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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 1795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1795 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
n. rg19357 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19357 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
DI
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
NO OR presso il quale elettivamente domicilia,
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1
dall'avv. NO OR presso il quale elettivamente domicilia,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 06/10/2025 e Parte_1 CP_1
, premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il
[...]
05/12/1998 e che dalla loro unione nascevano due figlie maggiorenni:
il 06.03.2002 e il 04.03.2004 entrambe studentesse, Per_1 Per_2
riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente
1 del Tribunale di Napoli in data 29.04.2014, era intervenuta separazione in forza di del 20.06.2014 resa nel procedimento Parte_2
RG 2908/2014 chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“a) La casa coniugale sita in Napoli alla Via Cilea n°250 int.16/bis continuerà ad essere occupata dalla signora , titolare del diritto di usufrutto, in uno alle figlie Pt_1
e entrambe studentesse, maggiorenni ma ancora non economicamente Per_2 Per_1
autosufficienti.
b) Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra la somma di €.1.200,00 CP_1 Parte_1
(mille duecento/00) mensili, da rivalutarsi annualmente in base all'indice I.S.T.A.T,
a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, in ragione di €.600,00= (Euro seicento/00) ciascuna;
tale pagamento dovrà essere effettuato entro il giorno cinque di ogni mese, a mezzo bonifico bancario;
c) Il sig. , inoltre, si impegna a contribuire nella misura del 50% alle spese CP_1
straordinarie afferenti l'istruzione (tasse universitarie libri universitari, scambi culturali organizzati dalle rispettive università), la salute ed ogni altra necessità riguardante le figlie e , da individuarsi nello specifico e regolamentarsi Per_1 Per_2
in ordine al preventivo accordo secondo quanto stabilito dal protocollo di questo
Tribunale;
2 d) In ordine al diritto di visita essendo le figlie e , divenute ormai Per_1 Per_2
maggiorenni, non si rende necessaria alcuna regolamentazione che resta naturalmente rimessa alla libera scelta ed autonomia delle ragazze.
e) Nulla anche in ordine al contributo al mantenimento del coniuge atteso che entrambi i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a Napoli il 05/12/1998 (atto n.420, parte II, s. A, Sez. G, reg. Atti Matrimonio anno 1998);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso,
• prende atto delle ulteriori pattuizioni,
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
• nulla per le spese.
3 Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 12/12/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19357 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
DI
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
NO OR presso il quale elettivamente domicilia,
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1
dall'avv. NO OR presso il quale elettivamente domicilia,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 06/10/2025 e Parte_1 CP_1
, premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il
[...]
05/12/1998 e che dalla loro unione nascevano due figlie maggiorenni:
il 06.03.2002 e il 04.03.2004 entrambe studentesse, Per_1 Per_2
riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente
1 del Tribunale di Napoli in data 29.04.2014, era intervenuta separazione in forza di del 20.06.2014 resa nel procedimento Parte_2
RG 2908/2014 chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“a) La casa coniugale sita in Napoli alla Via Cilea n°250 int.16/bis continuerà ad essere occupata dalla signora , titolare del diritto di usufrutto, in uno alle figlie Pt_1
e entrambe studentesse, maggiorenni ma ancora non economicamente Per_2 Per_1
autosufficienti.
b) Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra la somma di €.1.200,00 CP_1 Parte_1
(mille duecento/00) mensili, da rivalutarsi annualmente in base all'indice I.S.T.A.T,
a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, in ragione di €.600,00= (Euro seicento/00) ciascuna;
tale pagamento dovrà essere effettuato entro il giorno cinque di ogni mese, a mezzo bonifico bancario;
c) Il sig. , inoltre, si impegna a contribuire nella misura del 50% alle spese CP_1
straordinarie afferenti l'istruzione (tasse universitarie libri universitari, scambi culturali organizzati dalle rispettive università), la salute ed ogni altra necessità riguardante le figlie e , da individuarsi nello specifico e regolamentarsi Per_1 Per_2
in ordine al preventivo accordo secondo quanto stabilito dal protocollo di questo
Tribunale;
2 d) In ordine al diritto di visita essendo le figlie e , divenute ormai Per_1 Per_2
maggiorenni, non si rende necessaria alcuna regolamentazione che resta naturalmente rimessa alla libera scelta ed autonomia delle ragazze.
e) Nulla anche in ordine al contributo al mantenimento del coniuge atteso che entrambi i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a Napoli il 05/12/1998 (atto n.420, parte II, s. A, Sez. G, reg. Atti Matrimonio anno 1998);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso,
• prende atto delle ulteriori pattuizioni,
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
• nulla per le spese.
3 Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 12/12/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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