da esplicita disciplina aziendale, ma anche implicitamente dalla natura degli indumenti, dalla specifica funzione che devono assolvere e dal luogo in cui si svolge la prestazione lavorativa, quando non sia ragionevolmente ipotizzabile né esigibile che tali indumenti vengano indossati al di fuori del luogo di lavoro. In particolare, per i lavoratori operanti in strutture sanitarie, le imprescindibili esigenze di igiene e sicurezza impongono che le divise vengano indossate e dismesse sul luogo di lavoro prima dell'inizio e al termine del turno, senza possibilità di essere portate all'esterno, configurando una forma di eterodirezione implicita che qualifica tale tempo come tempo di lavoro. La mera richiesta datoriale di indossare una divisa costituisce di per sé attività preparatoria e funzionale allo svolgimento della prestazione, rientrante nell'ambito del tempo di lavoro regolarmente retribuito.
7 Per quanto riguarda il tempo richiesto per le attività di vestizione a inizio turno e di svestizione a fine turno l'accertamento deve essere svolto evidentemente con criteri equitativi e forfetari.
La sola teste avendo conoscenza diretta delle modalità di Tes_1
esecuzione del servizio a EZ, ha fornito una ricostruzione del tempo necessario per indossare e togliere la divisa
"Le operazioni di vestizione e svestizione possono durare circa complessivamente in media 6/7 minuti in entrata e lo stesso tempo in uscita".
La difesa di parte ricorrente ha dedotto l'inattendibilità della teste Tes_1
derivante dal fatto che ella ha promosso nei confronti della una CP_1
causa diretta ad accertare le differenze retributive per il “tempo divisa”, peraltro conclusa con la sottoscrizione di un verbale di conciliazione.
Le dichiarazioni della teste certamente devono essere valutate Tes_1
con attenzione per i motivi esposti dalla parte convenuta. Tuttavia, quanto da lei riferito non è stato smentito da altre risultanze documentali o testimoniali (i testi indicati dalla parte convenuta non hanno riferito sulla quantificazione dei tempi di vestizione e svestizione). Inoltre, i tempi indicati dalla teste appaiono congrui e verosimili anche tenuto conto dei tempi normalmente accertati in altre controversie con il medesimo oggetto concernenti attività sanitarie o similari e del parametro temporale (15 minuti) utilizzato nel CCNL comparto sanità per disciplinare la retribuzione del tempo divisa.
La parte convenuta valorizza le dichiarazioni testimoniali che escludono l'esistenza di un obbligo di passaggio di consegne tra l'operatore smontante e quello entrante in turno.
8 La teste a dichiarato che durante il turno di lavoro "si compila un Tes_1
'diario integrato' in cui si registrano eventuali segnalazioni sui pazienti e inoltre c'è uno scambio verbale per spiegare meglio quello che c'è scritto sul diario".
Il teste , Coordinatore presso la "Salute Mentale" di Tes_4
NA, ha dichiarato che "Durante il turno il lavoratore scrive sul registro tutte le segnalazioni relative ai pazienti o segnalazioni di natura tecnica". Il teste ha specificato che, a causa di tale prassi Tes_2
documentale, gli OSS non sono tenuti a fare un passaggio di consegne verbale, sebbene questo possa avvenire su loro iniziativa per spiegare meglio le cose scritte o per conversare con il collega. Ha aggiunto che nel turno della mattina, quando ci sono più colleghi, "uno di loro compila il registro e si occupa del passaggio di consegne", mentre "Negli altri turni ciascuno scrive le consegne relativamente agli ospiti affidati".
Dalle prove testimoniali comunque è emerso che nella prassi, e ciò appare più plausibile, ci sia di regola anche uno scambio verbale tra colleghi su quanto è successo durante il turno. Tale circostanza rende verosimile la quantificazione dei tempi di preparazione necessari per eseguire la prestazione contrattualmente richiesta quantificati in ricorso.
Peraltro, la stessa società convenuta allega che da novembre 2023 è stata riconosciuta una pausa aggiuntiva di 15 minuti proprio al fine compensare il tempo “divisa”, sostanzialmente riconoscendo la congruità dei tempi indicati in ricorso.
La società convenuta sostiene che, in ogni caso, non spetterebbero differenze per il tempo “divisa” poiché nella struttura di EZ viene riconosciuta agli operatori una pausa retribuita di dieci minuti e da
9 novembre 2023 una pausa di 15 minuti, quest'ultima avente la funzione di compensare proprio i tempi di vestizione
Il teste ha riferito che durante il turno di lavoro è prevista una Tes_2
pausa di dieci minuti e che tale pausa viene fruita senza timbratura in uscita e rientro. Ha precisato che è più agevole usufruire di questa pausa durante i turni della mattina e del pomeriggio poiché vi sono più colleghi in servizio. Il teste ha inoltre dichiarato che, nel periodo compreso dal novembre 2023 sino al luglio 2024, era stata istituita una pausa aggiuntiva di 15 minuti, anch'essa senza timbratura, a titolo compensativo per i tempi di vestizione. Nel turno di notte, non essendovi la possibilità di un alternanza con altri colleghi, non era possibile la fruizione immediata per i
15 minuti aggiuntivi;
tali minuti venivano accantonati in una banca ore e il dipendente poteva successivamente decidere di usufruirne come permessi o ferie.
Il teste deputato alla verifica dei turni, ha confermato che le Tes_3
timbrature si usavano solo in entrata e in uscita, senza timbrature intermedie, nonostante vi fossero delle pause concordate. Ha specificato che le pause venivano pagate nel senso che gli OSS venivano retribuiti per le ore corrispondenti ai turni autorizzati dalla ASL, e il tempo della pausa era incluso in tali ore.
Relativamente al turno notturno, in cui un solo operatore è in servizio, non era possibile fruire della pausa. In questo caso, veniva istituito un contatore mensile in cui il quarto d'ora (15 minuti) veniva moltiplicato per il numero di notti svolte dall'OSS, e queste ore venivano inserite in una banca ore utilizzabile dal lavoratore come permessi orari, con evidenza in busta paga.
10 L'argomentazione di parte convenuta non è condivisibile. Come riferito dai testi sopra indicati, la retribuzione copre soltanto l'orario del turno autorizzato nel contratto con la ASL. Le pause non vengono fruite con timbratura in uscita e rientro e pertanto il dipendente non può essere considerato “fuori servizio”. L'operatore è necessariamente sempre a disposizione nel caso si verifichi una urgenza o comunque la richiesta di una attività che non possa essere svolta dagli altri colleghi non “in pausa”.
Nel turno di notte non è possibile fruire di pause.
Pertanto, si deve ritenere provato il diritto del ricorrente a essere retribuito con il compenso previsto per il lavoro straordinario in relazione ai tempi supplementari di preparazione conteggiati per ciascun turno lavorato.
Il conteggio inserito a pag. 16 del ricorso riguarda l'intero periodo oggetto del ricorso e cioè dalla assunzione (16/04/2002) sino al 31/01/2024.
Come si è detto, il periodo che può essere valutato nel presente giudizio è solo quello lavorato nella struttura indicata in ricorso e cioè quella di
EZ (periodo dal 1.9.2022 al 31.1.2024)
La parte ricorrente nelle note conclusive autorizzate ha preso posizione sulla questione concernente la mancata allegazione delle circostanze relative al lavoro svolto presso struttura nella quale operava in precedenza
(Colibrì di Sangano). Secondo la parte ricorrente, poiché la mansione di
OSS e l'obbligo igienico-sanitario sono rimasti invariati dal 2002, il diritto alle differenze retributive sussisterebbe automaticamente per l'intero arco del rapporto lavorativo, indipendentemente dalla specifica struttura di assegnazione.
Tale argomentazione non è condivisibile in quanto si basa su un ragionamento a dir poco semplicistico e che comunque non tiene conto degli oneri di allegazione e prova nel rito del lavoro.
11 In primo luogo, la parte ricorrente non ha chiesto di precisare le conclusioni di merito o istruttorie alla prima udienza ex art. 420 c.p.c.
In secondo luogo, il ricorrente non ha svolto alcuna allegazione o richiesta di prova sulle modalità di svolgimento del servizio presso la struttura di
Sangano. I capitoli di prova dedotti appaiono modulati sulla dimostrazione delle peculiari caratteristiche della struttura di EZ e non possono essere certamente utilizzati per ricostruire le modalità del servizio in
Sangano. Pertanto, la parte convenuta non è stata posta in grado di svolgere adeguata attività difensiva (mediante opportune contestazioni e deduzioni istruttorie) in ordine alle situazioni a cui la parte ricorrente pretende di estendere la domanda. Per tale motivo non si può neppure configurare una mancata contestazione della convenuta sulle modalità di svolgimento del lavoro in strutture diverse da quella di EZ.
Ciò posto, la parte convenuta ha contestato il conteggio del ricorrente, il quale ha richiesto differenze retributive per il "tempo tuta" pari a €
9.993,75, calcolate su 228 mesi di servizio (dal 16 aprile 2002 al 31 gennaio 2024).
L'effettivo periodo di lavoro in RSA NA è stato circoscritto al periodo da settembre 2022 a gennaio 2024 (circa 17 mesi).
La Codess Sociale, pur contestando l'erroneità del metodo di calcolo basato su una media di presenze, ha comunque operato un ricalcolo utilizzando il metodo avversario (14 minuti a turno, retribuzione al minuto maggiorata del 15% per lavoro straordinario), limitandolo ai 13 mesi effettivamente riconducibili alla RSA NA:
Presenze IL (media)
19,25
Numero Mesi di Servizio (RSA NA)
12 13
Importo al Minuto (per 14 minuti)
€ 1,98
Presenze Totali
250,25
Importo Totale (lordo)
€ 495,49
Importo Totale con Maggiorazione Straordinario 15% (Lavoro Diurno)
€ 569,81
L'importo così ricalcolato non è stato contestato dalla parte ricorrente.
La parte convenuta deve pertanto essere condannata a versare al ricorrente, a titolo di compenso per il tempo necessario alle operazioni di vestizione e svestizione (da qualificare come straordinario), la somma di €
569,81 oltre agli interessi sulla somma rivalutata come per legge dalla maturazione dei crediti sino al saldo.
La evidente sproporzione tra il “disputatum” e il “decisum” e il comportamento processuale della parte ricorrente giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di ON in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) In parziale accoglimento del ricorso, condanna la convenuta a pagare al ricorrente, Controparte_2
per i titoli indicati in motivazione, la somma di € 569,81 oltre agli interessi sulla somma rivalutata dalla maturazione dei crediti sino al saldo;
2) Rigetta nel resto le domande di parte ricorrente;
13 3) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
ON, 13.11.2025
IL GIUDICE
IO MU
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