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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 24/12/2025, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N.1343/2024 RG
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. N.1343/2024 RG promossa da:
, (c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del difensore Parte_1 C.F._1 di fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. BOCA CONNIE parte ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: interdizione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: Il ricorrente, a fronte del peggiorare delle condizioni di salute della madre, incapace di provvedere ai propri bisogni morali e materiali ed interessi, insiste per l'accoglimento delle conclusioni originariamente richieste e, pertanto CHIEDE di essere nominato tutore della madre , come sopra generalizzata, affinché lo stesso, Parte_2 previa autorizzazione contenuta nell'emanando decreto di ammissione, possa garantire gli adempimenti relativi all'assistenza e alla cura della beneficiaria, anche sotto il profilo economico-fiscale
Pubblico Ministero: si rimette all'A.G.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/07/2024, ha adito il Tribunale di Novara per Parte_1 chiedere la declaratoria di interdizione della madre, con conseguente nomina di un tutore. Egli ha descritto le condizioni di salute della madre che, dal 2017, era affetta da grave decadimento cognitivo e che non era più in grado di provvedere alle normali esigenze di vita quotidiana, tanto che nel 2018 le veniva riconosciuta l'invalidità dalla commissione medica di Novara. Dal 2013, aveva avuto un netto peggioramento a seguito di caduta accidentale che le impediva, ormai, anche di deambulare (cfr., certificato di intrasportabilità in atti).
Per quanto riguarda le condizioni patrimoniali della madre, invece, ha rappresentato quanto segue: “per quanto riguarda la situazione economica, la signora gode di una pensione di vecchiaia mensile netta di circa Euro Pt_2
550,00, di una indennità di invalidità civile mensile di circa Euro 550,00 oltre alla pensione di reversibilità di circa Euro 1.100,00 mensili per un totale di circa Euro 2.100,00 mensili (doc. 5); − che la signora è proprietaria per Pt_2
l'intero dei seguenti beni immobili: • immobile sito in Novara – via Pietro Custodi, Foglio 169, Part. 13864, Sub. 213, piano S1, Zona 1, Cat. C/6, Classe 06, Consistenza 11 mq, Rendita Euro 61,36; • immobile sito in Novara – via Pietro Custodi, Foglio 169, Particella 13864, Sub. 214, piano S1, Zona 1, Cat. C/6, Classe 08, Consistenza 11 mq, Rendita Euro 83,51; • immobile sito in Rimini – viale Regina Elena n. 71, Foglio 75, Particella 402, Sub. 19, piano 5, Zona 2, Cat. A/3, Classe 07, Consistenza 3 vani Rendita Euro 465,59; • immobile sito in Rimini – viale Regina Elena n. 71, Foglio 75, Particella 402, Sub. 27, piano Sem., Zona 2, Cat. C/2, Classe 04, Consistenza 8mq., Rendita Euro 62,80; La signora è proprietaria per 500/1000 del seguente bene immobile: • immobile sito in Novara – Pt_2 via Francesco Gemelli n. 8, Foglio 169, Part. 13368, Sub. 7, piano 2, Zona 1, Cat. A/3, Classe 02, Consistenza 6 vani, Rendita Euro 6650,74; La signora è usufruttuaria dei seguenti beni immobili: • immobile sito in Novara Pt_2
– via Francesco Gemelli n. 8, Foglio 169, Part. 13368, Sub. 5, piano 1, Zona 1, Cat. A/3, Classe 02, Consistenza 7 vani, Rendita Euro 769,19; • immobile sito in Novara – via Francesco Gemelli n. 8, Foglio 169, Part. 13368, Sub. 6, piano T, Zona 1, Cat. A/3, Classe 02, Consistenza 5 vani, Rendita Euro 542,28; • immobile sito in Novara – via Francesco Gemelli n. 8, Foglio 169, Part. 13368, Sub. 12, piano T, Zona 1, Cat. C/6, Classe 04, Consistenza 12 mq., Rendita Euro 48,96; • immobile sito in Novara – via Francesco Gemelli n. 8, Foglio 169, Part. 13368, Sub. 13, piano T, Zona 1, Cat. C/6, Classe 04, Consistenza 13 mq., Rendita Euro 53,04; • immobile sito in Novara – via Francesco Gemelli n. 8, Foglio 169, Part. 13368, Sub. 10, piano T, Zona 1, Cat. C/6, Classe 04, Consistenza 15 mq., Rendita Euro 61,20; • immobile sito in Novara – via Francesco Gemelli n. 8, Foglio 169, Part. 13368, Sub. 11, piano T, Zona 1, Cat. C/6, Classe 04, Consistenza 12 mq., Rendita Euro 48,96; nonché usufruttuaria parziale per 66667/10000 del seguente bene immobile: • immobile sito in Novara – via Francesco Gemelli n. 8, Foglio 169, Part. 13368, Sub. 7, piano T, Zona 1, Cat. A/3, Classe 02, Consistenza 6 vani, Rendita Euro 650,74 (doc. 6); − che, la signora è co-titolare con il ricorrente di un conto corrente acceso presso BNL con un saldo pari ad Euro 563,21 Pt_2 alla data del 31.03.2024 (doc. 7) e titolare di un conto corrente presso con un saldo pari ad Euro 21,34 CP_1 alla data del 31.12.2023 (doc. 8)”.
All'udienza del 5/11/2024, il Giudice in allora procedente ha proceduto con l'escussione di Pt_2
la quale tuttavia non ha risposto ad alcuna domanda;
il ricorrente, ha precisato
[...] Parte_1 che la madre, con la pensione di reversibilità, percepisce € 2.200,00 al mese e che egli si occupa della madre, anche grazie all'aiuto di un badante. Ha, quindi, manifestato la sua disponibilità ad essere nominato tutore. Quindi, il Giudice in allora procedente, richiamando la giurisprudenza in tema di rapporti tra l'istituto dell'interdizione e quello dell'amministratore di sostegno, ha invitato la difesa a prendere posizione sul punto.
Alla successiva udienza del 5/11/2024, quindi, il ricorrente, rappresentato dal difensore, ha richiamato le conclusioni depositate in data 22/11/2024, in cui ha chiesto la nomina come amministratore di sostegno. All'esito, la causa è stata trasmessa al P.M. per il parere e, quindi, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Quindi, con decreto del 12/12/2025, il Presidente del Tribunale ha riassegnato la presente causa al Giudice relatore scrivente che, dunque, ha invitato le parti a rassegnare nuovamente le conclusioni nel termine di giorni 5, considerato che, nelle more, era stato depositato ricorso per amministrazione di sostegno urgente.
Quindi, con nota del 15/12/2025, il ricorrente ha depositato le conclusioni sopra riportate.
All'esito, con ordinanza emessa fuori udienza, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Ciò premesso, ritiene il Collegio di dover esaminare la domanda di parte alla luce dell'attuale quadro normativo e giurisprudenziale.
Invero, come da costante giurisprudenza di legittimità, il discrimen quanto al grado di capacità del soggetto bisognoso di protezione, tra interdizione ed amministrazione di sostegno, non è di tipo quantitativo, visto che l'interdizione trova applicazione solo in caso di inadeguatezza di ogni altra misura protettiva (cfr. Cass. 12.6.2006 n. 13584; Cass. 29.11.2006 n. 23566).
Si è infatti osservato che l'art. 404 c.c., quando prevede l'assistenza dell'amministratore di sostegno alla persona che, a causa di infermità o di altra menomazione fisica e/o psichica, si trova nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi, anche in via parziale o temporanea, consente l'applicazione di tale misura anche in caso di impossibilità totale ed abituale, purchè sia funzionale alla cura dell'infermo.
In altre parole si deve ritenere che, dopo l'entrata in vigore della L.
9.1.2004 n. 6, istitutiva dell'amministrazione di sostegno, l'interdizione e l'inabilitazione si presentino come extrema ratio, avendo il legislatore dichiarato espressamente di voler perseguire la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente. Tale interpretazione è stata confermata anche dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “nel giudizio di interdizione il giudice di merito, nel valutare se ricorrono le condizioni a mente dell'art. 418 c.c. per applicare l'amministrazione di sostegno, rimettendo gli atti al giudice tutelare, deve considerare che rispetto all'interdizione e all'inabilitazione, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ad alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa, ben potendo il giudice tutelare graduare i limiti alla sfera negoziale del beneficiario dell'amministrazione di sostegno a mente dell'art. 405 c.c., comma 5, nn. 3 e 4, in modo da evitare che questi possa essere esposto al rischio di compiere un'attività negoziale per sé pregiudizievole” (Cass. 22.4.2009, n. 9628).
E, ancora, la Corte di Legittimità ha statuito che, nella scelta della misura da applicare, deve tenersi conto in via prioritaria del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario, nel senso che ad "un'attività minima, estremamente semplice, e tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto - vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere (attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria del reddito da pensione), e per l'attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti... corrisponderà l'amministrazione di sostegno" mentre si potrà ricorrere all'interdizione quando si tratta "di gestire un'attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni, ovvero nei casi in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l'esterno". Come ulteriore criterio che può aggiungersi ma non sostituire il criterio principale il giudice può considerare "anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie". Tanto premesso, si osserva che nel caso di specie sicuramente le attività da compiere, dal punto di vista strettamente patrimoniale, sono allo stato ridotte al prelievo della pensione, alla gestione del patrimonio immobiliare della beneficianda e all'interlocuzione con i sanitari, atteso che il convenuto, pur essendo adeguatamente seguita dal figlio e dal punto di vista medico e sanitario, non è in grado di relazionarsi con il prossimo. Va peraltro evidenziato che, in sede di audizione, la beneficianda non ha risposto alle domande e i certificati medici in atti evidenziano come le ADL (activities of daily living) e le DL (instumental activities of daily living) siano totalmente dipendenti.
Secondo il Collegio, comunque, tali esigenze possono essere adeguatamente tutelare con la nomina di un amministratore di sostegno, previe se necessario le opportune autorizzazioni del giudice tutelare per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, sì che in tale contesto non appare necessaria la misura dell'interdizione, la cui domanda deve essere quindi rigettata. Infatti, la richiesta di interdizione si appalesa sicuramente eccessiva rispetto alle esigenze prospettate.
Ne consegue, alla stregua di tutto quanto sin qui esposto, la reiezione del ricorso, con trasmissione degli atti al Giudice Tutelare del Tribunale di Novara per le valutazioni di sua pertinenza.
Peraltro, ai sensi dell'art. 418 c. 3 c.c., nel trasmettere gli atti al giudice tutelare, il giudice adito per l'interdizione può adottare i provvedimenti urgenti previsti dall'art. 405 c. 4 c.c., nominando, tra l'altro un amministratore di sostegno provvisorio.
Nel caso di specie, vista la richiesta del ricorrente di essere nominato tutore in via provvisoria dell'interdicenda, appare opportuno nominare amministratore di sostegno del convenuto il figlio ricorrente fino a diversa determinazione del G.T, i seguenti poteri rappresentativi: Parte_1
1) l'incarico temporaneo ad oggetto la cura della persona della beneficiaria e la riscossione della sua pensione e delle rendite anche immobiliari con la conseguente gestione;
l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere, in nome e per conto della beneficiario, previa informativa alla medesima, per l'esecuzione dei seguenti atti: proposizione di istanze rivolte alla p.a. per il riconoscimento di assistenza sanitaria e benefici di natura economica;
rappresentanza processuale attiva e passiva;
riscossione di pensioni e atti connessi e consequenziali con disponibilità delle relative entrate mensili da utilizzare per le esigenze del beneficiario;
ogni altro atto eccedente l'ordinaria amministrazione con i limiti di cui al punto 2; Per i fini sopra indicati, l'amministratore di sostegno ricorrente potrà utilizzare carta bancomat ed operare anche online sul conto corrente del beneficiario e avrà cura, ove non si sia altrimenti già provveduto, ad estinguere tutte le posizioni bancarie e/o postali della persona beneficiaria attualmente cointestate con terzi e ad aprire (eventualmente anche presso diverso istituto bancario od ufficio postale)
o mantenere eventualmente un unico conto corrente, bancario o postale, intestato unicamente alla persona beneficiaria, con annotazione del vincolo di amministrazione;
2) l'amministratore di sostegno provvisorio dovrà chiedere l'autorizzazione al giudice tutelare per gli atti indicati negli articoli 374, 375 e 376 c.c. ed è soggetto all'obbligo di informare tempestivamente il beneficiario circa gli atti da compiere, ricevendone l'espresso consenso, nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con la beneficiaria;
3) l'amministratore di sostegno temporaneo avrà cura della persona del beneficiario provvedendo alle cure necessarie alla sua salute e tenendo conto di ogni sua esigenza e necessità; può prestare consenso per le relative cure ed interventi chirurgici senza necessità di autorizzazione del G.T.
La natura del giudizio e l'esito della decisione giustificano l'irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) respinge la domanda di interdizione;
2) dispone la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare presso questo Tribunale per la nomina di un amministratore di sostegno;
3) nomina amministratore di sostegno in via provvisoria c.f. Parte_1
, nato a [...] il [...] e residente a [...], C.F._2 con le competenze di cui in motivazione;
4) dichiara le spese di lite irripetibili;
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara del 18/12/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr.ssa Maria AMORUSO
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. N.1343/2024 RG promossa da:
, (c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del difensore Parte_1 C.F._1 di fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. BOCA CONNIE parte ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: interdizione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: Il ricorrente, a fronte del peggiorare delle condizioni di salute della madre, incapace di provvedere ai propri bisogni morali e materiali ed interessi, insiste per l'accoglimento delle conclusioni originariamente richieste e, pertanto CHIEDE di essere nominato tutore della madre , come sopra generalizzata, affinché lo stesso, Parte_2 previa autorizzazione contenuta nell'emanando decreto di ammissione, possa garantire gli adempimenti relativi all'assistenza e alla cura della beneficiaria, anche sotto il profilo economico-fiscale
Pubblico Ministero: si rimette all'A.G.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/07/2024, ha adito il Tribunale di Novara per Parte_1 chiedere la declaratoria di interdizione della madre, con conseguente nomina di un tutore. Egli ha descritto le condizioni di salute della madre che, dal 2017, era affetta da grave decadimento cognitivo e che non era più in grado di provvedere alle normali esigenze di vita quotidiana, tanto che nel 2018 le veniva riconosciuta l'invalidità dalla commissione medica di Novara. Dal 2013, aveva avuto un netto peggioramento a seguito di caduta accidentale che le impediva, ormai, anche di deambulare (cfr., certificato di intrasportabilità in atti).
Per quanto riguarda le condizioni patrimoniali della madre, invece, ha rappresentato quanto segue: “per quanto riguarda la situazione economica, la signora gode di una pensione di vecchiaia mensile netta di circa Euro Pt_2
550,00, di una indennità di invalidità civile mensile di circa Euro 550,00 oltre alla pensione di reversibilità di circa Euro 1.100,00 mensili per un totale di circa Euro 2.100,00 mensili (doc. 5); − che la signora è proprietaria per Pt_2
l'intero dei seguenti beni immobili: • immobile sito in Novara – via Pietro Custodi, Foglio 169, Part. 13864, Sub. 213, piano S1, Zona 1, Cat. C/6, Classe 06, Consistenza 11 mq, Rendita Euro 61,36; • immobile sito in Novara – via Pietro Custodi, Foglio 169, Particella 13864, Sub. 214, piano S1, Zona 1, Cat. C/6, Classe 08, Consistenza 11 mq, Rendita Euro 83,51; • immobile sito in Rimini – viale Regina Elena n. 71, Foglio 75, Particella 402, Sub. 19, piano 5, Zona 2, Cat. A/3, Classe 07, Consistenza 3 vani Rendita Euro 465,59; • immobile sito in Rimini – viale Regina Elena n. 71, Foglio 75, Particella 402, Sub. 27, piano Sem., Zona 2, Cat. C/2, Classe 04, Consistenza 8mq., Rendita Euro 62,80; La signora è proprietaria per 500/1000 del seguente bene immobile: • immobile sito in Novara – Pt_2 via Francesco Gemelli n. 8, Foglio 169, Part. 13368, Sub. 7, piano 2, Zona 1, Cat. A/3, Classe 02, Consistenza 6 vani, Rendita Euro 6650,74; La signora è usufruttuaria dei seguenti beni immobili: • immobile sito in Novara Pt_2
– via Francesco Gemelli n. 8, Foglio 169, Part. 13368, Sub. 5, piano 1, Zona 1, Cat. A/3, Classe 02, Consistenza 7 vani, Rendita Euro 769,19; • immobile sito in Novara – via Francesco Gemelli n. 8, Foglio 169, Part. 13368, Sub. 6, piano T, Zona 1, Cat. A/3, Classe 02, Consistenza 5 vani, Rendita Euro 542,28; • immobile sito in Novara – via Francesco Gemelli n. 8, Foglio 169, Part. 13368, Sub. 12, piano T, Zona 1, Cat. C/6, Classe 04, Consistenza 12 mq., Rendita Euro 48,96; • immobile sito in Novara – via Francesco Gemelli n. 8, Foglio 169, Part. 13368, Sub. 13, piano T, Zona 1, Cat. C/6, Classe 04, Consistenza 13 mq., Rendita Euro 53,04; • immobile sito in Novara – via Francesco Gemelli n. 8, Foglio 169, Part. 13368, Sub. 10, piano T, Zona 1, Cat. C/6, Classe 04, Consistenza 15 mq., Rendita Euro 61,20; • immobile sito in Novara – via Francesco Gemelli n. 8, Foglio 169, Part. 13368, Sub. 11, piano T, Zona 1, Cat. C/6, Classe 04, Consistenza 12 mq., Rendita Euro 48,96; nonché usufruttuaria parziale per 66667/10000 del seguente bene immobile: • immobile sito in Novara – via Francesco Gemelli n. 8, Foglio 169, Part. 13368, Sub. 7, piano T, Zona 1, Cat. A/3, Classe 02, Consistenza 6 vani, Rendita Euro 650,74 (doc. 6); − che, la signora è co-titolare con il ricorrente di un conto corrente acceso presso BNL con un saldo pari ad Euro 563,21 Pt_2 alla data del 31.03.2024 (doc. 7) e titolare di un conto corrente presso con un saldo pari ad Euro 21,34 CP_1 alla data del 31.12.2023 (doc. 8)”.
All'udienza del 5/11/2024, il Giudice in allora procedente ha proceduto con l'escussione di Pt_2
la quale tuttavia non ha risposto ad alcuna domanda;
il ricorrente, ha precisato
[...] Parte_1 che la madre, con la pensione di reversibilità, percepisce € 2.200,00 al mese e che egli si occupa della madre, anche grazie all'aiuto di un badante. Ha, quindi, manifestato la sua disponibilità ad essere nominato tutore. Quindi, il Giudice in allora procedente, richiamando la giurisprudenza in tema di rapporti tra l'istituto dell'interdizione e quello dell'amministratore di sostegno, ha invitato la difesa a prendere posizione sul punto.
Alla successiva udienza del 5/11/2024, quindi, il ricorrente, rappresentato dal difensore, ha richiamato le conclusioni depositate in data 22/11/2024, in cui ha chiesto la nomina come amministratore di sostegno. All'esito, la causa è stata trasmessa al P.M. per il parere e, quindi, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Quindi, con decreto del 12/12/2025, il Presidente del Tribunale ha riassegnato la presente causa al Giudice relatore scrivente che, dunque, ha invitato le parti a rassegnare nuovamente le conclusioni nel termine di giorni 5, considerato che, nelle more, era stato depositato ricorso per amministrazione di sostegno urgente.
Quindi, con nota del 15/12/2025, il ricorrente ha depositato le conclusioni sopra riportate.
All'esito, con ordinanza emessa fuori udienza, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Ciò premesso, ritiene il Collegio di dover esaminare la domanda di parte alla luce dell'attuale quadro normativo e giurisprudenziale.
Invero, come da costante giurisprudenza di legittimità, il discrimen quanto al grado di capacità del soggetto bisognoso di protezione, tra interdizione ed amministrazione di sostegno, non è di tipo quantitativo, visto che l'interdizione trova applicazione solo in caso di inadeguatezza di ogni altra misura protettiva (cfr. Cass. 12.6.2006 n. 13584; Cass. 29.11.2006 n. 23566).
Si è infatti osservato che l'art. 404 c.c., quando prevede l'assistenza dell'amministratore di sostegno alla persona che, a causa di infermità o di altra menomazione fisica e/o psichica, si trova nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi, anche in via parziale o temporanea, consente l'applicazione di tale misura anche in caso di impossibilità totale ed abituale, purchè sia funzionale alla cura dell'infermo.
In altre parole si deve ritenere che, dopo l'entrata in vigore della L.
9.1.2004 n. 6, istitutiva dell'amministrazione di sostegno, l'interdizione e l'inabilitazione si presentino come extrema ratio, avendo il legislatore dichiarato espressamente di voler perseguire la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente. Tale interpretazione è stata confermata anche dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “nel giudizio di interdizione il giudice di merito, nel valutare se ricorrono le condizioni a mente dell'art. 418 c.c. per applicare l'amministrazione di sostegno, rimettendo gli atti al giudice tutelare, deve considerare che rispetto all'interdizione e all'inabilitazione, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ad alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa, ben potendo il giudice tutelare graduare i limiti alla sfera negoziale del beneficiario dell'amministrazione di sostegno a mente dell'art. 405 c.c., comma 5, nn. 3 e 4, in modo da evitare che questi possa essere esposto al rischio di compiere un'attività negoziale per sé pregiudizievole” (Cass. 22.4.2009, n. 9628).
E, ancora, la Corte di Legittimità ha statuito che, nella scelta della misura da applicare, deve tenersi conto in via prioritaria del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario, nel senso che ad "un'attività minima, estremamente semplice, e tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto - vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere (attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria del reddito da pensione), e per l'attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti... corrisponderà l'amministrazione di sostegno" mentre si potrà ricorrere all'interdizione quando si tratta "di gestire un'attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni, ovvero nei casi in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l'esterno". Come ulteriore criterio che può aggiungersi ma non sostituire il criterio principale il giudice può considerare "anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie". Tanto premesso, si osserva che nel caso di specie sicuramente le attività da compiere, dal punto di vista strettamente patrimoniale, sono allo stato ridotte al prelievo della pensione, alla gestione del patrimonio immobiliare della beneficianda e all'interlocuzione con i sanitari, atteso che il convenuto, pur essendo adeguatamente seguita dal figlio e dal punto di vista medico e sanitario, non è in grado di relazionarsi con il prossimo. Va peraltro evidenziato che, in sede di audizione, la beneficianda non ha risposto alle domande e i certificati medici in atti evidenziano come le ADL (activities of daily living) e le DL (instumental activities of daily living) siano totalmente dipendenti.
Secondo il Collegio, comunque, tali esigenze possono essere adeguatamente tutelare con la nomina di un amministratore di sostegno, previe se necessario le opportune autorizzazioni del giudice tutelare per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, sì che in tale contesto non appare necessaria la misura dell'interdizione, la cui domanda deve essere quindi rigettata. Infatti, la richiesta di interdizione si appalesa sicuramente eccessiva rispetto alle esigenze prospettate.
Ne consegue, alla stregua di tutto quanto sin qui esposto, la reiezione del ricorso, con trasmissione degli atti al Giudice Tutelare del Tribunale di Novara per le valutazioni di sua pertinenza.
Peraltro, ai sensi dell'art. 418 c. 3 c.c., nel trasmettere gli atti al giudice tutelare, il giudice adito per l'interdizione può adottare i provvedimenti urgenti previsti dall'art. 405 c. 4 c.c., nominando, tra l'altro un amministratore di sostegno provvisorio.
Nel caso di specie, vista la richiesta del ricorrente di essere nominato tutore in via provvisoria dell'interdicenda, appare opportuno nominare amministratore di sostegno del convenuto il figlio ricorrente fino a diversa determinazione del G.T, i seguenti poteri rappresentativi: Parte_1
1) l'incarico temporaneo ad oggetto la cura della persona della beneficiaria e la riscossione della sua pensione e delle rendite anche immobiliari con la conseguente gestione;
l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere, in nome e per conto della beneficiario, previa informativa alla medesima, per l'esecuzione dei seguenti atti: proposizione di istanze rivolte alla p.a. per il riconoscimento di assistenza sanitaria e benefici di natura economica;
rappresentanza processuale attiva e passiva;
riscossione di pensioni e atti connessi e consequenziali con disponibilità delle relative entrate mensili da utilizzare per le esigenze del beneficiario;
ogni altro atto eccedente l'ordinaria amministrazione con i limiti di cui al punto 2; Per i fini sopra indicati, l'amministratore di sostegno ricorrente potrà utilizzare carta bancomat ed operare anche online sul conto corrente del beneficiario e avrà cura, ove non si sia altrimenti già provveduto, ad estinguere tutte le posizioni bancarie e/o postali della persona beneficiaria attualmente cointestate con terzi e ad aprire (eventualmente anche presso diverso istituto bancario od ufficio postale)
o mantenere eventualmente un unico conto corrente, bancario o postale, intestato unicamente alla persona beneficiaria, con annotazione del vincolo di amministrazione;
2) l'amministratore di sostegno provvisorio dovrà chiedere l'autorizzazione al giudice tutelare per gli atti indicati negli articoli 374, 375 e 376 c.c. ed è soggetto all'obbligo di informare tempestivamente il beneficiario circa gli atti da compiere, ricevendone l'espresso consenso, nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con la beneficiaria;
3) l'amministratore di sostegno temporaneo avrà cura della persona del beneficiario provvedendo alle cure necessarie alla sua salute e tenendo conto di ogni sua esigenza e necessità; può prestare consenso per le relative cure ed interventi chirurgici senza necessità di autorizzazione del G.T.
La natura del giudizio e l'esito della decisione giustificano l'irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) respinge la domanda di interdizione;
2) dispone la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare presso questo Tribunale per la nomina di un amministratore di sostegno;
3) nomina amministratore di sostegno in via provvisoria c.f. Parte_1
, nato a [...] il [...] e residente a [...], C.F._2 con le competenze di cui in motivazione;
4) dichiara le spese di lite irripetibili;
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara del 18/12/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr.ssa Maria AMORUSO