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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 11/02/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
-Sezione Lavoro-
Il Tribunale di Busto Arsizio, in persona del giudice del lavoro dott.ssa Francesca
La Russa, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 974/2022 R.G.L., promossa da
RU OV, GA OZ AV ME, HI ED,
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BE, SE JA DU e NU DA, rappresentati e difesi dagli Avv.ti
Alberto NA, OV RI e MI AN ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo, per procura in atti ricorrenti
contro
ALHA AIRPORT MXP S.P.A., in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore, Dott. Lorenzo Schettini
Gherardini, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Carlo Boursier Niutta, NR
Boursier Niutta e Carlo Cavalieri ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, per procura in atti convenuta
Oggetto: riconoscimento del diritto al lavaggio della divisa aziendale
Conclusioni delle parti: come in atti.
Fatto e diritto
I ricorrenti in epigrafe indicati, con ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c. iscritto a ruolo generale telematico in data 1.9.2022, hanno esposto di lavorare tutti alle dipendenze di HA Airport MXP S.p.a. presso l'aeroporto di Malpensa dal mese di febbraio 2020, con l'eccezione del sig. OU, assunto nel dicembre 2020, e dei sigg.ri LU e RI, assunti nel novembre dello stesso anno a seguito dell'internalizzazione del servizio movimentazione merci, in precedenza affidato alla COOP NCL di cui i lavoratori erano soci dipendenti. Hanno precisato di operare presso l'aeroporto di Malpensa, ivi svolgendo mansioni di operai addetti alla movimentazione delle merci, con compiti di carico e scarico della merce in arrivo e in partenza, con l'eccezione dei signori CH, TE, SL LI,
OB, LI, che, invece, svolgono il ruolo di capisquadra o “team-leader”
(doc. nn.
1-60 fasc. ricorrenti). I lavoratori hanno specificato, altresì, che la loro attività consiste nella movimentazione merci in import ed export, svolta sia manualmente che meccanicamente, sia in magazzino, nell'area land-side dell'aeroporto, sia nel piazzale aeroportuale, nell'area air-side, e precisamente in prossimità della pista di atterraggio degli aeromobili. I turni di lavoro risultano distribuiti sulle 24 ore e, come rimarcato dai lavoratori, durante l'esecuzione delle prestazioni lavorative incontrano un elevato rischio di contatto (per esempio, di investimento) con i mezzi meccanici (quali transporter e trattorini).
I lavoratori hanno precisato, ancora, che nell'ambito di tali attività sono tenuti a indossare, in forza del codice disciplinare aziendale loro consegnato all'atto di assunzione, i dispositivi di protezione forniti dal datore (doc. n. 61, punti 1.3 e
2.11). Questi ultimi consistono in specifici indumenti assegnati a ogni lavoratore, ovverosia: pantaloni estivi e invernali con due bande rinfrangenti applicate sulla tasca posteriore;
un giaccone giallo impermeabile con bande ad alta visibilità per l'inverno e uno più leggero per ripararsi dalla pioggia;
un gilet multitasche azzurro acceso con rifilature rinfrangenti;
una pettorina gialla ad alta visibilità; una felpa pesante e una più leggera;
una maglietta polo manica corta;
due paia di guanti;
un paio di scarpe antinfortunistica e felpe (doc. n. 62 fasc. ricorrenti).
Il suddetto vestiario viene utilizzato per l'intera durata della prestazione lavorativa, con funzione di aumento della visibilità e conseguente protezione dal rischio di investimento da parte dei mezzi meccanici che circolano nel piazzale aeroportuale e nel magazzino, oltre che di riparo contro il clima freddo o caldo a seconda della stagione, e, infine, di difesa dalla polvere e altre eventuali sostanze nocive rinvenibili sul luogo di lavoro (polvere di gomma prodotta dallo sbriciolamento degli pneumatici del carrelli elevatori, strofinio sul corpo dei colli di merci anche pericolose, residui di combustione prodotta dagli aeromobili, nonché dalla disinfestazione chimica degli ambienti di lavoro con deposito sulla merce).
Ciò premesso, i lavoratori hanno evidenziato che la società non ha messo a loro disposizione alcun sistema di lavaggio dei suddetti dispositivi, motivo per cui, per mantenerli puliti e in efficienza, nel corso degli anni hanno dovuto provvedervi personalmente, a proprie spese, a ogni fine turno o comunque almeno una volta alla settimana (o anche con maggior frequenza). Hanno fatto presente, al riguardo, che, pur a fronte di solleciti rivolti al datore (doc. n. 65 fasc. ricorrenti), non è mai esistito alcun elemento retributivo, né è mai stata da loro percepita alcuna indennità, che si possa attribuire a titolo di compenso per l'attività di trasporto, pulitura, lavaggio e stiratura degli indumenti di protezione.
I lavoratori hanno sostenuto che HA Airport sarebbe obbligata, ai sensi degli articoli 2087 cod. civ. e 43 del D. Lgs. n. 626/1994 (ora art. 77 del D. L.gs. n.
81/2008, “Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”), al lavaggio dei DPI. Hanno rimarcato, inoltre, che, avendo dovuto provvedere personalmente al lavaggio dei capi d'abbigliamento nel corso del rapporto di lavoro, hanno subito un danno, quantificabile in un importo non inferiore per ciascun dipendente alla retribuzione prevista per un'ora settimanale in termini di orario straordinario diurno.
I ricorrenti, pertanto, hanno convenuto in giudizio HA Airport MXP S.p.a., chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “NEL MERITO: - accertare e dichiarare l'obbligo contrattuale della Società HA Airport MXP S.p.A. Unipersonale in persona del legale rappresentante in carica pro tempore di provvedere al servizio di lavaggio degli indumenti di lavoro (D.P.I.), tutti forniti ai ricorrenti ed analiticamente indicati in ricorso;
- accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti ad ottenere a titolo di risarcimento danni causato dall'inadempimento contrattuale o, comunque a titolo di ingiusto arricchimento, l'importo corrispondente al valore della prestazione da loro resa in relazione al lavoro svolto per provvedere direttamente al lavaggio degli indumenti a far data dal mese di febbraio 2020 o dalla diversa data di assunzione di ciascuno;
- importo quantificato, in via equitativa ex art. 432 c.p.c., in una somma, comprensiva delle relative spese vive, non inferiore al valore di un'ora di lavoro straordinario diurno spettante a ciascun ricorrente, moltiplicato per 48 settimane
l'anno, ovvero in quell'altra somma, anche maggiore, ritenuta di giustizia;
- condannare pertanto la resistente a corrispondere la somma così quantificata per ciascun ricorrente nella seguente misura: per il sig. OV RU €. 1.434,00; per il sig. AV ME GA IN €. 1.434,00; per il sig. ED IM €. 1.496,40; per il sig. AS OU €. 871,92; per il sig. ET YS €. 1.525,20; per il sig. IG ON TE €. 1.366,80; per il sig. AN CH €. 1.570,80; per il sig. OR GA €. 1.496,40; per il sig. IO VE €. 1.438,80; per il sig. ME
LO UE €. 1.434,00; per il sig. AR LU €. 877,68; per il sig. AN
PA €. 1.438,80; per il sig. PE UG €. 1.434,00; per il sig. IG RI €.
859,68; per il sig. FA RI OB €. 1.524,00; per il sig. LE CI €.
1.368,00; per il sig. PA LI AG €. 1.525,20; per il sig. IO LE
LA €. 1.416,00; per il sig. CH LI €. 1.522,80; per il sig. HE UG
€. 1.416,00; per il sig. US AR 1.462,80; per il sig. AN UL €.
1.396,80; per il sig. ID LI €. 1.438,90; per il sig. HI AD €. 1.498,80; per il sig. SU AR ND €. 1.497,60; per il sig. EN ON LI
ES €. 1.497,60; per il sig. SC AR IN AC €. 1.434,00; per il sig. PE NO €. 1.477,20; per il sig. PA CO NR TI €.
1.477,20; per il sig. PE Di MA €. 1.368,00; per il sig. ED SA €.
1.477,20; per il sig. ID VA €. 1.484,40; per il sig. IF VE EE ME
€. 1.497,60; per il sig. SA CA €. 1.368,00; per il sig. ET TO €.
1.387,20; per il sig. OC OS €. 1.438,80; per il sig. ER KU €.
1.197,60; per il sig. UA HA €. 1.306,80; per il sig. DR UO €.
1.368,00; per il sig. LU UC €. 1.396,80; per il sig. NT OJ €.
1.462,80; per il sig. AN ET €. 1.368,00; per il sig. ON NA €. 1.482,00; per il sig. FA RU €. 1.455,60; per il sig. MO SH €. 1.477,20; per il sig. AS IN RI LA TH €. 1.506,00; per il sig. AN
EL €. 1.477,20; per il sig. TO YA RA KA AG €.
1.434,00; per il sig. ON RU €. 1.390,80; per il sig. MA IU €. 1.387,20; per il sig. YA El HA €. 1.438,80; per il sig. EL IN €. 1.497,60; per il sig. IT PA GL €. 1.390,80; per il sig. GI CA €. 1.462,80; per il sig. HA AN ME ED YA €. 1.506,00; per il sig. SC
NA €. 1.455,60; per il sig. SL LI €. 1.488,00; per il sig. BE LI €.
1.477,20; per il sig. JA DU ER €. 1.476,00; per il sig. DA HA €.
1.525,20, ovvero nella diversa somma che risulterà di giustizia, in ogni caso con interessi e rivalutazione dal deposito del ricorso al momento del pagamento. - il tutto sino alla predisposizione da parte della Società resistente di adeguato sistema di lavaggio degli indumenti aziendali DPI”.
HA Airport MXP S.p.a. (d'ora in avanti semplicemente “HA”) si è costituita in giudizio, contestando quanto sostenuto e allegato da controparte e chiedendo di rigettare tutte le domande perché integralmente infondate in fatto ed in diritto.
Tentata, senza esito positivo, la conciliazione della causa, all'esito della camera di consiglio tenutasi dopo l'udienza di discussione del 17.12.2024 è stato concesso alle parti, ex art. 127 ter c.p.c., termine sino all'8.1.2025 per depositare note scritte contenenti le sole conclusioni e la documentazione indicata in udienza.
Con note depositate il 7.1.2025 la società convenuta ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni precedentemente rassegnate. Ha allegato, inoltre, verbale di accordo sindacale tra le società del Gruppo Aviation Service
S.p.a. e le OO.SS. nazionali Filt-CGIL, Filt-CISL e Uiltrasporti del 27.12.2022, oltre a proprio comunicato aziendale dell'1.10.2024 relativo al servizio di lavaggio dei dispositivi di protezione individuale (secondo il quale “sono considerati DPI lavabili, in forza di quanto previsto nel DVR, il giaccone ed il pantalone ad alta visibilità. Gli altri DPI non sono oggetto della presente comunicazione in quanto sono da sempre sostituiti all'occorrenza o in caso di usura”).
Con note depositate l'8.1.2025, i ricorrenti hanno integrato le proprie conclusioni, così domandando: “In via subordinata, considerando, anche per il numero dei lavaggi necessari a garantire l'igiene e la funzionalità dei DPI, il maggior periodo compreso tra l'assunzione dei ricorrenti e il 31 Gennaio 2023 in quanto periodo preso in considerazione da HA Airport spa per la quantificazione (senza sviluppo temporale) delle loro assenze dal lavoro, considerate altresì tutte le intere giornate di assenza dei ricorrenti come indicate dalla resistente nel medesimo periodo asseritamente idonee a incidere sulla frequenza dei lavaggi, condannare la resistente a corrispondere la somma così quantificata per ciascun ricorrente nella seguente misura: per il sig. OV RU €. 1.047,22; per il sig. AV ME GA IN €. 1.446,03; per il sig. ED IM €. 1.163,98 per il sig. AS
OU €. 1.240,06; per il sig. ET YS €. 1.616,82; per il sig. IG ON TE €.
1.516,29; per il sig. AN CH €. 1.860,97; per il sig. OR GA €. 1.506,94; per il sig. IO VE €. 1.660,13; per il sig. ME LO UE €. 1.714,28; per il sig. AR LU €. 1.101,92; per il sig. AN PA €. 1.726,13; per il sig.
PE UG €. 1.512,37; per il sig. IG RI €. 1.155,33; per il sig. FA
RI OB €. 1.793,08; per il sig. LE CI €. 1.190,49; per il sig. PA
LI AG €. 1.542,37; per il sig. IO LE LA €. 1.437,10; per il sig. CH LI €. 1.755,73; per il sig. HE UG €. 1.721,09; per il sig.
US AR 1.709,42; per il sig. AN UL €. 1.369,12; per il sig. ID
LI €. 1.376,13; per il sig. HI AD €.1.757,09; per il sig. SU AR
ND €. 1.725,24; per il sig. EN ON LI ES €. 1.718,36; per il sig. SC AR IN AC €. 1.364,47; per il sig. PE NO
€. 1.666,70; per il sig. PA CO NR TI €. 1.645,74; per il sig. PE
Di MA €. 1.406,84; per il sig. ED SA €. 1.752,26; per il sig. ID
VA €. 1.652,44; per il sig. IF VE EE ME €. 1.737,58; per il sig.
SA CA €. 1.481,50; per il sig. ET TO €. 1.672,12; per il sig. OC
OS €. 1.450,18; per il sig. ER KU €. 1.309,11; per il sig. UA HA
€. 1.550,83; per il sig. DR UO €. 1.479,50; per il sig. LU UC €.
1.232,59; per il sig. NT OJ €. 1.660,09; per il sig. AN ET €.
1.416,86; per il sig. ON NA €. 1.521,74; per il sig. FA RU €.
1.646,16; per il sig. MO SH €. 1.828,77; per il sig. AS IN
RI LA TH €. 1.689,99; per il sig. AN EL €. 1.271,02; per il sig.
TO YA RA KA AG €. 1.472,09; per il sig. ON RU €.
1.613,62; per il sig. MA IU €. 1.562,38; per il sig. YA El HA €. 1.499,23; per il sig. EL IN €. 1.332,45; per il sig. IT PA GL €. 1.687,40; per il sig. GI CA €. 1.548,46; per il sig. HA AN ME ED
YA €. 1.548,47; per il sig. SC NA €. 1.529,57; per il sig. SL
LI €. 1.493,38; per il sig. BE LI €. 1.584,98; per il sig. JA DU ER €.
1.665,86; per il sig. DA HA €. 1.501,11, il tutto sino alla predisposizione da parte della Società resistente di adeguato sistema di lavaggio degli indumenti aziendali
DPI”. ***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti che si andranno ora a esporre.
Non è contestato in atti che i ricorrenti siano tenuti a indossare durante l'espletamento della prestazione lavorativa gli indumenti forniti dalla società, alcuni dei quali ad alta visibilità e quindi rientranti tra i dispositivi di protezione individuali. È la stessa società resistente, d'altronde, a dire nella propria memoria
(punto 1.17) che ai dipendenti sono stati conferiti “i seguenti DPI: un giaccone giallo impermeabile – con bande alta visibilità – in poliestere e in poliuretano per la stagione invernale, un giubbotto giallo più leggero - con bande ad alta visibilità
– sempre in poliestere e in poliuretano, una pettorina gialla ad alta visibilità di poliestere, due paia di guanti di gomma e di pelle e, infine, un paio di scarpe antinfortunistica” (cfr. anche doc. n. 4 fasc. convenuta, p. 6, punto 6.1.1., dove sono qualificati come DPI giaccone, gilet, guanti, scarpe e pantaloni). Sempre
HA, nel comunicato dell'1.10.2024 da ultimo allegato alle note scritte conclusive, definisce espressamente come “DPI lavabili … il giaccone ed il pantalone ad alta visibilità”, in forza di quanto previsto nel DVR (quest'ultimo non presente agli atti).
In ogni caso, la ricostruzione normativa e giurisprudenziale (arricchitasi con recenti sentenze della Suprema Corte) esclude la decisività della qualificazione come DPI fatta dal datore di lavoro in sede di fornitura degli indumenti o di documento di valutazione rischi. Infatti, secondo quanto stabilito dagli artt. 2087 cod. civ. e 77, comma 4, del D. Lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro è tenuto ad assicurare l'integrità fisica e morale dei prestatori di lavoro, anche attraverso la messa a disposizione di appositi strumenti da mantenere nel tempo efficienti.
Ai sensi dell'art. 74, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2008, “si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato "DPI", qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza
o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”. Il sopra richiamato art. 77, comma 4, prevede poi che il datore di lavoro “a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante”.
Sul punto la Suprema Corte ha enunciato il principio secondo cui la nozione legale di “Dispositivi di Protezione Individuale” “non deve essere intesa come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma, in conformità alla giurisprudenza di legittimità, va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva, sia pure ridotta o limitata, rispetto a qualsiasi rischio per la salute
e la sicurezza del lavoratore, in conformità con l'art. 2087 c.c., norma di chiusura del sistema di prevenzione degli infortuni e malattie professionali, suscettibile di interpretazione estensiva in ragione sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute sia dei principi di correttezza e buona fede cui deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro. Nella medesima ottica il datore di lavoro è tenuto a fornire i suddetti indumenti ai dipendenti e a garantirne l'idoneità a prevenire l'insorgenza e il diffondersi di infezioni provvedendo al relativo lavaggio, che è indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza e che, pertanto, rientra tra le misure necessarie 'per la sicurezza
e la salute dei lavoratori' che il datore di lavoro è tenuto ad adottare ai sensi del D. Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, comma 5, e del D. Lgs. n. 81 del 2008, artt.
15 e ss. e s.m.i.” (Cass. n. 16749/2019; in senso analogo, cfr. anche le successive nn. 20206, 20207, 20208, 27354 e 17132 del 2019).
La Circolare n. 34/1999 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha poi precisato: “Rientrano, ad esempio, tra i dispositivi di protezione individuale
(D.P.I) gli indumenti fluorescenti che segnalano la presenza di lavoratori a rischio di investimento, quelli di protezione contro il caldo od il freddo, gli indumenti per evitare il contatto con sostanze nocive tossiche, corrosive o con agenti biologici, ecc. L'articolo 43, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 prevede che il datore di lavoro, debba assicurare le condizioni igieniche nonché l'efficienza dei D.P.I. ossia il mantenimento nel tempo delle loro caratteristiche specifiche quali, ad esempio,
l'impermeabilità o la fluorescenza (vedi al riguardo la sentenza della Corte di
Cassazione, Sezione Lavoro, n. 11139/98 del 9 luglio 1998). Ciò vale ovviamente anche per gli indumenti di lavoro che assumano la caratteristica di dispositivi personali di protezione. A tale scopo è necessario che il datore di lavoro provveda alla loro pulizia stabilendone altresì la periodicità. Detta pulizia può essere effettuata sia direttamente all'interno dell'azienda, sia ricorrendo ad imprese esterne specializzate;
la scelta ricade sotto a responsabilità del datore di lavoro”.
Alla luce delle disposizioni e della giurisprudenza citate (si vedano anche i precedenti di questo Tribunale, ex multis n. 313/2016; 424/2019; 436/2024), gli indumenti indossati dai ricorrenti durante la prestazione lavorativa possono rientrare a pieno titolo, nella definizione di dispositivi di protezione individuali.
Ritiene questo Giudice che gli stessi, infatti, non svolgano solamente una funzione identificativa dei dipendenti, ma servano altresì a proteggere i lavoratori contro diversi rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, quali investimenti, freddo e altri agenti atmosferici, contatti con polvere e altre sostanze nocive. Era onere della società convenuta, dunque, provvedere a mantenere il vestiario in questione in efficienza e assicurarne le condizioni di igiene, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008. Così, tuttavia, non
è stato.
Deve essere accolta, pertanto, la domanda di risarcimento del danno subito dai ricorrenti ex art. 1218 cod. civ. a causa del mancato lavaggio degli indumenti da parte del datore di lavoro, inadempimento che ha determinato lo svolgimento di tale incombente direttamente da parte dei lavoratori, con dispiego di energie e costi personali. Non essendo possibile quantificare il pregiudizio patrimoniale nel suo preciso ammontare, si ritiene di doverlo liquidare in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., in un importo corrispondente a un'ora di lavoro straordinario, ritenuto tale il tempo necessario per il lavaggio, asciugatura e stiratura degli indumenti di lavoro almeno una volta alla settimana, anche alternato il lavaggio degli indumenti esterni, tenuto conto dei differenti valori retributivi di cui al ricorso, in relazione al livello di inquadramento e all'orario lavorativo dei ricorrenti (cfr. questo Giudice n.
60/2023).
Deve rilevarsi che HA ha sottolineato che tutti i dipendenti sono stati interessati da periodi di sospensione dei relativi rapporti di lavoro per ragioni varie, quali cassa integrazione nel periodo pandemico, malattia, ferie e altro. In particolare, le giornate di effettiva presenza in servizio, dalla data di assunzione al gennaio 2023, sarebbero quelle emergenti nella tabella riportata alla pag. 9 della memoria difensiva (nonché al doc. n. 9 allegato alla stessa). Sostiene, pertanto, la società convenuta, che la quantificazione operata dai ricorrenti non sarebbe commisurata alle giornate di effettivo servizio, ignorando tutte le assenze dei lavoratori.
Al riguardo, si rileva che la società si è limitata a produrre un prospetto riepilogativo che considera un periodo più ampio rispetto a quello indicato in ricorso, estendendosi fino a gennaio 2023 (laddove gli atti introduttivi della presente controversia sono stati iscritti a ruolo in data 1.9.2022). Contrariamente, poi, a quanto sostenuto dall'azienda, nello schema in questione non sono riportate le specifiche giornate di assenza, ma solo un monte ore complessivo riferito a 36 mesi, rendendo impossibile accertare quali siano effettivamente avvenute nell'arco temporale descritto dai ricorrenti e quali si siano verificate a causa in corso.
Conseguentemente, la società convenuta deve essere condannata al pagamento,
a titolo risarcitorio, del danno subito dai ricorrenti per il mancato lavaggio dei DPI
e della divisa con decorso dall'assunzione sino al deposito del ricorso, nella seguente misura (pari al valore di un'ora di lavoro straordinario diurno spettante a ciascun ricorrente moltiplicato per 48 lavaggi l'anno, per un periodo di 2,5 anni
– 1,5 per i sigg.ri OU, LU e RI – sino all'iscrizione a ruolo del ricorso all'1.9.2022; per i relativi conteggi si rimanda alle pp. 22-23 degli atti introduttivi): ai sig.ri RU OV e GA IN AV ME € 1.434,00; al sig.
IM ED € 1.496,40; al sig. OU AS € 871,92; al sig. YS ET
€ 1.525,20; al sig. TE IG ON € 1.366,80; al sig. CH AN €
1.570,80; al sig. GA OR € 1.496,40; al sig. VE IO € 1.438,80; al sig.
UE ME UM € 1.434,00; al sig. LU AR € 877,68; al sig. PA
AN € 1.438,80; al sig. UG PE € 1.434,00; al sig. RI IG €
859,80; al sig. OB FA RI € 1.524,00; al sig. CI LE €
1.368,00; al sig. AG PA LI € 1.525,20; al sig. LA IO
LE € 1.416,00; al sig. LI CH € 1.522,80; al sig. UG HE
€ 1.416.00; al sig. AR US € 1.462,80; al sig. UL AN € 1.396,80; al sig. LI ID € 1.438,90; al sig. AD HI € 1.498,80; ai sigg.ri
ND SU AR e ES LI EN ON € 1.497,60; al sig.
AC IN SC AR € 1.434,00; ai sigg.ri NO PE e
TI PA € 1.477,20; al sig. Di MA PE € 1.368,00; al sig. SA
ED € 1.477,20; al sig. VA ID € 1.484,40; al sig. ME IF €
1.497,60; al sig. CA SA € 1.368,00; al sig. TO ET € 1.387,20; al sig. OS OC € 1.438,80; al sig. KU ER € 1.197,60; al sig. HA
UA € 1.306,80; al sig. UO DR € 1.368,00; al sig. UC LU
€ 1.396,80; al sig. OJ NT € 1.462,80; al sig. ET AN €
1.368,00; al sig. NA ON € 1.482,00; al sig. RU FA € 1.455,60; al sig. SH MO € 1.477,20; al sig. TH AS IN RI
LA € 1.506,00; al sig. EL AN € 1.477,20; al sig. KA AG
TO YA RA € 1.434,00; al sig. RU ON € 1.390,80; al sig. IU
MA € 1.387,20; al sig. El HA YA € 1.438,80; al sig. IN EL €
1.497,60; al sig. GL IT PA € 1.390,80; al sig. CA GI €
1.462,80; al sig. ME ED € 1.506,00; al sig. NA SC € 1.455,60; al sig. LI SL € 1.488,00; al sig. LI BE € 1.477,20; al sig. ER JA
DU € 1.476,00 e al sig. HA DA € 1.525,20. Su tali somme sono dovuti gli interessi e la rivalutazione dal deposito del ricorso all'effettivo pagamento.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e vanno poste a carico della società convenuta, liquidate come da dispositivo, tenuto conto del numero dei ricorrenti, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi anticipatari ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Così provvede tra le parti:
- dichiara l'obbligo contrattuale della società convenuta di provvedere al servizio di lavaggio degli indumenti di lavoro DPI forniti ai ricorrenti, e, per l'effetto,
- condanna la società convenuta al pagamento, a titolo risarcitorio, del danno subito dai ricorrenti per il mancato lavaggio dei suddetti indumenti, a decorrere dalla data di assunzione di ogni ricorrente sino al deposito del ricorso, nella misura, stabilita in via equitativa, di un'ora di lavoro straordinario diurno per ogni effettiva settimana di lavoro, per le seguenti somme: ai sig.ri RU OV e
GA IN AV ME € 1.434,00; al sig. IM ED € 1.496,40; al sig. OU AS € 871,92; al sig. YS ET € 1.525,20; al sig. TE IG
ON € 1.366,80; al sig. CH AN € 1.570,80; al sig. GA OR €
1.496,40; al sig. VE IO € 1.438,80; al sig. UE ME UM € 1.434,00; al sig. LU AR € 877,68; al sig. PA AN € 1.438,80; al sig. UG
PE € 1.434,00; al sig. RI IG € 859,80; al sig. OB FA RI €
1.524,00; al sig. CI LE € 1.368,00; al sig. AG PA LI €
1.525,20; al sig. LA IO LE € 1.416,00; al sig. LI CH €
1.522,80; al sig. UG HE € 1.416.00; al sig. AR US €
1.462,80; al sig. UL AN € 1.396,80; al sig. LI ID € 1.438,90; al sig.
AD HI € 1.498,80; ai sigg.ri ND SU AR e ES LI
EN ON € 1.497,60; al sig. AC IN SC AR €
1.434,00; ai sigg.ri NO PE e TI PA € 1.477,20; al sig. Di
MA PE € 1.368,00; al sig. SA ED € 1.477,20; al sig. VA ID € 1.484,40; al sig. ME IF € 1.497,60; al sig. CA SA €
1.368,00; al sig. TO ET € 1.387,20; al sig. OS OC € 1.438,80; al sig. KU ER € 1.197,60; al sig. HA UA € 1.306,80; al sig.
UO DR € 1.368,00; al sig. UC LU € 1.396,80; al sig.
OJ NT € 1.462,80; al sig. ET AN € 1.368,00; al sig. NA
ON € 1.482,00; al sig. RU FA € 1.455,60; al sig. SH MO
€ 1.477,20; al sig. TH AS IN RI LA € 1.506,00; al sig.
EL AN € 1.477,20; al sig. KA AG TO YA
RA € 1.434,00; al sig. RU ON € 1.390,80; al sig. IU MA €
1.387,20; al sig. El HA YA € 1.438,80; al sig. IN EL € 1.497,60; al sig. GL IT PA € 1.390,80; al sig. CA GI € 1.462,80; al sig.
ME ED € 1.506,00; al sig. NA SC € 1.455,60; al sig. LI
SL € 1.488,00; al sig. LI BE € 1.477,20; al sig. ER JA DU €
1.476,00 e al sig. HA DA € 1.525,20, oltre per tutti interessi e rivalutazione monetaria dal deposito del ricorso all'effettivo pagamento;
- condanna la società convenuta a rimborsare ai ricorrenti, in solido tra loro, le spese di lite, liquidate in complessivi € 26,000,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, oltre al contributo unificato di € 259,00, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Busto Arsizio, 10 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca La Russa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
-Sezione Lavoro-
Il Tribunale di Busto Arsizio, in persona del giudice del lavoro dott.ssa Francesca
La Russa, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 974/2022 R.G.L., promossa da
RU OV, GA OZ AV ME, HI ED,
RE AS, HA ET, TE IG ON, EV EI,
GA OR, TR IO, OU YE ME, UK AR,
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RI LA, CC AN, UG WA TO YA
RA, RA ON, OR MA, EL AM YA, IN EL, ON IT PA, NO GI, AG PEDI
DURAYALAGE HA AN, IO SC, AL SL, AL
BE, SE JA DU e NU DA, rappresentati e difesi dagli Avv.ti
Alberto NA, OV RI e MI AN ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo, per procura in atti ricorrenti
contro
ALHA AIRPORT MXP S.P.A., in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore, Dott. Lorenzo Schettini
Gherardini, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Carlo Boursier Niutta, NR
Boursier Niutta e Carlo Cavalieri ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, per procura in atti convenuta
Oggetto: riconoscimento del diritto al lavaggio della divisa aziendale
Conclusioni delle parti: come in atti.
Fatto e diritto
I ricorrenti in epigrafe indicati, con ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c. iscritto a ruolo generale telematico in data 1.9.2022, hanno esposto di lavorare tutti alle dipendenze di HA Airport MXP S.p.a. presso l'aeroporto di Malpensa dal mese di febbraio 2020, con l'eccezione del sig. OU, assunto nel dicembre 2020, e dei sigg.ri LU e RI, assunti nel novembre dello stesso anno a seguito dell'internalizzazione del servizio movimentazione merci, in precedenza affidato alla COOP NCL di cui i lavoratori erano soci dipendenti. Hanno precisato di operare presso l'aeroporto di Malpensa, ivi svolgendo mansioni di operai addetti alla movimentazione delle merci, con compiti di carico e scarico della merce in arrivo e in partenza, con l'eccezione dei signori CH, TE, SL LI,
OB, LI, che, invece, svolgono il ruolo di capisquadra o “team-leader”
(doc. nn.
1-60 fasc. ricorrenti). I lavoratori hanno specificato, altresì, che la loro attività consiste nella movimentazione merci in import ed export, svolta sia manualmente che meccanicamente, sia in magazzino, nell'area land-side dell'aeroporto, sia nel piazzale aeroportuale, nell'area air-side, e precisamente in prossimità della pista di atterraggio degli aeromobili. I turni di lavoro risultano distribuiti sulle 24 ore e, come rimarcato dai lavoratori, durante l'esecuzione delle prestazioni lavorative incontrano un elevato rischio di contatto (per esempio, di investimento) con i mezzi meccanici (quali transporter e trattorini).
I lavoratori hanno precisato, ancora, che nell'ambito di tali attività sono tenuti a indossare, in forza del codice disciplinare aziendale loro consegnato all'atto di assunzione, i dispositivi di protezione forniti dal datore (doc. n. 61, punti 1.3 e
2.11). Questi ultimi consistono in specifici indumenti assegnati a ogni lavoratore, ovverosia: pantaloni estivi e invernali con due bande rinfrangenti applicate sulla tasca posteriore;
un giaccone giallo impermeabile con bande ad alta visibilità per l'inverno e uno più leggero per ripararsi dalla pioggia;
un gilet multitasche azzurro acceso con rifilature rinfrangenti;
una pettorina gialla ad alta visibilità; una felpa pesante e una più leggera;
una maglietta polo manica corta;
due paia di guanti;
un paio di scarpe antinfortunistica e felpe (doc. n. 62 fasc. ricorrenti).
Il suddetto vestiario viene utilizzato per l'intera durata della prestazione lavorativa, con funzione di aumento della visibilità e conseguente protezione dal rischio di investimento da parte dei mezzi meccanici che circolano nel piazzale aeroportuale e nel magazzino, oltre che di riparo contro il clima freddo o caldo a seconda della stagione, e, infine, di difesa dalla polvere e altre eventuali sostanze nocive rinvenibili sul luogo di lavoro (polvere di gomma prodotta dallo sbriciolamento degli pneumatici del carrelli elevatori, strofinio sul corpo dei colli di merci anche pericolose, residui di combustione prodotta dagli aeromobili, nonché dalla disinfestazione chimica degli ambienti di lavoro con deposito sulla merce).
Ciò premesso, i lavoratori hanno evidenziato che la società non ha messo a loro disposizione alcun sistema di lavaggio dei suddetti dispositivi, motivo per cui, per mantenerli puliti e in efficienza, nel corso degli anni hanno dovuto provvedervi personalmente, a proprie spese, a ogni fine turno o comunque almeno una volta alla settimana (o anche con maggior frequenza). Hanno fatto presente, al riguardo, che, pur a fronte di solleciti rivolti al datore (doc. n. 65 fasc. ricorrenti), non è mai esistito alcun elemento retributivo, né è mai stata da loro percepita alcuna indennità, che si possa attribuire a titolo di compenso per l'attività di trasporto, pulitura, lavaggio e stiratura degli indumenti di protezione.
I lavoratori hanno sostenuto che HA Airport sarebbe obbligata, ai sensi degli articoli 2087 cod. civ. e 43 del D. Lgs. n. 626/1994 (ora art. 77 del D. L.gs. n.
81/2008, “Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”), al lavaggio dei DPI. Hanno rimarcato, inoltre, che, avendo dovuto provvedere personalmente al lavaggio dei capi d'abbigliamento nel corso del rapporto di lavoro, hanno subito un danno, quantificabile in un importo non inferiore per ciascun dipendente alla retribuzione prevista per un'ora settimanale in termini di orario straordinario diurno.
I ricorrenti, pertanto, hanno convenuto in giudizio HA Airport MXP S.p.a., chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “NEL MERITO: - accertare e dichiarare l'obbligo contrattuale della Società HA Airport MXP S.p.A. Unipersonale in persona del legale rappresentante in carica pro tempore di provvedere al servizio di lavaggio degli indumenti di lavoro (D.P.I.), tutti forniti ai ricorrenti ed analiticamente indicati in ricorso;
- accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti ad ottenere a titolo di risarcimento danni causato dall'inadempimento contrattuale o, comunque a titolo di ingiusto arricchimento, l'importo corrispondente al valore della prestazione da loro resa in relazione al lavoro svolto per provvedere direttamente al lavaggio degli indumenti a far data dal mese di febbraio 2020 o dalla diversa data di assunzione di ciascuno;
- importo quantificato, in via equitativa ex art. 432 c.p.c., in una somma, comprensiva delle relative spese vive, non inferiore al valore di un'ora di lavoro straordinario diurno spettante a ciascun ricorrente, moltiplicato per 48 settimane
l'anno, ovvero in quell'altra somma, anche maggiore, ritenuta di giustizia;
- condannare pertanto la resistente a corrispondere la somma così quantificata per ciascun ricorrente nella seguente misura: per il sig. OV RU €. 1.434,00; per il sig. AV ME GA IN €. 1.434,00; per il sig. ED IM €. 1.496,40; per il sig. AS OU €. 871,92; per il sig. ET YS €. 1.525,20; per il sig. IG ON TE €. 1.366,80; per il sig. AN CH €. 1.570,80; per il sig. OR GA €. 1.496,40; per il sig. IO VE €. 1.438,80; per il sig. ME
LO UE €. 1.434,00; per il sig. AR LU €. 877,68; per il sig. AN
PA €. 1.438,80; per il sig. PE UG €. 1.434,00; per il sig. IG RI €.
859,68; per il sig. FA RI OB €. 1.524,00; per il sig. LE CI €.
1.368,00; per il sig. PA LI AG €. 1.525,20; per il sig. IO LE
LA €. 1.416,00; per il sig. CH LI €. 1.522,80; per il sig. HE UG
€. 1.416,00; per il sig. US AR 1.462,80; per il sig. AN UL €.
1.396,80; per il sig. ID LI €. 1.438,90; per il sig. HI AD €. 1.498,80; per il sig. SU AR ND €. 1.497,60; per il sig. EN ON LI
ES €. 1.497,60; per il sig. SC AR IN AC €. 1.434,00; per il sig. PE NO €. 1.477,20; per il sig. PA CO NR TI €.
1.477,20; per il sig. PE Di MA €. 1.368,00; per il sig. ED SA €.
1.477,20; per il sig. ID VA €. 1.484,40; per il sig. IF VE EE ME
€. 1.497,60; per il sig. SA CA €. 1.368,00; per il sig. ET TO €.
1.387,20; per il sig. OC OS €. 1.438,80; per il sig. ER KU €.
1.197,60; per il sig. UA HA €. 1.306,80; per il sig. DR UO €.
1.368,00; per il sig. LU UC €. 1.396,80; per il sig. NT OJ €.
1.462,80; per il sig. AN ET €. 1.368,00; per il sig. ON NA €. 1.482,00; per il sig. FA RU €. 1.455,60; per il sig. MO SH €. 1.477,20; per il sig. AS IN RI LA TH €. 1.506,00; per il sig. AN
EL €. 1.477,20; per il sig. TO YA RA KA AG €.
1.434,00; per il sig. ON RU €. 1.390,80; per il sig. MA IU €. 1.387,20; per il sig. YA El HA €. 1.438,80; per il sig. EL IN €. 1.497,60; per il sig. IT PA GL €. 1.390,80; per il sig. GI CA €. 1.462,80; per il sig. HA AN ME ED YA €. 1.506,00; per il sig. SC
NA €. 1.455,60; per il sig. SL LI €. 1.488,00; per il sig. BE LI €.
1.477,20; per il sig. JA DU ER €. 1.476,00; per il sig. DA HA €.
1.525,20, ovvero nella diversa somma che risulterà di giustizia, in ogni caso con interessi e rivalutazione dal deposito del ricorso al momento del pagamento. - il tutto sino alla predisposizione da parte della Società resistente di adeguato sistema di lavaggio degli indumenti aziendali DPI”.
HA Airport MXP S.p.a. (d'ora in avanti semplicemente “HA”) si è costituita in giudizio, contestando quanto sostenuto e allegato da controparte e chiedendo di rigettare tutte le domande perché integralmente infondate in fatto ed in diritto.
Tentata, senza esito positivo, la conciliazione della causa, all'esito della camera di consiglio tenutasi dopo l'udienza di discussione del 17.12.2024 è stato concesso alle parti, ex art. 127 ter c.p.c., termine sino all'8.1.2025 per depositare note scritte contenenti le sole conclusioni e la documentazione indicata in udienza.
Con note depositate il 7.1.2025 la società convenuta ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni precedentemente rassegnate. Ha allegato, inoltre, verbale di accordo sindacale tra le società del Gruppo Aviation Service
S.p.a. e le OO.SS. nazionali Filt-CGIL, Filt-CISL e Uiltrasporti del 27.12.2022, oltre a proprio comunicato aziendale dell'1.10.2024 relativo al servizio di lavaggio dei dispositivi di protezione individuale (secondo il quale “sono considerati DPI lavabili, in forza di quanto previsto nel DVR, il giaccone ed il pantalone ad alta visibilità. Gli altri DPI non sono oggetto della presente comunicazione in quanto sono da sempre sostituiti all'occorrenza o in caso di usura”).
Con note depositate l'8.1.2025, i ricorrenti hanno integrato le proprie conclusioni, così domandando: “In via subordinata, considerando, anche per il numero dei lavaggi necessari a garantire l'igiene e la funzionalità dei DPI, il maggior periodo compreso tra l'assunzione dei ricorrenti e il 31 Gennaio 2023 in quanto periodo preso in considerazione da HA Airport spa per la quantificazione (senza sviluppo temporale) delle loro assenze dal lavoro, considerate altresì tutte le intere giornate di assenza dei ricorrenti come indicate dalla resistente nel medesimo periodo asseritamente idonee a incidere sulla frequenza dei lavaggi, condannare la resistente a corrispondere la somma così quantificata per ciascun ricorrente nella seguente misura: per il sig. OV RU €. 1.047,22; per il sig. AV ME GA IN €. 1.446,03; per il sig. ED IM €. 1.163,98 per il sig. AS
OU €. 1.240,06; per il sig. ET YS €. 1.616,82; per il sig. IG ON TE €.
1.516,29; per il sig. AN CH €. 1.860,97; per il sig. OR GA €. 1.506,94; per il sig. IO VE €. 1.660,13; per il sig. ME LO UE €. 1.714,28; per il sig. AR LU €. 1.101,92; per il sig. AN PA €. 1.726,13; per il sig.
PE UG €. 1.512,37; per il sig. IG RI €. 1.155,33; per il sig. FA
RI OB €. 1.793,08; per il sig. LE CI €. 1.190,49; per il sig. PA
LI AG €. 1.542,37; per il sig. IO LE LA €. 1.437,10; per il sig. CH LI €. 1.755,73; per il sig. HE UG €. 1.721,09; per il sig.
US AR 1.709,42; per il sig. AN UL €. 1.369,12; per il sig. ID
LI €. 1.376,13; per il sig. HI AD €.1.757,09; per il sig. SU AR
ND €. 1.725,24; per il sig. EN ON LI ES €. 1.718,36; per il sig. SC AR IN AC €. 1.364,47; per il sig. PE NO
€. 1.666,70; per il sig. PA CO NR TI €. 1.645,74; per il sig. PE
Di MA €. 1.406,84; per il sig. ED SA €. 1.752,26; per il sig. ID
VA €. 1.652,44; per il sig. IF VE EE ME €. 1.737,58; per il sig.
SA CA €. 1.481,50; per il sig. ET TO €. 1.672,12; per il sig. OC
OS €. 1.450,18; per il sig. ER KU €. 1.309,11; per il sig. UA HA
€. 1.550,83; per il sig. DR UO €. 1.479,50; per il sig. LU UC €.
1.232,59; per il sig. NT OJ €. 1.660,09; per il sig. AN ET €.
1.416,86; per il sig. ON NA €. 1.521,74; per il sig. FA RU €.
1.646,16; per il sig. MO SH €. 1.828,77; per il sig. AS IN
RI LA TH €. 1.689,99; per il sig. AN EL €. 1.271,02; per il sig.
TO YA RA KA AG €. 1.472,09; per il sig. ON RU €.
1.613,62; per il sig. MA IU €. 1.562,38; per il sig. YA El HA €. 1.499,23; per il sig. EL IN €. 1.332,45; per il sig. IT PA GL €. 1.687,40; per il sig. GI CA €. 1.548,46; per il sig. HA AN ME ED
YA €. 1.548,47; per il sig. SC NA €. 1.529,57; per il sig. SL
LI €. 1.493,38; per il sig. BE LI €. 1.584,98; per il sig. JA DU ER €.
1.665,86; per il sig. DA HA €. 1.501,11, il tutto sino alla predisposizione da parte della Società resistente di adeguato sistema di lavaggio degli indumenti aziendali
DPI”. ***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti che si andranno ora a esporre.
Non è contestato in atti che i ricorrenti siano tenuti a indossare durante l'espletamento della prestazione lavorativa gli indumenti forniti dalla società, alcuni dei quali ad alta visibilità e quindi rientranti tra i dispositivi di protezione individuali. È la stessa società resistente, d'altronde, a dire nella propria memoria
(punto 1.17) che ai dipendenti sono stati conferiti “i seguenti DPI: un giaccone giallo impermeabile – con bande alta visibilità – in poliestere e in poliuretano per la stagione invernale, un giubbotto giallo più leggero - con bande ad alta visibilità
– sempre in poliestere e in poliuretano, una pettorina gialla ad alta visibilità di poliestere, due paia di guanti di gomma e di pelle e, infine, un paio di scarpe antinfortunistica” (cfr. anche doc. n. 4 fasc. convenuta, p. 6, punto 6.1.1., dove sono qualificati come DPI giaccone, gilet, guanti, scarpe e pantaloni). Sempre
HA, nel comunicato dell'1.10.2024 da ultimo allegato alle note scritte conclusive, definisce espressamente come “DPI lavabili … il giaccone ed il pantalone ad alta visibilità”, in forza di quanto previsto nel DVR (quest'ultimo non presente agli atti).
In ogni caso, la ricostruzione normativa e giurisprudenziale (arricchitasi con recenti sentenze della Suprema Corte) esclude la decisività della qualificazione come DPI fatta dal datore di lavoro in sede di fornitura degli indumenti o di documento di valutazione rischi. Infatti, secondo quanto stabilito dagli artt. 2087 cod. civ. e 77, comma 4, del D. Lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro è tenuto ad assicurare l'integrità fisica e morale dei prestatori di lavoro, anche attraverso la messa a disposizione di appositi strumenti da mantenere nel tempo efficienti.
Ai sensi dell'art. 74, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2008, “si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato "DPI", qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza
o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”. Il sopra richiamato art. 77, comma 4, prevede poi che il datore di lavoro “a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante”.
Sul punto la Suprema Corte ha enunciato il principio secondo cui la nozione legale di “Dispositivi di Protezione Individuale” “non deve essere intesa come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma, in conformità alla giurisprudenza di legittimità, va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva, sia pure ridotta o limitata, rispetto a qualsiasi rischio per la salute
e la sicurezza del lavoratore, in conformità con l'art. 2087 c.c., norma di chiusura del sistema di prevenzione degli infortuni e malattie professionali, suscettibile di interpretazione estensiva in ragione sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute sia dei principi di correttezza e buona fede cui deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro. Nella medesima ottica il datore di lavoro è tenuto a fornire i suddetti indumenti ai dipendenti e a garantirne l'idoneità a prevenire l'insorgenza e il diffondersi di infezioni provvedendo al relativo lavaggio, che è indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza e che, pertanto, rientra tra le misure necessarie 'per la sicurezza
e la salute dei lavoratori' che il datore di lavoro è tenuto ad adottare ai sensi del D. Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, comma 5, e del D. Lgs. n. 81 del 2008, artt.
15 e ss. e s.m.i.” (Cass. n. 16749/2019; in senso analogo, cfr. anche le successive nn. 20206, 20207, 20208, 27354 e 17132 del 2019).
La Circolare n. 34/1999 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha poi precisato: “Rientrano, ad esempio, tra i dispositivi di protezione individuale
(D.P.I) gli indumenti fluorescenti che segnalano la presenza di lavoratori a rischio di investimento, quelli di protezione contro il caldo od il freddo, gli indumenti per evitare il contatto con sostanze nocive tossiche, corrosive o con agenti biologici, ecc. L'articolo 43, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 prevede che il datore di lavoro, debba assicurare le condizioni igieniche nonché l'efficienza dei D.P.I. ossia il mantenimento nel tempo delle loro caratteristiche specifiche quali, ad esempio,
l'impermeabilità o la fluorescenza (vedi al riguardo la sentenza della Corte di
Cassazione, Sezione Lavoro, n. 11139/98 del 9 luglio 1998). Ciò vale ovviamente anche per gli indumenti di lavoro che assumano la caratteristica di dispositivi personali di protezione. A tale scopo è necessario che il datore di lavoro provveda alla loro pulizia stabilendone altresì la periodicità. Detta pulizia può essere effettuata sia direttamente all'interno dell'azienda, sia ricorrendo ad imprese esterne specializzate;
la scelta ricade sotto a responsabilità del datore di lavoro”.
Alla luce delle disposizioni e della giurisprudenza citate (si vedano anche i precedenti di questo Tribunale, ex multis n. 313/2016; 424/2019; 436/2024), gli indumenti indossati dai ricorrenti durante la prestazione lavorativa possono rientrare a pieno titolo, nella definizione di dispositivi di protezione individuali.
Ritiene questo Giudice che gli stessi, infatti, non svolgano solamente una funzione identificativa dei dipendenti, ma servano altresì a proteggere i lavoratori contro diversi rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, quali investimenti, freddo e altri agenti atmosferici, contatti con polvere e altre sostanze nocive. Era onere della società convenuta, dunque, provvedere a mantenere il vestiario in questione in efficienza e assicurarne le condizioni di igiene, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008. Così, tuttavia, non
è stato.
Deve essere accolta, pertanto, la domanda di risarcimento del danno subito dai ricorrenti ex art. 1218 cod. civ. a causa del mancato lavaggio degli indumenti da parte del datore di lavoro, inadempimento che ha determinato lo svolgimento di tale incombente direttamente da parte dei lavoratori, con dispiego di energie e costi personali. Non essendo possibile quantificare il pregiudizio patrimoniale nel suo preciso ammontare, si ritiene di doverlo liquidare in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., in un importo corrispondente a un'ora di lavoro straordinario, ritenuto tale il tempo necessario per il lavaggio, asciugatura e stiratura degli indumenti di lavoro almeno una volta alla settimana, anche alternato il lavaggio degli indumenti esterni, tenuto conto dei differenti valori retributivi di cui al ricorso, in relazione al livello di inquadramento e all'orario lavorativo dei ricorrenti (cfr. questo Giudice n.
60/2023).
Deve rilevarsi che HA ha sottolineato che tutti i dipendenti sono stati interessati da periodi di sospensione dei relativi rapporti di lavoro per ragioni varie, quali cassa integrazione nel periodo pandemico, malattia, ferie e altro. In particolare, le giornate di effettiva presenza in servizio, dalla data di assunzione al gennaio 2023, sarebbero quelle emergenti nella tabella riportata alla pag. 9 della memoria difensiva (nonché al doc. n. 9 allegato alla stessa). Sostiene, pertanto, la società convenuta, che la quantificazione operata dai ricorrenti non sarebbe commisurata alle giornate di effettivo servizio, ignorando tutte le assenze dei lavoratori.
Al riguardo, si rileva che la società si è limitata a produrre un prospetto riepilogativo che considera un periodo più ampio rispetto a quello indicato in ricorso, estendendosi fino a gennaio 2023 (laddove gli atti introduttivi della presente controversia sono stati iscritti a ruolo in data 1.9.2022). Contrariamente, poi, a quanto sostenuto dall'azienda, nello schema in questione non sono riportate le specifiche giornate di assenza, ma solo un monte ore complessivo riferito a 36 mesi, rendendo impossibile accertare quali siano effettivamente avvenute nell'arco temporale descritto dai ricorrenti e quali si siano verificate a causa in corso.
Conseguentemente, la società convenuta deve essere condannata al pagamento,
a titolo risarcitorio, del danno subito dai ricorrenti per il mancato lavaggio dei DPI
e della divisa con decorso dall'assunzione sino al deposito del ricorso, nella seguente misura (pari al valore di un'ora di lavoro straordinario diurno spettante a ciascun ricorrente moltiplicato per 48 lavaggi l'anno, per un periodo di 2,5 anni
– 1,5 per i sigg.ri OU, LU e RI – sino all'iscrizione a ruolo del ricorso all'1.9.2022; per i relativi conteggi si rimanda alle pp. 22-23 degli atti introduttivi): ai sig.ri RU OV e GA IN AV ME € 1.434,00; al sig.
IM ED € 1.496,40; al sig. OU AS € 871,92; al sig. YS ET
€ 1.525,20; al sig. TE IG ON € 1.366,80; al sig. CH AN €
1.570,80; al sig. GA OR € 1.496,40; al sig. VE IO € 1.438,80; al sig.
UE ME UM € 1.434,00; al sig. LU AR € 877,68; al sig. PA
AN € 1.438,80; al sig. UG PE € 1.434,00; al sig. RI IG €
859,80; al sig. OB FA RI € 1.524,00; al sig. CI LE €
1.368,00; al sig. AG PA LI € 1.525,20; al sig. LA IO
LE € 1.416,00; al sig. LI CH € 1.522,80; al sig. UG HE
€ 1.416.00; al sig. AR US € 1.462,80; al sig. UL AN € 1.396,80; al sig. LI ID € 1.438,90; al sig. AD HI € 1.498,80; ai sigg.ri
ND SU AR e ES LI EN ON € 1.497,60; al sig.
AC IN SC AR € 1.434,00; ai sigg.ri NO PE e
TI PA € 1.477,20; al sig. Di MA PE € 1.368,00; al sig. SA
ED € 1.477,20; al sig. VA ID € 1.484,40; al sig. ME IF €
1.497,60; al sig. CA SA € 1.368,00; al sig. TO ET € 1.387,20; al sig. OS OC € 1.438,80; al sig. KU ER € 1.197,60; al sig. HA
UA € 1.306,80; al sig. UO DR € 1.368,00; al sig. UC LU
€ 1.396,80; al sig. OJ NT € 1.462,80; al sig. ET AN €
1.368,00; al sig. NA ON € 1.482,00; al sig. RU FA € 1.455,60; al sig. SH MO € 1.477,20; al sig. TH AS IN RI
LA € 1.506,00; al sig. EL AN € 1.477,20; al sig. KA AG
TO YA RA € 1.434,00; al sig. RU ON € 1.390,80; al sig. IU
MA € 1.387,20; al sig. El HA YA € 1.438,80; al sig. IN EL €
1.497,60; al sig. GL IT PA € 1.390,80; al sig. CA GI €
1.462,80; al sig. ME ED € 1.506,00; al sig. NA SC € 1.455,60; al sig. LI SL € 1.488,00; al sig. LI BE € 1.477,20; al sig. ER JA
DU € 1.476,00 e al sig. HA DA € 1.525,20. Su tali somme sono dovuti gli interessi e la rivalutazione dal deposito del ricorso all'effettivo pagamento.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e vanno poste a carico della società convenuta, liquidate come da dispositivo, tenuto conto del numero dei ricorrenti, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi anticipatari ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Così provvede tra le parti:
- dichiara l'obbligo contrattuale della società convenuta di provvedere al servizio di lavaggio degli indumenti di lavoro DPI forniti ai ricorrenti, e, per l'effetto,
- condanna la società convenuta al pagamento, a titolo risarcitorio, del danno subito dai ricorrenti per il mancato lavaggio dei suddetti indumenti, a decorrere dalla data di assunzione di ogni ricorrente sino al deposito del ricorso, nella misura, stabilita in via equitativa, di un'ora di lavoro straordinario diurno per ogni effettiva settimana di lavoro, per le seguenti somme: ai sig.ri RU OV e
GA IN AV ME € 1.434,00; al sig. IM ED € 1.496,40; al sig. OU AS € 871,92; al sig. YS ET € 1.525,20; al sig. TE IG
ON € 1.366,80; al sig. CH AN € 1.570,80; al sig. GA OR €
1.496,40; al sig. VE IO € 1.438,80; al sig. UE ME UM € 1.434,00; al sig. LU AR € 877,68; al sig. PA AN € 1.438,80; al sig. UG
PE € 1.434,00; al sig. RI IG € 859,80; al sig. OB FA RI €
1.524,00; al sig. CI LE € 1.368,00; al sig. AG PA LI €
1.525,20; al sig. LA IO LE € 1.416,00; al sig. LI CH €
1.522,80; al sig. UG HE € 1.416.00; al sig. AR US €
1.462,80; al sig. UL AN € 1.396,80; al sig. LI ID € 1.438,90; al sig.
AD HI € 1.498,80; ai sigg.ri ND SU AR e ES LI
EN ON € 1.497,60; al sig. AC IN SC AR €
1.434,00; ai sigg.ri NO PE e TI PA € 1.477,20; al sig. Di
MA PE € 1.368,00; al sig. SA ED € 1.477,20; al sig. VA ID € 1.484,40; al sig. ME IF € 1.497,60; al sig. CA SA €
1.368,00; al sig. TO ET € 1.387,20; al sig. OS OC € 1.438,80; al sig. KU ER € 1.197,60; al sig. HA UA € 1.306,80; al sig.
UO DR € 1.368,00; al sig. UC LU € 1.396,80; al sig.
OJ NT € 1.462,80; al sig. ET AN € 1.368,00; al sig. NA
ON € 1.482,00; al sig. RU FA € 1.455,60; al sig. SH MO
€ 1.477,20; al sig. TH AS IN RI LA € 1.506,00; al sig.
EL AN € 1.477,20; al sig. KA AG TO YA
RA € 1.434,00; al sig. RU ON € 1.390,80; al sig. IU MA €
1.387,20; al sig. El HA YA € 1.438,80; al sig. IN EL € 1.497,60; al sig. GL IT PA € 1.390,80; al sig. CA GI € 1.462,80; al sig.
ME ED € 1.506,00; al sig. NA SC € 1.455,60; al sig. LI
SL € 1.488,00; al sig. LI BE € 1.477,20; al sig. ER JA DU €
1.476,00 e al sig. HA DA € 1.525,20, oltre per tutti interessi e rivalutazione monetaria dal deposito del ricorso all'effettivo pagamento;
- condanna la società convenuta a rimborsare ai ricorrenti, in solido tra loro, le spese di lite, liquidate in complessivi € 26,000,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, oltre al contributo unificato di € 259,00, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Busto Arsizio, 10 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca La Russa