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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/10/2025, n. 3295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3295 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 16 Ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 312 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi del 2024 , vertente
TRA rappresentato e difeso in giudizio sia congiuntamente che disgiuntamente Pt_1 dall' avv.ti Laura Loreni e Anna Paola Ciarelli in forza di mandato generale alle liti – del 23 gennaio 2023, repertorio n. 37590/7131 del dr. Notaio Persona_1 in Fiumicino, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria n. 29, presso l'Ufficio Legale della sede dell' medesimo CP_1
Appellante
E
rappresentata e difesa in virtù di delega in calce alla memoria di Controparte_2 costituzione dall'avv. Gaspare Morgante elett.te dom.ta presso il suo studio, in
Latina, p.le Carturan n.22/A
Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 71/2024, pubblicata in data 23/01/2024.
Conclusioni delle parti come in atti RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado conveniva in giudizio l' perché Controparte_2 Pt_1 venisse condannato al pagamento in proprio favore del reddito di cittadinanza ai sensi della L. n. 26/2019, con conseguente annullamento del provvedimento con il quale l' , a seguito della revoca della prestazione disposta dal Comune di CP_1
Aprilia, richiedeva la restituzione delle somme percepite a titolo di reddito di cittadinanza da aprile 2019 a giugno 2020.
Sosteneva la sussistenza dei presupposti di legge per la fruizione del beneficio ed allegava la produzione al Comune di Aprila della documentazione probatoria della residenza in Italia da più di 10 anni.
Si costituiva in giudizio l contestando la domanda e rilevando di aver disposto Pt_1 la ripetizione delle somme erogate a titolo di reddito di cittadinanza in favore della proprio in virtù del provvedimento di revoca del 23.07.2020 disposto CP_2 dal Comune di Aprilia stante la mancata residenza della ricorrente per almeno 10 anni in Italia
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Latina accoglieva il ricorso ritenendo provati dalla parte ricorrente il requisito della residenza per almeno 10 anni in Italia
Così argomentava il Tribunale sul punto“…Nella fattispecie in esame si rileva che, alla luce della documentazione depositata dalla parte ricorrente, incontestata dall' , possa ritenersi provato il requisito della residenza almeno decennale CP_1 in Italia della ricorrente, così come richiesta dalla norma. In particolare, risulta allegato al ricorso il certificato cronologico di residenza del Comune di Aprilia, datato 14.02.2022, dal quale risulta che la ricorrente risiede nel Comune di Aprilia dalla data del 07.04.2010, nonché una precedente residenza nel Comune dal
11.05.2009 al 06.04.2010 (cfr.doc. 15 fasc. ricorrente). La prova della residenza nel territorio italiano risulta avvalorata, tra gli altri documenti depositati, dal certificato di matrimonio, contratto con il 23.04.2009, rilasciato dal Comune Persona_2 di Aprilia il 29.04.2009 (doc.8 fasc. ricorrente), nonchè dalla comunicazione del
Comune di Aprilia del 28.09.2017 della concessione della cittadinanza italiana alla ricorrente (cfr. doc. 12 fasc. ricorrente)”.
Con atto di gravame l' ha sostenuto la erroneità della pronuncia, chiedendone Pt_1 la riforma, con rigetto dell'avverso ricorso.
Si è costituita la esistendo all'appello chiedendone il rigetto. CP_2 All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da sentenza contestuale.
L'appello è infondato.
Non solo il ragionamento del primo giudice è esente e resiste alle censure, anche alla luce delle spiegate doglianze dell' . Pt_1
Risulta assorbente la circostanza che è stato dichiarato illegittimo il requisito dei dieci anni di residenza per l'accesso al reddito di cittadinanza introdotto dall'Italia, in quanto discriminatorio nei confronti dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo e contrario alla direttiva europea 2003/109/CE.
A definizione delle cause riunite 112/22 e 223/33, aventi ad oggetto la percezione indebita del reddito di cittadinanza (fattispecie analoga a quella di cui al presente procedimento), in data 29.7.2024 la Corte di Giustizia dell'UE ha pronunciato la sentenza, con cui il requisito in parola è stato dichiarato illegittimo ed è stato sancito che tale direttiva permette agli Stati membri di limitare la parità di trattamento soltanto in materia di prestazioni non essenziali e, quindi, del tutto inapplicabile nel caso del reddito di cittadinanza, che è certamente una prestazione di assistenza sociale volta a garantire un livello minimo di sussistenza.
La normativa italiana, imponendo il requisito di residenza decennale, viola il principio di parità di trattamento sancito dalla direttiva europea 2003/109/CE
Come ben rilevato dalla difesa appellata in sede di note autorizzate in
<<…definitiva, da un lato la signora aveva già maturato il requisito CP_2 della residenza almeno decennale in Italia, prima della domanda amministrativa
(28.3.2019), in virtù della documentazione prodotta e mai contestata dall' , CP_1 dall'altro, tale requisito è stato dichiarato illegittimo dalla Corte di Giustizia dell'UE, in quanto discriminatorio…>>
La sentenza gravata va quindi confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna l' al pagamento in favore di Pt_1 [...]
delle spese del grado che si liquidano in € 1.980,00 oltre al rimborso CP_2 spese forfettarie iva e cpa da distrarsi. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Roma, 16.10.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 16 Ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 312 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi del 2024 , vertente
TRA rappresentato e difeso in giudizio sia congiuntamente che disgiuntamente Pt_1 dall' avv.ti Laura Loreni e Anna Paola Ciarelli in forza di mandato generale alle liti – del 23 gennaio 2023, repertorio n. 37590/7131 del dr. Notaio Persona_1 in Fiumicino, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria n. 29, presso l'Ufficio Legale della sede dell' medesimo CP_1
Appellante
E
rappresentata e difesa in virtù di delega in calce alla memoria di Controparte_2 costituzione dall'avv. Gaspare Morgante elett.te dom.ta presso il suo studio, in
Latina, p.le Carturan n.22/A
Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 71/2024, pubblicata in data 23/01/2024.
Conclusioni delle parti come in atti RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado conveniva in giudizio l' perché Controparte_2 Pt_1 venisse condannato al pagamento in proprio favore del reddito di cittadinanza ai sensi della L. n. 26/2019, con conseguente annullamento del provvedimento con il quale l' , a seguito della revoca della prestazione disposta dal Comune di CP_1
Aprilia, richiedeva la restituzione delle somme percepite a titolo di reddito di cittadinanza da aprile 2019 a giugno 2020.
Sosteneva la sussistenza dei presupposti di legge per la fruizione del beneficio ed allegava la produzione al Comune di Aprila della documentazione probatoria della residenza in Italia da più di 10 anni.
Si costituiva in giudizio l contestando la domanda e rilevando di aver disposto Pt_1 la ripetizione delle somme erogate a titolo di reddito di cittadinanza in favore della proprio in virtù del provvedimento di revoca del 23.07.2020 disposto CP_2 dal Comune di Aprilia stante la mancata residenza della ricorrente per almeno 10 anni in Italia
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Latina accoglieva il ricorso ritenendo provati dalla parte ricorrente il requisito della residenza per almeno 10 anni in Italia
Così argomentava il Tribunale sul punto“…Nella fattispecie in esame si rileva che, alla luce della documentazione depositata dalla parte ricorrente, incontestata dall' , possa ritenersi provato il requisito della residenza almeno decennale CP_1 in Italia della ricorrente, così come richiesta dalla norma. In particolare, risulta allegato al ricorso il certificato cronologico di residenza del Comune di Aprilia, datato 14.02.2022, dal quale risulta che la ricorrente risiede nel Comune di Aprilia dalla data del 07.04.2010, nonché una precedente residenza nel Comune dal
11.05.2009 al 06.04.2010 (cfr.doc. 15 fasc. ricorrente). La prova della residenza nel territorio italiano risulta avvalorata, tra gli altri documenti depositati, dal certificato di matrimonio, contratto con il 23.04.2009, rilasciato dal Comune Persona_2 di Aprilia il 29.04.2009 (doc.8 fasc. ricorrente), nonchè dalla comunicazione del
Comune di Aprilia del 28.09.2017 della concessione della cittadinanza italiana alla ricorrente (cfr. doc. 12 fasc. ricorrente)”.
Con atto di gravame l' ha sostenuto la erroneità della pronuncia, chiedendone Pt_1 la riforma, con rigetto dell'avverso ricorso.
Si è costituita la esistendo all'appello chiedendone il rigetto. CP_2 All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da sentenza contestuale.
L'appello è infondato.
Non solo il ragionamento del primo giudice è esente e resiste alle censure, anche alla luce delle spiegate doglianze dell' . Pt_1
Risulta assorbente la circostanza che è stato dichiarato illegittimo il requisito dei dieci anni di residenza per l'accesso al reddito di cittadinanza introdotto dall'Italia, in quanto discriminatorio nei confronti dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo e contrario alla direttiva europea 2003/109/CE.
A definizione delle cause riunite 112/22 e 223/33, aventi ad oggetto la percezione indebita del reddito di cittadinanza (fattispecie analoga a quella di cui al presente procedimento), in data 29.7.2024 la Corte di Giustizia dell'UE ha pronunciato la sentenza, con cui il requisito in parola è stato dichiarato illegittimo ed è stato sancito che tale direttiva permette agli Stati membri di limitare la parità di trattamento soltanto in materia di prestazioni non essenziali e, quindi, del tutto inapplicabile nel caso del reddito di cittadinanza, che è certamente una prestazione di assistenza sociale volta a garantire un livello minimo di sussistenza.
La normativa italiana, imponendo il requisito di residenza decennale, viola il principio di parità di trattamento sancito dalla direttiva europea 2003/109/CE
Come ben rilevato dalla difesa appellata in sede di note autorizzate in
<<…definitiva, da un lato la signora aveva già maturato il requisito CP_2 della residenza almeno decennale in Italia, prima della domanda amministrativa
(28.3.2019), in virtù della documentazione prodotta e mai contestata dall' , CP_1 dall'altro, tale requisito è stato dichiarato illegittimo dalla Corte di Giustizia dell'UE, in quanto discriminatorio…>>
La sentenza gravata va quindi confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna l' al pagamento in favore di Pt_1 [...]
delle spese del grado che si liquidano in € 1.980,00 oltre al rimborso CP_2 spese forfettarie iva e cpa da distrarsi. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Roma, 16.10.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa