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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 02/01/2026, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 14/05/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LENTO AURORA, Presidente
MALATO AL, Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 14/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 279/2022 depositato il 22/03/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Agrigento - Piazza Pirandello 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3269 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato telematicamente in data 22/3/2023, la ricorrente Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento n. 3269, comunicato in data 12/1/2022, relativo a TARI, anno di imposta 2018, dell'importo complessivo di € 312,00, comprensivo di sanzioni ed interessi.
La ricorrente lamentava: a) la violazione dell'art. 10 del Regolamento comunale TARI;
b) la improduttività di rifiuti solidi urbani dell'immobile in oggetto, tento conto delle sue peculiari caratteristiche;
c) l'immobile si trova in aperta campagna e, in particolare, in una zona non servita dal servizio comunale di raccolta rifiuti.
La ricorrente, pertanto, chiedeva volersi dichiarare la nullità dell'atto impugnato con condanna alle spese.
Si costituiva in giudizio il comune di Agrigento che controdeduceva alle suesposte doglianze e chiedeva volersi rigettare il ricorso con condanna alle spese.
L'avv. Difensore_1, difensore della ricorrente, con nota del 26/7/2024 depositava certificato di morte della ricorrente e chiedeva volersi disporre l'interruzione del processo.
La Corte di Giustizia con ordinanza del 4/9/2024 dichiarava, ai sensi dell'art. 40 D.Lgs. n. 546/92
l'interruzione del presente procedimento R.G. n. 279/22.
All'odierna pubblica udienza, sentito il relatore, il ricorso veniva deciso come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 46 del Decreto Legislativo del 31/12/1992 n. 546, stabilisce che il giudizio si estingue nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere.
Stabilisce, altresì, che la cessazione è dichiarata con decreto presidenziale o con sentenza della commissione e che le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diverse disposizioni di legge.
Ciò premesso con la citata nota del 26/7/2024, l'avv. Difensore_1 , difensore di Ricorrente_1 , depositava il certificato di morte della ricorrente dal quale, in particolare, emergeva che la predetta era deceduta in FA (AG) in data 10/7/2024 (cfr. certificato di morte del comune di FA (AG) in data
11/7/2024).
Il citato difensore della ricorrente, pertanto, chiedeva volersi dichiarare l'interruzione del processo, ai sensi dell'art. 40 D.Lgs. 546/92).
L'interruzione veniva dichiarata con la sopra citata ordinanza della Corte di Giustizia del 4/9/20205.
Ebbene, deve evidenziarsi che il processo - dalla dichiarata interruzione dello stesso – non è stato ritualmente riassunto nei termini di legge.
Deve, pertanto, dichiararsi, per i motivi suesposti, l'estinzione del processo per inattività delle parti.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo per inattività delle parti.
Spese compensate.
Agrigento, 14 maggio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
LF MA RO EN
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 14/05/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LENTO AURORA, Presidente
MALATO AL, Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 14/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 279/2022 depositato il 22/03/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Agrigento - Piazza Pirandello 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3269 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato telematicamente in data 22/3/2023, la ricorrente Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento n. 3269, comunicato in data 12/1/2022, relativo a TARI, anno di imposta 2018, dell'importo complessivo di € 312,00, comprensivo di sanzioni ed interessi.
La ricorrente lamentava: a) la violazione dell'art. 10 del Regolamento comunale TARI;
b) la improduttività di rifiuti solidi urbani dell'immobile in oggetto, tento conto delle sue peculiari caratteristiche;
c) l'immobile si trova in aperta campagna e, in particolare, in una zona non servita dal servizio comunale di raccolta rifiuti.
La ricorrente, pertanto, chiedeva volersi dichiarare la nullità dell'atto impugnato con condanna alle spese.
Si costituiva in giudizio il comune di Agrigento che controdeduceva alle suesposte doglianze e chiedeva volersi rigettare il ricorso con condanna alle spese.
L'avv. Difensore_1, difensore della ricorrente, con nota del 26/7/2024 depositava certificato di morte della ricorrente e chiedeva volersi disporre l'interruzione del processo.
La Corte di Giustizia con ordinanza del 4/9/2024 dichiarava, ai sensi dell'art. 40 D.Lgs. n. 546/92
l'interruzione del presente procedimento R.G. n. 279/22.
All'odierna pubblica udienza, sentito il relatore, il ricorso veniva deciso come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 46 del Decreto Legislativo del 31/12/1992 n. 546, stabilisce che il giudizio si estingue nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere.
Stabilisce, altresì, che la cessazione è dichiarata con decreto presidenziale o con sentenza della commissione e che le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diverse disposizioni di legge.
Ciò premesso con la citata nota del 26/7/2024, l'avv. Difensore_1 , difensore di Ricorrente_1 , depositava il certificato di morte della ricorrente dal quale, in particolare, emergeva che la predetta era deceduta in FA (AG) in data 10/7/2024 (cfr. certificato di morte del comune di FA (AG) in data
11/7/2024).
Il citato difensore della ricorrente, pertanto, chiedeva volersi dichiarare l'interruzione del processo, ai sensi dell'art. 40 D.Lgs. 546/92).
L'interruzione veniva dichiarata con la sopra citata ordinanza della Corte di Giustizia del 4/9/20205.
Ebbene, deve evidenziarsi che il processo - dalla dichiarata interruzione dello stesso – non è stato ritualmente riassunto nei termini di legge.
Deve, pertanto, dichiararsi, per i motivi suesposti, l'estinzione del processo per inattività delle parti.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo per inattività delle parti.
Spese compensate.
Agrigento, 14 maggio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
LF MA RO EN