CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIII, sentenza 26/01/2026, n. 1084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1084 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1084/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MAFFEI CORRADO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3769/2025 depositato il 05/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl Piva_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Abruzzo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240255901242000 BOLLO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: come in atti.
Resistenti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato in data 27 gennaio 2025 all'Agenzia delle Entrate – SS ( di seguito
ADER) ed alla Regione Abruzzo, la società Ricorrente_1 srl impugnava, innanzi a questa Corte di giustizia tributaria capitolina – chiedendone, previa sospensiva, che fosse annullata, per omessa notifica degli atti prodromici e per esenzione dal pagamento del bollo, quale concessionaria e rivenditrice di autoveicoli - la cartella di pagamento n.097 2024 0255901242 000, notificata in data 31 maggio 2024, dall'importo complessivo di euro 440,84, emessa in relazione a due ruoli, per il mancato versamento, per l'annualità
2022, delle tasse automobilistiche relative ai due veicoli tg. Targa_1 e tg. Targa_2, oltre a interessi e sanzioni.
In data 24 febbraio 2025 si costituiva la Regione Abruzzo, eccependo in via pregiudiziale, ai sensi degli artt.
4 e 5 d.lgs. n. 546/1992, l'incompetenza territoriale di questa Corte, a beneficio della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di L'Aquila, ove essa Regione ha sede, e, comunque, nel merito, sollecitando il rigetto del ricorso avversario.
L'ADER si costituiva in data 5 marzo 2025, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva.
All'esito dell'udienza del 20 gennaio 2026, disertata da tutte le parti, la Corte, in composizione monocratica, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata, ai sensi degli artt. 4 e 5 d.lgs. n. 546/1992, l'incompetenza per territorio di questa Corte tributaria capitolina, in favore della omologa Corte di primo grado di L'Aquila.
***
Nella fattispecie il contribuente ha ricevuto la notifica di un atto di riscossione da parte di ADER- Roma in relazione ad un tributo ( tassa automobilistica per l'esercizio 2022) iscritto a ruolo da parte di un ente locale
(Regione Abruzzo) appartenente ad un ambito territoriale diverso da quello dell'agente della riscossione.
In proposito la Corte non intende discostarsi da quanto statuito in subiecta materia da Cass. 28064/2019 secondo cui “Nel processo tributario, qualora il contribuente impugni l'atto della riscossione coattiva facendo valere – esclusivamente o anche congiuntamente a vizi della cartella – vizi proprio dell'atto presupposto asseritamente non notificato in precedenza, ai sensi dell'art.4, comma 1 d.lgs. n. 546 del 1992, la competenza territoriale spetta alla Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione è ubicata la sede dell'agente della riscossione, pure se non coincidente con quella dell'ufficio tributario che ha consegnato il ruolo, a meno che la riscossione riguardi tributi degli enti locali e la sede dell'agente appartenga ad una circoscrizione diversa da quella dell'ente locale impositore”.
Ciò posto, nel presente giudizio, riguardante l'impugnazione di tributi locali, aventi matrice regionale, la società ricorrente ha impugnato congiuntamente l'atto di riscossione coattiva dell'ADER- Roma e gli atti presupposti, asseritamente non notificati, emessi dalla Regione Abruzzo.
Pertanto, applicando l'ultima parte del principio regolatore fissato da Cass. 28064/2019, la competenza territoriale del giudice tributario a conoscere l'odierna controversia deve individuarsi in relazione alla sede dell'ente impositore ( Regione Abruzzo) che è ubicata in L'Aquila. ***
La decisione in rito preclude qualsiasi indagine di merito e costituisce giusto motivo per compensare le spese tra tutte le parti.
P.Q.M.
1)dichiara l'incompetenza per territorio di questa Corte a beneficio della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di L'Aquila;
2) termini di legge per la riassunzione del giudizio aventi al giudice competente;
3) spese compensate.
Roma 20 gennaio 2026 Il Giudice monocratico dott. Corrado Maffei
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MAFFEI CORRADO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3769/2025 depositato il 05/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl Piva_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Abruzzo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240255901242000 BOLLO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: come in atti.
Resistenti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato in data 27 gennaio 2025 all'Agenzia delle Entrate – SS ( di seguito
ADER) ed alla Regione Abruzzo, la società Ricorrente_1 srl impugnava, innanzi a questa Corte di giustizia tributaria capitolina – chiedendone, previa sospensiva, che fosse annullata, per omessa notifica degli atti prodromici e per esenzione dal pagamento del bollo, quale concessionaria e rivenditrice di autoveicoli - la cartella di pagamento n.097 2024 0255901242 000, notificata in data 31 maggio 2024, dall'importo complessivo di euro 440,84, emessa in relazione a due ruoli, per il mancato versamento, per l'annualità
2022, delle tasse automobilistiche relative ai due veicoli tg. Targa_1 e tg. Targa_2, oltre a interessi e sanzioni.
In data 24 febbraio 2025 si costituiva la Regione Abruzzo, eccependo in via pregiudiziale, ai sensi degli artt.
4 e 5 d.lgs. n. 546/1992, l'incompetenza territoriale di questa Corte, a beneficio della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di L'Aquila, ove essa Regione ha sede, e, comunque, nel merito, sollecitando il rigetto del ricorso avversario.
L'ADER si costituiva in data 5 marzo 2025, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva.
All'esito dell'udienza del 20 gennaio 2026, disertata da tutte le parti, la Corte, in composizione monocratica, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata, ai sensi degli artt. 4 e 5 d.lgs. n. 546/1992, l'incompetenza per territorio di questa Corte tributaria capitolina, in favore della omologa Corte di primo grado di L'Aquila.
***
Nella fattispecie il contribuente ha ricevuto la notifica di un atto di riscossione da parte di ADER- Roma in relazione ad un tributo ( tassa automobilistica per l'esercizio 2022) iscritto a ruolo da parte di un ente locale
(Regione Abruzzo) appartenente ad un ambito territoriale diverso da quello dell'agente della riscossione.
In proposito la Corte non intende discostarsi da quanto statuito in subiecta materia da Cass. 28064/2019 secondo cui “Nel processo tributario, qualora il contribuente impugni l'atto della riscossione coattiva facendo valere – esclusivamente o anche congiuntamente a vizi della cartella – vizi proprio dell'atto presupposto asseritamente non notificato in precedenza, ai sensi dell'art.4, comma 1 d.lgs. n. 546 del 1992, la competenza territoriale spetta alla Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione è ubicata la sede dell'agente della riscossione, pure se non coincidente con quella dell'ufficio tributario che ha consegnato il ruolo, a meno che la riscossione riguardi tributi degli enti locali e la sede dell'agente appartenga ad una circoscrizione diversa da quella dell'ente locale impositore”.
Ciò posto, nel presente giudizio, riguardante l'impugnazione di tributi locali, aventi matrice regionale, la società ricorrente ha impugnato congiuntamente l'atto di riscossione coattiva dell'ADER- Roma e gli atti presupposti, asseritamente non notificati, emessi dalla Regione Abruzzo.
Pertanto, applicando l'ultima parte del principio regolatore fissato da Cass. 28064/2019, la competenza territoriale del giudice tributario a conoscere l'odierna controversia deve individuarsi in relazione alla sede dell'ente impositore ( Regione Abruzzo) che è ubicata in L'Aquila. ***
La decisione in rito preclude qualsiasi indagine di merito e costituisce giusto motivo per compensare le spese tra tutte le parti.
P.Q.M.
1)dichiara l'incompetenza per territorio di questa Corte a beneficio della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di L'Aquila;
2) termini di legge per la riassunzione del giudizio aventi al giudice competente;
3) spese compensate.
Roma 20 gennaio 2026 Il Giudice monocratico dott. Corrado Maffei