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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXII, sentenza 17/02/2026, n. 2683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2683 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2683/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GIURAZZA MICHELE, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11997/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240136777733000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2933/2026 depositato il
16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla sola ADER parte ricorrente SC GI, rappresentata da difensore tecnico, chiedeva l'annullamento di cartella di pagamento per Euro 304,41 relativa al mancato pagamento di tasse automobilistiche risalenti all'anno 2019.
Nell'atto introduttivo il contribuente eccepisce e deduce di non aver mai ricevuto la notifica degli atti presupposti inerente al recupero credito della tassa automobilistica 2019, da cui la ricorrenza della prescrizione del credito di cui alla cartella opposta.
Si chiede di annullare sia la cartella di pagamento, sia i presunti crediti inerenti la stessa;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da attribuire al procuratore antistatario.
Si è costituita in giudizio a mezzo proprio funzionario l'ADER, che eccepisce carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate- SC in riferimento alle attività di accertamento in capo all'Ente impositore.
Deduce inoltre violazione dell'art. 14 comma 6bis del D. Lgs. 546/1992 per mancata citazione dell'Ente impositore.
Si chiede di respingere l'opposizione in quanto inammissibile ed infondata, per non rutti i motivi sopra esposti;
con vittoria delle spese di lite.
All'odierna udienza la causa è stata riservata a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni.
Il ricorso è fondato esclusivamente sulla mancata notifica degli atti prodromici alla cartella opposta, da cui scaturirebbe il maturarsi della prescrizione triennale.
Sul punto va quindi accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall'ADER.
Va necessariamente esaminata la circostanza che il ricorso venne proposto solo nei confronti del
Concessionario, benchè incentrato solo sull'asserita omissione di atti di competenza della Regione, non citata in giudizio.
A riguardo viene in rilievo la disciplina di cui all'art. 14 comma 6-bis del D. Lgs. 546/1992, che- nella versione vigente da inizio 2024- dispone testualmente che, in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.
Il tenore della normativa in questione, sia secondo un'interpretazione letterale che sistematica (la normativa è stata emanata nell'ambito del PNNR con l'obiettivo di semplificare e ridurre i tempi del processo), induce a ritenere che trattasi di un obbligo ineludibile a carico del ricorrente, alla cui violazione non deve né può porre rimedio il Giudicante: ne consegue che nel caso di specie- essendo stato il ricorso notificato a febbraio 2024 e vertendo effettivamente solo su presunti vizi dell'attività dell'Ente impositore prodromica a quella del Concessionario- va dichiarata l'inammissibilità del gravame. Ma sussiste ulteriore profilo di inammissibilità, in quanto il ricorrente ha omesso di produrre la copia della notifica della cartella ed invero non l'ha nemmeno indicata nell'atto introduttivo. Ciò determina l'impossibilità di verificare la tempestività del ricorso qui all'esame e rappresenta violazione del disposto di cui all'art. 22 D.Lgs. 546/1992.
Al Giudice non resta, pertanto, che arrestare il proprio sindacato giurisdizionale all'evidenziato profilo di inammissibilità, non potendo supplire con i propri poteri all'inerzia delle parti.
In ordine alle spese di lite esse vanno regolate in ragione della soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara inmammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 300,00 a favore di ADER
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GIURAZZA MICHELE, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11997/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240136777733000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2933/2026 depositato il
16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla sola ADER parte ricorrente SC GI, rappresentata da difensore tecnico, chiedeva l'annullamento di cartella di pagamento per Euro 304,41 relativa al mancato pagamento di tasse automobilistiche risalenti all'anno 2019.
Nell'atto introduttivo il contribuente eccepisce e deduce di non aver mai ricevuto la notifica degli atti presupposti inerente al recupero credito della tassa automobilistica 2019, da cui la ricorrenza della prescrizione del credito di cui alla cartella opposta.
Si chiede di annullare sia la cartella di pagamento, sia i presunti crediti inerenti la stessa;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da attribuire al procuratore antistatario.
Si è costituita in giudizio a mezzo proprio funzionario l'ADER, che eccepisce carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate- SC in riferimento alle attività di accertamento in capo all'Ente impositore.
Deduce inoltre violazione dell'art. 14 comma 6bis del D. Lgs. 546/1992 per mancata citazione dell'Ente impositore.
Si chiede di respingere l'opposizione in quanto inammissibile ed infondata, per non rutti i motivi sopra esposti;
con vittoria delle spese di lite.
All'odierna udienza la causa è stata riservata a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni.
Il ricorso è fondato esclusivamente sulla mancata notifica degli atti prodromici alla cartella opposta, da cui scaturirebbe il maturarsi della prescrizione triennale.
Sul punto va quindi accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall'ADER.
Va necessariamente esaminata la circostanza che il ricorso venne proposto solo nei confronti del
Concessionario, benchè incentrato solo sull'asserita omissione di atti di competenza della Regione, non citata in giudizio.
A riguardo viene in rilievo la disciplina di cui all'art. 14 comma 6-bis del D. Lgs. 546/1992, che- nella versione vigente da inizio 2024- dispone testualmente che, in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.
Il tenore della normativa in questione, sia secondo un'interpretazione letterale che sistematica (la normativa è stata emanata nell'ambito del PNNR con l'obiettivo di semplificare e ridurre i tempi del processo), induce a ritenere che trattasi di un obbligo ineludibile a carico del ricorrente, alla cui violazione non deve né può porre rimedio il Giudicante: ne consegue che nel caso di specie- essendo stato il ricorso notificato a febbraio 2024 e vertendo effettivamente solo su presunti vizi dell'attività dell'Ente impositore prodromica a quella del Concessionario- va dichiarata l'inammissibilità del gravame. Ma sussiste ulteriore profilo di inammissibilità, in quanto il ricorrente ha omesso di produrre la copia della notifica della cartella ed invero non l'ha nemmeno indicata nell'atto introduttivo. Ciò determina l'impossibilità di verificare la tempestività del ricorso qui all'esame e rappresenta violazione del disposto di cui all'art. 22 D.Lgs. 546/1992.
Al Giudice non resta, pertanto, che arrestare il proprio sindacato giurisdizionale all'evidenziato profilo di inammissibilità, non potendo supplire con i propri poteri all'inerzia delle parti.
In ordine alle spese di lite esse vanno regolate in ragione della soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara inmammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 300,00 a favore di ADER