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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 27/11/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. 124/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa RI TI, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 21.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 124/2024 R.G., promossa da
(C.F. , elettivamente domiciliato in Curinga alla Via Parte_1 C.F._1
TE Alighieri n. 25 presso lo studio dell'Avv. Natalino Pileggi, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
Opponente contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacinto Greco,
IL RI e SC CA OM, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Lamezia Terme alla Via S. D'Ippolito n. 5 CP_1
Opposto nonché contro
(P.IVA , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria alla Via Scala di Giuda n.
121 presso lo studio dell'Avv. Beniamino Toscano, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Opposta
avente ad oggetto: opposizione a comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
03080202300005403000, relativamente agli avvisi di addebito n. 33020160000921773000, n.
33020160002475681000, n. 33020170001297501000, n. 33020180001502581000 e n.
33020180002865439000
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 26.01.2024 proponeva opposizione avverso la Parte_1 comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 03080202300005403000, notificata il 14.11.2023, relativamente agli avvisi di addebito n. 33020160000921773000, n.
33020160002475681000, n. 33020170001297501000, n. 33020180001502581000 e n.
33020180002865439000, aventi ad oggetto contributi previdenziali dovuti all' , deducendo CP_1
l'illegittimità del procedimento di iscrizione del fermo amministrativo sull'autoveicolo targato
FV462WB, di sua proprietà, in quanto soggetto portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, nonché invalido con una grave limitazione della deambulazione, per come accertato dalla competente commissione medica.
Tenuto conto del fatto che il fermo amministrativo dell'autovettura gli avrebbe impedito completamente la mobilità, chiedeva che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della comunicazione impugnata, venisse dichiarata l'illegittimità del preavviso di fermo amministrativo e del relativo procedimento di iscrizione, con conseguente annullamento dell'atto opposto.
2. Integrato il contraddittorio, l' eccepiva, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del CP_1
Giudice ordinario in favore del Giudice Tributario, posto che il ricorrente aveva sollevato questioni inerenti alla sola attività di riscossione di nonché il proprio difetto di legittimazione passiva;
CP_3 eccepiva, inoltre, l'inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine di cui all'art. 24, comma 5 del D. Lgs. n. 46/1999, nonché dell'art. 617 c.p.c.
3. Costituendosi in giudizio, l' eccepiva la legittimità del suo Controparte_2 operato, posto che: a) il ricorrente avrebbe potuto proporre istanza di annullamento in autotutela, allegando la documentazione attestante lo stato di disabilità; b) il difetto di legittimazione passiva in relazione alle questioni che attenevano al merito della pretesa contributiva;
c) la sospensione dei termini nel periodo di emergenza sanitaria.
4. Con ordinanza depositata il 13.11.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 21.10.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che le parti hanno tempestivamente proceduto al deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
5. È infondata l'eccezione preliminare sollevata dall' , concernente il presunto difetto di CP_1 giurisdizione del Giudice ordinario in favore di quello tributario, posto che la spiegata domanda verte sull'impugnativa della comunicazione preventiva di fermo amministrativo nella parte in cui ha ad oggetto contributi previdenziali dovuti all' , portati dagli avvisi di addebito n. CP_1
33020160000921773000, n. 33020160002475681000, n. 33020170001297501000, n.
33020180001502581000 e n. 33020180002865439000.
6. Merita, invece, accoglimento l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'ente previdenziale.
Ed invero, in tema di opposizioni avverso comunicazioni preventive di fermo amministrativo dell' relative a crediti previdenziali, ove il motivo di impugnazione Controparte_2 abbia ad oggetto l'accertamento dell'insussistenza del credito portato negli avvisi di addebito, che rappresentano il titolo fondante la richiesta di pagamento, il legittimato passivo del giudizio di opposizione deve essere individuato nell'ente impositore, titolare della pretesa creditoria, e non nell'ente di riscossione. La legittimazione passiva dell'ente di riscossione può sussistere, da solo o eventualmente unitamente a quella dell'ente impositore, nella sola ipotesi in cui con l'opposizione si facciano valere vizi propri della procedura di riscossione.
Nella fattispecie in esame, parte opponente si duole dell'illegittimità del procedimento di iscrizione del fermo amministrativo per ragioni che non attengono al merito della pretesa contributiva, bensì per motivi che riguardano le proprie condizioni di salute e, in particolare, il riconosciuto status di soggetto portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, nonché le conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'impossibilità di utilizzare il veicolo per gli spostamenti al di fuori dell'abitazione, stante la grave riduzione della capacità di deambulazione.
7. Ciò posto, come detto, la domanda verte sull'illegittimità del procedimento di iscrizione del fermo amministrativo e, di conseguenza, della comunicazione preventiva di fermo amministrativo sull'autovettura targata FV462WB, di proprietà di , quale portatore di handicap in Parte_1 situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, in quanto veicolo utilizzato anche per il trasporto di persona disabile.
Sebbene non vi siano disposizioni normative specifiche sulla regolamentazione della fattispecie in esame, ovverosia dell'ipotesi dell'iscrizione, da parte di di fermo amministrativo su CP_3 un'autovettura utilizzata da un soggetto disabile, i principi giuridici dettati in materia di diritti fondamentali inducono a ritenere preminente la tutela del disabile rispetto all'esigenza del creditore di procedere alla riscossione di crediti previdenziali.
7.1 Nel caso in esame, ha dato prova di essere stato riconosciuto dalla Parte_1
Commissione medica di Lamezia Terme, con verbale del 5.05.2021, “portatore di handicap in CP_1 situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 5.2.1992, n. 104; invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (art. 381 del d.p.r. n. 495/1992); invalido con grave limitazione della capacità di deambulazione affetto da pluriamputazioni (art. 30, comma 7, della legge n.
388/2000); portatore di handicap con ridotte o impedite capacità motorie permanenti (art. 8 della legge n.449/1997)”; inoltre, dall'esame del suddetto verbale si evince che lo status di handicap grave non è soggetto a revisione da parte dell'ente previdenziale.
Il ricorrente ha dimostrato, inoltre, di essere comproprietario dell'autovettura oggetto del provvedimento impugnato, nonché la destinazione d'uso del veicolo stesso (nello specifico, trasporto di persone), avendo esibito la copia della carta di circolazione.
8. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento della comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata.
9. Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio nel rapporto tra il ricorrente e l' , le CP_1 stesse possono compensate, tenuto conto del difetto di legittimazione dell'ente creditore convenuto in giudizio.
Quanto al rapporto tra il ricorrente e l' le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano CP_3 come da dispositivo, in ragione del valore dichiarato della causa, dell'assenza di attività istruttoria e della non particolare complessità della questione esaminata, disponendone il pagamento in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. n. 115/2002 in quanto il ricorrente risulta ammesso in via anticipata e provvisoria al gratuito patrocinio con delibera del 18.01.2024.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' ; CP_1
- accoglie la domanda e, per l'effetto, annulla la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 03080202300005403000, relativamente agli avvisi di addebito n. 33020160000921773000, n.
33020160002475681000, n. 33020170001297501000, n. 33020180001502581000 e n.
33020180002865439000;
- compensa le spese di lite tra il ricorrente e l' ; CP_1
- condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 931,75 per compensi CP_3 professionali (importo già ridotto della metà ai sensi dell'art. 130 del D.P.R. n. 115/2002), oltre accessori di legge, disponendone il pagamento in favore dello Stato ex art. 133 del citato D.P.R.
Lamezia Terme, 27.11.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa RI TI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa RI TI, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 21.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 124/2024 R.G., promossa da
(C.F. , elettivamente domiciliato in Curinga alla Via Parte_1 C.F._1
TE Alighieri n. 25 presso lo studio dell'Avv. Natalino Pileggi, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
Opponente contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacinto Greco,
IL RI e SC CA OM, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Lamezia Terme alla Via S. D'Ippolito n. 5 CP_1
Opposto nonché contro
(P.IVA , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria alla Via Scala di Giuda n.
121 presso lo studio dell'Avv. Beniamino Toscano, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Opposta
avente ad oggetto: opposizione a comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
03080202300005403000, relativamente agli avvisi di addebito n. 33020160000921773000, n.
33020160002475681000, n. 33020170001297501000, n. 33020180001502581000 e n.
33020180002865439000
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 26.01.2024 proponeva opposizione avverso la Parte_1 comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 03080202300005403000, notificata il 14.11.2023, relativamente agli avvisi di addebito n. 33020160000921773000, n.
33020160002475681000, n. 33020170001297501000, n. 33020180001502581000 e n.
33020180002865439000, aventi ad oggetto contributi previdenziali dovuti all' , deducendo CP_1
l'illegittimità del procedimento di iscrizione del fermo amministrativo sull'autoveicolo targato
FV462WB, di sua proprietà, in quanto soggetto portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, nonché invalido con una grave limitazione della deambulazione, per come accertato dalla competente commissione medica.
Tenuto conto del fatto che il fermo amministrativo dell'autovettura gli avrebbe impedito completamente la mobilità, chiedeva che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della comunicazione impugnata, venisse dichiarata l'illegittimità del preavviso di fermo amministrativo e del relativo procedimento di iscrizione, con conseguente annullamento dell'atto opposto.
2. Integrato il contraddittorio, l' eccepiva, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del CP_1
Giudice ordinario in favore del Giudice Tributario, posto che il ricorrente aveva sollevato questioni inerenti alla sola attività di riscossione di nonché il proprio difetto di legittimazione passiva;
CP_3 eccepiva, inoltre, l'inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine di cui all'art. 24, comma 5 del D. Lgs. n. 46/1999, nonché dell'art. 617 c.p.c.
3. Costituendosi in giudizio, l' eccepiva la legittimità del suo Controparte_2 operato, posto che: a) il ricorrente avrebbe potuto proporre istanza di annullamento in autotutela, allegando la documentazione attestante lo stato di disabilità; b) il difetto di legittimazione passiva in relazione alle questioni che attenevano al merito della pretesa contributiva;
c) la sospensione dei termini nel periodo di emergenza sanitaria.
4. Con ordinanza depositata il 13.11.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 21.10.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che le parti hanno tempestivamente proceduto al deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
5. È infondata l'eccezione preliminare sollevata dall' , concernente il presunto difetto di CP_1 giurisdizione del Giudice ordinario in favore di quello tributario, posto che la spiegata domanda verte sull'impugnativa della comunicazione preventiva di fermo amministrativo nella parte in cui ha ad oggetto contributi previdenziali dovuti all' , portati dagli avvisi di addebito n. CP_1
33020160000921773000, n. 33020160002475681000, n. 33020170001297501000, n.
33020180001502581000 e n. 33020180002865439000.
6. Merita, invece, accoglimento l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'ente previdenziale.
Ed invero, in tema di opposizioni avverso comunicazioni preventive di fermo amministrativo dell' relative a crediti previdenziali, ove il motivo di impugnazione Controparte_2 abbia ad oggetto l'accertamento dell'insussistenza del credito portato negli avvisi di addebito, che rappresentano il titolo fondante la richiesta di pagamento, il legittimato passivo del giudizio di opposizione deve essere individuato nell'ente impositore, titolare della pretesa creditoria, e non nell'ente di riscossione. La legittimazione passiva dell'ente di riscossione può sussistere, da solo o eventualmente unitamente a quella dell'ente impositore, nella sola ipotesi in cui con l'opposizione si facciano valere vizi propri della procedura di riscossione.
Nella fattispecie in esame, parte opponente si duole dell'illegittimità del procedimento di iscrizione del fermo amministrativo per ragioni che non attengono al merito della pretesa contributiva, bensì per motivi che riguardano le proprie condizioni di salute e, in particolare, il riconosciuto status di soggetto portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, nonché le conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'impossibilità di utilizzare il veicolo per gli spostamenti al di fuori dell'abitazione, stante la grave riduzione della capacità di deambulazione.
7. Ciò posto, come detto, la domanda verte sull'illegittimità del procedimento di iscrizione del fermo amministrativo e, di conseguenza, della comunicazione preventiva di fermo amministrativo sull'autovettura targata FV462WB, di proprietà di , quale portatore di handicap in Parte_1 situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, in quanto veicolo utilizzato anche per il trasporto di persona disabile.
Sebbene non vi siano disposizioni normative specifiche sulla regolamentazione della fattispecie in esame, ovverosia dell'ipotesi dell'iscrizione, da parte di di fermo amministrativo su CP_3 un'autovettura utilizzata da un soggetto disabile, i principi giuridici dettati in materia di diritti fondamentali inducono a ritenere preminente la tutela del disabile rispetto all'esigenza del creditore di procedere alla riscossione di crediti previdenziali.
7.1 Nel caso in esame, ha dato prova di essere stato riconosciuto dalla Parte_1
Commissione medica di Lamezia Terme, con verbale del 5.05.2021, “portatore di handicap in CP_1 situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 5.2.1992, n. 104; invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (art. 381 del d.p.r. n. 495/1992); invalido con grave limitazione della capacità di deambulazione affetto da pluriamputazioni (art. 30, comma 7, della legge n.
388/2000); portatore di handicap con ridotte o impedite capacità motorie permanenti (art. 8 della legge n.449/1997)”; inoltre, dall'esame del suddetto verbale si evince che lo status di handicap grave non è soggetto a revisione da parte dell'ente previdenziale.
Il ricorrente ha dimostrato, inoltre, di essere comproprietario dell'autovettura oggetto del provvedimento impugnato, nonché la destinazione d'uso del veicolo stesso (nello specifico, trasporto di persone), avendo esibito la copia della carta di circolazione.
8. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento della comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata.
9. Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio nel rapporto tra il ricorrente e l' , le CP_1 stesse possono compensate, tenuto conto del difetto di legittimazione dell'ente creditore convenuto in giudizio.
Quanto al rapporto tra il ricorrente e l' le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano CP_3 come da dispositivo, in ragione del valore dichiarato della causa, dell'assenza di attività istruttoria e della non particolare complessità della questione esaminata, disponendone il pagamento in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. n. 115/2002 in quanto il ricorrente risulta ammesso in via anticipata e provvisoria al gratuito patrocinio con delibera del 18.01.2024.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' ; CP_1
- accoglie la domanda e, per l'effetto, annulla la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 03080202300005403000, relativamente agli avvisi di addebito n. 33020160000921773000, n.
33020160002475681000, n. 33020170001297501000, n. 33020180001502581000 e n.
33020180002865439000;
- compensa le spese di lite tra il ricorrente e l' ; CP_1
- condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 931,75 per compensi CP_3 professionali (importo già ridotto della metà ai sensi dell'art. 130 del D.P.R. n. 115/2002), oltre accessori di legge, disponendone il pagamento in favore dello Stato ex art. 133 del citato D.P.R.
Lamezia Terme, 27.11.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa RI TI