Sentenza breve 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 26/03/2026, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00552/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00311/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 311 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Ascari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Modena, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliata in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
-del decreto del Questore della Provincia di Modena del 17.11.2025, notificato in data 01.01.2026, con il quale è stata rigettata l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato presentata dal ricorrente, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compreso il decreto di espulsione ex art. 13 D.Lgs. 286/98
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Modena;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. SS LF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.2.2026 e munito di istanza cautelare, -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento con cui la Questura di Modena ha respinto l’istanza, dal medesimo presentata, di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
L’impugnato provvedimento risulta fondato su un giudizio di pericolosità sociale del ricorrente, in considerazione di una sentenza del Tribunale di Modena del 18.12.2024, divenuta irrevocabile il 5.2.2025, con cui il medesimo è stato condannato alla pena di anni 3 e mesi 1 di reclusione, oltre a 12.000 euro di multa, per il reato cui all’art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990.
Il ricorrente, premesso di essere coniugato e di avere due figlie minori entrambe nate in Italia, ha denunciato i seguenti vizi: I. “ Eccesso di potere. Ingiustizia manifesta. Violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dell’azione amministrativa. Mancanza di idonei parametri di riferimento. Difetto di istruttoria e carenza di motivazione. Violazione e falsa applicazione di art. 5, c. 5 d. lgs. 286/1998 (“TUI”) e dell'art. 4 comma 3 TUI alla luce della sentenza Corte Costituzionale n. 88/2023 ”; II. “ Carenza dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione. Ingiustizia manifesta. Mancanza di idonei parametri di riferimento ”; in sintesi, con il primo motivo il ricorrente ha denunciato la violazione dell’art. 5 comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998, la mancata valutazione della propria situazione familiare (moglie e due figlie minori, nate e cresciute in Italia), lavorativa (regolare e stabile attività con reddito congruo) e sociale e della durata del suo soggiorno in Italia (otre 15 anni), nonché della mancanza di legami con il paese d’origine; inoltre, ha lamentato la violazione del divieto di automatismi espulsivi alla luce della sentenza della Corte Cost. n. 88/2023 e dallo stesso art. 8 Cedu e la mancata valutazione della pericolosità sociale; con il secondo motivo il ricorrente ha evidenziato che la presenza di un solo reato ostativo non sarebbe sufficiente al rigetto del rinnovo del titolo di soggiorno in mancanza di una effettiva valutazione della pericolosità sociale dello straniero e del pericolo di eventuali reiterazioni, valutazione insussistente nel caso in esame.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio dell’11 marzo 2026, sentite le parti come da verbale di causa, il ricorso è stato trattenuto in decisione, potendo essere definito con sentenza in forma semplificata.
I motivi di ricorso –che per quanto formalmente distinti, possono essere trattai unitamente, essendo connessi – sono infondati e vanno, pertanto, respinti.
Come detto, il provvedimento impugnato trova fondamento su un giudizio di pericolosità del ricorrente conseguente ad una condanna alla pena di anni 3 e mesi 1 di reclusione, oltre a 12.000 euro di multa, per reati in materia di stupefacenti.
Ritiene il Collegio che il decreto qui impugnato si sottragga alle censure dedotte in ricorso e debba pertanto essere ritenuto legittimo, trattandosi di un atto di rigetto della domanda di rinnovo di un permesso di soggiorno ordinario per motivi di lavoro subordinato sulla base della rilevazione di un pregiudizio penale, a carico dell’istante, per un reato ritenuto ex lege ostativo - art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990 (e non comma 5, fattispecie di lieve entità, cui si riferisce la nota pronuncia della Consulta n. 88 del 2023, invocata dal ricorrente nei motivi di ricorso) - e sulla base di una motivazione con la quale, seppur in forma sintetica, l’Amministrazione ha dato conto di aver valutato e bilanciato gli interessi contrapposti, ritenendo prevalente, nell’ambito del proprio giudizio discrezionale, l’interesse pubblico alla tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico rispetto a quello dello straniero, richiedente di permanere sul territorio nazionale, alla luce della cognizione istruttoria della condizione personale, familiare e di complessivo inserimento (o, meglio, non inserimento) sociale dello straniero medesimo.
In linea generale e preliminare, va ricordato che i reati di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309/90 –inerenti il traffico e la detenzione illecita di stupefacenti – integrano idonei presupposti atti a giustificare la revoca ovvero il diniego di rinnovo del titolo di soggiorno (ex multis Consiglio di Stato, sez. III, 12 luglio 2016, n. 3090; id., 3 maggio 2016, n. 1709; TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 28 settembre 2018, n. 722; TAR Lombardia, Brescia, sez. II, 6 settembre 2018, n. 835 ), in considerazione del grave disvalore che il legislatore attribuisce ai reati in questione ai fini della tutela della sicurezza pubblica, e in relazione ai quali si prescinde dalla entità della condanna riportata (che nel caso in esame è, comunque, assai rilevante, come emerge dalla pena complessivamente inflitta) e da eventuali riconoscimenti di attenuanti.
La giurisprudenza, invero, ha precisato che “in definitiva, per i reati inerenti gli stupefacenti il giudizio di pericolosità sociale e di minaccia per l’ordine pubblico è presunto dal legislatore, in considerazione della gravità dei delitti stessi in relazione al particolare allarme sociale che provocano nella comunità nazionale” ( TAR Lombardia, Brescia, sez. II, 7 novembre 2019, n. 966 ).
Pare, altresì, opportuno aggiunge che il Supremo Consesso Amministrativo ( Consiglio di Stato, sez. III, 7 ottobre 2020, n. 5948 ) ha ulteriormente ribadito i seguenti principi:
-“la giurisprudenza di questa Sezione è univoca nell'interpretare l’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998 quale norma ostativa al rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno in caso di condanna per stupefacenti, poiché in questa ipotesi la valutazione circa la pericolosità sociale dello straniero è già fatta a monte dal Legislatore: solo se vi sono vincoli familiari la P.A. deve operare un bilanciamento tra gli opposti interessi alla tutela della pubblica sicurezza e alla vita familiare del cittadino straniero (cfr., tra le più recenti: C.d.S., Sez. III, 28 settembre 2020, n. 5714; 24 agosto 2020 n. 5190; 28 luglio 2020, n. 4797; 12 marzo 2020, n. 1793; 9 gennaio 2020, n. 155; 19 luglio 2019, n. 5083; 20 maggio 2019, n. 3227; 4 maggio 2018, n. 2664)”;
-“la Sezione ha avuto modo di sottolineare che <il meccanismo di automaticità tra condanna e diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, previsto dall’art. 4, comma 3, del D.lgs. n. 286 del 1998, è stato portato anche all'esame della Corte Costituzionale che ha ribadito l'ampia discrezionalità di cui gode il Legislatore in materia di disciplina dell'immigrazione. La Corte ha ritenuto che non sia irragionevole condizionare l'ingresso e la permanenza dello straniero nel territorio nazionale alla circostanza della mancata commissione di reati di non scarso rilievo. Ha evidenziato che la condanna per un delitto la cui configurazione è diretta a tutelare beni giuridici di rilevante valore sociale non può, di per sé, essere considerata circostanza ininfluente al punto di far ritenere manifestamente irragionevole la disciplina legislativa che siffatta condanna assume come circostanza ostativa automaticamente all'accettazione dello straniero nel territorio dello Stato (….)”;
-“ La Sezione ha avuto altresì modo di affermare che <le condanne in materia di stupefacenti sono automaticamente ostative, anche una sola condanna, qualunque sia la pena detentiva riportata dal condannato, non rilevando la concessione di attenuanti o della sospensione condizionale della pena, né la modalità di esecuzione della stessa> (n. 4797/2020, cit.) e che la condanna dello straniero è elemento necessario e sufficiente ad impedire il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno, non rilevando in senso contrario il fatto che egli abbia intrapreso un percorso espiativo e abbia beneficiato dell'affidamento in prova ai servizi sociali (n. 155/2020, cit.)”;
- “si è chiarito di recente (C.d.S., Sez. III, 29 novembre 2019, n. 8175, e 4 maggio 2018, n. 2654) che la presenza di una famiglia sul territorio italiano non può costituire scudo o garanzia assoluta di immunità dal rischio di revoca o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno. Piuttosto, in casi speciali e situazioni peculiari, che eventualmente espongano i figli minori del reo a imminente e serio pregiudizio, l'ordinamento - ferma la valutazione amministrativa in punto di pericolosità e diniego di uno stabile titolo di soggiorno - offre, in via eccezionale, e a precipua tutela dei minori, uno specifico strumento di tutela, affidato al giudice specializzato dei minori: in forza del disposto di cui all’art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998, infatti, <il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge> (v. C.d.S., Sez. III, n. 155/2020, cit.)”.
Ebbene, alla luce degli esposti principi, le censure di parte ricorrente non possono trovare accoglimento, da un lato, in considerazione della natura e della gravità del reato commesso (in materia di stupefacenti) e per il quale il ricorrente è stato condannato, dall’altro, tenendo conto del fatto che l’Amministrazione ha, comunque, svolto una (come detto, sintetica) valutazione -che non è inficiata da profili irragionevolezza ovvero di illogicità – della pericolosità sociale dello straniero in relazione alla sua complessiva situazione personale.
In particolare, la Questura, dopo aver precisato che “ la gravità dei fatti di cui alla condanna conducono l’Amministrazione procedente a esprimere a carico del cittadino straniero istante un giudizio prognostico di pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica (… )”, ha evidenziato che “ gli interessi personali e familiari sussistevano già prima della commissione del grave reato di cui alla condanna e, pertanto, non sono stati sufficienti a frenare la spinta a delinquere dell’istante, né tantomeno forniscono garanzia circa il futuro comportamento del cittadino straniero ” e che “ il medesimo, nonostante avesse un regolare permesso di soggiorno, non ha esitato a rendersi autore di un reato che contribuisce ad aggravare una piaga sociale che destabilizza la società giovanile, sempre più esposta a rischi di questa tipologia, accentuati dalla presenza di persona e prive di scrupoli e disposte a tutto pur di arricchirsi illegalmente ”, valutazioni che non possono certo dirsi inficiate da profili di illogicità o irragionevolezza.
L’Amministrazione ha, quindi, concluso che “ il cittadino straniero ha dimostrato una scarsa adesione ai valori dell’ordinamento giuridico e una tendenza a violare le norme poste a tutela della collettività, compromettendo l’inserimento sociale che i vincoli familiari avrebbero dovuto favorire ”.
In definitiva, la Questura ha correttamente esercitato il potere discrezionale ad essa attribuito dalla disciplina di settore, evidenziando la pericolosità sociale del ricorrente, stante la gravità del reato di cui alla condanna subita (ritenuta ostativa dal Legislatore, essendo inerente le sostanze stupefacenti) e ritenendo le esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica prevalenti rispetto agli interessi del ricorrente, valutati tenendo conto della sua complessiva situazione personale, familiare e di inserimento sociale, giudizio che, come detto, non appare inficiato da evidenti profili di illogicità e irragionevolezza, tenuto conto proprio della natura e gravità del reato commesso.
Quanto alla sentenza della Corte costituzionale 8 maggio 2023, n. 88 -particolarmente valorizzata in ricorso -, si rileva che la stessa, come noto, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, del D.Lgs n. 286/1998, per contrasto con agli artt. 3, 117, comma 1, Cost. in riferimento all'art. 8 Cedu nella parte in cui, richiamando tutti i reati inerenti gli stupefacenti prevedeva che la fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 fosse automaticamente ostativa al rilascio ovvero al rinnovo del titolo di soggiorno; proprio per tali ragioni, in relazione a dette ipotesi, l'Amministrazione è tenuta a valutare la situazione concreta dell’interessato, in relazione al percorso di inserimento sociale, tenendo conto della tipologia del reato commesso, della sua condizione familiare e lavorativa in base agli elementi di fatto dal medesimo forniti, effettuando il necessario bilanciamento tra gli opposti interessi e fornendo un’adeguata motivazione sulla scelta operata ( ex multis, Consiglio di Stato, sez. III, 10 novembre 2023, n. 9667 ).
Nel caso di cui si discute, però, si deve rilevare, da un lato, che la condanna subita dal ricorrente riguarda il comma 1 dell’art. 73 del d.P.R. n. 309/1990 -non oggetto della pronuncia della Corte Costituzionale - e non il comma 5 del medesimo articolo relativo alle ipotesi più lievi ed è, pertanto, ostativa e, dall’altro, che l’Amministrazione ha, in ogni caso, operato una valutazione, per quanto succinta, della complessiva situazione personale del ricorrente come sopra ricordato.
Con riferimento, infine, alla presenza di figli minori, si rileva che il ricorrente potrà, comunque, sussistendone tutti i presupposti di legge, attivare ogni rimedio previsto dall’Ordinamento, quale, a titolo esemplificativo, quello previsto dall’art. 31, comma 3, del D.Lgs. n. 286/1998.
In conclusione, il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
Le spese di causa sono liquidate in base alla regola della soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di causa che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00); oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
PA PE, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
SS LF, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SS LF | PA PE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.