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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 01/07/2025, n. 1250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1250 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza, del 06/06/2025, ha pronunciato la seguente, SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2703/2022 R.G., promossa da:
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
n° 181 cf: , elettivamente domiciliata in Brolo via C. Colombo n° 5, presso lo C.F._1 studio dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende per giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso, come in atti;
-resistente - OGGETTO: ripetizione di indebito disoccupazione agricola. CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 13/07/2022, la parte ricorrente esponeva:
- Che la ricorrente, bracciante agricola, ha espletato regolarmente la propria attività lavorativa, alle dipendenze della ditta Consorzio Pac Prod. Ass. , per l'anno 2011 per 102 giornate Persona_1 lavorative, come si rileva dalla documentazione che si produce;
- che per tale anno è stata regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici del Comune di residenza e con i relativi benefici di legge;
- Che l' con provvedimento del 27/01/2022, pervenuto in data notevolmente successiva, ha CP_1 comunicato all'odierna ricorrente che “nel periodo che va dal 01/01/2011 al 31/12/2011 sono stati pagati
€. 2.931,59 in più sulla sua prestazione di disoccupazione agricola n. 2012555912456, per i seguenti motivi: revoca assegni al nucleo familiare a seguito di accertamenti ispettivi di cui al provvedimento prot N 2 elenco var-15/09/2014; revoca dis. agricola ed eventuali prestazioni accessorie a seguito di accertamenti ispettivi di cui al provvedimento prot N 2 elenco var-15/09/2014. Interessi legali”. Conseguentemente richiedeva la restituzione della predetta somma.
- Che avverso il predetto provvedimento, veniva proposto ricorso amministrativo, che si produce;
- Che lo stesso non sortiva esito positivo;
Argomentava, tra i vari motivi di opposizione, negando di avere ricevuta le somme oggetto di indebito, CP_ che peraltro, l' non ha fornito prova dell'avvenuta percezione, da parte della parte ricorrente, delle somme di cui chiede la restituzione. CP_ Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con la condanna dell' alla restituzione di eventuali somme trattenute a tale titolo. L' si costituiva, eccependo la decadenza ex art. 22 del d.l. 7/70 – art. 1 del DPR 1049/1970, e nel CP_1 merito contestava i motivi di opposizione chiedendone il rigetto. Eccepiva, altresì, l'inammissibilità della domanda per litispendenza con il giudizio RGN 118/2020 Tribunale di Patti, a loro dire, avente ad oggetto il medesimo accertamento del diritto. La causa, istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 06/06/2025, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., veniva decisa. MOTIVI DELLA DECISIONE Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante. CP_ Preliminarmente va rilevato che, diversamente da quanto sostenuto dall' non si rileva alcuna litispendenza, o altro, con il giudizio iscritto al n.118/2020 R.G. Tribunale di Patti, atteso che tale giudizio risulta proposto da , e riguarda iscrizione elenchi anno 2013, e peraltro già Parte_2 definito. Passando a scrutinare il merito, occorre osservare che l' è parte solo formalmente resistente nel CP_1 presente giudizio, avente ad oggetto l'opposizione della parte ricorrente ad un provvedimento con il quale l'Istituto chiede la restituzione di una somma, a proprio dire indebitamente erogata allo stesso. Ai sensi dell'art. 2033 c.c., “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato”. È, peraltro, pacifico in giurisprudenza che nell'azione di ripetizione di indebito incombe sul presunto indebito pagatore fornire la prova dell'avvenuto pagamento e della mancanza di causa debendi (ex plurimis Cass., n. 3387/01; n. 2334/98; n. 7027/97; n. 12897/95; n. 7501/12; n. 22872/10). Ciò posto, parte opponente nega di aver ricevuto il pagamento delle somme oggi richieste dall' a CP_1 titolo di indennità di disoccupazione agricola. L' , dal canto suo, nel costituirsi in giudizio non ha speso alcuna argomentazione a confutazione CP_1 della tesi avversaria né, tanto meno, ha dimostrato documentalmente di aver effettivamente effettuato il trasferimento di denaro sine titulo in favore della parte ricorrente. CP_ Infatti, la stampa del cassetto previdenziale, ed i relativi prospetti, prodotte dall' non contengono alcuna puntuale informazione circa la data di effettivo pagamento, il mezzo utilizzato, la valuta di accredito e le coordinate IBAN dell'eventuale conto corrente bancario o postale del destinatario del preteso pagamento, con la conseguenza che non può dirsi superata l'eccezione di mancata prova del pagamento della somma sollevata dalla parte ricorrente. La domanda va, sol per questo, accolta, con annullamento del provvedimento di indebito impugnato, e condanna dell' a restituire quanto eventualmente trattenuto o incassato in esecuzione del suddetto CP_1 provvedimento, restando assorbita ogni ulteriore questione sollevata dalle parti. La stessa sezione di questo Tribunale, sul punto, si è pronunziata con numerose sentenze, da ultimo sentenza del 26/11/2024, emessa nel procedimento RGN 1166/2022, ed altre. Ogni ulteriore questione sollevata dalle parti resta assorbita. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della serialità, e del valore della causa, con distrazione in favore dell'Avv. Carmela Bonina che ha reso la dichiarazione di legge.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte_1 CP_
, contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
[...]
1)Accoglie il ricorso, e, per l'effetto annulla il provvedimento di indebito impugnato, del 27/01/2022, CP_ con la quale l' ha comunicato all'odierna ricorrente che “nel periodo che va dal 01/01/2011 al 31/12/2011 sono stati pagati €. 2.931,59 in più sulla sua prestazione di disoccupazione agricola n. CP_
, e, condanna l' a restituire quanto eventualmente trattenuto o incassato in P.IVA_1 esecuzione del suddetto provvedimento;
CP_ 2) Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite che liquida in Euro 1.500,00, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Carmela Bonina. La sentenza è esecutiva per legge. Così deciso in Patti, 06/06/2025
Il Giudice on. Antonino Casdia
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
n° 181 cf: , elettivamente domiciliata in Brolo via C. Colombo n° 5, presso lo C.F._1 studio dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende per giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso, come in atti;
-resistente - OGGETTO: ripetizione di indebito disoccupazione agricola. CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 13/07/2022, la parte ricorrente esponeva:
- Che la ricorrente, bracciante agricola, ha espletato regolarmente la propria attività lavorativa, alle dipendenze della ditta Consorzio Pac Prod. Ass. , per l'anno 2011 per 102 giornate Persona_1 lavorative, come si rileva dalla documentazione che si produce;
- che per tale anno è stata regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici del Comune di residenza e con i relativi benefici di legge;
- Che l' con provvedimento del 27/01/2022, pervenuto in data notevolmente successiva, ha CP_1 comunicato all'odierna ricorrente che “nel periodo che va dal 01/01/2011 al 31/12/2011 sono stati pagati
€. 2.931,59 in più sulla sua prestazione di disoccupazione agricola n. 2012555912456, per i seguenti motivi: revoca assegni al nucleo familiare a seguito di accertamenti ispettivi di cui al provvedimento prot N 2 elenco var-15/09/2014; revoca dis. agricola ed eventuali prestazioni accessorie a seguito di accertamenti ispettivi di cui al provvedimento prot N 2 elenco var-15/09/2014. Interessi legali”. Conseguentemente richiedeva la restituzione della predetta somma.
- Che avverso il predetto provvedimento, veniva proposto ricorso amministrativo, che si produce;
- Che lo stesso non sortiva esito positivo;
Argomentava, tra i vari motivi di opposizione, negando di avere ricevuta le somme oggetto di indebito, CP_ che peraltro, l' non ha fornito prova dell'avvenuta percezione, da parte della parte ricorrente, delle somme di cui chiede la restituzione. CP_ Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con la condanna dell' alla restituzione di eventuali somme trattenute a tale titolo. L' si costituiva, eccependo la decadenza ex art. 22 del d.l. 7/70 – art. 1 del DPR 1049/1970, e nel CP_1 merito contestava i motivi di opposizione chiedendone il rigetto. Eccepiva, altresì, l'inammissibilità della domanda per litispendenza con il giudizio RGN 118/2020 Tribunale di Patti, a loro dire, avente ad oggetto il medesimo accertamento del diritto. La causa, istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 06/06/2025, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., veniva decisa. MOTIVI DELLA DECISIONE Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante. CP_ Preliminarmente va rilevato che, diversamente da quanto sostenuto dall' non si rileva alcuna litispendenza, o altro, con il giudizio iscritto al n.118/2020 R.G. Tribunale di Patti, atteso che tale giudizio risulta proposto da , e riguarda iscrizione elenchi anno 2013, e peraltro già Parte_2 definito. Passando a scrutinare il merito, occorre osservare che l' è parte solo formalmente resistente nel CP_1 presente giudizio, avente ad oggetto l'opposizione della parte ricorrente ad un provvedimento con il quale l'Istituto chiede la restituzione di una somma, a proprio dire indebitamente erogata allo stesso. Ai sensi dell'art. 2033 c.c., “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato”. È, peraltro, pacifico in giurisprudenza che nell'azione di ripetizione di indebito incombe sul presunto indebito pagatore fornire la prova dell'avvenuto pagamento e della mancanza di causa debendi (ex plurimis Cass., n. 3387/01; n. 2334/98; n. 7027/97; n. 12897/95; n. 7501/12; n. 22872/10). Ciò posto, parte opponente nega di aver ricevuto il pagamento delle somme oggi richieste dall' a CP_1 titolo di indennità di disoccupazione agricola. L' , dal canto suo, nel costituirsi in giudizio non ha speso alcuna argomentazione a confutazione CP_1 della tesi avversaria né, tanto meno, ha dimostrato documentalmente di aver effettivamente effettuato il trasferimento di denaro sine titulo in favore della parte ricorrente. CP_ Infatti, la stampa del cassetto previdenziale, ed i relativi prospetti, prodotte dall' non contengono alcuna puntuale informazione circa la data di effettivo pagamento, il mezzo utilizzato, la valuta di accredito e le coordinate IBAN dell'eventuale conto corrente bancario o postale del destinatario del preteso pagamento, con la conseguenza che non può dirsi superata l'eccezione di mancata prova del pagamento della somma sollevata dalla parte ricorrente. La domanda va, sol per questo, accolta, con annullamento del provvedimento di indebito impugnato, e condanna dell' a restituire quanto eventualmente trattenuto o incassato in esecuzione del suddetto CP_1 provvedimento, restando assorbita ogni ulteriore questione sollevata dalle parti. La stessa sezione di questo Tribunale, sul punto, si è pronunziata con numerose sentenze, da ultimo sentenza del 26/11/2024, emessa nel procedimento RGN 1166/2022, ed altre. Ogni ulteriore questione sollevata dalle parti resta assorbita. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della serialità, e del valore della causa, con distrazione in favore dell'Avv. Carmela Bonina che ha reso la dichiarazione di legge.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte_1 CP_
, contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
[...]
1)Accoglie il ricorso, e, per l'effetto annulla il provvedimento di indebito impugnato, del 27/01/2022, CP_ con la quale l' ha comunicato all'odierna ricorrente che “nel periodo che va dal 01/01/2011 al 31/12/2011 sono stati pagati €. 2.931,59 in più sulla sua prestazione di disoccupazione agricola n. CP_
, e, condanna l' a restituire quanto eventualmente trattenuto o incassato in P.IVA_1 esecuzione del suddetto provvedimento;
CP_ 2) Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite che liquida in Euro 1.500,00, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Carmela Bonina. La sentenza è esecutiva per legge. Così deciso in Patti, 06/06/2025
Il Giudice on. Antonino Casdia