TRIB
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/12/2025, n. 16962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16962 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12265/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 12265/2024
Oggi 3 dicembre 2025 ad ore 10.00 innanzi alla dott.ssa Lucia Bruni, sono comparsi: per parte appellante è presente l'avv. Ivan Ferra in sost. dell'avv. Simona Di Fonso;
per parte appellata è presente l'avv. Massimo Raspini in sost. dell'avv. CP_1
TI EL.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi a tutti i propri atti e precisano le conclusioni come ivi rassegnate.
Il Giudice si ritira in camera.
Dopo breve discussione orale, all'esito della camera di consiglio e preso atto dell'allontanamento delle parti dall'aula, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott.ssa Lucia Bruni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice Lucia
Bruni e in funzione di giudice d'appello, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
03.12.2025 la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto a R.G. N. 12265/2024 avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 16742/2023 CP_1
1 promosso da
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Via Parte_1 C.F._1 CP_1
SC De SA n. 15, presso lo studio dell'Avv. Simona di Fonso (C.F.:
) che lo rappresenta e difende in forza di procura apposta in calce C.F._2 all'atto introduttivo del giudizio di primo grado;
-appellante-
contro
(C.F.: ) in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. TI EL (C.F.: ), ed elettivamente C.F._3 domiciliata negli uffici dell'Avvocatura Capitolina, siti in Via del Tempio di Giove n. CP_1
21, giusta procura da considerarsi in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
-appellata-
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace in materia di sanzioni amministrative del codice della strada.
Conclusioni: come da verbale di udienza odierna, qui trascritte e riportate.
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.mo giudice adito, in accoglimento dei motivi di appello, ed in riforma della sentenza appellata, nel merito annullare la cartella di pagamento per difetto di prova della notifica dei verbali di accertamento di violazione con conseguente estinzione ex art. 201 c.d.s. e, per
l'effetto, condannare chi di dovere e/o gli appellati in via solidale al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio in favore dello scrivente procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.”;
per parte appellata “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis respingere CP_1
l'appello proposto e per l'effetto confermare la sentenza del Giudice di Pace di n. 16742/2023, CP_1 oggetto del presente giudizio, con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 22 della L. 689/1981 proponeva opposizione Parte_1 recuperatoria avverso la cartella di pagamento n. 097 2021 02474958 18 000, per il valore di euro 257,23, deducendo:
- l'omessa notifica dei sottesi verbali di accertamento di infrazione del codice della strada con conseguente estinzione dell'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione per inosservanza del termine perentorio (150 gg) di cui all'art. 201 del codice della strada (d'ora innanzi “C.d.S”);
- la violazione dell'art. 200 C.d.S. e degli artt. 13 e 14 della L. 689/1981 per mancanza di contestazione immediata delle violazioni nonché per omessa notifica dei verbali sul posto e con un'unica procedura;
2 - in caso di produzione in copia dei verbali sottesi alla cartella di pagamento opposta, la violazione del D.P.R. 445/2000, il difetto di indicazione dei dati del responsabile del procedimento in spregio all'art. 3 dlgs 39/1993 nonché l'irritualità e/o nullità della notifica dei vav.
Pertanto, chiedeva in via preliminare la sospensione del provvedimento;
in via principale la dichiarazione di illegittimità e la revoca per assenza di fondamento giuridico della cartella di pagamento e, in via subordinata, il pagamento rateizzato del credito azionato, con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario.
2. si costituiva in giudizio impugnando e contestando tutto quanto ex adverso CP_1 dedotto dal ricorrente, in quanto infondato in fatto e diritto. In particolare, replicava che i verbali sottesi alla cartella di pagamento opposta erano stati ritualmente notificati ai sensi dell'art. 149 c.p.c., come comprovato dalla documentazione depositata, al locatario del veicolo sanzionato, odierno appellante.
Inoltre, eccepiva l'inammissibilità dell'azione giurisdizionale per essere stata impropriamente introdotta a mezzo di ricorso ex art. 22 della legge 689/1981 richiamando la giurisprudenza di legittimità sul punto.
Pertanto, chiedeva la dichiarazione di inammissibilità ovvero il rigetto del ricorso con conferma di legittimità dell'atto e con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di lite.
3. All'udienza di trattazione del 13.09.2023 la ricorrente contestava tutto quanto dedotto e prodotto da controparte, rilevava la mancanza di prova dell'invio e della recezione della raccomandata informativa (n. 628720283410) con la quale l'utente sarebbe stato avvertito della avvenuta notifica e chiedeva rinvio per un nuovo deposito del certificato storico di residenza del ricorrente, stante il sopravvenuto mutamento di residenza.
si opponeva alla richiesta di rinvio considerato che i verbali erano stati CP_1 correttamente notificati all'indirizzo risultante dal contratto di noleggio con conseguente irrilevanza del suddetto certificato.
4. Alla medesima udienza il Giudice di Pace leggeva il dispositivo con sentenza n. 16742/2023, depositata il 21.09.2023, e rigettava il ricorso motivando che aveva fornito CP_1 prova della correttezza e ritualità delle notifiche all'opponente di entrambi i verbali di accertamento dell'infrazione (nn. 2219233345, 22190399164), notificati rispettivamente in data
26.07.2019 e in data 20.12.2019. Dunque, dichiarava la legittimità della cartella esattoriale per regolarità ed esistenza del sotteso titolo esecutivo, e, conseguentemente, l'inammissibilità della domanda, compensando le spese di lite.
5. Avverso la suddetta sentenza, con atto di citazione in appello notificato il 21.03.2024 e depositato in pari data per l'iscrizione a ruolo, impugnava la suddetta Parte_1 sentenza deducendone l'erroneità per aver il Giudice di pace rigettato la proposta opposizione ritenendo ritualmente notificati i verbali di accertamento sottesi alla cartella
3 impugnata pur avendo la convenuta, omesso di fornirne la prova in giudizio. CP_1
Infatti, come tempestivamente rilevato da esso appellante fin dalla prima udienza di comparizione in primo grado, la documentazione prodotta da era stata CP_1 irritualmente acquisita ed era pertanto inutilizzabile, in quanto non analiticamente elencata nell'indice atti - documenti vistato dal cancelliere, in violazione degli artt. 74 e 87 disp. att.
c.p.c. Detta circostanza non consentiva di ritenere raggiunta una prova certa sul deposito dei documenti, anche nel rispetto del termine di 10 giorni previsto dall'art. 416 c.p.c.
6. Si costituiva nel presente giudizio contestando in fatto ed in diritto CP_1
l'avverso atto di appello istando per il suo rigetto con conferma della gravata sentenza. Nello specifico, deduceva che gli atti contestati dall'appellante erano stati ritualmente acquisiti agli atti in quanto depositati congiuntamente alla comparsa di costituzione e risposta. Ne conseguiva, pertanto, la piena utilizzabilità della documentazione depositata dall'Amministrazione con conseguente interruzione della prescrizione alla luce della regolare notifica dei verbali e delle cartelle di pagamento. In ogni caso, rappresentava che l'eventuale irregolarità del deposito dei documenti non ne comportava la nullità ex art. 156 c.p.c. e comunque lo scopo dell'atto risultava essere stato raggiunto, stante la garanzia di un corretto contraddittorio sul punto.
7. Acquisito il fascicolo di primo grado, dopo alcuni rinvii e mutato l'organo giudicante, la causa passava in decisione all'odierna udienza fissata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
8. Giova premettere che il presente giudizio trae origine da ricorso in opposizione recuperatoria avverso la cartella di pagamento n. 097 2021 02474958 18 000 ai sensi dell'art. 22 della L. 689/1981 con cui l' deduceva che quest'ultima era il primo atto con il quale Pt_1 era venuto a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione. In tali casi, la contestazione della cartella di pagamento ha, in realtà, lo scopo effettivo di recuperare un momento di tutela che non riguarda affatto il diritto di procedere ad esecuzione forzata, ma la stessa esistenza del credito iscritto a ruolo e, cioè, la sanzione amministrativa, in quanto tale tutela non è stata possibile nella sua sede naturale, a causa di un vizio di notificazione degli atti presupposti.
Di conseguenza, in tal caso, il legittimato passivo necessario è certamente l'ente che ha irrogato la sanzione amministrativa, mentre la legittimazione passiva dell'agente della riscossione si giustifica solo ai fini della contestuale richiesta di dichiarazione di inefficacia della cartella di pagamento, che consegue all'annullamento della sanzione amministrativa
(richiesta formulata dall'odierno appellante).
In altri termini, con siffatte opposizioni (cd. opposizioni recuperatorie) si contesta, effettivamente, sia la sanzione amministrativa (e per tale azione il legittimato passivo è esclusivamente l'ente creditore), sia la conseguente cartella di pagamento (e per tale opposizione il legittimato passivo è esclusivamente l'agente della riscossione, anche se
4 quest'ultima è una domanda logicamente subordinata rispetto alla prima), onde vi sarà legittimazione concorrente necessaria di entrambi tali soggetti.
Infatti, è consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale” (Cass. civ. n. 11661/2024;
Cass., Sez. 3, n. 19132/2024; Cass., Sez. 3, n. 3870/2024, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 30777 del
06/11/2023; da ultimo, Cass. Sez. 6-5, ord. 26 giugno 2017, n. 15900, Rv. 644728-01; nello stesso senso già Cass. Sez. 6-2, ord. 21 maggio 2013, n. 12385, Rv. 626230-01; analogamente pure
Cass. Sez. 2, sent. 20 novembre 2007, n. 24154, Rv. 600694-01, nella quale si specifica che,
"trattandosi d'ipotesi di litisconsorzio necessario, la mancata integrazione del contraddittorio può essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo"; in senso analogo, recentissimamente, anche Cass. Sez. 3, ord. 17 febbraio 2023, n. 5129, non massimata)".
9. In applicazione dei principi giurisprudenziali sovra riportati, deve ritenersi che nel giudizio di primo grado sia stato violato il contraddittorio, non essendo stato evocato in giudizio l'ente riscossore ). Controparte_2
L'accertata violazione del contraddittorio in primo grado riveste carattere assorbente in ordine alle ulteriori censure relative all'impugnata decisione.
10. Pertanto, deve essere dichiarata la nullità della sentenza impugnata e rimettersi ai sensi dell'art. 354 c.p.c. l'intera controversia al Giudice di Pace di per nuova trattazione, CP_1 previa integrazione del contraddittorio con l'ente riscossore.
11. Con riguardo alle spese di lite, si rammenta la condivisibile giurisprudenza di legittimità secondo cui "Il giudice d'appello, qualora rinvii la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354
c.p.c. per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al pagamento delle stesse la parte riconosciuta soccombente per avere dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio" (così, tra le altre, Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 11865 del 06/05/2021, Rv. 661476-01)” (da ultimo Cass. civ.
10794/2025).
Pertanto, le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c., e vengono liquidate come da dispositivo, sulla base dei valori minimi di cui al D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022 (stante la natura seriale della causa e l'assenza di questioni rilevanti in fatto e diritto), tenuto conto dello scaglione di riferimento per le cause fino a €
1.100,00 (e con esclusione della fase istruttoria, perché non svolta in appello).
P.Q.M
Il Tribunale di Roma definitivamente decidendo sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 16742/2023, depositata in data 21.09.2023, CP_1 disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
5 - dichiara la nullità della sentenza del Giudice di Pace n. 16742/2023, emessa all'esito del giudizio iscritto a RG. N. 23473/2023 e pubblicata il 21.09.2023 per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente esattore quale litisconsorte necessario e dispone la rimessione della causa al giudice di primo grado innanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nei termini e ai sensi dell'art. 353 c.p.c.;
- condanna al pagamento in favore di delle spese di lite Parte_1 CP_1 del secondo grado di giudizio che liquida in euro 232,00 per compensi, oltre IVA, CPA
e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% come per legge.
Così deciso il 03.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Bruni
6
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 12265/2024
Oggi 3 dicembre 2025 ad ore 10.00 innanzi alla dott.ssa Lucia Bruni, sono comparsi: per parte appellante è presente l'avv. Ivan Ferra in sost. dell'avv. Simona Di Fonso;
per parte appellata è presente l'avv. Massimo Raspini in sost. dell'avv. CP_1
TI EL.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi a tutti i propri atti e precisano le conclusioni come ivi rassegnate.
Il Giudice si ritira in camera.
Dopo breve discussione orale, all'esito della camera di consiglio e preso atto dell'allontanamento delle parti dall'aula, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott.ssa Lucia Bruni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice Lucia
Bruni e in funzione di giudice d'appello, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
03.12.2025 la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto a R.G. N. 12265/2024 avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 16742/2023 CP_1
1 promosso da
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Via Parte_1 C.F._1 CP_1
SC De SA n. 15, presso lo studio dell'Avv. Simona di Fonso (C.F.:
) che lo rappresenta e difende in forza di procura apposta in calce C.F._2 all'atto introduttivo del giudizio di primo grado;
-appellante-
contro
(C.F.: ) in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. TI EL (C.F.: ), ed elettivamente C.F._3 domiciliata negli uffici dell'Avvocatura Capitolina, siti in Via del Tempio di Giove n. CP_1
21, giusta procura da considerarsi in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
-appellata-
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace in materia di sanzioni amministrative del codice della strada.
Conclusioni: come da verbale di udienza odierna, qui trascritte e riportate.
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.mo giudice adito, in accoglimento dei motivi di appello, ed in riforma della sentenza appellata, nel merito annullare la cartella di pagamento per difetto di prova della notifica dei verbali di accertamento di violazione con conseguente estinzione ex art. 201 c.d.s. e, per
l'effetto, condannare chi di dovere e/o gli appellati in via solidale al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio in favore dello scrivente procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.”;
per parte appellata “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis respingere CP_1
l'appello proposto e per l'effetto confermare la sentenza del Giudice di Pace di n. 16742/2023, CP_1 oggetto del presente giudizio, con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 22 della L. 689/1981 proponeva opposizione Parte_1 recuperatoria avverso la cartella di pagamento n. 097 2021 02474958 18 000, per il valore di euro 257,23, deducendo:
- l'omessa notifica dei sottesi verbali di accertamento di infrazione del codice della strada con conseguente estinzione dell'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione per inosservanza del termine perentorio (150 gg) di cui all'art. 201 del codice della strada (d'ora innanzi “C.d.S”);
- la violazione dell'art. 200 C.d.S. e degli artt. 13 e 14 della L. 689/1981 per mancanza di contestazione immediata delle violazioni nonché per omessa notifica dei verbali sul posto e con un'unica procedura;
2 - in caso di produzione in copia dei verbali sottesi alla cartella di pagamento opposta, la violazione del D.P.R. 445/2000, il difetto di indicazione dei dati del responsabile del procedimento in spregio all'art. 3 dlgs 39/1993 nonché l'irritualità e/o nullità della notifica dei vav.
Pertanto, chiedeva in via preliminare la sospensione del provvedimento;
in via principale la dichiarazione di illegittimità e la revoca per assenza di fondamento giuridico della cartella di pagamento e, in via subordinata, il pagamento rateizzato del credito azionato, con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario.
2. si costituiva in giudizio impugnando e contestando tutto quanto ex adverso CP_1 dedotto dal ricorrente, in quanto infondato in fatto e diritto. In particolare, replicava che i verbali sottesi alla cartella di pagamento opposta erano stati ritualmente notificati ai sensi dell'art. 149 c.p.c., come comprovato dalla documentazione depositata, al locatario del veicolo sanzionato, odierno appellante.
Inoltre, eccepiva l'inammissibilità dell'azione giurisdizionale per essere stata impropriamente introdotta a mezzo di ricorso ex art. 22 della legge 689/1981 richiamando la giurisprudenza di legittimità sul punto.
Pertanto, chiedeva la dichiarazione di inammissibilità ovvero il rigetto del ricorso con conferma di legittimità dell'atto e con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di lite.
3. All'udienza di trattazione del 13.09.2023 la ricorrente contestava tutto quanto dedotto e prodotto da controparte, rilevava la mancanza di prova dell'invio e della recezione della raccomandata informativa (n. 628720283410) con la quale l'utente sarebbe stato avvertito della avvenuta notifica e chiedeva rinvio per un nuovo deposito del certificato storico di residenza del ricorrente, stante il sopravvenuto mutamento di residenza.
si opponeva alla richiesta di rinvio considerato che i verbali erano stati CP_1 correttamente notificati all'indirizzo risultante dal contratto di noleggio con conseguente irrilevanza del suddetto certificato.
4. Alla medesima udienza il Giudice di Pace leggeva il dispositivo con sentenza n. 16742/2023, depositata il 21.09.2023, e rigettava il ricorso motivando che aveva fornito CP_1 prova della correttezza e ritualità delle notifiche all'opponente di entrambi i verbali di accertamento dell'infrazione (nn. 2219233345, 22190399164), notificati rispettivamente in data
26.07.2019 e in data 20.12.2019. Dunque, dichiarava la legittimità della cartella esattoriale per regolarità ed esistenza del sotteso titolo esecutivo, e, conseguentemente, l'inammissibilità della domanda, compensando le spese di lite.
5. Avverso la suddetta sentenza, con atto di citazione in appello notificato il 21.03.2024 e depositato in pari data per l'iscrizione a ruolo, impugnava la suddetta Parte_1 sentenza deducendone l'erroneità per aver il Giudice di pace rigettato la proposta opposizione ritenendo ritualmente notificati i verbali di accertamento sottesi alla cartella
3 impugnata pur avendo la convenuta, omesso di fornirne la prova in giudizio. CP_1
Infatti, come tempestivamente rilevato da esso appellante fin dalla prima udienza di comparizione in primo grado, la documentazione prodotta da era stata CP_1 irritualmente acquisita ed era pertanto inutilizzabile, in quanto non analiticamente elencata nell'indice atti - documenti vistato dal cancelliere, in violazione degli artt. 74 e 87 disp. att.
c.p.c. Detta circostanza non consentiva di ritenere raggiunta una prova certa sul deposito dei documenti, anche nel rispetto del termine di 10 giorni previsto dall'art. 416 c.p.c.
6. Si costituiva nel presente giudizio contestando in fatto ed in diritto CP_1
l'avverso atto di appello istando per il suo rigetto con conferma della gravata sentenza. Nello specifico, deduceva che gli atti contestati dall'appellante erano stati ritualmente acquisiti agli atti in quanto depositati congiuntamente alla comparsa di costituzione e risposta. Ne conseguiva, pertanto, la piena utilizzabilità della documentazione depositata dall'Amministrazione con conseguente interruzione della prescrizione alla luce della regolare notifica dei verbali e delle cartelle di pagamento. In ogni caso, rappresentava che l'eventuale irregolarità del deposito dei documenti non ne comportava la nullità ex art. 156 c.p.c. e comunque lo scopo dell'atto risultava essere stato raggiunto, stante la garanzia di un corretto contraddittorio sul punto.
7. Acquisito il fascicolo di primo grado, dopo alcuni rinvii e mutato l'organo giudicante, la causa passava in decisione all'odierna udienza fissata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
8. Giova premettere che il presente giudizio trae origine da ricorso in opposizione recuperatoria avverso la cartella di pagamento n. 097 2021 02474958 18 000 ai sensi dell'art. 22 della L. 689/1981 con cui l' deduceva che quest'ultima era il primo atto con il quale Pt_1 era venuto a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione. In tali casi, la contestazione della cartella di pagamento ha, in realtà, lo scopo effettivo di recuperare un momento di tutela che non riguarda affatto il diritto di procedere ad esecuzione forzata, ma la stessa esistenza del credito iscritto a ruolo e, cioè, la sanzione amministrativa, in quanto tale tutela non è stata possibile nella sua sede naturale, a causa di un vizio di notificazione degli atti presupposti.
Di conseguenza, in tal caso, il legittimato passivo necessario è certamente l'ente che ha irrogato la sanzione amministrativa, mentre la legittimazione passiva dell'agente della riscossione si giustifica solo ai fini della contestuale richiesta di dichiarazione di inefficacia della cartella di pagamento, che consegue all'annullamento della sanzione amministrativa
(richiesta formulata dall'odierno appellante).
In altri termini, con siffatte opposizioni (cd. opposizioni recuperatorie) si contesta, effettivamente, sia la sanzione amministrativa (e per tale azione il legittimato passivo è esclusivamente l'ente creditore), sia la conseguente cartella di pagamento (e per tale opposizione il legittimato passivo è esclusivamente l'agente della riscossione, anche se
4 quest'ultima è una domanda logicamente subordinata rispetto alla prima), onde vi sarà legittimazione concorrente necessaria di entrambi tali soggetti.
Infatti, è consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale” (Cass. civ. n. 11661/2024;
Cass., Sez. 3, n. 19132/2024; Cass., Sez. 3, n. 3870/2024, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 30777 del
06/11/2023; da ultimo, Cass. Sez. 6-5, ord. 26 giugno 2017, n. 15900, Rv. 644728-01; nello stesso senso già Cass. Sez. 6-2, ord. 21 maggio 2013, n. 12385, Rv. 626230-01; analogamente pure
Cass. Sez. 2, sent. 20 novembre 2007, n. 24154, Rv. 600694-01, nella quale si specifica che,
"trattandosi d'ipotesi di litisconsorzio necessario, la mancata integrazione del contraddittorio può essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo"; in senso analogo, recentissimamente, anche Cass. Sez. 3, ord. 17 febbraio 2023, n. 5129, non massimata)".
9. In applicazione dei principi giurisprudenziali sovra riportati, deve ritenersi che nel giudizio di primo grado sia stato violato il contraddittorio, non essendo stato evocato in giudizio l'ente riscossore ). Controparte_2
L'accertata violazione del contraddittorio in primo grado riveste carattere assorbente in ordine alle ulteriori censure relative all'impugnata decisione.
10. Pertanto, deve essere dichiarata la nullità della sentenza impugnata e rimettersi ai sensi dell'art. 354 c.p.c. l'intera controversia al Giudice di Pace di per nuova trattazione, CP_1 previa integrazione del contraddittorio con l'ente riscossore.
11. Con riguardo alle spese di lite, si rammenta la condivisibile giurisprudenza di legittimità secondo cui "Il giudice d'appello, qualora rinvii la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354
c.p.c. per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al pagamento delle stesse la parte riconosciuta soccombente per avere dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio" (così, tra le altre, Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 11865 del 06/05/2021, Rv. 661476-01)” (da ultimo Cass. civ.
10794/2025).
Pertanto, le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c., e vengono liquidate come da dispositivo, sulla base dei valori minimi di cui al D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022 (stante la natura seriale della causa e l'assenza di questioni rilevanti in fatto e diritto), tenuto conto dello scaglione di riferimento per le cause fino a €
1.100,00 (e con esclusione della fase istruttoria, perché non svolta in appello).
P.Q.M
Il Tribunale di Roma definitivamente decidendo sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 16742/2023, depositata in data 21.09.2023, CP_1 disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
5 - dichiara la nullità della sentenza del Giudice di Pace n. 16742/2023, emessa all'esito del giudizio iscritto a RG. N. 23473/2023 e pubblicata il 21.09.2023 per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente esattore quale litisconsorte necessario e dispone la rimessione della causa al giudice di primo grado innanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nei termini e ai sensi dell'art. 353 c.p.c.;
- condanna al pagamento in favore di delle spese di lite Parte_1 CP_1 del secondo grado di giudizio che liquida in euro 232,00 per compensi, oltre IVA, CPA
e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% come per legge.
Così deciso il 03.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Bruni
6