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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/02/2025, n. 2875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2875 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 41351/2023
TRIBUNALE DI ROMA
XI Sezione Civile
Verbale di udienza del 21/02/2025
Dinanzi al Giudice, d.ssa Angela Porfidia, è comparso, per la parte attrice, l'avv. Andrea D'Auria, in sostituzione dell'avv. Giulio Blenx, il quale si riporta al proprio atto introduttivo e insiste per l'accoglimento della domanda. Il Giudice Lette le conclusioni rassegnate, Udita la discussione orale, Invitata la parte a presenziare sino al termine dell'udienza e autorizzata la stessa ad allontanarsi, Alle ore 16:45 dà lettura della sentenza ex art. 281 sexies cpc, in udienza, con allegazione della stessa al presente verbale. Dà atto della presenza ai fini della pratica forense del dr. Persona_1 Verbale aperto alle ore 14:40 e chiuso alle ore 16:45. Il Giudice Onorario d.ssa Angela Porfidia
Tribunale di Roma – R.G. 41351/2023 R.G. 41351/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Roma
Sezione XI Civile
Il Tribunale di Roma, Sezione XI Civile, nella persona del giudice onorario dott.ssa Angela Porfidia, all'udienza del 21/02/2025 ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 41351 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno 2023 , avente ad oggetto: – locazione cose mobili - responsabilità, promossa da
P.I. ) in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. BLENX GIULIO, che la rappresenta e difende come da procura in atti,
ATTRICE
CONTRO
(P.I. , in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante p.t.,
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso come da verbale di udienza.
Tribunale di Roma – R.G. 41351/2023 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha adito questo Parte_1
Tribunale per sentir così dichiarare : “
1. accertare e dichiarare il grave inadempimento di di al contratto sottoscritto con in data CP_1 Controparte_1 Parte_1
20.03.2023, per tutti i motivi di cui al presente atto di citazione;
2. per l'effetto, condannare
al risarcimento dei danni tutti subiti da Controparte_1 Parte_1 quantificati in euro 18.641,96, ovvero nella maggiore o minore somma di Giustizia;
Con vittoria di spese e competenze”.
A sostegno della propria domanda, la società attrice, nel premettere di avere stipulato, in data 20.03.2023, con la ditta un Controparte_1 contratto di noleggio una piattaforma aerea autocarrata da 27 mt di cui essa Pt_1
è utilizzatrice in forza di contratto di leasing con MPS Leasing Factoring
[...]
S.p.A., ha dedotto che la ditta convenuta ha arrecato danni alla detta piattaforma.
In particolare, l'attrice precisava che il giorno 20.03.2023 il titolare della ditta convenuta, Sig. , utilizzava la piattaforma aerea presso il Controparte_1
Condominio sito in Roma in Via Umberto Saba all'altezza del civico n. 42, ove effettuava la manovra di spostamento della stessa, onde consentire ad un condominio di uscire dal garage, e andava ad impattare l'autovettura del detto condomino, causando danni alla piattaforma e all'auto.
Rimaste senza riscontro le missive di messa in mora, , ha intrapreso il Pt_1 presente giudizio per ottenere la declaratoria di responsabilità della ditta e per ottenere il risarcimento dei danni subìti. CP_ Pur regolarmente evocata, la resistente non si è costituita.
Tanto premesso in fatto, deve osservarsi che la domanda appare fondata nei limiti delle seguenti argomentazioni.
Il ricorrente ha fornito prova documentale del contratto stipulato con la ditta convenuta con cui è stato pattuito l'utilizzo di n. 1 piattaforma aerea autocarrata 27 mt. a fronte di un corrispettivo di € 250,00.
Il contratto intercorso tra le parti deve senz'altro essere inquadrato come contratto di locazione di cose mobili e non come noleggio.
Infatti, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione (sent. n. 8248 del
29/08/97 e n. 12303 del 04/12/97) la distinzione tra il contratto di noleggio e il contratto di locazione di cose mobili risiede nel fatto che «il noleggiante, senza attribuire al noleggiatore il godimento della cosa mobile, si obbliga a compiere
Tribunale di Roma – R.G. 41351/2023 con questa, mediante l'opera propria o altrui, determinate attività a favore della controparte e il rischio delle attività compiute è, quindi, a suo carico in quanto la cosa resta nella sua sfera di disponibilità e viene da lui usata sotto la sua direzione tecnica e senza alcuna ingerenza da parte del noleggiatore. Al contrario, nel contratto di locazione di cose mobili, quando il conduttore acquista la detenzione della cosa, che entra, così, nell'ambito della sua disponibilità, su di lui ricadono i rischi inerenti all'utilizzazione di essa».
Orbene, il locatario, nel caso di specie la ditta ha ottenuto la CP_1 detenzione della piattaforma area ed è quindi responsabile dei danni causati dalla sua utilizzazione.
L'istruttoria espletata nel presente procedimento ha confermato l'assunto della parte attrice.
Infatti, il teste escusso all'udienza del 28.06.2024, ha così Testimone_1 riferito: “io conducevo l'autovettura Citroen di proprietà di mio padre e ho chiesto al conducente della piattaforma di spostarsi per consentirmi l'uscita; preciso che non ricordo se la piattaforma avesse gli stabilizzatori posizionati” … “….ho visto il cestello scendere e dopo pochi secondi ho sentito un grido e la piattaforma che veniva verso la mia autovettura tanto è vero che ho effettuato una manovra di retromarcia per tentare di evitare l'impatto che però è comunque avvenuto” …. “la piattaforma è scivolata verso la mia autovettura andando ad impattare la stessa come da foto che mi vengono mostrate e che sono allegate sub. documento 2)”.
Per quanto concerne la quantificazione dei danni, appare certo l'esborso per la riparazione indicata nella fattura del Centro Auto Rustica per l'importo di €
2.501,00 (sub doc. 3) e quello per la riparazione indicata nella fattura della
[...] per l'importo di € 2.440,00 (sub doc. 4) ove espressamente sono Parte_2 indicati gli interventi sulla piattaforma tg GA316SY.
Non può invece essere presa in considerazione la fattura della Parte_3 in quanto non vi è alcun riferimento alla piattaforma aerea oggetto della
[...] locazione de qua.
Appare meritevole di accoglimento la domanda di indennizzo per mancato guadagno a causa di fermo del mezzo ma, in assenza di una prova certa sul venir meno di ipotetici clienti, la quantificazione deve essere limitata ad una somma indicata in circa € 1.000 facendo ricorso ad una valutazione equitativa.
Non è invece accoglibile la domanda di liquidazione del danno per aumento del premio assicurativo in quanto sfornito di prova.
Tribunale di Roma – R.G. 41351/2023 La lettera dell'assicuratore non assurge ad elemento probatorio dell'effettivo aggravio del premio che doveva essere documentato con il raffronto tra l'importo pagato prima dell'incidente e quello successivo.
Pertanto, la somma liquidabile a titolo di ristoro dei danni derivanti dall'accertata CP_ responsabilità della convenuta è di € 5.041,00.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, Sezione XI Civile, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie la domanda nei limiti di cui alla parte motiva;
2) condanna la ditta , in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., al pagameto, in favore di in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., della somma di € 5.041,00 per le causali di cui alla parte motiva;
3) Condanna ditta al pagamento, in favore Controparte_1 di in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di questo Parte_1 giudizio che liquida in complessivi € 1.800,00 oltre rimborso delle spese generali al
15%, nonchè oltre c.p.a. ed i.v.a. se dovute e documentate.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Roma, 21 febbraio 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Angela Porfidia
Tribunale di Roma – R.G. 41351/2023
TRIBUNALE DI ROMA
XI Sezione Civile
Verbale di udienza del 21/02/2025
Dinanzi al Giudice, d.ssa Angela Porfidia, è comparso, per la parte attrice, l'avv. Andrea D'Auria, in sostituzione dell'avv. Giulio Blenx, il quale si riporta al proprio atto introduttivo e insiste per l'accoglimento della domanda. Il Giudice Lette le conclusioni rassegnate, Udita la discussione orale, Invitata la parte a presenziare sino al termine dell'udienza e autorizzata la stessa ad allontanarsi, Alle ore 16:45 dà lettura della sentenza ex art. 281 sexies cpc, in udienza, con allegazione della stessa al presente verbale. Dà atto della presenza ai fini della pratica forense del dr. Persona_1 Verbale aperto alle ore 14:40 e chiuso alle ore 16:45. Il Giudice Onorario d.ssa Angela Porfidia
Tribunale di Roma – R.G. 41351/2023 R.G. 41351/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Roma
Sezione XI Civile
Il Tribunale di Roma, Sezione XI Civile, nella persona del giudice onorario dott.ssa Angela Porfidia, all'udienza del 21/02/2025 ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 41351 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno 2023 , avente ad oggetto: – locazione cose mobili - responsabilità, promossa da
P.I. ) in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. BLENX GIULIO, che la rappresenta e difende come da procura in atti,
ATTRICE
CONTRO
(P.I. , in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante p.t.,
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso come da verbale di udienza.
Tribunale di Roma – R.G. 41351/2023 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha adito questo Parte_1
Tribunale per sentir così dichiarare : “
1. accertare e dichiarare il grave inadempimento di di al contratto sottoscritto con in data CP_1 Controparte_1 Parte_1
20.03.2023, per tutti i motivi di cui al presente atto di citazione;
2. per l'effetto, condannare
al risarcimento dei danni tutti subiti da Controparte_1 Parte_1 quantificati in euro 18.641,96, ovvero nella maggiore o minore somma di Giustizia;
Con vittoria di spese e competenze”.
A sostegno della propria domanda, la società attrice, nel premettere di avere stipulato, in data 20.03.2023, con la ditta un Controparte_1 contratto di noleggio una piattaforma aerea autocarrata da 27 mt di cui essa Pt_1
è utilizzatrice in forza di contratto di leasing con MPS Leasing Factoring
[...]
S.p.A., ha dedotto che la ditta convenuta ha arrecato danni alla detta piattaforma.
In particolare, l'attrice precisava che il giorno 20.03.2023 il titolare della ditta convenuta, Sig. , utilizzava la piattaforma aerea presso il Controparte_1
Condominio sito in Roma in Via Umberto Saba all'altezza del civico n. 42, ove effettuava la manovra di spostamento della stessa, onde consentire ad un condominio di uscire dal garage, e andava ad impattare l'autovettura del detto condomino, causando danni alla piattaforma e all'auto.
Rimaste senza riscontro le missive di messa in mora, , ha intrapreso il Pt_1 presente giudizio per ottenere la declaratoria di responsabilità della ditta e per ottenere il risarcimento dei danni subìti. CP_ Pur regolarmente evocata, la resistente non si è costituita.
Tanto premesso in fatto, deve osservarsi che la domanda appare fondata nei limiti delle seguenti argomentazioni.
Il ricorrente ha fornito prova documentale del contratto stipulato con la ditta convenuta con cui è stato pattuito l'utilizzo di n. 1 piattaforma aerea autocarrata 27 mt. a fronte di un corrispettivo di € 250,00.
Il contratto intercorso tra le parti deve senz'altro essere inquadrato come contratto di locazione di cose mobili e non come noleggio.
Infatti, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione (sent. n. 8248 del
29/08/97 e n. 12303 del 04/12/97) la distinzione tra il contratto di noleggio e il contratto di locazione di cose mobili risiede nel fatto che «il noleggiante, senza attribuire al noleggiatore il godimento della cosa mobile, si obbliga a compiere
Tribunale di Roma – R.G. 41351/2023 con questa, mediante l'opera propria o altrui, determinate attività a favore della controparte e il rischio delle attività compiute è, quindi, a suo carico in quanto la cosa resta nella sua sfera di disponibilità e viene da lui usata sotto la sua direzione tecnica e senza alcuna ingerenza da parte del noleggiatore. Al contrario, nel contratto di locazione di cose mobili, quando il conduttore acquista la detenzione della cosa, che entra, così, nell'ambito della sua disponibilità, su di lui ricadono i rischi inerenti all'utilizzazione di essa».
Orbene, il locatario, nel caso di specie la ditta ha ottenuto la CP_1 detenzione della piattaforma area ed è quindi responsabile dei danni causati dalla sua utilizzazione.
L'istruttoria espletata nel presente procedimento ha confermato l'assunto della parte attrice.
Infatti, il teste escusso all'udienza del 28.06.2024, ha così Testimone_1 riferito: “io conducevo l'autovettura Citroen di proprietà di mio padre e ho chiesto al conducente della piattaforma di spostarsi per consentirmi l'uscita; preciso che non ricordo se la piattaforma avesse gli stabilizzatori posizionati” … “….ho visto il cestello scendere e dopo pochi secondi ho sentito un grido e la piattaforma che veniva verso la mia autovettura tanto è vero che ho effettuato una manovra di retromarcia per tentare di evitare l'impatto che però è comunque avvenuto” …. “la piattaforma è scivolata verso la mia autovettura andando ad impattare la stessa come da foto che mi vengono mostrate e che sono allegate sub. documento 2)”.
Per quanto concerne la quantificazione dei danni, appare certo l'esborso per la riparazione indicata nella fattura del Centro Auto Rustica per l'importo di €
2.501,00 (sub doc. 3) e quello per la riparazione indicata nella fattura della
[...] per l'importo di € 2.440,00 (sub doc. 4) ove espressamente sono Parte_2 indicati gli interventi sulla piattaforma tg GA316SY.
Non può invece essere presa in considerazione la fattura della Parte_3 in quanto non vi è alcun riferimento alla piattaforma aerea oggetto della
[...] locazione de qua.
Appare meritevole di accoglimento la domanda di indennizzo per mancato guadagno a causa di fermo del mezzo ma, in assenza di una prova certa sul venir meno di ipotetici clienti, la quantificazione deve essere limitata ad una somma indicata in circa € 1.000 facendo ricorso ad una valutazione equitativa.
Non è invece accoglibile la domanda di liquidazione del danno per aumento del premio assicurativo in quanto sfornito di prova.
Tribunale di Roma – R.G. 41351/2023 La lettera dell'assicuratore non assurge ad elemento probatorio dell'effettivo aggravio del premio che doveva essere documentato con il raffronto tra l'importo pagato prima dell'incidente e quello successivo.
Pertanto, la somma liquidabile a titolo di ristoro dei danni derivanti dall'accertata CP_ responsabilità della convenuta è di € 5.041,00.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, Sezione XI Civile, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie la domanda nei limiti di cui alla parte motiva;
2) condanna la ditta , in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., al pagameto, in favore di in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., della somma di € 5.041,00 per le causali di cui alla parte motiva;
3) Condanna ditta al pagamento, in favore Controparte_1 di in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di questo Parte_1 giudizio che liquida in complessivi € 1.800,00 oltre rimborso delle spese generali al
15%, nonchè oltre c.p.a. ed i.v.a. se dovute e documentate.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Roma, 21 febbraio 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Angela Porfidia
Tribunale di Roma – R.G. 41351/2023