TRIB
Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 16/07/2025, n. 1019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1019 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6846/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. BE MA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 6846/2024, pendente tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MU FA e dell'avv. POMPEI DANILA ( ) C.F._2
ricorrente e
elettivamente domiciliato presso VIA Controparte_1
UDINO BOMBIERI 45 C/O ANNA rappresentato e difeso Parte_2
dall'avv. COCCANARI PAOLO giusta procura in atti elettivamente domiciliato presso VIA COLA DI RIENZO 212 Controparte_2
00193 ROMA rappresentato e difeso dall'avv. PORRETTA GIOVANNI giusta procura in atti resistenti
OGGETTO: licenziamento, unicità centro imputazione RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.11.2024 il sig. adiva il Tribunale di Parte_1
Tivoli in funzione di Giudice del lavoro, al fine di veder accolte le seguenti conclusioni: “1) Accertare a dichiarare un collegamento societario tra la soc.
[...]
e la o comunque la sussistenza di una Controparte_1 Controparte_2
codatorialità; 2) In via principale, accertare e dichiarare la nullità del licenziamento intimato in data 9_8_2024 e conseguentemente ordinare la reintegra nel posto di lavoro nei confronti della ovvero della Controparte_1 Controparte_2
nonché condannare le soc. convenute in solido tra si loro, ovvero ciascuna per la sua parte al risarcimento del danno anche a titolo di indennizzo subito dal ricorrente stabilendo una indennità in misura pari all'ultima retribuzione globale di fatto pari ad
€ 2.333,33 comprensivo del rateo ferie dal dì del licenziamento fino ad effettiva reintegra;
3) In via subordinata, accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato in data 9-8- 2024 per non sussistenza del giustificato motivo oggettivo e conseguentemente ordinare la reintegra nel posto di lavoro ex art.18 4° comma l.
n.300 del 1970 nel posto di lavoro nei confronti della Controparte_1
ovvero della nonché condannare le soc. convenute in solido tra loro, Controparte_2
ovvero ciascuna per la sua parte al risarcimento del danno anche a titolo di indennizzo subito dal ricorrente stabilendo una indennità in misura pari all'ultima retribuzione globale di fatto pari ad € 2.333,33 comprensivo del rateo ferie dal dì del licenziamento in misura almeno pari a dodici mensilità; 4) In via subordinata accertare e dichiarare la invalidità del licenziamento, per le altre ipotesi dell'art. 3 comma 1 D. Lvo n.23 2015 per l'effetto condannare le soc. convenute in solido tra di loro al pagamento dell'indennità risarcitoria-indennitaria ivi prevista, nella misura di trentasei mensilità o nella diversa misura che riterrà sulla base della retribuzione di €
2.166,66 o nella diversa misura che l'Ill.mo Giudice riterrà di giustizia e comunque in misura non inferiore a sei mensilità, tenendo anche conto di quanto previsto dalla
Corte Costituzionale, per quanto attiene i criteri di quantificazione (Corte Cost.
194/2018); 5) In ogni caso condannare le soc. convenute in solido tra di loro o ciascuno per la sua parte al pagamento della somma di € 200,00 indicato a titolo di acconto e mai percepito. Il tutto con riconoscimento della rivalutazione dal sorgere dei crediti al soddisfo e interessi su somme rivalutate (art.429 c.p.c.). Sentenza esecutiva ex art.431 c.p.c. Rifusione di spese, competenze ed onorari del giudizio oltre IVA e accessori a favore dei difensori costituiti ed oltre a spese generali nella misura del 15%”.
A sostegno delle proprie pretese il ricorrente esponeva: di aver lavorato alle dipendenze della dallo 06/02/2020 allo 03/06/2021(dimissioni) e dal Controparte_2
16/05/2022 al 31/12/2023 (dimissioni); di aver lavorato alle dipendenze della
[...]
dallo 02/01/2024 allo 09/08/2024 senza che gli fosse Controparte_1
riconosciuto il precedente rapportodi lavoro nonostante lo stesso si sia svolto nel medesimo luogo di lavoro e con la medesima organizzazione;
di aver sempre lavorato in Guidonia Montecelio alla Via Maremmana Inferiore 335; che la
[...]
applica ai propri dipendenti il C.C.N.L. Metalmeccanica Impianti. E' Controparte_1
stato assunto come Tecnico Manutentore al livello B2 con retribuzione mensile di €
2.000,00 per 13 mensilità e superminimo riassorbibile;
che la retribuzione a base della reintegra o dell'indennizzo risulta pari alla retribuzione del IV livello alla quale devono aggiungersi il superminimo assorbibile e lo straordinario forfettizzato e pertanto la retribuzione annuale è di € 2.333,33 comprensivo del rateo ferie;
che la occupa 40 dipendenti mentre la solo 2 dipendenti;
Controparte_1 CP_2
che la compagna convivente al momento del licenziamento era in gravidanza;
che la lo ha licenziato con lettera dello 09/08/2024 per giustificato Controparte_1
motivo oggettivo dovuto ad una forte contrazione dell'attività lavorativa che ha reso necessario attuare un profondo riassetto organizzativo aziendale e che nell'attuale organizzazione aziendale non vi è possibilità di impiego in altra posizione lavorativa compatibile con la sua professionalità; che ha provveduto ad impugnare il licenziamento con lettera dello 04/10/2024; che il licenziamento è nullo in quanto la disciplina del licenziamento per maternità si applica anche al padre;
che la motivazione del licenziamento non corrisponde al vero ed è generica el risulta Pt_1 essere l'unica persona licenziata;
che sono state effettuate assunzioni sia a tempo determinato che indeterminato e comunque poteva essere adibito in mansioni anche inferiori e potevano essere dedotte riduzioni di retribuzione in alternativa al licenziamento;
che esiste un collegamento societario tra la Controparte_1
e la in quanto hanno medesima sede sociale e medesimo
[...] Controparte_2
oggetto sociale;
che utilizzava una automobile Citroen C1 targa FK817FK di proprietà con insegna e pubblicità relative;
che Controparte_1 CP_2
utilizzava tablet, pos e telefono aziendale di proprietà della e la sua mail era CP_2
t; che il call-center prendeva appuntamenti per la e tutti Email_1 CP_2
gli interventi che svolgeva erano della e la non ha CP_2 Controparte_1
mai sottoscritto contratti con clienti esterni né risulta avere un contratto con la che la lavora unicamente per la ed i CP_2 Controparte_1 CP_2
dipendenti lavorano promiscuamente per entrambe le società; che dalla busta paga di
Agosto 2024 risulta un acconto di € 200,00 mai percepito.
Si è costituita la società convenuta Controparte_1
contestando l'avversa pretesa affermando la correttezza del licenziamento e l'impossibilità di riallocare il dipendente.
Si è costituita la ontestando la propria legittimazione passiva e Controparte_2
chiedendo il rigetto del ricorso stante l'assenza di qualsivoglia unicità del centro di imputazione.
All'esito dell'istruttoria espletata mediante l'escussione di testimoni della parte resistente e di un testimone della parte ricorrente la causa veniva decisa con la presente sentenza previo deposito di note scritte conclusive e note ex art.127 ter c.p.c. come richiesto dalle parti.
Preliminarmente, vanno disattese le censure preliminari del resistente: quanto alla dedotta nullità, dalla compiuta e coordinata lettura di ricorso ed allegati, risultano chiaramente delineati l'oggetto del contendere e l'obiettivo della domanda, tanto da consentire al resistente la piena comprensione della vicenda controversa, nei suoi presupposti fattuali e risvolti giuridici con una mirata presa di posizione, nel merito. Al riguardo, è noto come la sanzione radicale della nullità ex art. 414 c.p.c. discenda solo dalla mancanza di esatta determinazione degli elementi essenziali del ricorso (ex multis, Cass. civ. 27 maggio 2008, n.13835; Cass. 5 febbraio 2008, n.2732; 16 gennaio 2007, n. 820), ove siano omessi o del tutto incerti il petitum o la causa petendi, non identificabili neppure tramite l'esame ponderato e complessivo dell'atto coi documenti richiamati, da effettuarsi anche d'ufficio e perfino in grado di appello, con apprezzamento devoluto al giudice del merito (in questo senso si vedano, tra le tante, Cass. Civ. 2519/99; Cass. Civ 817/99; Cass. Civ. 8315/98; Cass. civ. 9810/98).
Orbene, la lettera di licenziamento del ricorrente, riferisce l'atto espulsivo alla necessità di soppressione del posto occupato a causa della riorganizzazione dell'ufficio per ridurre i costi aziendali della Controparte_1
Il ricorrente afferma, in primo luogo, la nullità del licenziamento per essere stato intimato quando la sua compagna era in stato interessante, quindi l'assenza di qualsivoglia riorganizzazione ad eccezione della sua espulsione e l'assenza di qualsivoglia tentativo di riallocarlo in altro settore.
Quanto alla asserita nullità per essere stato il licenziamento intimato quando la campagna del lavoratore ricorrente era in stato interessante e, dunque , in violazione del disposto dagli artt.27 bis e 54 comma 7 del D. Lgs. 151/2001 si osserva quanto segue.
Preliminarmente è merso in giudizio come parte datoriale non fosse stata a conoscenza dello stato interessante della compagna del ricorrente non avendo quest'ultimo comunicato alcunché nel corso del rapporto (cfr. testimonianze assunte in giudizio).
In ogni caso e a prescindere dalla conoscenza che in astratto non è determinante, sebbene il divieto di licenziamento che opera nei confronti delle lavoratrici madri dall'inizio della gravidanza fino ad 1 anno di età del bambino sia ormai esteso anche al lavoratore padre, presupposto del divieto è che lo stesso abbia fruito del congedo obbligatorio e/o di quello alternativo.
L'art 27 bis, invocato dal ricorrente, disciplina il congedo di paternità obbligatorio riconosciuto al padre lavoratore dipendente per un periodo di 10 giorni lavorativi
(20 in caso di parto plurimo) e con corresponsione di una indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione, stabilendo come “Il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa.” Nel documento denominato “Ecografia ostetrica I trimestre”; essendo agli atti indicata la data dell fissata al 15.4.2024 e considerato che la data presunta del parto andava Pt_3
posizionata intorno al 22/01/2025, il diritto al congedo di paternità obbligatorio sarebbe maturato per l il 22 novembre 2024 quindi quando erano passati Pt_1
oramai oltre 3 mesi dal licenziamento.
Pertanto, alcuna violazione dell'art.54 comma 7 D. Lgs. 151/2001 che presuppone, come sopra già evidenziato, la fruizione del congedo di paternità può ritenersi sussistente.
Quanto alla sussistenza del motivo oggettivo di licenziamento, occorre preliminarmente affrontare la questione inerente alla sussistenza di un centro unico di imputazione tra la e la Controparte_1 Controparte_2
In astratto, infatti, la giurisprudenza ha individuato il centro unitario di imputazione in presenza dei seguenti requisiti: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva;
b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune;
c) coordinamento tecnico e amministrativo - finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori” (Cass. n. 25763 del 2009; Cass. n. 11107 del 2006).
Successivamente ha sostenuto (Cass. n. 25270 del 2011) che “la direzione ed il coordinamento che compete alla società capogruppo, e che qualifica, ora anche in sede normativa (art. 2497 ss cc), il fenomeno dell'integrazione societaria, può evolversi in forme molteplici che possono riflettere una ingerenza talmente pervasiva da annullare l'autonomia organizzativa delle singole società operative (accreditando un uso puramente strumentale o, in altri termini, puramente “opportunistico” della struttura di gruppo), ovvero un rilevante, ma fisiologico, livello di integrazione”.
Si è aggiunto che “è giuridicamente possibile concepire un'impresa unitaria che alimenta varie attività formalmente affidate a soggetti diversi, il che non comporta sempre la necessità di superare lo schermo della persona giuridica, né di negare la pluralità di quei soggetti, ben potendo esistere un rapporto di lavoro che veda nella posizione del lavoratore un'unica persona e nella posizione del datore di lavoro più persone, rendendo così solidale l'obbligazione del datore di lavoro” (cfr. anche Cass.
n. 4274 del 2003).
I tre indici individuati quali sintomatici di una frode alla legge sono divenuti tratti caratteristici della fattispecie della direzione e del coordinamento di società, con la conseguenza che, in presenza di un quarto requisito, vale a dire della utilizzazione promiscua della forza lavoro da parte delle diverse società del gruppo, queste possono essere considerate codatrici del medesimo lavoratore, secondo lo schema della obbligazione soggettivamente complessa (cfr. ancora Cass. 17775 del 2016;Cass. n.
8809 del 2009).
Come specificato dalla Suprema Corte (Cass.267/2019), quindi, “La codatorialità nell'impresa di gruppo presuppone l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione economica complessiva a cui appartiene il datore di lavoro formale nonché la condivisione della prestazione del medesimo, al fine di soddisfare l'interesse di gruppo, da parte delle diverse società, che esercitano i tipici poteri datoriali e diventano datori sostanziali, secondo le regole generali di imputazione del rapporto all'effettivo utilizzatore della prestazione”.
Nel caso di specie, si ritiene che le prospettazioni di cui al ricorso risultino assolutamente generiche in ordine alla sussistenza degli elementi evidenziati sopra e che sia altresì emersa, nel corso del giudizio, prova contraria sul punto.
Ed infatti, quanto all' unicità della struttura organizzativa e produttiva esaminando le visure societarie non è emersa alcuna integrazione/frammistione nelle proprietà delle società convenute che faccia ritenere sussistente tale unicità; quanto all'integrazione tra le attività esercitate dalle società è la natura stessa della prestazione resa dalla che palesa, per la tipologia degli interventi in cui si estrinseca, Controparte_2
un esempio di società che si avvale di altra da se distinta per eseguire gli interventi manutentivi e tecnici presso i clienti;
quanto, infine, al coordinamento tecnico e amministrativo - finanziario nulla è stato allegato né emerge dalla documentazione prodotta e, del pari, stessa carenza allegatoria riguarda l'utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte della e Controparte_1
della anzi, che proprio uno dei testimoni escussi Controparte_2 Parte_4
ha precisato che non era presente personale della presso la Controparte_2
Controparte_1
Gli altri elementi allegati, in relazione ai quali non è stata ammessa la prova, non sono di per se decisivi né, anche ove provati, avrebbero potuto dimostrare la sussistenza degli elementi che devono essere sussistenti, a seguito di rigorosa verifica, al fine di riconoscere l'unicità.
Il capitolato istruttorio, infatti, verteva su fatti secondari ed era estremamente scarno tanto da non consentire alcuna prova sui fatti costituivi dell'unicità.
A ciò, come già esposto sopra, si aggiunge la totale assenza di direttive palesata dall'assenza di personale della .. in loco. Controparte_2
Ritenuto, quindi, assente il centro unico di imputazione deve valutarsi la sussistenza del motivo di licenziamento rimanendo la comunque estranea Controparte_2
da tale verifica ed eventuali sue conseguenze.
Al fine di vagliare la legittimità del licenziamento, giova rammentare che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “Il motivo oggettivo di licenziamento determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva, nel cui ambito rientra anche l'ipotesi di riassetto organizzativo attuato per la più economica gestione dell'impresa, è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, atteso che tale scelta è espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost., mentre al giudice spetta il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore; ne consegue che non è sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente licenziato, sempre che risulti l'effettività e la non pretestuosità del riassetto organizzativo operato” (Sentenza n. 24235 del 30/11/2010).
Si veda altresì quanto affermato dalla S.C. di Cassazione nella sentenza n. 6559 del
18/03/2010: “Il giustificato motivo oggettivo di licenziamento determinato da ragioni tecniche, organizzative produttive è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost. Pertanto, spetta al giudice il controllo in ordine all'effettiva sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro, e l'onere probatorio grava per intero sul datore di lavoro, che deve dare prova anche dell'impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte, onere che può essere assolto anche mediante il ricorso a risultanze di natura presuntiva ed indiziaria, mentre il lavoratore ha comunque un onere di deduzione e di allegazione di tale possibilità di reimpiego”.
In altri termini, grava sul datore di lavoro l'onere di provare:
a) l'effettività e non pretestuosità delle ragioni tecniche, organizzative o produttive formalmente poste a base del licenziamento;
b) il nesso di causalità tra le dette ragioni e il provvedimento espulsivo;
e, infine,
c) l'impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni equivalenti ovvero anche diverse da quelle precedentemente svolte (cd. obbligo di repêchage).
Più di recente la S.C. di Cassazione ha anche affermato che “In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro, nel procedere al riassetto della sua impresa, può ricercare il profitto mediante la riduzione del costo del lavoro o di altri fattori produttivi, fermo il limite che il suo obbiettivo non può essere perseguito soltanto con l'abbattimento del costo del lavoro, ossia con il puro e semplice licenziamento di un dipendente non giustificato da un effettivo mutamento dell'organizzazione tecnico-produttiva ma solo dal fine di sostituirlo con un altro meno retribuito, ancorché addetto alle medesime mansioni. Ne consegue che, in caso di riorganizzazione aziendale, il datore di lavoro, al quale l'art. 41 Cost., nei limiti di cui al comma 2, lascia la scelta della migliore combinazione dei fattori produttivi ai fini dell'incremento della produttività aziendale, non è tenuto a dimostrare l'esistenza di sfavorevoli contingenze di mercato, trattandosi di necessità non richiesta dall'art.
3 della L. n. 604 del 1966 e dovendosi altrimenti ammettere la legittimità del licenziamento soltanto laddove esso tenda ad evitare il fallimento dell'impresa e non anche a migliorarne la redditività” (Sez. L, Sentenza n. 13516 del 01/07/2016).
Nel solco di tale orientamento, la Cassazione ha affermato come: “Ai fini della legittimità del licenziamento individuale intimato per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della L. n. 604 del 1966, l'andamento economico negativo dell'azienda non costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare ed il giudice accertare, essendo sufficiente che le ragioni inerenti all'attività produttiva ed all'organizzazione del lavoro, tra le quali non è possibile escludere quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività dell'impresa, determinino un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione di una individuata posizione lavorativa;
ove però il licenziamento sia stato motivato richiamando l'esigenza di fare fronte a situazioni economiche sfavorevoli ovvero a spese notevoli di carattere straordinario ed in giudizio si accerti che la ragione indicata non sussiste, il recesso può risultare ingiustificato per una valutazione in concreto sulla mancanza di veridicità e sulla pretestuosità della causale addotta dall'imprenditore” (sent.
7.12.2016 n. 25201).
Nel caso in esame, analizzando la documentazione facente parte del fascicolo di ufficio e le risultanze dell'istruttoria orale espletata, può ritenersi provata una vera e propria riorganizzazione aziendale culminata nella cessazione dell'attività della che risulta inattiva come da visura in atti. Controparte_1
con conseguente ed ovvia impossibilità di riallocare il ricorrente.
Ciò ha trovato conferma anche nelle dichiarazioni testimoniali.
Il testimone di parte resistente Controparte_1 Tes_1
ha dichiarato “Ho lavorato per la dal giugno 2023 fino a
[...] CP_1
ottobre 2024 credo;
mi pare di si un anno. Ero responsabile tecnico. Mi sono dimesso. Io aprivo alle 630 l'ufficio e andavo via verso le 1730 quando tornavano tutti i tecnici. Andavo dal lunedì al venerdì e a volte se c'erano i tecnici anche il sabato mattina. Il ricorrente era collega era un tecnico;
faceva assistenza e manutenzione, prettamente preventivi. Non c'era personale della Sono stato CP_2
io a licenziare il ricorrente. Il lavoro era calato e quindi per necessità abbiamo dovuto diminuire il personale. Il lavoro era calato più della metà. Non so dire se siano stati Con licenziati altri. DR era una ditta appaltatrice: noi facevamo lavori per CP_2
conto loro. Ogni tanto passa il direttore commerciale della a vedere se CP_2
andava tutto bene. Sapevo che il ricorrente aveva una compagna ma non sapevo che era incinta. Adr Non mi occupavo di ricevere comunicazioni di questo tipo e non ne ho ricevute. Il era capo tecnico.”LC Tes_1
Il teste di parte resistente “Ho lavorato per la dal settembre Tes_2 CP_1
2023 a settembre 2024. Ero responsabile dell'ufficio tecnico riferito alle ragazze interne. Mi sono dimessa perché non c'era più lavoro e c'erano licenziamenti. Era il periodo estivo ma non ricordo il mese preciso. Non ricordo quali dei dipendenti.
Ricordo il ricorrente e poi tutti tecnici. Ha chiuso l'ufficio intorno a settembre
/ottobre. Quando sono andata via io forse erano rimasti in 3 o 4 dipendenti. Tra questi rimasti c'era il capo tecnico che è andato via dopo e forse una o due in ufficio. Io ho lasciato a settembre e il capo tecnico c'era ancora. E nell'ufficio una o due persone.
Adr Non sapevo che la compagna del ricorrente fosse incinta. dava gli CP_4
appalti alla;
non c'era personale della da noi ma ogni tanto CP_1 CP_2
veniva il direttore commerciale. Non c'erano altre ditte appaltatrici. ad CP_5 oggi presso la società Italia Call che si occupa di termoidraulica. DR Non lavoro più nella sede della . DR Avevamo perso diversi clienti a cominciare CP_1
da maggio o giugno 2024. Uno fra tutti fu un cliente importante che aveva diverse strutture ricettive e poi diversi altri.”
Nulla ha riferito in ordine al motivo di licenziamento il testimone della parte ricorrente.
Alla luce dell'istruttoria espletata e dell'incontestata inattività dell'impresa datrice di lavoro, non può che ritenersi sussistente il motivo oggettivo di licenziamento mancando altresì i presupposti per una ricollocazione del ricorrente.
Le spese di lite, stante la difficoltà esegetica nei casi in cui viene invocato il centro unico di imputazione, consentono di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la carenza di legittimazione passiva della Controparte_2
rigetta il ricorso nel merito;
compensa le spese di lite.
Tivoli, il 16.07.2025
Il giudice
BE MA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. BE MA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 6846/2024, pendente tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MU FA e dell'avv. POMPEI DANILA ( ) C.F._2
ricorrente e
elettivamente domiciliato presso VIA Controparte_1
UDINO BOMBIERI 45 C/O ANNA rappresentato e difeso Parte_2
dall'avv. COCCANARI PAOLO giusta procura in atti elettivamente domiciliato presso VIA COLA DI RIENZO 212 Controparte_2
00193 ROMA rappresentato e difeso dall'avv. PORRETTA GIOVANNI giusta procura in atti resistenti
OGGETTO: licenziamento, unicità centro imputazione RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.11.2024 il sig. adiva il Tribunale di Parte_1
Tivoli in funzione di Giudice del lavoro, al fine di veder accolte le seguenti conclusioni: “1) Accertare a dichiarare un collegamento societario tra la soc.
[...]
e la o comunque la sussistenza di una Controparte_1 Controparte_2
codatorialità; 2) In via principale, accertare e dichiarare la nullità del licenziamento intimato in data 9_8_2024 e conseguentemente ordinare la reintegra nel posto di lavoro nei confronti della ovvero della Controparte_1 Controparte_2
nonché condannare le soc. convenute in solido tra si loro, ovvero ciascuna per la sua parte al risarcimento del danno anche a titolo di indennizzo subito dal ricorrente stabilendo una indennità in misura pari all'ultima retribuzione globale di fatto pari ad
€ 2.333,33 comprensivo del rateo ferie dal dì del licenziamento fino ad effettiva reintegra;
3) In via subordinata, accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato in data 9-8- 2024 per non sussistenza del giustificato motivo oggettivo e conseguentemente ordinare la reintegra nel posto di lavoro ex art.18 4° comma l.
n.300 del 1970 nel posto di lavoro nei confronti della Controparte_1
ovvero della nonché condannare le soc. convenute in solido tra loro, Controparte_2
ovvero ciascuna per la sua parte al risarcimento del danno anche a titolo di indennizzo subito dal ricorrente stabilendo una indennità in misura pari all'ultima retribuzione globale di fatto pari ad € 2.333,33 comprensivo del rateo ferie dal dì del licenziamento in misura almeno pari a dodici mensilità; 4) In via subordinata accertare e dichiarare la invalidità del licenziamento, per le altre ipotesi dell'art. 3 comma 1 D. Lvo n.23 2015 per l'effetto condannare le soc. convenute in solido tra di loro al pagamento dell'indennità risarcitoria-indennitaria ivi prevista, nella misura di trentasei mensilità o nella diversa misura che riterrà sulla base della retribuzione di €
2.166,66 o nella diversa misura che l'Ill.mo Giudice riterrà di giustizia e comunque in misura non inferiore a sei mensilità, tenendo anche conto di quanto previsto dalla
Corte Costituzionale, per quanto attiene i criteri di quantificazione (Corte Cost.
194/2018); 5) In ogni caso condannare le soc. convenute in solido tra di loro o ciascuno per la sua parte al pagamento della somma di € 200,00 indicato a titolo di acconto e mai percepito. Il tutto con riconoscimento della rivalutazione dal sorgere dei crediti al soddisfo e interessi su somme rivalutate (art.429 c.p.c.). Sentenza esecutiva ex art.431 c.p.c. Rifusione di spese, competenze ed onorari del giudizio oltre IVA e accessori a favore dei difensori costituiti ed oltre a spese generali nella misura del 15%”.
A sostegno delle proprie pretese il ricorrente esponeva: di aver lavorato alle dipendenze della dallo 06/02/2020 allo 03/06/2021(dimissioni) e dal Controparte_2
16/05/2022 al 31/12/2023 (dimissioni); di aver lavorato alle dipendenze della
[...]
dallo 02/01/2024 allo 09/08/2024 senza che gli fosse Controparte_1
riconosciuto il precedente rapportodi lavoro nonostante lo stesso si sia svolto nel medesimo luogo di lavoro e con la medesima organizzazione;
di aver sempre lavorato in Guidonia Montecelio alla Via Maremmana Inferiore 335; che la
[...]
applica ai propri dipendenti il C.C.N.L. Metalmeccanica Impianti. E' Controparte_1
stato assunto come Tecnico Manutentore al livello B2 con retribuzione mensile di €
2.000,00 per 13 mensilità e superminimo riassorbibile;
che la retribuzione a base della reintegra o dell'indennizzo risulta pari alla retribuzione del IV livello alla quale devono aggiungersi il superminimo assorbibile e lo straordinario forfettizzato e pertanto la retribuzione annuale è di € 2.333,33 comprensivo del rateo ferie;
che la occupa 40 dipendenti mentre la solo 2 dipendenti;
Controparte_1 CP_2
che la compagna convivente al momento del licenziamento era in gravidanza;
che la lo ha licenziato con lettera dello 09/08/2024 per giustificato Controparte_1
motivo oggettivo dovuto ad una forte contrazione dell'attività lavorativa che ha reso necessario attuare un profondo riassetto organizzativo aziendale e che nell'attuale organizzazione aziendale non vi è possibilità di impiego in altra posizione lavorativa compatibile con la sua professionalità; che ha provveduto ad impugnare il licenziamento con lettera dello 04/10/2024; che il licenziamento è nullo in quanto la disciplina del licenziamento per maternità si applica anche al padre;
che la motivazione del licenziamento non corrisponde al vero ed è generica el risulta Pt_1 essere l'unica persona licenziata;
che sono state effettuate assunzioni sia a tempo determinato che indeterminato e comunque poteva essere adibito in mansioni anche inferiori e potevano essere dedotte riduzioni di retribuzione in alternativa al licenziamento;
che esiste un collegamento societario tra la Controparte_1
e la in quanto hanno medesima sede sociale e medesimo
[...] Controparte_2
oggetto sociale;
che utilizzava una automobile Citroen C1 targa FK817FK di proprietà con insegna e pubblicità relative;
che Controparte_1 CP_2
utilizzava tablet, pos e telefono aziendale di proprietà della e la sua mail era CP_2
t; che il call-center prendeva appuntamenti per la e tutti Email_1 CP_2
gli interventi che svolgeva erano della e la non ha CP_2 Controparte_1
mai sottoscritto contratti con clienti esterni né risulta avere un contratto con la che la lavora unicamente per la ed i CP_2 Controparte_1 CP_2
dipendenti lavorano promiscuamente per entrambe le società; che dalla busta paga di
Agosto 2024 risulta un acconto di € 200,00 mai percepito.
Si è costituita la società convenuta Controparte_1
contestando l'avversa pretesa affermando la correttezza del licenziamento e l'impossibilità di riallocare il dipendente.
Si è costituita la ontestando la propria legittimazione passiva e Controparte_2
chiedendo il rigetto del ricorso stante l'assenza di qualsivoglia unicità del centro di imputazione.
All'esito dell'istruttoria espletata mediante l'escussione di testimoni della parte resistente e di un testimone della parte ricorrente la causa veniva decisa con la presente sentenza previo deposito di note scritte conclusive e note ex art.127 ter c.p.c. come richiesto dalle parti.
Preliminarmente, vanno disattese le censure preliminari del resistente: quanto alla dedotta nullità, dalla compiuta e coordinata lettura di ricorso ed allegati, risultano chiaramente delineati l'oggetto del contendere e l'obiettivo della domanda, tanto da consentire al resistente la piena comprensione della vicenda controversa, nei suoi presupposti fattuali e risvolti giuridici con una mirata presa di posizione, nel merito. Al riguardo, è noto come la sanzione radicale della nullità ex art. 414 c.p.c. discenda solo dalla mancanza di esatta determinazione degli elementi essenziali del ricorso (ex multis, Cass. civ. 27 maggio 2008, n.13835; Cass. 5 febbraio 2008, n.2732; 16 gennaio 2007, n. 820), ove siano omessi o del tutto incerti il petitum o la causa petendi, non identificabili neppure tramite l'esame ponderato e complessivo dell'atto coi documenti richiamati, da effettuarsi anche d'ufficio e perfino in grado di appello, con apprezzamento devoluto al giudice del merito (in questo senso si vedano, tra le tante, Cass. Civ. 2519/99; Cass. Civ 817/99; Cass. Civ. 8315/98; Cass. civ. 9810/98).
Orbene, la lettera di licenziamento del ricorrente, riferisce l'atto espulsivo alla necessità di soppressione del posto occupato a causa della riorganizzazione dell'ufficio per ridurre i costi aziendali della Controparte_1
Il ricorrente afferma, in primo luogo, la nullità del licenziamento per essere stato intimato quando la sua compagna era in stato interessante, quindi l'assenza di qualsivoglia riorganizzazione ad eccezione della sua espulsione e l'assenza di qualsivoglia tentativo di riallocarlo in altro settore.
Quanto alla asserita nullità per essere stato il licenziamento intimato quando la campagna del lavoratore ricorrente era in stato interessante e, dunque , in violazione del disposto dagli artt.27 bis e 54 comma 7 del D. Lgs. 151/2001 si osserva quanto segue.
Preliminarmente è merso in giudizio come parte datoriale non fosse stata a conoscenza dello stato interessante della compagna del ricorrente non avendo quest'ultimo comunicato alcunché nel corso del rapporto (cfr. testimonianze assunte in giudizio).
In ogni caso e a prescindere dalla conoscenza che in astratto non è determinante, sebbene il divieto di licenziamento che opera nei confronti delle lavoratrici madri dall'inizio della gravidanza fino ad 1 anno di età del bambino sia ormai esteso anche al lavoratore padre, presupposto del divieto è che lo stesso abbia fruito del congedo obbligatorio e/o di quello alternativo.
L'art 27 bis, invocato dal ricorrente, disciplina il congedo di paternità obbligatorio riconosciuto al padre lavoratore dipendente per un periodo di 10 giorni lavorativi
(20 in caso di parto plurimo) e con corresponsione di una indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione, stabilendo come “Il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa.” Nel documento denominato “Ecografia ostetrica I trimestre”; essendo agli atti indicata la data dell fissata al 15.4.2024 e considerato che la data presunta del parto andava Pt_3
posizionata intorno al 22/01/2025, il diritto al congedo di paternità obbligatorio sarebbe maturato per l il 22 novembre 2024 quindi quando erano passati Pt_1
oramai oltre 3 mesi dal licenziamento.
Pertanto, alcuna violazione dell'art.54 comma 7 D. Lgs. 151/2001 che presuppone, come sopra già evidenziato, la fruizione del congedo di paternità può ritenersi sussistente.
Quanto alla sussistenza del motivo oggettivo di licenziamento, occorre preliminarmente affrontare la questione inerente alla sussistenza di un centro unico di imputazione tra la e la Controparte_1 Controparte_2
In astratto, infatti, la giurisprudenza ha individuato il centro unitario di imputazione in presenza dei seguenti requisiti: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva;
b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune;
c) coordinamento tecnico e amministrativo - finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori” (Cass. n. 25763 del 2009; Cass. n. 11107 del 2006).
Successivamente ha sostenuto (Cass. n. 25270 del 2011) che “la direzione ed il coordinamento che compete alla società capogruppo, e che qualifica, ora anche in sede normativa (art. 2497 ss cc), il fenomeno dell'integrazione societaria, può evolversi in forme molteplici che possono riflettere una ingerenza talmente pervasiva da annullare l'autonomia organizzativa delle singole società operative (accreditando un uso puramente strumentale o, in altri termini, puramente “opportunistico” della struttura di gruppo), ovvero un rilevante, ma fisiologico, livello di integrazione”.
Si è aggiunto che “è giuridicamente possibile concepire un'impresa unitaria che alimenta varie attività formalmente affidate a soggetti diversi, il che non comporta sempre la necessità di superare lo schermo della persona giuridica, né di negare la pluralità di quei soggetti, ben potendo esistere un rapporto di lavoro che veda nella posizione del lavoratore un'unica persona e nella posizione del datore di lavoro più persone, rendendo così solidale l'obbligazione del datore di lavoro” (cfr. anche Cass.
n. 4274 del 2003).
I tre indici individuati quali sintomatici di una frode alla legge sono divenuti tratti caratteristici della fattispecie della direzione e del coordinamento di società, con la conseguenza che, in presenza di un quarto requisito, vale a dire della utilizzazione promiscua della forza lavoro da parte delle diverse società del gruppo, queste possono essere considerate codatrici del medesimo lavoratore, secondo lo schema della obbligazione soggettivamente complessa (cfr. ancora Cass. 17775 del 2016;Cass. n.
8809 del 2009).
Come specificato dalla Suprema Corte (Cass.267/2019), quindi, “La codatorialità nell'impresa di gruppo presuppone l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione economica complessiva a cui appartiene il datore di lavoro formale nonché la condivisione della prestazione del medesimo, al fine di soddisfare l'interesse di gruppo, da parte delle diverse società, che esercitano i tipici poteri datoriali e diventano datori sostanziali, secondo le regole generali di imputazione del rapporto all'effettivo utilizzatore della prestazione”.
Nel caso di specie, si ritiene che le prospettazioni di cui al ricorso risultino assolutamente generiche in ordine alla sussistenza degli elementi evidenziati sopra e che sia altresì emersa, nel corso del giudizio, prova contraria sul punto.
Ed infatti, quanto all' unicità della struttura organizzativa e produttiva esaminando le visure societarie non è emersa alcuna integrazione/frammistione nelle proprietà delle società convenute che faccia ritenere sussistente tale unicità; quanto all'integrazione tra le attività esercitate dalle società è la natura stessa della prestazione resa dalla che palesa, per la tipologia degli interventi in cui si estrinseca, Controparte_2
un esempio di società che si avvale di altra da se distinta per eseguire gli interventi manutentivi e tecnici presso i clienti;
quanto, infine, al coordinamento tecnico e amministrativo - finanziario nulla è stato allegato né emerge dalla documentazione prodotta e, del pari, stessa carenza allegatoria riguarda l'utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte della e Controparte_1
della anzi, che proprio uno dei testimoni escussi Controparte_2 Parte_4
ha precisato che non era presente personale della presso la Controparte_2
Controparte_1
Gli altri elementi allegati, in relazione ai quali non è stata ammessa la prova, non sono di per se decisivi né, anche ove provati, avrebbero potuto dimostrare la sussistenza degli elementi che devono essere sussistenti, a seguito di rigorosa verifica, al fine di riconoscere l'unicità.
Il capitolato istruttorio, infatti, verteva su fatti secondari ed era estremamente scarno tanto da non consentire alcuna prova sui fatti costituivi dell'unicità.
A ciò, come già esposto sopra, si aggiunge la totale assenza di direttive palesata dall'assenza di personale della .. in loco. Controparte_2
Ritenuto, quindi, assente il centro unico di imputazione deve valutarsi la sussistenza del motivo di licenziamento rimanendo la comunque estranea Controparte_2
da tale verifica ed eventuali sue conseguenze.
Al fine di vagliare la legittimità del licenziamento, giova rammentare che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “Il motivo oggettivo di licenziamento determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva, nel cui ambito rientra anche l'ipotesi di riassetto organizzativo attuato per la più economica gestione dell'impresa, è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, atteso che tale scelta è espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost., mentre al giudice spetta il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore; ne consegue che non è sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente licenziato, sempre che risulti l'effettività e la non pretestuosità del riassetto organizzativo operato” (Sentenza n. 24235 del 30/11/2010).
Si veda altresì quanto affermato dalla S.C. di Cassazione nella sentenza n. 6559 del
18/03/2010: “Il giustificato motivo oggettivo di licenziamento determinato da ragioni tecniche, organizzative produttive è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost. Pertanto, spetta al giudice il controllo in ordine all'effettiva sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro, e l'onere probatorio grava per intero sul datore di lavoro, che deve dare prova anche dell'impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte, onere che può essere assolto anche mediante il ricorso a risultanze di natura presuntiva ed indiziaria, mentre il lavoratore ha comunque un onere di deduzione e di allegazione di tale possibilità di reimpiego”.
In altri termini, grava sul datore di lavoro l'onere di provare:
a) l'effettività e non pretestuosità delle ragioni tecniche, organizzative o produttive formalmente poste a base del licenziamento;
b) il nesso di causalità tra le dette ragioni e il provvedimento espulsivo;
e, infine,
c) l'impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni equivalenti ovvero anche diverse da quelle precedentemente svolte (cd. obbligo di repêchage).
Più di recente la S.C. di Cassazione ha anche affermato che “In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro, nel procedere al riassetto della sua impresa, può ricercare il profitto mediante la riduzione del costo del lavoro o di altri fattori produttivi, fermo il limite che il suo obbiettivo non può essere perseguito soltanto con l'abbattimento del costo del lavoro, ossia con il puro e semplice licenziamento di un dipendente non giustificato da un effettivo mutamento dell'organizzazione tecnico-produttiva ma solo dal fine di sostituirlo con un altro meno retribuito, ancorché addetto alle medesime mansioni. Ne consegue che, in caso di riorganizzazione aziendale, il datore di lavoro, al quale l'art. 41 Cost., nei limiti di cui al comma 2, lascia la scelta della migliore combinazione dei fattori produttivi ai fini dell'incremento della produttività aziendale, non è tenuto a dimostrare l'esistenza di sfavorevoli contingenze di mercato, trattandosi di necessità non richiesta dall'art.
3 della L. n. 604 del 1966 e dovendosi altrimenti ammettere la legittimità del licenziamento soltanto laddove esso tenda ad evitare il fallimento dell'impresa e non anche a migliorarne la redditività” (Sez. L, Sentenza n. 13516 del 01/07/2016).
Nel solco di tale orientamento, la Cassazione ha affermato come: “Ai fini della legittimità del licenziamento individuale intimato per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della L. n. 604 del 1966, l'andamento economico negativo dell'azienda non costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare ed il giudice accertare, essendo sufficiente che le ragioni inerenti all'attività produttiva ed all'organizzazione del lavoro, tra le quali non è possibile escludere quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività dell'impresa, determinino un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione di una individuata posizione lavorativa;
ove però il licenziamento sia stato motivato richiamando l'esigenza di fare fronte a situazioni economiche sfavorevoli ovvero a spese notevoli di carattere straordinario ed in giudizio si accerti che la ragione indicata non sussiste, il recesso può risultare ingiustificato per una valutazione in concreto sulla mancanza di veridicità e sulla pretestuosità della causale addotta dall'imprenditore” (sent.
7.12.2016 n. 25201).
Nel caso in esame, analizzando la documentazione facente parte del fascicolo di ufficio e le risultanze dell'istruttoria orale espletata, può ritenersi provata una vera e propria riorganizzazione aziendale culminata nella cessazione dell'attività della che risulta inattiva come da visura in atti. Controparte_1
con conseguente ed ovvia impossibilità di riallocare il ricorrente.
Ciò ha trovato conferma anche nelle dichiarazioni testimoniali.
Il testimone di parte resistente Controparte_1 Tes_1
ha dichiarato “Ho lavorato per la dal giugno 2023 fino a
[...] CP_1
ottobre 2024 credo;
mi pare di si un anno. Ero responsabile tecnico. Mi sono dimesso. Io aprivo alle 630 l'ufficio e andavo via verso le 1730 quando tornavano tutti i tecnici. Andavo dal lunedì al venerdì e a volte se c'erano i tecnici anche il sabato mattina. Il ricorrente era collega era un tecnico;
faceva assistenza e manutenzione, prettamente preventivi. Non c'era personale della Sono stato CP_2
io a licenziare il ricorrente. Il lavoro era calato e quindi per necessità abbiamo dovuto diminuire il personale. Il lavoro era calato più della metà. Non so dire se siano stati Con licenziati altri. DR era una ditta appaltatrice: noi facevamo lavori per CP_2
conto loro. Ogni tanto passa il direttore commerciale della a vedere se CP_2
andava tutto bene. Sapevo che il ricorrente aveva una compagna ma non sapevo che era incinta. Adr Non mi occupavo di ricevere comunicazioni di questo tipo e non ne ho ricevute. Il era capo tecnico.”LC Tes_1
Il teste di parte resistente “Ho lavorato per la dal settembre Tes_2 CP_1
2023 a settembre 2024. Ero responsabile dell'ufficio tecnico riferito alle ragazze interne. Mi sono dimessa perché non c'era più lavoro e c'erano licenziamenti. Era il periodo estivo ma non ricordo il mese preciso. Non ricordo quali dei dipendenti.
Ricordo il ricorrente e poi tutti tecnici. Ha chiuso l'ufficio intorno a settembre
/ottobre. Quando sono andata via io forse erano rimasti in 3 o 4 dipendenti. Tra questi rimasti c'era il capo tecnico che è andato via dopo e forse una o due in ufficio. Io ho lasciato a settembre e il capo tecnico c'era ancora. E nell'ufficio una o due persone.
Adr Non sapevo che la compagna del ricorrente fosse incinta. dava gli CP_4
appalti alla;
non c'era personale della da noi ma ogni tanto CP_1 CP_2
veniva il direttore commerciale. Non c'erano altre ditte appaltatrici. ad CP_5 oggi presso la società Italia Call che si occupa di termoidraulica. DR Non lavoro più nella sede della . DR Avevamo perso diversi clienti a cominciare CP_1
da maggio o giugno 2024. Uno fra tutti fu un cliente importante che aveva diverse strutture ricettive e poi diversi altri.”
Nulla ha riferito in ordine al motivo di licenziamento il testimone della parte ricorrente.
Alla luce dell'istruttoria espletata e dell'incontestata inattività dell'impresa datrice di lavoro, non può che ritenersi sussistente il motivo oggettivo di licenziamento mancando altresì i presupposti per una ricollocazione del ricorrente.
Le spese di lite, stante la difficoltà esegetica nei casi in cui viene invocato il centro unico di imputazione, consentono di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la carenza di legittimazione passiva della Controparte_2
rigetta il ricorso nel merito;
compensa le spese di lite.
Tivoli, il 16.07.2025
Il giudice
BE MA