Art. 4.
Agenzia per la sicurezza delle attivita' subacquee
1. E' istituita, a tutela degli interessi nazionali nel campo della sicurezza delle attivita' subacquee, l'Agenzia per la sicurezza delle attivita' subacquee, di seguito denominata «Agenzia», con sede in Roma.
2. L'Agenzia ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed e' dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, nei limiti di quanto previsto dalla presente legge. Il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorita' politica delegata per le politiche del mare ove nominata si avvale dell'Agenzia per l'attuazione tecnico-operativa delle funzioni di cui all'articolo 3.
3. Il direttore generale dell'Agenzia e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentita l'Autorita' politica delegata per le politiche del mare ove nominata, scelto tra soggetti in possesso di adeguata e specifica esperienza e preparazione sulle tematiche proprie della dimensione subacquea e nella gestione dei processi di innovazione.
L'incarico del direttore generale ha la durata massima di quattro anni ed e' rinnovabile, con successivi provvedimenti, per una durata complessiva massima di ulteriori quattro anni. Il direttore generale, ove proveniente da pubbliche amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e' collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione, secondo gli ordinamenti di appartenenza. Fino alla cessazione del periodo del collocamento fuori ruolo, l'amministrazione di provenienza puo' ricoprire temporaneamente il posto resosi vacante nella dotazione organica, utilizzando le corrispondenti risorse finanziarie. Alla data del rientro in servizio dell'unita' di personale, gia' collocata fuori ruolo, presso l'amministrazione di appartenenza, cessa automaticamente il rapporto di lavoro e ogni effetto giuridico derivante dal contratto di lavoro stipulato per la copertura temporanea del posto di cui al periodo precedente. Per quanto previsto dalla presente legge, il direttore generale dell'Agenzia e' il diretto referente del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata per le politiche del mare ove nominata ed e' gerarchicamente e funzionalmente sovraordinato al personale dell'Agenzia. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Agenzia.
4. L'attivita' dell'Agenzia e' regolata dalla presente legge e dalle disposizioni la cui adozione e' prevista dalla stessa.
5. L'Agenzia puo' chiedere, anche sulla base di apposite convenzioni e nel rispetto degli ambiti di precipua competenza, la collaborazione di altri organi dello Stato, di altre amministrazioni, delle Forze armate, delle Forze di polizia o di enti pubblici per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali, a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
L'Agenzia puo', altresi', avvalersi di apposite articolazioni della Marina militare, delle Capitanerie di porto - Guardia costiera e della Guardia di finanza, individuate sulla base di convenzioni non onerose concluse, a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, tra il direttore generale e, rispettivamente, il Capo di stato maggiore della Marina militare, il Comandante generale delle Capitanerie di porto - Guardia costiera e il Comandante generale della Guardia di finanza. L'Agenzia puo' acquisire inoltre pareri di esperti del settore a titolo non oneroso e non vincolante.
6. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 .
Note all'art. 4:
- Per il testo dell' articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , si vedano le note all'articolo 2.
- Si riporta il testo dell' articolo 1 del Regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 , recante: «Approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 12 dicembre 1933:
«Art. 1 (La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio delle Amministrazioni dello Stato, anche se organizzate ad ordinamento autonomo, spettano all'Avvocatura dello Stato). - Gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede e non hanno bisogno di mandato, neppure nei casi nei quali le norme ordinarie richiedono il mandato speciale, bastando che consti della loro qualita'.».
Agenzia per la sicurezza delle attivita' subacquee
1. E' istituita, a tutela degli interessi nazionali nel campo della sicurezza delle attivita' subacquee, l'Agenzia per la sicurezza delle attivita' subacquee, di seguito denominata «Agenzia», con sede in Roma.
2. L'Agenzia ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed e' dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, nei limiti di quanto previsto dalla presente legge. Il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorita' politica delegata per le politiche del mare ove nominata si avvale dell'Agenzia per l'attuazione tecnico-operativa delle funzioni di cui all'articolo 3.
3. Il direttore generale dell'Agenzia e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentita l'Autorita' politica delegata per le politiche del mare ove nominata, scelto tra soggetti in possesso di adeguata e specifica esperienza e preparazione sulle tematiche proprie della dimensione subacquea e nella gestione dei processi di innovazione.
L'incarico del direttore generale ha la durata massima di quattro anni ed e' rinnovabile, con successivi provvedimenti, per una durata complessiva massima di ulteriori quattro anni. Il direttore generale, ove proveniente da pubbliche amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e' collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione, secondo gli ordinamenti di appartenenza. Fino alla cessazione del periodo del collocamento fuori ruolo, l'amministrazione di provenienza puo' ricoprire temporaneamente il posto resosi vacante nella dotazione organica, utilizzando le corrispondenti risorse finanziarie. Alla data del rientro in servizio dell'unita' di personale, gia' collocata fuori ruolo, presso l'amministrazione di appartenenza, cessa automaticamente il rapporto di lavoro e ogni effetto giuridico derivante dal contratto di lavoro stipulato per la copertura temporanea del posto di cui al periodo precedente. Per quanto previsto dalla presente legge, il direttore generale dell'Agenzia e' il diretto referente del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata per le politiche del mare ove nominata ed e' gerarchicamente e funzionalmente sovraordinato al personale dell'Agenzia. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Agenzia.
4. L'attivita' dell'Agenzia e' regolata dalla presente legge e dalle disposizioni la cui adozione e' prevista dalla stessa.
5. L'Agenzia puo' chiedere, anche sulla base di apposite convenzioni e nel rispetto degli ambiti di precipua competenza, la collaborazione di altri organi dello Stato, di altre amministrazioni, delle Forze armate, delle Forze di polizia o di enti pubblici per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali, a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
L'Agenzia puo', altresi', avvalersi di apposite articolazioni della Marina militare, delle Capitanerie di porto - Guardia costiera e della Guardia di finanza, individuate sulla base di convenzioni non onerose concluse, a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, tra il direttore generale e, rispettivamente, il Capo di stato maggiore della Marina militare, il Comandante generale delle Capitanerie di porto - Guardia costiera e il Comandante generale della Guardia di finanza. L'Agenzia puo' acquisire inoltre pareri di esperti del settore a titolo non oneroso e non vincolante.
6. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 .
Note all'art. 4:
- Per il testo dell' articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , si vedano le note all'articolo 2.
- Si riporta il testo dell' articolo 1 del Regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 , recante: «Approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 12 dicembre 1933:
«Art. 1 (La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio delle Amministrazioni dello Stato, anche se organizzate ad ordinamento autonomo, spettano all'Avvocatura dello Stato). - Gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede e non hanno bisogno di mandato, neppure nei casi nei quali le norme ordinarie richiedono il mandato speciale, bastando che consti della loro qualita'.».